Gazzetta n. 188 del 12 agosto 2002 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 agosto 2002 |
Primi interventi di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza connessa agli eventi atmosferici dei giorni 20 e 21 ottobre 2001 nei territori delle provincie di Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Arezzo e Firenze. (Ordinanza n. 3236). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, della legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2001, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori delle provincie di Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa, colpiti da eccezionale eventi atmosferici verificatisi il 20 e 21 ottobre 2001; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2002 di integrazione del citato stato di emergenza ad altre province e comuni della regione Toscana colpiti dal medesimo evento atmosferico; Vista la nota dell'assessore all'ambiente e tutela del territorio della regione Toscana del 13 dicembre 2001, inerente alla qualificazione definitiva dei danni stimati in circa 37,7 milioni di euro; Vista la nota del comune di Pontedera del 13 dicembre 2001, con la quale e' stato indicato un fabbisogno complessivo i Euro 12.812.342,82 al fine di provvedere al ripristino dei versanti, del reticolo idraulico, dei servizi pubblici, degli edifici pubblici e privati ed infrastrutture danneggiate dall'evento sopra descritto; Considerata l'esigua disponibilita' delle risorse finanziarie accertate sul fondo per la protezione civile a copertura del fabbisogno complessivo richiesto a ristoro dei danni stimati; Ritenuto quindi, necessario disporre le prime necessarie misure straordinarie volte a consentire il superamento dello stato di emergenza nell'area territoriale di Pontedera maggiormente incisa dall'evento atmosferico di eccezionale proporzione che ha danneggiato una vasta zona della regione Toscana; Acquisita l'intesa della regione Toscana; Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile; Dispone: Art. 1.
1. La regione Toscana, d'intesa con il comune di Pontedera, provvede ad adottare tutte le iniziative necessarie per la salvaguardia dell'incolumita' pubblica e privata, per eliminare le situazioni di pericolo ancora esistenti e per favorire il ritorno alle normative alle normali condizioni di vita nel territorio del comune di Pontedera anche integrando le iniziative precedentemente poste in essere. 2. Per l'espletamento dell'attivita' tecnico-amministrativa connesse all'attuazione degli interventi, la regione si avvale dei propri uffici competenti e di quelli del comune di Pontedera, nel rispetto delle competenze dei cui alla vigente normativa. 3. Al fine di assicurare interventi a favore dei privati proprietari di unita' abitative distrutte gravemente danneggiate e per favorire la ripresa delle attivita' produttive, la regione Toscana e' autorizzata a corrispondere contributi con le modalita' previste dagli articoli 4 e 4-bis, della legge 11 dicembre 2000, n. 365. 4. I contributi sono corrisposti nel limite delle disponibilita' di cui all'art. 3 e, comunque, in misura non superiore a quanto previsto dai sopracitati articoli 4 e 4-bis della legge n. 365/2000, applicandosi, altresi', quanto previsto dall'art. 23-sexies, comma 4, della legge 30 marzo 1998, n. 61. 5. Entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la regione Toscana, d'intesa con il comune di Pontedera e nei limiti delle risorse stanziate dalla presente ordinanza di cui al successivo art. 3, predispone un apposito programma di utilizzo delle risorse con il quale vengono individuati gli interventi di ripristino in condizioni di sicurezza e per la riduzione del rischio delle infrastrutture e degli edifici pubblici e privati. Tale programma deve contemplare il rimborso al comune di Pontedera delle spese per lavori gia' effettuati per il ripristino degli edifici pubblici e delle infrastrutture danneggiate, per lo sgombero delle macerie e per il relativo smaltimento nonche' i contributi previsti dai precedenti commi 3 e 4. Nel programma potranno altresi' essere ricompresi e individuati ulteriori interventi urgenti con oneri a carico dell'amministrazione regionale, provinciale e locale. 6. Il programma individua gli interventi e indifferibili realizzabili con le risorse di cui al successivo art. 3, ed e' sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile. Il piano e' esecutivo successivamente a tale presa d'atto. 7. Gli interventi ricompresi nel programma di cui al precedente comma 5 sono dichiarati urgenti ed indifferibili, e per la loro realizzazione si applicano le procedure di cui al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61. |
| Art. 2.
1. Ai nuclei familiari la cui abitazione principale abitata sia stata distrutta totalmente o in parte, cosi' come risultante da perizia giurata rilasciata da professionisti regolarmente iscritto all'albo, ovvero sia stata oggetto di ordinanza sindacale del comune di Pontedera di sgombero per inagibilita' totale o parziale a seguito degli eventi calamitosi di cui in premessa, e' concesso, per la durata massima di dodici mesi, un contributo per autonoma sistemazione fino ad un massimo di Euro 400,00 mensili, e comunque nel limite di Euro 100,00 per ogni componente abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito in Euro 200,00. 2. Nei confronti dei soggetti proprietari di immobili, sede di attivita' produttive che a seguito degli eventi calamitosi nel territorio del comune di Pontedera, di cui al precedente art.1, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilita' totale o parziale, sono sospesi, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 31 dicembre 2002, tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi e giurisdizionali in materia fiscale, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota dei contributi a carico dei dipendenti, nonche' dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Nel caso di versamenti effettuati entro la data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non si da' luogo a rimborso. 3. Nei confronti delle persone fisiche, societa' ed enti, che alla data degli eventi calamitosi nel comune di Pontedera hanno il domicilio o la residenza nel comune di Pontedera, ed in cui immobili sono stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilita' totale o parziale, sono sospesi fino al 31 dicembre 2002 i termini relativi ai versamenti di entrata aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria ed enti pubblici anche locali. Per i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria si provvede ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212. 4. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attivita' bancaria o assicurative di cui all'art. 219, comma 1, n. 4, del codice civile. 5. I redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perche' inagibili totalmente o parzialmente per effetto dell'evento calamitoso, non concorrono alla formazione del reddito imponibile al fine dell'I.R.P.E.F., dell'I.R.P.E.G. e dell'I.C.I. sino alla definitiva ricostruzione ed agibilita' dei fabbricati stessi. Non si da' luogo al rimborso delle imposte gia' pagate. 6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3 e 5 del presente articolo si provvede a carichi del Fondo della protezione civile. |
| Art. 3.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, con priorita' per quelli che rivestono natura di somma urgenza, e' disposto un contributo in favore della regione Toscana di 2,8 milioni di euro a valere sugli stanziamenti iscritti nell'unita' previsionale di base 13.2.1.3 del centro di responsabilita' n. 13 "protezione civile" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. Per il rimborso dovuto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, alle organizzazioni di volontariato debitamente autorizzate ed impiegate nelle operazioni di soccorso e di assistenza alla popolazione del comune di Pontedera colpito dal citato evento, compresi gli oneri per i datori di lavoro, provvede la regione Toscana a valere sulle risorse di cui al precedente comma. |
| Art. 4.
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza; pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgenti, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 agosto 2002
Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Berlusconi |
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