Gazzetta n. 189 del 13 agosto 2002 (vai al sommario)
LEGGE 31 luglio 2002, n. 179
Disposizioni in materia ambientale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
ART. 1. (Personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio).

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e' incrementata di 630.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il comma 2, dell'art. 5, della legge 23 marzo 2001,
n. 93, recante: "Disposizioni in campo ambientale",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2001, n. 79,
e' il seguente:
"2. In relazione all'incremento ed alla accresciuta
complessita' dei compiti assegnati al Ministero
dell'ambiente e allo scopo di armonizzare i trattamenti
economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo
dirigenziale, sono destinate alle sperimentazioni e
relative contrattazioni collettive risorse pari a lire
1.000 milioni a decorrere dal 2001. Le modalita' di
ripartizione e di erogazione del suddetto importo saranno
determinate nell'ambito della contrattazione collettiva
integrativa prevista dall'art. 45 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.".



 
ART. 2.
(Potenziamento dell'organico del Comando dei carabinieri per la
tutela dell'ambiente).

1. Il Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente e' potenziato di 229 unita' di personale, secondo la tabella A allegata alla presente legge, da considerare in soprannumero rispetto all'organico vigente dell'Arma dei carabinieri. A tale fine e' autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari per un numero corrispondente di unita' di personale.
2. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio ed al vestiario.
3. Per la copertura dei conseguenti oneri e' autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002.
 
ART. 3
(Provvidenze per il controllo delle emissioni inquinanti).

1. Per la promozione e la valutazione di misure e di programmi, per quanto di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, relativi ai settori della mobilita', della produzione di energia elettrica, delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica e dell'assorbimento di carbonio, e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 1.033.000 euro per l'anno 2002 e di 1.953.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' data priorita' alla promozione e valutazione delle misure e dei programmi relativi alla mobilita' che incentivino il trasporto su ferro delle merci, le metropolitane e il trasporto pubblico al fine della riduzione dell'inquinamento atmosferico, in particolare nelle aree urbane, a tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente.
 
ART. 4. (Misure a favore della riduzione di emissioni inquinanti nel comune
di Prato).

1. Per la realizzazione di un programma di interventi rivolto alla riconversione a gas metano o a gas di petrolio liquefatti (gpl) dell'intera dotazione del parco dei veicoli circolanti adibiti al trasporto pubblico e a servizi di pubblica utilita', ovvero all'adozione di ulteriori interventi finalizzati al miglioramento della qualita' dell'aria e dell'ambiente e all'abbattimento delle emissioni inquinanti, e' autorizzata a favore del comune di Prato la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
 
ART. 5 (Provvedimenti per l'ottimizzazione delle procedure e degli strumenti
per la valutazione e riduzione degli impatti sull'ambiente).

1. Al fine di una piu' efficiente applicazione delle norme comunitarie in materia di valutazione dell'impatto ambientale, di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, di valutazione del rischio ambientale dei prodotti chimici e degli organismi geneticamente modificati, nonche' per lo sviluppo dei sistemi di certificazione ambientale, e' autorizzata la spesa complessiva di 4.900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002 per:
a) l'istituzione degli Osservatori ambientali, finalizzati alla verifica dell'ottemperanza alle pronunce di compatibilita' ambientale di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, nonche' al monitoraggio dei problemi ambientali nelle fasi di realizzazione e primo esercizio di talune opere di particolare rilevanza tra quelle sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni. Le modalita' di organizzazione e funzionamento degli Osservatori ambientali sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per il funzionamento degli Osservatori e' stabilita la spesa nell'ambito dell'autorizzazione di cui al presente comma e nel limite massimo di 2.065.000 euro a decorrere dall'anno 2002;
b) lo svolgimento delle attivita' previste dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
c) le attivita' di studio, ricerca e sperimentazione relative alla valutazione ambientale di piani e di programmi suscettibili di impatto sull'ambiente, nonche' alla promozione e allo sviluppo di sistemi di gestione ambientale e di qualificazione ecologica dei prodotti, nell'ambito del sistema EMAS-Ecolabel;
d) le attivita' di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio relative alla valutazione del rischio ambientale di microrganismi e di organismi geneticamente modificati, di cui ai decreti legislativi 12 aprile 2001, n. 206, e 3 marzo 1993, n. 92, alla valutazione di biocidi e di prodotti fitosanitari, di cui ai decreti legislativi 25 febbraio 2000, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 194, e alla valutazione di sostanze chimiche pericolose, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.
2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e' autorizzato alla stipula di apposite convenzioni, nei limiti dell'autorizzazione di cui al comma 1, con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), con universita', istituti scientifici, enti di ricerca e soggetti pubblici o privati opportunamente qualificati.



Note all'art. 5:
- La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: istituzione
del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162
del 15 luglio 1986.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
10 agosto 1988, n. 377, recante: regolamentazione delle
pronunce di compatibilita' ambientale di cui all'art. 6
della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204
del 31 agosto 1988.
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372,
recante: attuazione della direttiva 96/61/CE, relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre
1999.
- Il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206,
recante: attuazione della direttiva 98/81/CE, che modifica
la direttiva 90/219/CE, concernente l'impiego confinato di
microrganismi geneticamente modificati, e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1
giugno 2001.
- Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, recante:
attuazione della direttiva 90/220/CEE concernente
l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi
geneticamente modificati, e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 1993.
- Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174,
recante: attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di
immissione sul mercato di biocidi, e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 149 del
28 giugno 2000.
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
recante: attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia
di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995.
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52,
recante: Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente
classificazione, imballaggio ed etichettatura delle
sostanze pericolose, e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1997.



 
ART. 6.
(Programma strategico di comunicazione ambientale).

1. Per l'attuazione di un programma di comunicazione ambientale, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e gli imprenditori alle esigenze e ai problemi relativi all'ambiente e di promuovere iniziative per la tutela delle risorse ambientali, e' autorizzata la spesa di 3.437.000 euro per l'esercizio finanziario 2002 e di 2.677.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2003.
2. Ai fini della predisposizione del programma sono perseguiti i seguenti obiettivi:
a) l'informazione e la promozione a livello nazionale e in modo continuativo diprogrammi di educazione ambientale, sia a livello nazionale che a livello internazionale;
b) la collaborazione e il raccordo con altri programmi e iniziative nel settore ambientale e il coordinamento funzionale da attuare mediante protocolli, anche informatici, circolari, intese, convenzioni e accordi da stipulare con soggetti privati, con le organizzazioni produttive e di categoria, con altri Ministeri, con enti pubblici territoriali, con altri enti sia pubblici che privati, compresi enti gestori di aree protette, agenzie statali e territoriali, scuole di ogni ordine e grado, universita',organizzazioni di volontariato, imprese e organi internazionali;
c) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento su problematiche di natura ambientale.
3. Nel programma di comunicazione ambientale sono indicati: i soggetti destinatari, le linee fondamentali per la realizzazione delle attivita' formative, informative e dimostrative, i principi, i criteri e gli strumenti necessari per la realizzazione delle iniziative, compresi quelli relativi alle spese e ai finanziamenti, le modalita', la durata e gli ambiti territoriali che riguardano le iniziative e le campagne pubblicitarie e l'eventuale istituzione di centri specializzati, di sportelli ambientali e di siti INTERNET.
4. Nell'ambito del programma di interventi per la comunicazione ambientale, nonche' per le finalita' di cui all'articolo 3, e' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, un comitato di esperti, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Per l'istituzione ed il funzionamento del comitato e' autorizzata la spesa, nell'ambito dell'autorizzazione di cui al comma 1, nel limite massimo di 756.000 euro a decorrere dall'anno 2002.
5. Il numero dei componenti, i compensi ad essi spettanti, i compiti e le modalita' di funzionamento del comitato di cui al comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
 
ART. 7.
(Norme in materia di inquinamento acustico).

1. All'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, le parole: "e nei pubblici esercizi" sono soppresse.



Nota all'art. 7:
- L'art. 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre
1995, n. 447, recante: legge quadro sull'inquinamento
acustico, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 1995, come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 3 (Competenze dello Stato). - 1. Sono di
competenza dello Stato:
(omissis);
h) la determinazione, con le procedure previste alla
lettera e), dei requisiti acustici delle sorgenti sonore
nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico
spettacolo.".



 
ART. 8.
(Funzionamento delle aree marine protette).

1. I soggetti gestori di ciascuna area marina protetta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano la dotazione delle risorse umane necessarie al funzionamento ordinario della stessa, quale elemento essenziale del rapporto di affidamento, e la comunicano, per la verifica e l'approvazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. L'individuazione del soggetto gestore delle aree marine protette, ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, e' effettuata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, anche sulla base di apposita valutazione delle risorse umane destinate al funzionamento ordinario delle stesse, proposte dai soggetti interessati, ai sensi del comma 1.
3. Le spese relative alle risorse umane, destinate al funzionamento ordinario delle aree marine protette di cui ai commi 1 e 2, sono a carico dei rispettivi soggetti gestori e non possono comunque gravare sui fondi trasferiti ai medesimi soggetti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. I soggetti gestori provvedono al reperimento delle risorse umane di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto della normativa vigente in materia, utilizzando in particolare modalita' che ne assicurino flessibilita' e adeguatezza di impiego.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in nessun caso risponde degli effetti conseguenti ai rapporti giuridici instaurati dai soggetti gestori ai sensi del presente articolo.
6. In caso di particolari e contingenti necessita', al fine di assicurare il corretto funzionamento delle aree marine protette, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio puo' autorizzare di porre a proprio carico quote degli oneri del personale di cui ai commi 1 e 2 per un periodo non eccedente un biennio complessivo.
7. Il costo relativo ad oneri aggiuntivi relativi a personale appartenente alla pianta organica dei soggetti gestori, sostenuti dagli stessi per lo svolgimento di attivita' necessarie al corretto funzionamento delle aree marine protette, puo' essere posto a carico dei fondi trasferiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
8. Agli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione dei commi 6 e 7, fissati nella misura massima di 1 milione di euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.



Nota all'art. 8:
- L'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n.
426, recante: nuovi interventi in campo ambientale,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre
1998, e' il seguente:
"37. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti la
regione e gli enti locali territorialmente interessati, la
gestione delle aree protette marine previste dalla legge
31 dicembre 1982, n. 979, e dalla legge 6 dicembre 1991, n.
394, e' affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche
o associazioni ambientaliste riconosciute anche consorziati
tra loro.".



 
ART. 9.
(Gestione dei parchi sommersi di Baia e Gaiola).

1. Al secondo periodo del comma 10 dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "e gestiti da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e dalla regione Campania, con la rappresentanza delle associazioni ambientaliste" sono sostituite dalle seguenti: "e affidati in gestione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra loro".



