Gazzetta n. 187 del 10 agosto 2002 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 8 luglio 2002, n. 138
Testo del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 158 dell'8 luglio 2002), coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2002, n. 178 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 5), recante: "Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dall'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate in caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Proroghe di termini in materia di accise
e in materia finanziaria

1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate (( dal 1 luglio 2002 )) fino al 31 dicembre 2002. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2002.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate (( dal 1 luglio 2002 )) fino al 31 dicembre 2002.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate (( dal 1 luglio 2002 )) fino al 31 dicembre 2002.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate (( dal 1 luglio 2002 )) fino al 31 dicembre 2002. (( 4-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalita'. anche per il periodo dal 1 luglio 2002 al 31 dicembre 2002. Per tale periodo, i termini e i riferimenti temporali contenuti nel predetto articolo 5 sono cosi' rideterminati:
a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 e' fissata con riferimento al 30 giugno 2002;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 2003, per il periodo dal 1 luglio 2002 al 31 dicembre 2002, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2002;
c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere presentata a decorrere dal 1 gennaio 2003 ed entro il 31 marzo 2003. ))

5. Nell'articolo 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005". (( 5-bis. Il termine di proroga previsto ai sensi dell'articolo 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, deve intendersi ulteriormente prorogato di dieci giorni successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per gli interessati che alla data di entrata in vigore della citata legge n. 448 del 2001 avevano cominciato le operazioni richieste ai fini del rilascio del collaudo e non completate alla scadenza del termine originariamente previsto ai sensi del medesimo articolo 52, comma 48; in mancanza, si intendono automaticamente decaduti con subentro del soggetto in posizione immediatamente successiva nella graduatoria di assegnazione. Entro i successivi dieci giorni, l'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato provvede ai relativi adempimenti. In caso di esito positivo, il pagamento della somma di cui al citato articolo 52, comma 48, calcolata fino alla data della domanda di collaudo, e' pagata entro i successivi trenta giorni senza interessi, ovvero in dodici rate mensili di pari importo oltre gli interessi al tasso legale. ))
6. Nell'articolo 128, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "sessanta giorni (( dalla data di entrata in vigore della presente legge" )) sono sostituite dalle seguenti: (( "il 30 settembre 2002" )). Entro quest'ultimo termine e' data attuazione al provvedimento emanato in applicazione del disposto di cui all'articolo 145, comma 62, della predetta legge n. 388 del 2000.
7. Limitatamente ai fondi relativi all'esercizio finanziario 2002, i termini previsti dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, concernenti la trasmissione dei programmi dettagliati degli interventi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono differiti al 10 agosto 2002. (( 7-bis. All'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "entro il 30 giugno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 dicembre 2002".
7-ter. All'articolo 35, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 488, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003". ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 1,
lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n.
302:
"Art. 24 (Riduzione delle aliquote delle accise sui
prodotti petroliferi). - 1. Al fine di compensare le
variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti
dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a
decorrere dal 1 gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le
aliquote di accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono
stabilite nella sottoindicata misura:
a)- c) (Omissis);
d) emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di
olio combustibile denso con acqua contenuta in misura
variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee
all'impiego nella carburazione e nella combustione:
1) emulsione con oli da gas usata come carburante:
lire 474.693 per mille litri;
2) emulsione con oli da gas usata come combustibile
per riscaldamento: lire 474.693 per mille litri;
3) emulsione con olio combustibile denso usata come
combustibile per riscaldamento:
3.1) con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per
mille chilogrammi;
3.2) con olio combustibile BTZ: lire 57.154 per
mille chilogrammi;
4) emulsione con olio combustibile denso per uso
industriale:
4.1) con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per
mille chilogrammi;
4.2) con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per
mille chilogrammi;
e)-f) (Omissis).
2. - 5. (Omissis).".
- Si riporta il testo degli articoli 1, commi 1 ed
1-bis, 2, comma 1, 3, comma 1, 4, comma 1, e 5, commi da 1
a 4, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante
"Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per
autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e
scommesse, nonche' sui rimborsi I.V.A., sulla pubblicita'
effettuata con veicoli, sulle contabilita' speciali, sui
generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali,
sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio
nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad
enti ed associazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
29 dicembre 2001, n. 301 e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge
27 febbraio 2002, n. 16, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 febbraio 2002, n. 49:
"Art. 1 (Oli emulsionati). - 1. Le aliquote di accisa
sulle emulsioni stabilizzate di cui all'art. 24, comma 1,
lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
prorogate fino al 30 giugno 2002.
1-bis. Le aliquote di cui al comma 1 si applicano, fino
alla medesima data del 30 giugno 2002, anche alle emulsioni
stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile
denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15
per cento in peso, prodotte dal medesimo soggetto che le
utilizza per gli usi di trazione e di combustione,
limitatamente ai quantitativi necessari al fabbisogno di
tale soggetto, purche' tali emulsioni presentino le
caratteristiche di cui all'art. 12, comma 3, della legge
23 dicembre 1999, n. 488.
1-ter. - 1-quater. (Omissis)".
