Gazzetta n. 188 del 12 agosto 2002 (vai al sommario) |
AGENZIA DELLE DOGANE |
DETERMINAZIONE 8 agosto 2002 |
Sostanze coloranti e marcanti da aggiungere alla benzina e agli oli da gas impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica. |
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IL DIRETTORE dell'Agenzia delle dogane
Visto il punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 che ammette ad aliquote ridotte di accisa la benzina e gli oli da gas utilizzati per lo svolgimento di lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica; Visto l'art. 2, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che fissa il trattamento fiscale agevolativo per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre adibite a colture florovivaistiche; Visto l'art. 1 del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali 14 dicembre 2001, n. 454, il quale dispone che le aliquote ridotte di accisa ed il trattamento fiscale agevolativo sopra indicati si applicano alla benzina ed agli oli da gas, previa denaturazione da effettuare secondo le modalita' stabilite dall'art. 4 del citato regolamento; Visto l'art. 4, comma 1, del medesimo regolamento n. 454, il quale prevede per gli oli minerali agevolati, utilizzati per usi agricoli, l'adozione di idonee formule di denaturazione; Visto l'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 7 agosto 1961, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 1961, nel quale sono indicate le sostanze adulteranti e coloranti da aggiungere agli oli minerali destinati all'azionamento dei motori delle barche per la pesca, dei motopescherecci e delle macchine agricole; Visto l'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 12 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 1985, con il quale viene sostituita la sostanza adulterante "difenilammina" con la sostanza denominata "tracciante RS"; Visto l'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 19 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 2 giugno 1992, con il quale viene sostituita la sostanza adulterante "furfurolo" con la sostanza denominata "marcante A", che si identifica con quella denominata "Solvent yellow 124" prevista nella decisione della Commissione europea del 13 luglio 2001 come marcatore europeo; Visti gli articoli 1 e 3 della predetta decisione della Commissione delle Comunita' europee che fissano l'obbligo per gli Stati membri di adottare come marcatore fiscale comune per il gasolio ed il petrolio lampante la sostanza denominata "Solvent yellow 124" e ne fissano l'obbligo di adozione a decorrere dal 1 agosto 2002; Ritenuto, pertanto, che l'obbligo sancito dalla suddetta decisione risulta gia' rispettato in base al disposto dell'art. 1 del decreto ministeriale 19 maggio 1992; Considerata la necessita' di attestare formalmente, in via ricognitiva, tale rispetto;
Adotta
la seguente determinazione: Art. 1. Formule di denaturazione
1. La benzina senza piombo, colorata con le sostanze di cui al decreto ministeriale 6 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 1997, per essere ammessa all'aliquota ridotta di accisa prevista al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, continua ad essere denaturata con la formula vigente sulla base del decreto ministeriale 19 maggio 1992, aggiungendo, per ogni 100 kg di prodotto, le seguenti sostanze: a) grammi 3 di "violetto alizarina A base" e grammi 13 di toluolo o xilolo, tecnicamente puri, ovvero, in applicazione dell'art, 1, comma 2, del decreto ministeriale 7 agosto 1961 altra sostanza avente differente denominazione commerciale, ma proprieta' fisiche e chimiche, tonalita' e potere colorante, riconosciute identiche dall'amministrazione finanziaria b) grammi 1,3 di "Solvent yellow 124" e grammi 0,7 di nafta solvente da petrolio; c) grammi 3 di "tracciante RS". 2. Gli oli da gas o gasolio, per essere ammessi alle aliquote ridotte previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e all'art. 2, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, continuano ad essere denaturati con la formula vigente sulla base dcl decreto ministeriale 19 maggio 1992, con l'aggiunta, per ogni 100 kg di prodotto, delle seguenti sostanze a) grammi 5 di "verde alizarina G base" e grammi 13 di toluolo o xilolo, tecnicamente puri, ovvero, in applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 7 agosto 1961 altra sostanza avente differente denominazione commerciale, ma proprieta' fisiche e chimiche, tonalita' e potere colorante, riconosciute identiche dall'amministrazione finanziaria; b) grammi 1,3 di "Solvent yellow 124" e grammi 0,7 di nafta solvente da petrolio; c) grammi 3 di "tracciante RS". La presente determinazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 agosto 2002 Il direttore: Guaiana |
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