Nota all'art. 9:
- Il comma 10 dell'art. 114 della legge 23 dicembre
2000, n. 388 ("Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato" - legge finanziaria 2001
- pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000), come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
"10. Al fine di conservare e valorizzare, anche per
finalita' sociali e produttive, i siti e i beni
dell'attivita' mineraria con rilevante valore storico,
culturale ed ambientale, e' assegnato un finanziamento di
lire 3 miliardi per l'anno 2001 e di lire 6 miliardi a
decorrere dall'anno 2002 al Parco geominerario della
Sardegna, istituito entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica e di intesa con la regione Sardegna e gestito
da un consorzio assimilato agli enti di cui alla legge
9 maggio 1989, n. 168, costituito dai Ministeri
dell'ambiente, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, dalla regione Sardegna, dai
comuni interessati ed, eventualmente, da altri soggetti
interessati. Al fine di garantire la tutela, la conoscenza
e la valorizzazione, anche per finalita' sociali e
occupazionali, dei parchi e dei musei sommersi aventi
rilevante valore ambientale, storico, archeologico e
culturale, e' assegnato un finanziamento di lire 2 miliardi
a decorrere dall'anno 2001 per i parchi sommersi ubicati
nelle acque di Baia nel golfo di Pozzuoli e di Gaiola nel
golfo di Napoli, istituiti con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri per i beni e le
attivita' culturali, dei trasporti e della navigazione e
delle politiche agricole e forestali e di intesa con la
regione Campania, e affidati in gestione con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali, sentiti la regione e gli enti locali
territorialmente interessati, ad enti pubblici, istituzioni
scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute,
anche consorziati tra loro.
I decreti istitutivi di cui ai periodi precedenti
stabiliscono altresi' le attivita' incompatibili con le
finalita' previste dal presente comma, alla cui violazione
si applicano le sanzioni previste dall'art. 30 della legge
6 dicembre 1991, n. 394.".



 
ART. 10.
(Contributo all'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso).

1. Al fine di realizzare un centro per la qualificazione e valorizzazione ambientale di un'area, in parte degradata, soggetta a tutela ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, costituito da strutture varie per l'accoglienza turistica, lo studio ed il recupero dei corsi d'acqua, per l'educazione ambientale fondata sul significato della presenza di esemplari della specie lontra (Lutra lutra), comprese eventuali reintroduzioni, e' destinata all'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso la somma di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002.
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.



Nota all'art. 10:
- La direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio
1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
n. L 206 del 22 luglio 1992.



 
ART. 11.
(Personale di sorveglianza del Parco nazionale dello Stelvio).

1. La sorveglianza del Parco nazionale dello Stelvio e' esercitata, previa convenzione con le amministrazioni interessate, dal Corpo forestale dello Stato e, per la parte ricadente nelle province autonome di Trento e di Bolzano, dal Corpo forestale provinciale di ciascuna provincia autonoma.
 
ART. 12.
(Istituzione dell'Ente Parco nazionale del Circeo)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti la regione e gli enti locali interessati, e' istituito l'Ente Parco nazionale del Circeo. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio procede ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. L'istituzione e il funzionamento dell'Ente Parco sono finanziati nei limiti massimi di spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.



Nota all'art. 12:
- L'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n.
394, recante: legge quadro sulle aree protette, pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292
del 13 dicembre 1991, e' il seguente:
"Art. 34 (Istituzione di parchi e aree di reperimento).
- 1. Sono istituiti i seguenti parchi nazionali:
a) Cilento e Vallo di Diano (Cervati, Gelbison,
Alburni, Monte Stella e Monte Bulgheria);
b) Gargano;
c) Gran Sasso e Monti della Laga;
d) Maiella;
e) Val Grande;
f) Vesuvio.
2. E' istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai
sensi dell'art. 2, comma 7, il Parco nazionale del Golfo di
Orosei e del Gennargentu. Qualora l'intesa con la regione
Sardegna non si perfezioni entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con le procedure di
cui all'art. 4 si provvede alla istituzione del parco della
Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino,
Viggiano, Sirino, Raparo) o, se gia' costituito, di altro
parco nazionale per il quale non si applica la previsione
di cui all'art. 8, comma 6.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente
provvede alla delimitazione provvisoria dei parchi
nazionali di cui ai commi 1 e 2 sulla base degli elementi
conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, in
particolare, presso i servizi tecnici nazionali e le
amministrazioni dello Stato nonche' le regioni e, sentiti
le regioni e gli enti locali interessati, adotta le misure
di salvaguardia, necessarie per garantire la conservazione
dello stato dei luoghi. La gestione provvisoria del parco,
fino alla costituzione degli enti parco previsti dalla
presente legge, e' affidata ad un apposito comitato di
gestione istituito dal Ministro dell'ambiente in
conformita' ai principi di cui all'art. 9.".



 
ART. 13. (Interventi nel settore della manutenzione idraulica e forestale in
Calabria).

1. Al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse finanziarie di cui agli articoli 3, comma 9, e 8, comma 4-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664, l'applicazione degli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, e' sospesa, solo per i contratti a tempo determinato e che non abbiano scadenza successiva al 31 dicembre 2004, per gli anni 2002, 2003 e 2004.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dovendosi ad essa procedere nei limiti delle risorse finanziarie di cui alle disposizioni del citato decreto-legge n. 148 del 1993.



Note all'art. 13:
- Gli articoli 3, comma 9, e 8, comma 4-bis, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, recante:
interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1993, sono i
seguenti:
"9. Alla regione Calabria e' concesso nel periodo
1993-1995 un contributo speciale di lire 1.340 miliardi, di
cui lire 390 miliardi nell'anno 1993, lire 450 miliardi
nell'anno 1994 e lire 500 miliardi nell'anno 1995, per le
spese da sostenersi per il perseguimento delle finalita'
previste dall'art. 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664,
limitatamente ai lavoratori gia' occupati nel precedente
triennio. L'erogazione delle somme e' subordinata agli
adempimenti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge
3 febbraio 1986, n. 15, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 1986, n. 87. La regione Calabria
trasmette alle Camere entro il 31 dicembre 1993 una
relazione sullo stato di realizzazione delle opere di cui
all'art. 1 della citata legge n. 664 del 1984 fino alla
data di entrata in vigore del presente decreto, e, entro il
30 giugno 1996, una relazione sui risultati realizzati con
il finanziamento di cui al presente comma. Le competenti
commissioni parlamentari esprimono parere motivato su tali
relazioni entro novanta giorni.".
"4-bis. Per i lavoratori assunti dalle imprese in
favore delle quali sia stato emanato dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale il decreto di cui
all'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464, i requisiti
di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della legge
23 luglio 1991, n. 223, si considerano acquisiti con
riferimento anche all'attivita' espletata presso l'impresa
di provenienza. Alla relativa spesa, prevista in
L. 3.500.000.000 per l'anno 1994 e in L. 2.700.000.000 per
l'anno 1995, si provvede mediante riduzione del contributo
concesso alla regione Calabria di cui all'art. 3, comma 9,
del presente decreto.".
- L'art. 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664,
recante: "Misure straordinarie per la continuazione di
iniziative in corso nel territorio della regione Calabria",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1984, n.
283, e' il seguente:
"Art. 1. - Per l'attuazione dell'intervento
idrogeologico e forestale, riferito ad un programma
esecutivo per l'anno 1984, concernente i settori della
silvicoltura, della tutela del patrimonio forestale, della
difesa del suolo, della sistemazione idraulico-forestale,
delle connesse infrastrutture civili, anche ai fini del
potenziamento dei comparti agricolo e turistico, e'
concesso un ulteriore contributo speciale alla regione
Calabria di lire 86.700 milioni in aggiunta a quello di
lire 173.300 milioni gia' autorizzato con decreto-legge
15 giugno 1984, n. 233, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442.
Il programma di cui al precedente comma deve comunque
essere approvato dai competenti organi regionali entro
trenta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.".
- Gli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 15 giugno
1984, n. 233, recante: "Norme sull'impiego di lavoratori
idraulico-forestali nella regione Calabria", convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 1984, n. 167,
sono i seguenti:
"Art. 1. - 1. In attesa della disciplina organica a
sostegno dello sviluppo economico della regione Calabria e'
vietata l'assunzione, da parte della regione medesima, dei
consorzi e degli enti regionali interessati, di lavoratori
idraulico-forestali.
2. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 1,
nel caso in cui ricorrano temporanee esigenze di
intensificazione delle attivita' relative alla
silvicoltura, alla prevenzione e agli interventi antincendi
e di protezione civile, alla tutela del patrimonio
forestale, alla difesa del suolo, alla sistemazione
idraulico-forestale e delle connesse infrastrutture civili,
la regione Calabria, i consorzi e gli altri enti regionali
operanti nei predetti settori possono assumere
esclusivamente lavoratori che nell'anno precedente abbiano
prestato alle loro dipendenze attivita' lavorativa per
almeno cinquantuno giornate. Si considerano utili ai fini
del raggiungimento di tale requisito le giornate di assenza
dal lavoro per infortunio o malattia indennizzata nonche'
per servizio militare. Per il lavoratore che nel corso
dell'anno non abbia potuto essere assunto a causa del
servizio militare la verifica della sussistenza del
requisito viene operata con riferimento all'anno
precedente.
3. Il contratto di lavoro di cui al precedente comma 2
non puo' avere durata superiore al numero di giornate
prestate nell'anno precedente.
4. Gli enti interessati debbono trasmettere agli uffici
di collocamento l'elenco dei lavoratori occupati nell'anno
precedente, specificando per ciascuno di essi il numero
delle giornate di lavoro prestate. Per i lavoratori inclusi
nel predetto elenco l'avviamento al lavoro avviene mediante
richiesta nominativa.
5. L'assunzione prevista dal precedente comma 2 e'
esclusa per i lavoratori titolari di pensione di vecchiaia
o di anzianita'.
6. I lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi
del precedente comma 2 non sono computabili ai fini
dell'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482.".
"Art. 1-bis. - 1. Le esigenze di manodopera che si
verifichino in determinati cantieri sono soddisfatte
esclusivamente con assunzioni, da effettuare alle
condizioni previste nel precedente art. 1, di lavoratori
che siano esuberanti rispetto al fabbisogno funzionale di
altri cantieri e siano in possesso dei requisiti di cui al
medesimo articolo.
2. Per l'attuazione delle compensazioni di manodopera
gli enti di cui al precedente art. 1, quando abbiano
necessita' di un numero di giornate di lavoro inferiore a
quello delle giornate svolte nell'anno precedente, sono
tenuti a darne comunicazione alla regione. La regione
accerta la congruita' del numero dei lavoratori utilizzati
dai singoli enti rispetto ai lavori da effettuare.".



 
ART. 14.
(Disposizioni in materia di siti inquinati).

1. All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, dopo la lettera p-quater), sono aggiunte le seguenti:
"p-quinquies) Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare);
p-sexies) Broni;
p-septies) Falconara Marittima;
p-octies) Serravalle Scrivia;
p-nonies) laghi di Mantova e polo chimico;
p-decies) Orbetello area ex Sitoco;
p-undecies) aree del litorale vesuviano;
p-duodecies) aree industriali di Porto Torres;
p-terdecies) area industriale della Val Basento".



