Gazzetta n. 188 del 12 agosto 2002 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 25 luglio 2002 |
Proroga dei termini di cui all'art. 9 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99. (Deliberazione n. 145/02). |
|
|
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 25 luglio 2002, Premesso che: l'art. 9, comma 9.1, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nel supplemento ordinario, n. 235 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, (di seguito: deliberazione n. 204/99) stabilisce che, entro il 31 luglio di ogni anno, a partire dall'anno 2001, ogni esercente il servizio di fornitura di energia elettrica, con riferimento a ciascuna tipologia di utenza autocertifichi all'Autorita' l'ammontare dei ricavi ammessi e dei ricavi effettivi relativi all'anno precedente; l'art. 9, comma 9.5, della deliberazione n. 204/99, come sostituito dall'art. 3, comma 3.1, della deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel supplemento ordinario, n. 277 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001, (di seguito: deliberazione n. 228/01) definisce termini e modalita' di rimborso dei ricavi eccedentari; l'art. 9, comma 9.6, della deliberazione n. 204/99, introdotto con la deliberazione dell'Autorita' 25 luglio 2001, n. 174/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 196 del 24 agosto 2001 (di seguito: deliberazione n. 174/01) stabilisce che ciascun esercente comunica all'Autorita', entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono stati effettuati gli accrediti e i rimborsi di cui al comma 9.5, della medesima deliberazione, l'ammontare complessivo di quanto accreditato e rimborsato; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; Viste: la deliberazione n. 204/99; la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 205/99, pubblicata nel supplemento ordinario, n. 235 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, (di seguito: deliberazione n. 205/99); la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 238/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 238/00); la deliberazione n. 174/01; la deliberazione n. 228/01; Considerato che, per l'anno 2001: ai sensi dell'art. 6, comma 6.1, della deliberazione n. 204/99, l'opzione tariffaria TV1 comprende la componente &greco;g\overline{PG}; ai sensi dell'art. 6, comma 6.3, della deliberazione n. 204/99, il parametro \overline{PG} dipende dai prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso di cui all'art. 2, comma 2.1, della deliberazione n. 205/99; ai sensi dell'art. 9, comma 9.2, della deliberazione n. 204/99, i ricavi ammessi nell'anno sono calcolati in base ai corrispettivi dell'opzione tariffaria TV1; ai sensi dell'art. 2, comma 2.1, della deliberazione n. 205/99, il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso comprende una componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica, differenziata per le fasce orarie F1, F2, F3 ed F4, come indicata nella tabella 1, della medesima deliberazione; l'Autorita', con la deliberazione n. 238/00, ha fissato il valore della componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica di cui alla tabella 1 della deliberazione n. 205/99; Considerato che: il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: TAR Lombardia) con sentenze 31 luglio 2001, n. 5286 e n. 5288, ha annullato la deliberazione n. 238/00, nella parte in cui riduce la componente del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura dei costi fissi di produzione; il Consiglio di Stato, rendendo note le sue decisioni con dispositivi 9 luglio 2002 n. 390 e 9 luglio 2002 n. 391, ha respinto i ricorsi elevati dall'Autorita' per la riforma delle soprarichiamate sentenze del TAR Lombardia, per l'effetto confermando il parziale annullamento della deliberazione n. 238/00 disposto dal TAR Lombardia; Considerato che: non sono fino ad oggi state rese note le motivazioni delle decisioni del Consiglio di Stato che costituiscono il presupposto delle statuizioni del dispositivo; tale circostanza osta ad una valutazione degli effetti del giudicato cosi' formatosi e alla sua attuazione; Ritenuta l'opportunita' di prorogare i termini previsti dall'art. 9 della deliberazione n. 204/99 ed i termini ad essi collegati, con riferimento ai ricavi conseguiti nell'anno 2001; Delibera: Art. 1. Proroga dei termini di cui all'art. 9 della deliberazione n. 204/99
Con riferimento alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nel supplemento ordinario n. 235 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999: a) il termine di cui all'art. 9, comma 9.1, relativo ai ricavi conseguiti nell'anno 2001 e' prorogato al 31 ottobre 2002; b) il termine di cui all'art. 9, comma 9.5, lettera a), come sostituito dall'art. 3, comma 3.1, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001 (di seguito: deliberazione n. 228/01), e' prorogato al 30 aprile 2003; c) l'inciso "nelle fatture emesse nell'anno 2002" di cui all'art. 9, comma 9.5, lettera b), punto ii), come sostituito dall'art. 3, comma 3.1, della deliberazione n. 228/01, e' sostituito con l'inciso: "nelle fatture emesse entro il 30 aprile 2003"; d) il termine di cui all'art. 9, comma 9.6, definito con la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 25 luglio 2001, e' prorogata al 30 giugno 2003. |
| Art. 2.
Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), entra in vigore alla data della sua pubblicazione. Milano, 25 luglio 2002 Il presidente: Ranci |
|
|
|