Gazzetta n. 188 del 12 agosto 2002 (vai al sommario)
PARLAMENTO NAZIONALE CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA
PROVVEDIMENTO
Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative alla campagna referendaria per il referendum regionale confermativo sulla legge della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, recante: "Disciplina della forma di governo della regione, dell'elezione del consiglio regionale, nonche' dei referendum regionali e dell'iniziativa popolare delle leggi, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, dello Statuto", indetto nella regione Friuli-Venezia Giulia, per il 29 settembre 2002.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata "Commissione":
a) visto lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e modificato con legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, e in particolare l'art. 12, commi 4 e 5;
b) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Norme sul referendum confermativo previsto dall'art. 12, commi 4 e 5, dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia";
c) visto il decreto n. 0225 del presidente della regione Friuli-Venezia Giulia con il quale in data 29 luglio 2002 e' stato indetto per il giorno 29 settembre 2002 il referendum confermativo sulla legge regionale recante "Disciplina della forma di governo della Regione, dell'elezione del consiglio regionale, nonche' dei referendum regionali e dell'iniziativa popolare delle leggi, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, dello statuto";
d) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica;
e) ritenuto di dover assicurare, anche mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, adeguata conoscibilita' al presente provvedimento, che in parte riguarda soggetti esterni al Parlamento ed estranei alla RAI;
f) consultata nella seduta del 1 agosto 2002, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Dispone nei confronti della RAI radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:
Art. 1.
Ambito di applicazione e disposizioni comuni
a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alla consultazione referendaria regionale indetta nella regione Friuli-Venezia Giulia per il 29 settembre 2002 e si applicano alla programmazione radiotelevisiva destinata ad essere irradiata esclusivamente nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia. Esse hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale e cessano di avere efficacia il giorno successivo allo svolgimento del referendum regionale confermativo.
2. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri del referendum, gli spazi sono ripartiti in misura eguale tra i favorevoli ed i contrari al relativo quesito. L'eventuale assenza di sostenitori di una delle due indicazioni di voto non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione e' fatta esplicita menzione delle predette assenze.
 
Art. 2. Tipologia della programmazione regionale RAI durante la campagna
referendaria nella regione Friuli-Venezia Giulia.

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva regionale della regione Friuli-Venezia Giulia ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalita' indicate di seguito:
a) la comunicazione politica relativa ai temi propri del referendum di cui all'art. 4, commi 1 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo' effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra le due opposte indicazioni di voto per il referendum. Essa si realizza mediante le tribune disposte dalla commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalla RAI di cui all'art. 5. Ai programmi di comunicazione politica sui temi del referendum non possono prendere parte persone che risultino candidate in competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non e' comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento;
b) i messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri del referendum di cui all'art. 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio. Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all'art. 6;
c) l'informazione e' assicurata mediante i notiziari regionali ed i relativi approfondimenti, purche' la loro responsabilita' sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrati ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
d) in tutte le altre tipologie di trasmissione irradiate nella regione Friuli-Venezia Giulia non possono aver luogo riferimenti specifici al quesito referendario.
 
Art. 3.
Soggetti politici legittimati alle trasmissioni

1. Alle trasmissioni che trattano i temi propri del referendum possono prendere parte:
a) il comitato promotore del quesito referendario;
b) le forze politiche rappresentate nel consiglio regionale della regione Friuli-Venezia Giulia;
c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera b), presenti in uno dei rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo;
d) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza regionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere a), b) e e), che abbiano un interesse obiettivo e specifico al quesito referendario. La loro partecipazione alle trasmissioni e' soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.
2. I soggetti di cui al comma 1, lettera d), devono essersi costituiti come organismi collettivi entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento. Entro lo stesso termine essi chiedono al comitato regionale per le comunicazioni della regione Friuli-Venezia Giulia di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente se si dichiareranno favorevoli o contrari al quesito referendario. Il comitato, entro i cinque giorni successivi alla richiesta, valuta la rilevanza regionale dei soggetti richiedenti e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario.
 