Nota all'art. 14:
- Il testo del comma 4 dell'art. 1 della legge
9 dicembre 1998, n. 426, come modificato dal presente
provvedimento e' il seguente:
"4. Sono considerati primi interventi di bonifica di
interesse nazionale quelli compresi nelle seguenti aree
industriali e siti ad alto rischio ambientale i cui ambiti
sono perimetrati, sentiti i comuni interessati, dal
Ministro dell'ambiente sulla base dei criteri di cui
all'art. 18, comma 1, lettera n), del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni:
a) Venezia (Porto Marghera);
b) Napoli orientale;
c) Gela e Priolo;
d) Manfredonia;
e) Brindisi;
f) Taranto;
g) Cengio e Saliceto;
h) Piombino;
i) Massa e Carrara;
l) Casal Monferrato;
m) Litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano
(Caserta-Napoli);
n) Pitelli (La Spezia);
o) Balangero;
p) Pieve Vergonte;
p-bis) Sesto San Giovanni (aree industriali e
relative discariche);
p-ter) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali);
p-quater) Pioltello e Rodano;
p-quinquies) Brescia-Caffaro (aree industriali e
relative discariche da bonificare);
p-sexies) Broni;
p-septies) Falconara Marittima;
p-octies) Serravalle Scrivia;
p-nonies) laghi di Mantova e polo chimico;
p-decies) Orbetello area ex Sitoco;
p-undecies) aree del litorale vesuviano;
p-duodecies) aree industriali di Porto Torres;
p-terdecies) area industriale della Val Basento.".



 
ART. 15.
(Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive).

1. All'articolo 3, comma 3, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, l'ultimo periodo e' soppresso.



Nota all'art. 15:
- Il comma 3, dell'art. 3, della legge 28 dicembre
1993, n. 549, recante: misure a tutela dell'ozono
stratosferico e dell'ambiente, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1993, come modificato dal
presente provvedimento e' il seguente:
"3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sono stabiliti, in conformita' alle
disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione
progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data
fino alla quale e' consentito l'utilizzo di sostanze di cui
alla tabella A, allegata alla presente legge, per la
manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti gia'
venduti ed installati alla data di entrata in vigore della
presente legge, ed i tempi e le modalita' per la cessazione
dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B,
allegata alla presente legge, e sono altresi' individuati
gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B,
relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a
quanto previsto dal presente comma. La produzione,
l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e
l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B
allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008,
fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non
comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n.
3093/94, secondo le definizioni ivi previste.".



 
ART. 16.
(Provvidenze per le aree a rischio idrogeologico).

1. Per le finalita' di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell' ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni o gli enti locali interessati, definisce ed attiva programmi di interventi urgenti per il riassetto territoriale delle aree medesime per le quali viene dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A tal fine possono essere utilizzate le risorse finanziarie che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 27, residuano sul capitolo 7850, nell'ambito dell'unita' previsionale di base 4.2.3.3, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.



Nota all'art. 16:
- Il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante:
misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico
ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella
regione Campania, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 1998, n. 267, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1998.
- L'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n.
225, recante: istituzione del Servizio nazionale della
protezione civile, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992, e' il
seguente:
"Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza). -
1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua
delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il
coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di
emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale
in stretto riferimento alla qualita' ed alla natura degli
eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale
revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi
presupposti.
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza
conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si
provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
per il coordinamento della protezione civile, puo' emanare
altresi' ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di
pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette
ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei
Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
per il coordinamento della protezione civile, per
l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo, puo' avvalersi di commissari delegati.
Il relativo provvedimento di delega deve indicare il
contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le
modalita' del suo esercizio.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere motivate.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente
articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nonche' trasmesse ai sindaci
interessati affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art.
47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.".



 
ART. 17.
(Bonifica del sito di Portovesme).

1. Al fine di accelerare l'attuazione del piano di ripristino ambientale del sito inquinato di Portovesme e di incrementare, in particolare, il livello di sicurezza delle popolazioni delle circostanti aree ad alto rischio ambientale, e' autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2002.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
ART. 18.
(Attuazione degli interventi nelle aree da bonificare).

1. Al fine dell'attuazione degli interventi di bonifica da porre in essere nei siti di importanza nazionale, individuati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, alternativamente alla procedura ordinaria di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, individua, sulla base dei progetti preliminari integrati di bonifica e sviluppo presentati dai soggetti concorrenti, con procedura di evidenza pubblica e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, il soggetto al quale affidare le attivita' di bonifica e di riqualificazione delle aree industriali interessate. L'individuazione con procedura di evidenza pubblica di cui al primo periodo puo' essere effettuata soltanto in caso di inerzia, a seguito di diffida con indicazione dei tempi di attuazione delle operazioni di bonifica, del proprietario o del gestore delle aree industriali da bonificare, che abbiano avviato o assunto impegni nell'ambito del programma di attuazione degli interventi di bonifica. Per essere ammessi alla procedura di evidenza pubblica, i progetti preliminari devono contenere, tra le altre, le seguenti indicazioni:
a) garanzia da parte del soggetto affidatario per l'integrale assunzione dei costi di esproprio delle aree interessate, di cui ai commi 3 e 4;
b) durata del programma;
c) piano economico e finanziario dell'investimento.
2. Per realizzare il programma di interventi di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio stipula, con i Ministri dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, delle attivita' produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, con i presidenti delle giunte regionali, delle province e con i sindaci dei comuni territorialmente competenti, uno o piu' accordi di programma per l'approvazione del progetto definitivo di bonifica e di ripristino ambientale. Gli accordi di programma comprendono il piano di caratterizzazione dell'area e l'approvazione delle eventuali misure di messa in sicurezza di emergenza, gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza definitiva e l'approvazione del progetto di valorizzazione dell'area bonificata, che include il piano di sviluppo urbanistico dell'area e il piano economico e finanziario dell'investimento, secondo le procedure previste dall'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. In applicazione del comma 2 e al fine di garantire al soggetto affidatario il recupero dei costi di esproprio, bonifica e riqualificazione delle aree, nonche' il congruo utile di impresa, il soggetto affidatario puo' disporre delle aree bonificate utilizzandole in proprio in concessione o cedendole a terzi secondo le direttive fissate dal piano di sviluppo urbanistico.
4. Le finalita' indicate dal presente articolo sono assicurate mediante l'acquisizione con esproprio al patrimonio disponibile dello Stato o degli enti territoriali competenti delle aree inquinate da bonificare, i cui costi saranno integralmente sostenuti dal soggetto affidatario delle attivita' di bonifica e di riqualificazione delle aree industriali interessate.
5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce le procedure di attuazione del presente articolo con particolare riferimento ai requisiti del progetto preliminare di cui al comma 1 e alle modalita' di progettazione definitiva ed esecutiva, nonche' alle modalita' di esecuzione delle procedure di esproprio delle aree interessate.
6. Ai fini di cui al presente articolo, e' in ogni caso fatta salva la vigente disciplina normativa in materia di responsabilita' del soggetto che ha causato l'inquinamento nelle aree e nei siti di cui al comma 1, il quale e' escluso dalla partecipazione ai programmi di intervento di cui al presente articolo.
7. Sono escluse dagli interventi di cui al presente articolo quelle aree sulle quali sono vigenti accordi di programma sottoscritti dalle stesse amministrazioni indicate al comma 2 e dai privati proprietari delle aree, qualora detti accordi siano finanziati e comprendano interventi di risanamento delle aree, il loro riutilizzo secondo piani di sviluppo o di riconversione e le procedure per l'approvazione delle varie fasi di uno o piu' progetti coerenti con un piano generale del sito individuato ai sensi del presente articolo.
8. Le certificazioni rilasciate o che saranno rilasciate dall'INAIL sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge sono valide ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e degli enti territoriali competenti.
10. Le regioni possono adottare per i siti da bonificare di loro competenza la procedura di cui al presente articolo.



Note all'art. 18:
- La legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante: nuovi
interventi in campo ambientale, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1998.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio 18 settembre 2001, n. 468, recante:
regolamento recante: "Programma nazionale di bonifica e
ripristino ambientale" e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio
2002.
- L'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, recante: testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000, e' il
seguente:
"Art. 34 (Accordi di programma). - 1. Per la
definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di
programmi di intervento che richiedono, per la loro
completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di
comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e
di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i
soggetti predetti, il presidente della regione o il
presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla
competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli
interventi o sui programmi di intervento, promuove la
conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta
di uno o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il
coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le
modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso
adempimento.
2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di
arbitrato, nonche' interventi surrogatori di eventuali
inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilita' di concordare
l'accordo di programma, il presidente della regione o il
presidente della provincia o il sindaco convoca una
conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del
presidente della regione, del presidente della provincia,
dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, e'
approvato con atto formale del presidente della regione o
del presidente della provincia o del sindaco ed e'
pubblicato nel bollettino ufficiale della regione.
L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente
della regione, produce gli effetti della intesa di cui
all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e
conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e
sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia
l'assenso del comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti
urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a
pena di decadenza.
6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche
comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali
siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti
si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione
dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle
medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia
se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di
programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono
svolti da un collegio presieduto dal presidente della
regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e
composto da rappresentanti degli enti locali interessati,
nonche' dal commissario del Governo nella regione o dal
prefetto nella provincia interessata se all'accordo
partecipano amministrazioni statali o enti pubblici
nazionali.
8. Allorche' l'intervento o il programma di intervento
comporti il concorso di due o piu' regioni finitime, la
conclusione dell'accordo di programma e' promossa dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta
convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di
vigilanza di cui al comma 7 e' in tal caso presieduto da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed e' composto dai rappresentanti di tutte le regioni che
hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio
dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al
commissario del Governo ed al prefetto.".
- L'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n.
257, recante: norme relative alla cessazione dell'impiego
dell'amianto, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1992, e' il
seguente:
"Art. 13 (Trattamento straordinario di integrazione
salariale e pensionamento anticipato). - 1. - 7. (Omissis).
8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto
per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo
lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro
le malattie professionali derivanti dall'esposizione
all'amianto, gestita dall'INAIL, e' moltiplicato, ai fini
delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di
1,5.".



 
ART. 19. (Nuove norme per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di
serbatoi interrati).

1. Al fine di prevenire l'inquinamento del suolo e delle acque superficiali e sotterranee causato dal rilascio di sostanze o preparati contenuti in serbatoi interrati, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e delle attivita' produttive, stabilisce, con proprio decreto, i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di sostanze o preparati liquidi per usi commerciali e per la produzione industriale, con particolare riguardo ai termini massimi entro cui devono avvenire le operazioni di risanamento o adeguamento dei serbatoi esistenti e alla definizione delle procedure di dismissione e messa in sicurezza dei serbatoi che cessano di essere operativi, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di bonifiche ambientali.
2. Sono fate salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
 
ART. 20.
(Istituzione del Reparto ambientale marino).

1. Al fine di conseguire un piu' rapido ed efficace supporto alle attivita' di tutela e di difesa dell'ambiente marino e costiero, e' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il Reparto ambientale marino (RAM) del Corpo delle capitanerie di porto, posto alle dipendenze funzionali del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
 
ART. 21. (Autorizzazione per gli interventi di tutela della fascia costiera).

1. Per gli interventi di ripascimento della fascia costiera, nonche' di immersione di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, l'autorita' competente per l'istruttoria e il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e' la regione, nel rispetto dei criteri stabiliti dal medesimo articolo 35 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 62, comma 8, del citato decreto legislativo n. 152 del 1999. In caso di impiego di materiali provenienti da fondali marini, la regione, all'avvio dell'istruttoria per il rilascio della predetta autorizzazione, acquisisce il parere della commissione consultiva della pesca istituita presso la capitaneria di porto interessata e ne informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.



Note all'art. 21:
- Il comma 2 dell'art. 35 del decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 152, recante: disposizioni sulla tutela
delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue
urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla
protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricoli, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 124 del
29 maggio 1999, e' il seguente:
"2. L'autorizzazione all'immersione in mare dei
materiali di cui al comma 1, lettera a) e' rilasciata
dall'autorita' competente solo quando e' dimostrata,
nell'ambito dell'istruttoria, l'impossibilita' tecnica o
economica del loro utilizzo ai fini di ripascimento o di
recupero ovvero lo smaltimento alternativo in conformita'
alle modalita' stabilite con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei lavori
pubblici, dei trasporti e della navigazione, per le
politiche agricole e forestali nonche' dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.".
- Il comma 8, dell'art. 62, del citato decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e' il seguente:
"8. Le norme regolamentari e tecniche emanate ai sensi
delle disposizioni abrogate con l'art. 63 restano in
vigore, ove compatibili con gli allegati al presente
decreto e fino all'adozione di specifiche normative in
materia.".



 
ART. 22.
(Siti minerari abbandonati).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio effettua il censimento di tutti i siti minerari abbandonati.
2. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 250.000 euro per l'anno 2002.
3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 250.000 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
ART. 23.
(Modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22).

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 3, lettera l-bis), sono soppresse le parole da: "qualora" sino a: "tutela ambientale";
b) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera c), e' inserita la seguente:
"c-bis) i residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente normativa;";
c) all'articolo 12, dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
"6-bis. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95";
d) all'articolo 19, comma 4, le parole: "Entro il 31 marzo 2002" sono soppresse e dopo le parole: "sentito il Ministro per gli affari regionali, adottano" sono inserite le seguenti: ", entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto,";
e) all'articolo 21, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attivita' di recupero dei rifiuti urbani e assimilati, a far data dal 1 gennaio 2003";
f) all'articolo 30, dopo il comma 17, e' aggiunto il seguente:
"17-bis. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 4 i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95";
g) all'articolo 38, comma 2, dopo le parole: "di imballaggi" sono soppresse le seguenti: "primari e degli altri rifiuti di imballaggi comunque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio medesimo";
h) all'articolo 39, comma 2, la parola: "primari" e' soppressa;
i) all'articolo 41, comma 2, lettera h), le parole: "primari, o comunque" sono soppresse;
l) all'allegato A le parole: "16 01 03 pneumatici usati" sono sostituite dalle seguenti: "16 01 03 pneumatici fuori uso".
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e' autorizzato ad apportare le modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, conseguenti a quanto previsto dal comma 1, lettera l).