Art. 4.
Illustrazione dei quesiti e delle modalita' di votazione

1. A partire dal quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, la RAI predispone e trasmette nella regione Friuli-Venezia Giulia una scheda televisiva ed una radiofonica che illustrano il quesito referendario, ed informa sulle modalita' di votazione, sulla data e gli orari della consultazione. La scheda televisiva e quella radiofonica sono trasmesse alla commissione.
 
Art. 5.
Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica

1. In riferimento al referendum del 29 settembre 2002, la RAI organizza e trasmette nella regione Friuli-Venezia Giulia tribune referendarie, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa, alle quali prendono parte i soggetti individuati all'art. 3, comma 1, con le seguenti modalita':
a) il comitato promotore di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), e' invitato dalla RAI a prendere parte alle tribune, per illustrare le motivazioni del quesito referendario e sostenere l'indicazione di voto favorevole;
b) le forze politiche di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), sono invitate dalla RAI a prendere parte alle tribune; la partecipazione non puo' aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato se sono favorevoli o contrarie al quesito referendario;
c) la RAI individua quali tra i comitati di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), possono essere invitati a prendere parte alle tribune, tenendo conto della rilevanza politica e sociale e della consistenza organizzativa di ciascuno, nonche' degli spazi disponibili in ciascuna tribuna, anche in rapporto all'esigenza di ripartire tali spazi in parti uguali tra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.
2. Le tribune di cui al presente articolo non possono essere trasmesse nei giorni di sabato 28 e domenica 29 settembre 2002.
3. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, diverse dalle tribune, eventualmente disposte dalla RAI, si conformano alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
 
Art. 6.
Messaggi autogestiti

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'art. 2, comma 1, del presente provvedimento, ha luogo in rete regionale in appositi contenitori.
2. I messaggi di cui al comma 1 possono essere richiesti dai medesimi soggetti di cui all'art. 3 del presente provvedimento. Nella richiesta, rivolta alla RAI entro i quindici giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento essi:
a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere;
b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
c) specificano se e in quale misura intendano avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche' con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI;
d) se rientranti tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), dichiarano che il Corecom ha valutato positivamente la loro rilevanza regionale e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario.
3. Nei cinque giorni successivi al termine per la presentazione delle richieste di cui al comma 2, la RAI determina il numero giornaliero dei contenitori e ne definisce la collocazione nel palinsesto. In rapporto al numero complessivo delle richieste pervenute la RAI puo' altresi' stabilire il numero massimo di presenze settimanali di ciascun soggetto. Il relativo calendario e' trasmesso alla commissione e alla Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
4. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti eguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi e' effettuata, ove necessaria, con criteri che assicurano l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti.
 
Art. 7.
Informazione

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda il tema oggetto del quesito referendario, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza e della obiettivita'.
2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonche' i loro conduttori e registi, osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari al quesito referendario. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma uno specifico orientamento sul quesito referendario ai conduttori o alla testata.
 
Art. 8.
Programmi dell'accesso

1. La programmazione dell'accesso regionale nella regione Friuli-Venezia Giulia e' soggetta per il periodo di vigenza del presente provvedimento, alla disciplina di cui all'art. 2, comma 1, lettera d).
 
Art. 9.
Comunicazioni e consultazione alla commissione

1. I calendari delle tribune e le loro modalita' di svolgimento sono preventivamente trasmessi alla commissione.
2. Il presidente della commissione, sentito l'ufficio di presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1, ed ogni altra questione controversa.
 
Art. 10. Responsabilita' del consiglio di amministrazione e del direttore
generale della RAI

1. Il consiglio di amministrazione ed il direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.
 
Art. 11.
Pubblicita' del provvedimento

Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1 agosto 2002
Il presidente: Petruccioli
 
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