Note all'art. 23:
- Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
recante: attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del
15 febbraio 1997.
- Il nuovo testo del comma 3 dell'art. 7 del citato
decreto legislativo n. 22/1997, come modificato dalla
presente legge e' il seguente:
"3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attivita' agricole e agroindustriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attivita' di
demolizione, costruzione, nonche' i rifiuti pericolosi che
derivano dalle attivita' di scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attivita' commerciali;
f) i rifiuti da attivita' di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attivita' di recupero e
smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla
depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie;
i) macchinari e le apparecchiature deteriorati ed
obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e
loro parti;
l-bis) il combustibile derivato da rifiuti.".
- Il nuovo testo del comma 1 dell'art. 8 del citato
decreto legislativo n. 22/1997, come modificato dal
presente provvedimento, e' il seguente:
"Art. 8 (Esclusioni). - 1. Sono esclusi dal campo di
applicazione del presente decreto gli effluenti gassosi
emessi nell'atmosfera, nonche', in quanto disciplinati da
specifiche disposizioni di legge:
a) i rifiuti radioattivi;
b) i rifiuti risultanti dalla prospezione,
dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse
minerali o dallo sfruttamento delle cave;
c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie
fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate
nell'attivita' agricola ed in particolare i materiali
litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche
agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da
coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti
vegetali eduli;
c-bis) i residui e le eccedenze derivanti dalle
preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi,
cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di
somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di
animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n.
281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente
normativa;
d) (soppresso);
e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato
liquido;
f) i materiali esplosivi in disuso;
f-bis) le terre e le rocce da scavo destinate
all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati
e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti
inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti
superiore ai limiti di accettabilita' stabiliti dalle norme
vigenti;
f-ter) i materiali vegetali non contaminati da
inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal
decreto 25 ottobre 1999, n. 471, del Ministro
dell'ambiente, provenienti da alvei di scolo ed irrigui,
utilizzabili tal quale come prodotto.".
- Il nuovo testo dell'art. 12 del citato decreto
legislativo n. 22/1997, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 12 (Registri di carico e scarico). - 1. I
soggetti di cui all'art. 11, comma 3, hanno l'obbligo di
tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati
e vidimati dall'ufficio del registro, su cui devono
annotare, le informazioni sulle caratteristiche qualitative
e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della
comunicazione annuale al catasto. Le annotazioni devono
essere effettuate:
a) per i produttori almeno entro una settimana dalla
produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il
trasporto almeno entro una settimana dalla effettuazione
del trasporto;
c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro
una settimana dalla effettuazione della transazione
relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di
recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla
presa in carico dei rifiuti.
2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle
imprese che svolgono attivita' di smaltimento e di recupero
di rifiuti deve, inoltre, contenere:
a) l'origine, la quantita', le caratteristiche e la
destinazione specifica dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed
il mezzo di trasporto utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato.
3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di
produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di
rifiuti nonche' presso la sede delle imprese che effettuano
attivita' di raccolta e trasporto, e presso la sede dei
commercianti e degli intermediari. I registri integrati con
i formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono
conservati per cinque anni dalla data dell'ultima
registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle
operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che
devono essere conservati a tempo indeterminato ed al
termine dell'attivita' devono essere consegnati
all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione.
3-bis. I registri di carico e scarico relativi ai
rifiuti prodotti dalle attivita' di manutenzione delle reti
e delle utenze diffuse svolte dai soggetti pubblici e
privati titolari di diritti speciali o esclusivi ai sensi
della direttiva 93/38/CE attuata con il decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 158, che installano e gestiscono,
direttamente o mediante appaltatori, reti ed impianti per
l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico,
possono essere tenuti, nell'ambito della provincia dove
l'attivita' e' svolta, presso le sedi di coordinamento
organizzativo o altro centro equivalente comunicato
preventivamente alla provincia medesima.
4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non
eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una
tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere
all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico
dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria
interessate o loro societa' di servizi che provvedono ad
annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo
presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.
5. Le informazioni contenute nel registro sono rese in
qualunque momento all'autorita' di controllo che ne fa
richiesta.
6. In attesa dell'individuazione del modello uniforme
di registro di carico e scarico e degli eventuali documenti
sostitutivi, nonche' delle modalita' di tenuta degli
stessi, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
che disciplinano le predette modalita' di tenuta dei
registri.
6-bis. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 i
consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente
decreto e i consorzi di cui all'art. 9-quinquies del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e
all'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
95.".
- Il nuovo testo del comma 4, dell'art. 19, del citato
decreto legislativo n. 22/1997, come modificato dal
presente provvedimento, e' il seguente:
"Art. 19 (Competenze delle regioni). - 1. - 3.
(Omissis).
4. Le regioni sulla base delle metodologie di calcolo e
della definizione di materiale riciclato stabilite da
apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con i Ministeri delle attivita'
produttive e della salute, sentito il Ministro per gli
affari regionali, adottano, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del suddetto decreto, le
disposizioni occorrenti affinche' gli uffici e gli enti
pubblici, e le societa' a prevalente capitale pubblico,
anche di gestione dei servizi, coprano il fabbisogno
annuale dei manufatti e beni, indicati nel medesimo
decreto, con una quota di prodotti ottenuti da materiale
riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno
medesimo.".
- Il nuovo testo dell'art. 21 del citato decreto
legislativo n. 22/1997, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 21 (Competenze dei comuni). - 1. I comuni
effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa
nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e
dell'art. 23.
2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani
con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di
efficienza, efficacia ed economicita', stabiliscono in
particolare:
a) le disposizioni per assicurare la tutela
igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei
rifiuti urbani;
b) le modalita' del servizio di raccolta e trasporto
dei rifiuti urbani;
c) le modalita' del conferimento, della raccolta
differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di
garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di
rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata
gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da
esumazione ed estumulazione di cui all'art. 7, comma 2,
lettera f);
e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme
di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari
di imballaggio in sinergia con altre frazioni
merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalita' di esecuzione della pesata dei
rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo
smaltimento;
g) l'assimilazione per qualita' e quantita' dei
rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini
della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri
fissati ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera d). Sono
comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della
raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti
provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di
qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed
aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque
soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali
e sulle rive dei corsi d'acqua.
3. E', inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione
dei progetti di bonifica dei siti inquinati ai sensi
dell'art. 17.
4. Nell'attivita' di gestione dei rifiuti urbani, i
comuni si possono avvalere della collaborazione delle
associazioni di volontariato e della partecipazione dei
cittadini e delle loro associazioni.
5. I comuni possono istituire, nelle forme previste
dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei
rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla
provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti
urbani dalle stesse richieste.
7. La privativa di cui a comma 1 non si applica alle
attivita' di recupero dei rifiuti urbani e assimilati, a
far data dal 1 gennaio 2003.
8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 6,
comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi
decreti attuativi.".
- Il nuovo testo dell'art. 30 del citato decreto
legislativo n. 22/1997, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 30 (Imprese sottoposte ad iscrizione). - 1.
L'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di
smaltimento dei rifiuti istituito ai sensi dell'art. 10 del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, assume
la denominazione di Albo nazionale delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti, di seguito denominato
Albo, ed e' articolato in un comitato nazionale, con sede
presso il Ministero dell'ambiente, ed in sezioni regionali,
istituite presso le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione. I
componenti del Comitato nazionale e delle sezioni regionali
durano in carica cinque anni.
2. Il Comitato nazionale dell'albo ha potere
deliberante ed e' composto da quindici membri esperti nella
materia nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, e designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con
funzioni di presidente;
b) uno dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con funzioni di vicepresidente;
c) uno dal Ministro della sanita';
d) uno dal Ministro dei trasporti e della
navigazione;
e) tre dalle regioni;
f) uno dell'Unione italiana delle camere di
commercio;
g) sei dalle categorie economiche, di cui due delle
categorie degli autotrasportatori.
3. Le sezioni regionali dell'albo sono istituite con
decreto del Ministro dell'ambiente da emanarsi entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e sono composte:
a) dal presidente della camera di commercio o da un
membro del Consiglio camerale all'uopo designato, con
funzioni di presidente;
b) da un funzionario o dirigente esperto in
rappresentanza della giunta regionale con funzioni di
vicepresidente;
c) da un funzionario o dirigente esperto in
rappresentanza delle province designato dall'Unione
regionale delle province;
d) da un esperto designato dal Ministro
dell'ambiente.
4. Le imprese che svolgono attivita' di raccolta e
trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le
imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi,
esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano
la quantita' di trenta chilogrammi al giorno o di trenta
litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi
rifiuti, nonche' le imprese che intendono effettuare
attivita' di bonifica dei siti, di bonifica dei beni
contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei
rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di
recupero di titolarita' di terzi, e di gestione di impianti
mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, devono
essere iscritte all'Albo. L'iscrizione deve essere
rinnovata ogni cinque anni e sostituisce l'autorizzazione
all'esercizio delle attivita' di raccolta, di trasporto, di
commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre
attivita' l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti
il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del
presente decreto.
5. L'iscrizione di cui al comma 4 ed i provvedimenti di
sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento
dell'iscrizione, nonche', dal 1 gennaio 1998,
l'accettazione delle garanzie finanziarie sono deliberati
dalla sezione regionale dell'Albo della regione ove ha sede
legale l'interessato, in conformita' alla normativa vigente
ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale.
6. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del
tesoro, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono definite le
attribuzioni e le modalita' organizzative dell'Albo,
nonche' i requisiti, i termini, le modalita' ed i diritti
d'iscrizione, le modalita' e gli importi delle garanzie
finanziarie, che devono essere prestate a favore dello
Stato dalle imprese di cui al comma 4, in conformita' ai
seguenti principi:
a) individuazione di requisiti univoci per
l'iscrizione, al fine di semplificare le procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa
sull'autotrasporto, in coerenza con la finalita' di cui
alla lettera a);
c) trattamento uniforme dei componenti delle sezioni
regionali, per garantire l'efficienza operativa;
d) effettiva copertura delle spese attraverso i
diritti di segreteria e i diritti annuali d'iscrizione.
7. In attesa dell'emanazione dei decreti, di cui ai
commi 2 e 3 continuano ad operare, rispettivamente, il
Comitato nazionale e le sezioni regionali dell'Albo
nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento
dei rifiuti di cui all'art. 1 del decreto-legge 31 agosto
1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1987, n. 441. L'iscrizione all'Albo e'
deliberata ai sensi della legge 11 novembre 1996, n. 575.
8. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 6
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Le
imprese che intendono effettuare attivita' di bonifica dei
siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio
ed intermediazione dei rifiuti devono iscriversi all'albo
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle relative
norme tecniche.
9. Restano valide ed efficaci le iscrizioni effettuate
e le domande d'iscrizione presentate all'Albo nazionale
delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti
di cui all'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n.
361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1987, n. 441, e successive modificazioni ed integrazioni e
delle relative disposizioni di attuazione, alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
10. Il possesso dei requisiti di idoneita' tecnica e di
capacita' finanziaria per l'iscrizione all'Albo delle
aziende speciali, dei consorzi e delle societa' di cui
all'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che
esercitano i servizi di gestione dei rifiuti, e' garantito
dal comune o dal consorzio di comuni. L'iscrizione all'Albo
e' effettuata sulla base di apposita comunicazione di
inizio di attivita' del comune o del consorzio di comuni
alla sezione regionale dell'Albo territorialmente
competente ed e' efficace solo per le attivita' svolte
nell'interesse del comune medesimo o dei consorzi ai quali
il comune stesso partecipa.
11. Avverso i provvedimenti delle sezioni regionali
dell'Albo gli interessati possono promuovere, entro trenta
giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al
Comitato nazionale dell'Albo.
12. Alla segreteria dell'Albo e' destinato personale
comandato da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici,
secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.
13. Agli oneri per il funzionamento del Comitato
nazionale e delle Sezioni regionali si provvede con le
entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti
annuali d'iscrizione, secondo le modalita' previste dal
decreto del Ministro dell'ambiente 20 dicembre 1993 e
successive modifiche.
14. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 407, non si applica alle domande di iscrizione e
agli atti di competenza dell'Albo.
15. Per le attivita' di cui al comma 4, le
autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in
scadenza, sono prorogate, a cura delle amministrazioni che
le hanno rilasciate, fino alla data di efficacia
dell'iscrizione all'Albo o a quella della decisione
definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione. Le
stesse amministrazioni adottano i provvedimenti di diffida,
di variazione, di sospensione o di revoca delle predette
autorizzazioni.
16. Le imprese che effettuano attivita' di raccolta e
trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate
ai sensi dell'art. 33, ed effettivamente avviati al
riciclaggio ed al recupero, non sono sottoposte alle
garanzie finanziarie di cui al comma 6 e sono iscritte
all'Albo previa comunicazione di inizio di attivita' alla
sezione regionale territorialmente competente. Detta
comunicazione deve essere rinnovata ogni due anni e deve
essere corredata da idonea documentazione predisposta ai
sensi del decreto ministeriale 21 giugno 1991, n. 324 e
successive modifiche ed integrazioni, nonche' delle
deliberazioni del Comitato nazionale dalla quale risultino
i seguenti elementi:
a) la quantita', la natura, l'origine e la
destinazione dei rifiuti;
b) la frequenza media della raccolta;
c) la rispondenza delle caratteristiche tecniche e
della tipologia del mezzo utilizzato ai requisiti stabiliti
dall'Albo in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
d) il rispetto delle condizioni ed il possesso dei
requisiti soggettivi, di idoneita' tecnica e di capacita'
finanziaria.
16-bis. Entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione di inizio di attivita' le sezioni regionali e
provinciali iscrivono le imprese di cui al comma 1 in
appositi elenchi dandone comunicazione al Comitato
nazionale, alla provincia territorialmente competente ed
all'interessato. Le imprese che svolgono attivita' di
raccolta e trasporto di rifiuti sottoposti a procedure
semplificate ai sensi dell'art. 33 devono conformarsi alle
disposizioni di cui al comma 16 entro il 15 gennaio 1998.
17. Alla comunicazione di cui al comma 16 si applicano
le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 7 agosto
1990, n. 241.
17-bis. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 4 i
consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente
decreto e i consorzi di cui all'art. 9-quinquies del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e
all'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
95.".
- Il nuovo testo del comma 2 dell'art. 38 del citato
decreto legislativo n. 22/1997, come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"2. Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 24
e 37, i produttori e gli utilizzatori adempiono all'obbligo
della raccolta dei rifiuti di imballaggi. A tal fine i
produttori e gli utilizzatori sono obbligati a partecipare
al Consorzio nazionale imballaggi di cui all'art. 41. Per
gli utilizzatori che partecipano al Consorzio nazionale
degli imballaggi la comunicazione di cui all'art. 37, comma
2, viene presentata dal soggetto che effettua la gestione
dei rifiuti di imballaggio.".
- Il nuovo testo del comma 2 dell'art. 39 del citato
decreto legislativo n. 22/1997, come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"2. Nel caso in cui la pubblica amministrazione non
attivi la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, i produttori e gli utilizzatori possono
organizzare tramite il Consorzio nazionale imballaggi di
cui all'art. 41 le attivita' di raccolta differenziata dei
rifiuti di imballaggio sulle superfici pubbliche o la
possono integrare se insufficiente.".
- Il nuovo testo del comma 2, lettera h), dell'art. 41
del citato decreto legislativo n. 22/1997, come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
"2. Il CONAI svolge le seguenti funzioni:
a) definisce, in accordo con le regioni e con le
pubbliche amministrazioni interessate, gli ambiti
territoriali in cui rendere operante un sistema integrato
che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei
materiali selezionati a centri di raccolta o di
smistamento;
b) definisce, con le pubbliche amministrazioni
appartenenti ai singoli sistemi integrati di cui alla
lettera a), le condizioni generali di ritiro da parte dei
produttori dei rifiuti selezionati provenienti dalla
raccolta differenziata;
c) elabora ed aggiorna, sulla base dei programmi
specifici di prevenzione di cui agli articoli 38, comma 6,
e 40, comma 4, il Programma generale per la prevenzione e
la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
d) promuove accordi di programma con le regioni e gli
enti locali per favorire il riciclaggio ed il recupero dei
rifiuti di imballaggio, e ne garantisce l'attuazione;
e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi
di cui all'art. 40;
f) garantisce il necessario raccordo tra
l'amministrazione pubblica, i Consorzi e gli altri
operatori economici;
g) organizza, in accordo con le pubbliche
amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili
ai fini dell'attuazione del Programma generale;
h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori i
costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del
recupero dei rifiuti di imballaggi conferiti al servizio di
raccolta differenziata, in proporzione alla quantita'
totale, al peso ed alla tipologia del materiale di
imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle
quantita' di imballaggi usati riutilizzati nell'anno
precedente per ciascuna tipologia di materiale.".
- L'allegato A al citato decreto legislativo n.
22/1997, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:

"16 00 00 Rifiuti non specificati altrimenti nel catalogo
16 01 00 veicoli fuori uso
16 01 01 catalizzatori contenenti metalli preziosi sostituiti in
veicoli
16 01 02 altri catalizzatori sostituiti in veicoli
16 01 03 pneumatici fuori uso
16 01 04 veicoli inutilizzabili
16 01 05 parti leggere provenute dalla demolizione di veicoli
16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
16 02 00 apparecchiature o parti di apparecchiature fuori uso
16 02 01 trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT
16 02 02 altro materiale elettronico fuori uso (per esempio:
circuiti stampati)
16 02 03 apparecchiature contenenti clorofluorocarburi
16 02 04 apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre
16 02 05 altre apparecchiature fuori uso
16 02 06 rifiuti derivanti dai processi di lavorazione
dell'amianto
16 02 07 rifiuti derivanti dall'industria per la produzione di
convertitori in plastica
16 02 08 rifiuti della demolizione dei veicoli
16 03 00 prodotti fuori specifica
16 03 01 prodotti fuori specifica inorganici
16 03 02 prodotti fuori specifica organici
16 04 00 rifiuti esplosivi di scarto
16 04 01 munizioni di scarto
16 04 02 fuochi artificiali di scarto
16 04 03 altri rifiuti esplosivi di scarto
16 05 00 gas e sostanze chimiche in contenitori
16 05 01 gas industriali contenuti in cilindri ad alta pressione,
contenitori LPG e contenitori per aerosol industriali
(compresi gli halon)
16 05 02 altri rifiuti contenenti prodotti chimici inorganici,
es. sostanze chimiche di laboratorio non specificate
altrimenti, polveri estinguenti
16 05 03 altri rifiuti contenenti prodotti chimici organici, es.
sostanze chimiche di laboratorio non specificate
altrimenti
16 06 00 batterie ed accumulatori
16 06 01 accumulatori al piombo
16 06 02 accumulatori al nichel-cadmio
16 06 03 pile a secco al mercurio
16 06 04 pile alcaline
16 06 05 altre pile ed accumulatori
16 06 06 elettroliti da pile e accumulatori
16 07 00 rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e
stoccaggio (tranne 05 00 00 e 12 00 00)
16 07 01 rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti
prodotti chimici
16 07 02 rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti oli
16 07 03 rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne
contenenti oli
16 07 04 rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne
contenenti prodotti chimici
16 07 05 rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio
contenenti prodotti chimici
16 07 06 rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio
contenenti oli
16 07 07 rifiuti solidi della pulizia di stive di navi
16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

- Il decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio
1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, reca: Individuazione
dei rifiuti pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.



 
ART. 24.
(Smaltimento dei rifiuti sanitari).

1. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, sono disciplinate le modalita' di smaltimento dei rifiuti sanitari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sulla base di criteri di semplificazione e di contenimento delle spese.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici delle materie indicate nel regolamento stesso.



Nota all'art. 24:
- Il comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante: Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.".



 
ART. 25.
(Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152).

1. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, le parole: "entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2003".
2. Al comma 3 dell'articolo 33 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: ", ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione umana, misti ad acque domestiche, trattati mediante apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previa verifica tecnica degli impianti e delle reti da parte dell'ente gestore".



Nota all'art. 25:
- Il nuovo testo del comma 2 dell'art. 29 del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante: Disposizioni
sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento
della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle
acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa
alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 124 del
29 maggio 1999, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 29 (Scarichi sul suolo). - 1. E' vietato lo
scarico sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo fatta eccezione:
a) per i casi previsti dall'art. 27, comma 4;
b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti
fognarie;
c) per gli scarichi di acque reflue urbane e
industriali per i quali sia accertata l'impossibilita'
tecnica o l'eccessiva onerosita' a fronte dei benefici
ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici
superficiali, purche' gli stessi siano conformi ai criteri
ed ai valori- limite di emissione fissati a tal fine dalle
regioni ai sensi dell'art. 28, comma 2. Sino all'emanazione
di nuove norme regionali si applicano i valori limite di
emissione della tabella 4 dell'allegato 5;
d) per gli scarichi di acque provenienti dalla
lavorazione di rocce naturali nonche' dagli impianti di
lavaggio delle sostanze minerali, purche' i relativi fanghi
siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali
e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o
instabilita' dei suoli;
e) Per gli scarichi di acque meteoriche convogliate
in reti fognarie separate.
2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli
scarichi sul suolo esistenti alla data .di entrata in
vigore del presente decreto devono, entro il 31 dicembre
2003, essere convogliati in corpi idrici superficiali, in
reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformita'
alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'art. 6,
comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, cosi come
sostituito dall'art. 26, comma 2. In caso di mancata
ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo
scarico si considera a tutti gli effetti revocata.
3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1,
esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, devono conformarsi ai limiti della tabella 4
dell'allegato 5 entro tre anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Sino a tale data devono essere
rispettati i limiti fissati dalle normative regionali
vigenti o, in mancanza di questi, i limiti della tabella 3
dell'allegato 5. Resta comunque fermo il divieto di scarico
sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1
dell'allegato 5.".
- Il nuovo testo del comma 3 dell'art. 33 del citato
decreto legislativo n. 152/1999, come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 33 (Scarichi in reti fognarie). - Ferma restando
l'inderogabilita' dei valori-limite di emissione di cui
alla tabella 3/A e, limitatamente ai parametri di cui alla
nota 2 della tabella 5 dell'allegato 5, alla tabella 3 gli
scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti
fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle
prescrizioni regolamentari ed ai valori-limite adottati dal
gestore del servizio idrico integrato e approvati
dall'amministrazione pubblica responsabile in base alle
caratteristiche dell'impianto ed in modo che sia assicurato
il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue
urbane definita ai sensi dell'art. 28, commi 1 e 2.
2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che
recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purche'
osservino i regolamenti emanati dal gestore del servizio
idrico integrato.
3. Non e' ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se
triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici
provenienti dagli scarti dell'alimentazione umana, misti ad
acque domestiche, trattati mediante apparecchi dissipatori
di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in
particelle sottili, previa verifica tecnica degli impianti
e delle reti da parte dell'ente gestore.".



 
ART. 26.
(Disposizioni relative a Venezia e Chioggia).

1. Il comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 31 dicembre 2002, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2003. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano:
a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 31 dicembre 2002, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;
b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che inizino l'attivita' dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione".
2. All'articolo 4, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po".



Note all'art. 26:
- Il nuovo testo dell'art. 10 del decreto-legge
5 febbraio 1990, n. 16, recante: Misure urgenti per il
miglioramento qualitativo e la prevenzione
dell'inquinamento delle acque, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1990, come
modificato dalla presente legge, e' seguente:
"Art. 10 (Venezia e Chioggia). - 1. I comuni di Venezia
e Chioggia elaborano, entro il 30 giugno 1995, progetti di
massima per la realizzazione di fognature e per la
depurazione delle acque usate provenienti dai centri
storici, dalle isole e dai litorali del Lido e di
Pellestrina e dal litorale di Cavallino Treporti, secondo
criteri e tecnologie adeguati a realizzare nell'intera area
lagunare gli obiettivi previsti dal piano regionale di
risanamento delle acque, approvato con delibera del
consiglio regionale del Veneto n. 962 del 1 settembre 1989.
Il comune di Venezia provvede alla suddetta elaborazione
nell'ambito del progetto integrato definito dall'accordo di
programma del 3 agosto 1993 ai sensi dell'art. 5 della
legge 5 febbraio 1992, n. 139.
2. I progetti di massima di cui al comma 1 sono
approvati dalla regione Veneto previo parere della
commissione per la salvaguardia di Venezia di cui all'art.
5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come integrata
dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360.
L'approvazione costituisce integrazione del "Piano per la
prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque
del bacino idrografico immediatamente sversante nella
laguna di Venezia", nonche' variante agli strumenti
urbanistici generali.
3. Negli ambiti indicati nel comma 1, non dotati di
fognature dinamiche, e' consentito lo scarico delle acque
reflue provenienti dagli insediamenti civili di cui ai
commi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973,
n. 962, dalle aziende artigiane produttive, ancorche' non
rientranti nella tipologia di cui all'art. 17 del piano
regionale di risanamento delle acque, approvato con
delibera del consiglio regionale Veneto n. 962 del
10 settembre 1989, dagli stabilimenti ospedalieri, dagli
enti assistenziali e dalle aziende turistiche ricettive e
della ristorazione, purche' sottoposte a trattamenti
individuali secondo i progetti approvati dai comuni. I
privati e gli altri soggetti non compresi nel precedente
periodo, e piu' in generale tutti coloro che utilizzano
scarichi di natura civile, provvedono a dotarsi di sistemi
di trattamento in esecuzione dei progetti di massima di cui
al comma 1 del presente articolo e con le modalita' e i
tempi indicati dai sindaci dei comuni di Venezia e di
Chioggia. I trattamenti degli scarichi di cui al presente
comma superiori a cento abitanti equivalenti devono essere
basati sull'impiego delle migliori tecnologie applicabili e
gestibili, a costi sostenibili e tenendo conto della
situazione urbanistica ed edilizia specifica. Le tipologie
degli impianti individuali o le relative prestazioni
depurative sono identificate dalla regione Veneto con il
piano regionale di risanamento delle acque, approvato ai
sensi dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e
successive modificazioni, che sara' a tal fine integrato,
per il trattamento degli scarichi superiori a cento
abitanti equivalenti, entro il 31 dicembre 1994. I
caratteri di qualita' delle acque degli effluenti degli
impianti individuali di cui al presente comma possono
eccedere i limiti stabiliti dalla tabella allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973,
n. 962, fatte salve specifiche e motivate prescrizioni
integrative da parte delle autorita' sanitarie competenti.
4. Il sindaco del comune di Venezia e il sindaco del
comune di Chioggia possono concedere contributi ai privati
per l'esecuzione delle opere di risanamento degli impianti
igienico-sanitari di tutte le unita' edilizie interessate
dai progetti di intervento, utilizzando le quote vincolate
ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 139.
4-bis. Per le autorizzazioni degli scarichi civili e di
quelli relativi alle aziende artigiane produttive, agli
enti assistenziali ed alle aziende turistiche ricettive e
della ristorazione di cui al comma 5, rilasciate dal
Magistrato alle acque di Venezia previa approvazione dei
progetti da parte dei comuni di Venezia e di Chioggia,
secondo le rispettive pertinenze territoriali, i canoni, a
decorrere dal 1 gennaio 1995, sono versati direttamente ai
comuni di Venezia e di Chioggia, per i fini di cui al
presente articolo. I canoni di cui sopra saranno
rideterminati in base al consumo idrico ed ai criteri che
saranno stati definiti dal Magistrato alle acque di Venezia
e dai comuni di Venezia e di Chioggia con le modalita' di
cui all'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139.
5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3,
gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le
aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i
mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi,
non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai
comuni, entro il 31 dicembre 2002, un piano di adeguamento
degli scarichi, possono completare le opere entro il
31 dicembre 2003. Le disposizioni di cui al comma 4 si
applicano:
a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente
comma, esistenti alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni,
entro il 31 dicembre 2002, il suddetto piano di adeguamento
degli scarichi;
b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente
comma che inizino l'attivita' dopo la data di entrata in
vigore della presente disposizione.
6. In attesa della definizione dei procedimenti
amministrativi di cui al comma 5, sono sospesi i
procedimenti penali per i reati di scarico senza
autorizzazione e di superamento dei limiti di
accettabilita' di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, previsti dall'art. 9
della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive
modificazioni ed integrazioni. Il rilascio in sanatoria
delle autorizzazioni entro i termini previsti dal comma 5
estingue i reati stessi.".
- Il nuovo testo dell'art. 4 della legge 9 gennaio
1991, n. 9, recante: Norme per l'attuazione del nuovo Piano
energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali
idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia,
autoproduzione e disposizioni fiscali, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del
16 gennaio 1991, come modificato dalla presente legge, e'
il seguente:
"Art. 4 (Divieto di prospezione, ricerca e
coltivazione). - 1. La prospezione, la ricerca e la
coltivazione di idrocarburi e' vietata nelle acque del
Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno e delle Isole Egadi,
fatti salvi i permessi, le autorizzazioni e le concessioni
in atto, nonche' nelle acque del Golfo di Venezia, nel
tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la
foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la
foce del ramo di Goro del fiume Po.".



 
ART. 27.
(Piano straordinario di telerilevamento).

1. Per consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e' autorizzato alla stipula di un accordo di programma con il Ministero della difesa e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la realizzazione di un piano straordinario di telerilevamento ad alta precisione.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato nella misura massima di 25 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base 4.2.3.3 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2002, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come rifinanziata dalla tabella D allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388.



Nota all'art. 27:
- Il testo dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge
11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 ("Misure urgenti per la
prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle
zone colpite da disastri franosi nelle regione Campania",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1998, n. 134)
e' il seguente:
"2. Per l'attuazione degli interventi e delle misure di
salvaguardia di cui all'art. 1, comma 2, e' autorizzata la
spesa di lire 110.000 milioni per l'anno 1998 e di lire
495.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 da
iscriversi su apposita unita' previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente.".



 
ART. 28.
(Modifica all'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36).

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "I relativi proventi, determinati ai sensi dell'articolo 3, commi da 42 a 47, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, aumentati della percentuale di cui al punto 2.3 della delibera CIPE 4 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2001, affluiscono a un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del Servizio idrico integrato la cui utilizzazione e' vincolata alla attuazione del piano d'ambito".



Nota all'art. 28:
- Il nuovo testo dell'art. 14 della legge 5 gennaio
1994, n. 36, recante: Disposizioni in materia di risorse
idriche, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1994, come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 14 (Tariffa del servizio di fognatura e
depurazione). - 1. La quota di tariffa riferita al servizio
di pubblica fognatura e di depurazione e' dovuta dagli
utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di
impianti centralizzati di depurazione o questi siano
temporaneamente inattivi. I relativi proventi, determinati
ai sensi dell'art. 3, commi da 42 a 47, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, aumentati della percentuale di
cui al punto 2.3 della delibera CIPE 4 aprile 2001,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio
2001, affluiscono a un fondo vincolato a disposizione dei
soggetti gestori del Servizio idrico integrato la cui
utilizzazione e' vincolata alla attuazione del piano
d'ambito.
1-bis. I comuni gia' provvisti di impianti
centralizzati di depurazione funzionanti, che non si
trovino in condizione di dissesto, destinano i proventi
derivanti dal canone di depurazione e fognatura
prioritariamente alla gestione e manutenzione degli
impianti medesimi.
2. Gli utenti tenuti all'obbligo di versamento della
tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, di cui
al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia
altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad
altri enti.
3. Al fine della determinazione della quota tariffaria
di cui al presente articolo, il volume dell'acqua scaricata
e' determinato in misura pari al volume di acqua fornita,
prelevata o comunque accumulata.
4. Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui
al presente articolo e' determinata sulla base della
qualita' e della quantita' delle acque reflue scaricate. E'
fatta salva la possibilita' di determinare una quota
tariffaria ridotta per le utenze che provvedono
direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica
fognatura.
4-bis. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua
reflua o gia' usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le
utenze industriali e' ridotta in funzione dell'utilizzo nel
processo produttivo di acqua reflua o gia' usata. La
riduzione si determina applicando alla tariffa un
correttivo che tiene conto della quantita' di acqua
riutilizzata e della quantita' delle acque primarie
impiegate.".



 
ART. 29.
(Modifiche alla legge 18 maggio 1989, n. 183).

1. All'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, le parole: "o, su sua delega, da un Ministro membro del Comitato stesso," sono sostituite dalle seguenti: "o, su sua delega, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,";
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate, il Comitato dei ministri propone tra l'altro gli indirizzi delle politiche settoriali direttamente o indirettamente connesse con gli obiettivi e i contenuti della pianificazione di bacino e ne verifica la coerenza nella fase di approvazione dei relativi atti".
2. All'articolo 5 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: "del Ministro dei lavori pubblici" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio";
b) al comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente: "Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio:"; la lettera d) e' abrogata e alla lettera e) le parole: "rispettivamente, di concerto e di intesa con il Ministro dell'ambiente" sono soppresse;
c) al comma 3, dopo le parole: "Il Ministro dell'ambiente" sono inserite le seguenti: "e della tutela del territorio";
d) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio".
3. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e' sostituito dal seguente:
"3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, il comitato istituzionale e' presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, o da un sottosegretario da lui delegato, ed e' composto: dal predetto Ministro; dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e per i beni e le attivita' culturali, ovvero dai sottosegretari delegati; dai presidenti delle giunte regionali delle regioni il cui territorio e' interessato dal bacino idrografico, ovvero da assessori dagli stessi delegati; dal segretario generale dell'autorita' di bacino che partecipa con voto consultivo".
4. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e' sostituito dal seguente:
"5. Il comitato tecnico e' organo di consulenza del comitato istituzionale e provvede alla elaborazione del piano di bacino avvalendosi della segreteria tecnico-operativa. Esso e' presieduto dal segretario generale dell'autorita' di bacino ed e' costituito da funzionari designati uno per ciascuna delle amministrazioni presenti nel comitato istituzionale. Fa inoltre parte del comitato tecnico il direttore dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il comitato tecnico puo' essere integrato, su designazione del comitato istituzionale, da esperti di elevato livello scientifico e puo' comprendere anche un rappresentante del Dipartimento della protezione civile".



Note all'art. 29:
- Il nuovo testo dell'art. 4 della legge 18 maggio
1989, n. 183, recante: Norme per il riassetto organizzativo
e funzionale della difesa del suolo, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 120 del
25 maggio 1989, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 4 (Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il
Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli
interventi nel settore della difsa del suolo). - 1. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici ovvero del Comitato dei
Ministri di cui al comma 2 nel caso di cui alla lettera d),
e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, approva
con proprio decreto:
a) le deliberazioni concernenti i metodi ed i
criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attivita'
di cui agli articoli 2 e 3, nonche' per la verifica ed il
controllo dei piani di bacino, dei programmi di intervento
e di quelli di gestione;
b) gli atti relativi alla delimitazione dei bacini di
rilievo nazionale e interregionale;
c) i piani di bacino di rilievo nazionale, sentito il
Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui all'art.
6 e previo parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici;
d) il programma nazionale di intervento, di cui
all'art. 25, comma 3;
e) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva in
caso di persistente inattivita' dei soggetti ai quali sono
demandate le funzioni previste dalla presente legge,
qualora si tratti di attivita' da svolgersi entro termini
essenziali, avuto riguardo alle obbligazioni assunte o alla
natura degli interventi;
f) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel
settore disciplinato dalla presente legge.
2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici
nazionali e gli interventi nel settore della difesa del
suolo. Il comitato presieduto dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o, su sua delega al Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, e' composto dai Ministri dei
lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle
foreste, per il coordinamento della protezione civile, per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari
regionali ed i problemi istituzionali e per i beni
culturali e ambientali.
3. Il Comitato dei Ministri ha funzioni di alta
vigilanza sui servizi tecnici nazionali ed adotta gli atti
di indirizzo e di coordinamento delle loro attivita'.
Propone al Presidente del Consiglio dei Ministri lo schema
di programma nazionale di intervento, di cui all'art. 25,
comma 3, che coordina con quelli delle regioni e degli
altri enti pubblici a caratte nazionale, verificandone
l'attuazione.
3-bis. Al fine di assicurare il necessario
coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate,
il Comitato dei Ministri propone tra l'altro gli indirizzi
delle politiche settoriali direttamente o indirettamente
connesse con gli obiettivi e i contenuti della
pianificazione di bacino e ne verifica la coerenza nella
fase di approvazione dei relativi atti.
4. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria
tecnica, il Comitato dei Ministri si avvale delle strutture
delle amministrazioni statali competenti.
4-bis. I principi degli atti di indirizzo e
coordinamento di cui al presente articolo sono
preventivamente sottoposti alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.".
- Il nuovo testo dell'art. 5 della citata legge n.
183/1989, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 5 (Competenze del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio). - 1. Le attribuzioni statali
previste dalla presente legge sono svolte sotto la
responsabilita' del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio:
a) formula proposte, sentito il Comitato nazionale
per la difesa del suolo ai fini dell'adozione, ai sensi
dell'art. 4, degli indirizzi e dei criteri per lo
svolgimento del servizio di polizia idraulica, di
navigazione interna, di piena e di pronto intervento
idraulico e per la realizzazione, gestione e manutenzione
delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;
b) provvede al soddisfacimento delle esigenze
organizzative necessarie al funzionamento del Comitato
nazionale per la difesa del suolo, le cui spese di
carattere obbligatorio sono poste a carico dello stato di
previsione della spesa del Ministero;
c) predispone la relazione sull'uso del suolo e sulle
condizioni dell'assetto idrogeologico, da allegare alla
relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'art. 1,
comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonche' la
relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali
di intervento, di cui all'art. 25, da allegare alla
relazione previsionale e programmatica, ai sensi dell'art.
29 della presente legge. La relazione sull'uso del suolo e
sulle condizioni dell'assetto idrogeologico e la relazione
sullo stato dell'ambiente sono redatte avvalendosi dei
servizi tecnici nazionali;
d) (abrogato);
e) opera, ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 6 della
legge 8 luglio 1986, n. 349 per assicurare il
coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle
funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la
tutela e l'utilizzazione delle acque e per la tutela
dell'ambiente.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, nei bacini di rilievo nazionale ed
interregionale, all'esercizio delle funzioni amministrative
di competenza statale in materia di tutela
dall'inquinamento e di smaltimento dei rifiuti, anche per
gli aspetti di rilevanza ambientale di cui, in particolare,
all'art. 3, comma 1, lettere a) ed h).".
- Il nuovo testo dell'art.12 della citata legge n.
183/1989, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 12 (Autorita' di bacino di rilievo nazionale). -
1. Nei bacini idrografici di rilievo nazionale e' istituita
l'Autorita' di bacino, che opera in conformita' agli
obiettivi della presente legge considerando i bacini
medesimi come ecosistemi unitari.
2. Sono organi dell'Autorita' di bacino:
a) il comitato istituzionale;
b) il comitato tecnico;
c) il segretario generale e la segreteria
tecnico-operativa.
3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma 1,
quinto periodo, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998,
n. 267, il comitato istituzionale e' presieduto dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, o da
un Sottosegretario da lui delegato, ed e' composto: dal
predetto Minstro; dai Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti, delle politiche agricole e forestali e per i
beni e le attivita' culturali, ovvero dai Sottosegretari
delegati; dai presidenti delle giunte regionali delle
regioni il cui territorio e' interessato dal bacino
idrografico, ovvero da assessori dagli stessi delegati; dal
segretario generale dell'autorita' di bacino che partecipa
con voto consultivo.
4. Il comitato istituzionale:
a) adotta criteri e metodi per la elaborazione del
piano di bacino in conformita' agli indirizzi ed ai criteri
di cui all'art. 4;
b) individua tempi e modalita' per l'adozione del
piano di bacino, che potra' eventualmente articolarsi in
piani riferiti a sub-bacini;
c) determina quali componenti del piano costituiscono
interesse esclusivo delle singole regioni e quali
costituiscono interessi comuni a piu' regioni;
d) adotta i provvedimenti necessari per garantire
comunque l'elaborazione del piano di bacino;
e) adotta il piano di bacino;
f) assicura il coordinamento dei piani di risanamento
e tutela delle acque, esercitando, fin dalla costituzione
ed in vista della revisione della legislazione in materia,
le funzioni delle conferenze interregionali di cui alla
legge 10 maggio 1976, n. 319;
g) controlla l'attuazione degli schemi previsionali e
programmnatici di cui all'art. 31, del piano di bacino e
dei programmi triennali e, in caso di grave ritardo
nell'esecuzione di interventi non di competenza statale
rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida
l'amministrazione inadempiente, fissando in dodici mesi il
termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso
infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure
necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in
via sostitutiva, il presidente della giunta regionale
interessata che, a tal fine, puo' avvalersi degli organi
decentrati e periferici del Ministero dei lavori pubblici.
5. Il comitato tecnico e' organo di consulenza
istituzionale e provvede alla elaborazione del piano di
bacino avvalendosi della segreteria tecnico-operativa. Esso
e' presieduto dal segretario generale dell'autorita' di
bacino ed e' costituito da funzionari designati uno per
ciascuna delle amministrazioni presenti nel comitato
istituzionale. Fa inoltre parte del comitato tecnico il
direttore dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e
per i servizi tecnici di cui all'art. 38 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il comitato tecnico
puo' essere integrato, su designazione del comitato
istituzionale, da esperti di elevato livello scientifico e
puo' comprendere anche un rappresentate del Dipartimento
della protezione civile.
6. Alla nomina dei componenti del comitato tecnico
provvede il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle
designazioni perve-nutegli.
7. il segretario generale:
a) provvede agli adempimenti necessari al
funzionamento dell'Autorita' di bacino;
b) cura l'istruttoria degli atti di competenza del
comitato istituzionale, cui formula proposte;
c) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle
rispettive attivita', con le Amministrazioni statali,
regionali e degli enti locali;
d) cura l'attuazione delle direttive del comitato
istituzionale agendo per conto del comitato medesimo nei
limiti dei poteri dele-gatigli;
e) riferisce al comitato istituzionale sullo stato di
attuazione del piano di bacino per l'esercizio del potere
di vigilanza ed in tale materia esercita i poteri che gli
vengono delegati dal comitato medesimo;
f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi
programmati ed attuati, nonche' alle risorse stanziate per
le finalita' del piano di bacino da parte dello Stato,
delle regioni e degli enti locali e comunque agli
interventi da attuare nell'ambito del bacino, qualora
abbiano attinenza con le finalita' del piano medesimo;
g) e' preposto alla segreteria tecnico-operativa.
8. Il segretario generale e' nominato dal comitato
istituzionale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici
d'intesa con il Ministro dell'ambiente, tra i funzionari
del comitato tecnico ovvero tra esperti di comprovata
qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla
presente legge. La carica di segretario generale ha durata
quinquennale.
9. La segreteria tecnico-operativa, costituita da
dipendenti dell'amministrazione dei lavori pubblici e da
personale designato dalle Amministrazioni statali e dalle
regioni interessate, e' articolata negli uffici; a)
segreteria; b) studi e documentazione; c) piani e
programmi.
10. Le Autorita' di bacino hanno sede provvisoria
presso il Magistrato alle acque di Venezia, il Magistrato
per il Po di Parma ed i provveditorati regionali alle opere
pubbliche competenti ed individuati dal Ministro dei lavori
pubblici, cui spettano le determinazioni definitive.".



 
ART. 30.
(Modifica all'articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

1. All'articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 17 e' sostituito dal seguente:
"17. Le imprese provvedono a comunicare entro un mese dall'approvazione del bilancio annuale gli investimenti agevolati ai sensi del comma 13. Il Ministero delle attivita' produttive, di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, effettua entro il 31 dicembre 2003, con riferimento al bilancio 2002, e successivamente ogni anno, il censimento degli investimenti ambientali di cui al presente comma".



Nota all'art. 30:
- Il testo dell'art. 6 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 6 (Disposizioni in materia di tassazione del
reddito di impresa). - l. All'art. 16, comma 1, lettera d),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986.
n. 917, in materia di redditi soggetti a tassazione
separata, sono aggiunte, in fine, le parole: "e delle
societa' di persone".
2. (Omissis).
3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 21 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione
forfetaria in favore degli esercenti di impianti di
distribuzione di carburante, si applicano per il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2001 e per i due periodi
di imposta successivi.
4. All'art. 2, comma 11, primo periodo, della legge
13 maggio 1999, n. 133, dopo le parole: "sono applicabili"
sono inserite le seguenti: "per i periodi di imposta 1999 e
2000".
5. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, in
materia di riordino delle imposte sul reddito per favorire
la capitalizzazione delle imprese, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) (omissis);
b) all'art. 6, comma 1, concernente l'applicazione
dell'aliquota ridotta alle societa' quotate, le parole da:
"le aliquote di cui ai commi" fino alla fine del periodo
sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota di cui al comma
1 dell'art. 1 e' ridotta al 7 per cento".
6. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla
data del 31 dicembre 2000; a decorrere dal medesimo periodo
d'imposta si applicano le disposizioni del comma 5, fermo
restando il diritto al riporto a nuovo maturato in base
alle disposizioni previgenti.
7. I soggetti che, avendo in precedenti esercizi
imputato gli ammortamenti anticipati a riduzione del costo
dei beni, adottino la diversa metodologia contabile di
imputazione alla speciale riserva prevista dall'art. 67,
comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, possono riclassificare gli
ammortamenti anticipati pregressi imputandoli alla suddetta
riserva, al netto dell'importo destinato al fondo imposte
differite.
8. All'art. 14, comma 1, alinea, della legge
15 dicembre 1998, n. 441, recante norme a favore
dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, le parole: "a
fondi rustici" sono sostituite dalle seguenti: "ai beni
costituenti l'azienda, ivi compresi i fabbricati, le
pertinenze, le scorte vive e morte e quant'altro
strumentale all'attivita' aziendale".
9. (Omissis).
10. Per le finalita' di cui al comma 9 possono essere
utilizzati anche i fondi residui disponibili sul capitolo
7627 dello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole e forestali.
11. Alle persone fisiche in possesso della qualifica di
imprenditore agricolo, partecipanti ad imprese familiari o
socie delle societa' semplici, in nome collettivo, in
accomandita semplice si applicano le condizioni previste
dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601, sempre che le suddette societa'
o imprese familiari rivestano la qualifica di soci nella
stessa cooperativa agricola.
12. All'art. 45, comma 1, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, le parole: "e al 1
gennaio 1999" sono sostituite dalle seguenti: ", al 1
gennaio 1999 e al 1 gennaio 2000"; nel medesimo comma le
parole: "per i quattro periodi d'imposta successivi,
l'aliquota e' stabilita, rispettivamente, nelle misure del
2,3, del 2,5" sono sostituite dalle seguenti: "per i tre
periodi d'imposta successivi, l'aliquota e' stabilita,
rispettivamente, nella misura del 2,5".
13. La quota di reddito delle piccole e medie imprese
destinata a investimenti ambientali, come definiti al comma
15, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini
delle imposte sul reddito.
14. Se i beni oggetto degli investimenti agevolati di
cui al comma 13 sono ceduti entro il secondo periodo
d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti
ambientali sono effettuati, il reddito escluso
dall'imposizione si determina diminuendo l'ammontare degli
investimenti ambientali di un importo pari alla differenza
tra i corrispettivi derivanti dalle predette cessioni e i
costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la
realizzazione degli investimenti ambientali.
15. Per investimento ambientale si intende il costo di
acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all'art.
2424, primo comma, lettera B), n. II, del codice civile,
necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati
all'ambiente. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti
realizzati in attuazione di obblighi di legge. Gli
investimenti ambientali vanno calcolati con l'approccio
incrementale.
16. A decorrere dal 1 gennaio 2001, le imprese
interessate sono tenute a rappresentare nel bilancio di
esercizio gli investimenti ambientali realizzati.
17. Le imprese provvedono a comunicare entro un mese
dall'approvazione del bilancio annuale gli investimenti
agevolati ai sensi del comma 13. Il Ministero delle
attivita' produttive, di intesa con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, effettua entro
il 31 dicembre 2003, con riferimento al bilancio 2002, e
successivamente ogni anno, il censimento degli investimenti
ambientali di cui al presente comma.
18. All'onere derivante dalle misure agevolative di cui
ai commi da 13 a 17 si provvede mediante l'istituzione di
un apposito fondo presso il Ministero delle finanze con una
dotazione di lire 7,7 miliardi per il 2001, 150 miliardi
per il 2002 e 150 miliardi per il 2003.
19. A decorrere dal secondo periodo di imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge, la quota di reddito di cui al comma
13 corrisponde all'eccedenza rispetto alla media degli
investimenti ambientali realizzati nei due periodi di
imposta precedenti.
20. (Omissis).
21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2002.
22. Ai fini di quanto previsto al comma 20, il Ministro
dell'ambiente determina l'ammontare delle erogazioni
deducibili in misura complessivamente non superiore a 15
miliardi di lire a decorrere dall'anno 2002.
23. (Omissis).
24. Al comma 8 dell'art. 2 della legge 13 maggio 1992,
n. 133, le parole: "il successivo , sono sostituite dalle
seguenti: "i due successivi .".



 
ART. 31.
(Fondo per le imprese interessate da emergenze ambientali).

1. Per l'attuazione di interventi connessi alla risoluzione di emergenze ambientali finalizzati alla riconversione delle imprese interessate, in particolare, da riduzione di occupazione dovuta alle predette emergenze e' istituito un Fondo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, finalizzato alla erogazione di appositi contributi. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio definisce annualmente con proprio decreto le modalita' e i criteri di ripartizione dei predetti contributi.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
 
ART. 32.
(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 6, valutato in complessivi 20.000.000 di euro per l'anno 2002 e 20.160.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 luglio 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2033):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio (Matteoli) il 28 novembre 2001.
Assegnato alla commissione VIII (Ambiente), in sede
referente, il 17 gennaio 2002 con il parere di tutte le
commissioni.
Esaminato dalla VIII commissione il 17, 22, 23, 29 e 31
gennaio 2002.
Esaminato in aula il 4 e 5 febbraio 2002 e approvato il
6 febbraio 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1121):
Assegnato alla commissione 13a, in sede referente,
l'11 febbraio 2002, con pareri delle commissioni 1a, 4a,
5a, 7a, 8a, 9a, 10a e 12a, Giunta per gli affari delle
Comunita' europee e Commissione parlamentare per gli affari
regionali.
Esaminato dalla commissione il 19, 20 e 21 febbraio
2002; 20, 21 e 26 marzo 2002.
Relazione scritta presentata l'8 aprile 2002 (atto n.
1121/A - relatore sen. Manfredi).
Esaminato in aula l'8, 9, 14, 15 e 28 maggio 2002, e
approvato con modificazioni, il 29 maggio 2002.

Camera dei deputati (atto n. 2033/B):
Assegnato alla commissione VIII (Ambiente), in sede
referente, il 30 maggio 2002 con parere delle commissioni
I, V, IX, XI, XII e XIV e Parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla VIII commissione (Ambiente) il 4, 11 e
19 giugno 2002.
Esaminato in aula il 1 luglio 2002 e approvato il
2 luglio 2002.
 
TABELLA A
(articolo 2, comma 1)

POTENZIAMENTO DELL'ORGANICO DEL COMANDO CARABINIERI
PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

=====================================================================
Grado/ruolo | Unita' ===================================================================== Generale di Brigata | 1 Colonnello | 1 Tenente Colonnello | 1 Maggiore1Capitano | 3 Tenente/Sottotenente | 19 Ispettore | 127 Sovrintendente | 39 Appuntato e Carabiniere | 37
Totale | 229
 
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