"Art. 2 (Aliquota di accisa sul gas metano per
combustione per uso industriale e imposta di consumo sul
gas metano per usi civili) - 1. Le disposizioni di cui
all'art. 4 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.
1-bis. (Omissis)".
"Art. 3 (Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati
nelle zone montane ed in altri specifici territori
nazionali) - 1. Le disposizioni di cui all'art. 5 del
decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono
prorogate fino al 30 giugno 2002.
1-bis. (Omissis)".
"Art. 4 (Agevolazione per le reti di teleriscaldamento
alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica e
disposizioni concernenti l'esenzione dall'accisa sul
biodiesel). - 1. Le disposizioni di cui all'art. 6 del
decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono
prorogate fino al 30 giugno 2002.
1-bis. (Omissis)".
"Art. 5 (Agevolazione sul gasolio per autotrazione
impiegato dagli autotrasportatori). - 1. A decorrere dal 1
gennaio 2002 e fino al 30 giugno 2002, l'aliquota prevista
nell'allegato I al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi, e relative sanzioni penali e amministrative, di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione
utilizzato dagli esercenti le attivita' di trasporto merci
con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5
tonnellate e' ridotta della misura determinata con
riferimento al 31 dicembre 2001.
2. La riduzione prevista al comma 1 si applica,
altresi', ai seguenti soggetti:
a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche
locali esercenti l'attivita' di trasporto di cui al decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi
regionali di attuazione;
b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza
statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre
1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del consiglio
del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato
decreto legislativo n. 422 del 1997;
c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti
trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di
persone.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31
luglio 2002, e' eventualmente rideterminata, per il periodo
dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002, la riduzione di cui
al comma 1, al fine di compensare la variazione del prezzo
di vendita al consumo del gasolio per autotrazione,
rilevato settimanalmente dal Ministero delle attivita'
produttive, purche' e nei limiti in cui lo scostamento del
medesimo prezzo che risulti alla fine del semestre,
rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana
di gennaio 2002, superi mediamente il 10 per cento in piu'
o in meno dell'ammontare dell'aliquota di accisa. Con il
medesimo decreto vengono, altresi', stabilite le modalita'
per la regolazione contabile dei crediti di imposta.
4. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche
mediante la compensazione di cui all'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi
1 e 2 presentano, entro il termine del 30 settembre 2002,
apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'agenzia
delle dogane, secondo le modalita' e con gli effetti
previsti dal regolamento recante disciplina
dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le
attivita' di trasporto merci, emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. 5.
(Omissis).".
- Si riporta il testo degli articoli 4, 5 e 6 del
decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, recante "Interventi
in materia di accise sui prodotti petroliferi", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 1 ottobre 2001, n. 228, e
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma
1, della legge 30 novembre 2001, n. 418, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2001, n. 279:
"Art. 4 (Aliquota di accisa sul gas metano per
combustione per uso industriale). - 1. A decorrere dal 1
ottobre 2001 e fino al 31 dicembre 2001, l'accisa sul gas
metano, prevista nell'allegato I al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta del 40
per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici
esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per
anno".
"Art. 5 (Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati
nelle zone montane ed in altri specifici territori
nazionali). - 1. Per il periodo dal 1 ottobre 2001 al
31 dicembre 2001, l'ammontare della riduzione minima di
costo prevista dall'art. 8, comma 10, lettera c), della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,
e' aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come
combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo
di gas di petrolio liquefatto".
"Art. 6 (Agevolazione per le reti di teleriscaldamento
alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica). -
1. Per il periodo dal 1 ottobre 2001 al 31 dicembre 2001,
l'ammontare dell'agevolazione fiscale con credito d'imposta
prevista dall'art. 8, comma 10, lettera f), della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e'
aumentato di lire 30 per ogni chilowattora (Kwh) di calore
fornito."
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302, cosi'
come da ultimo modificato dalla presente legge:
"Art. 13 (Cessione e cartolarizzazione dei crediti
I.N.P.S.). - 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 8 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i
crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per
interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive come definite
all'art. 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati
dall'I.N.P.S., gia' maturati e quelli che matureranno sino
al 31 dicembre 2005 sono ceduti a titolo oneroso, in massa,
anche al fine di rendere piu' celere la riscossione. A tal
fine l'I.N.P.S. si avvale di uno o piu' consulenti con
comprovata esperienza tecnico-economica scelti con
l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica secondo procedure competitive tra
primarie banche italiane ed estere. L'I.N.P.S. si avvale
altresi' di un consulente terzo per il monitoraggio
dell'operazione di cartolarizzazione, scelto con
l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica secondo procedure competitive. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sulla base di apposita relazione presentata
dall'I.N.P.S., riferisce al Parlamento ogni sei mesi, a
decorrere dalla data di costituzione della societa' di cui
al comma 4, sui risultati economico-finanziari conseguiti.
2. - 19. (Omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 52, comma 48, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2002)", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301, come modificato
dall'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308,
recante "Disposizioni urgenti in materia di cessione e
cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S., nonche' di societa'
per la gestione dei rimborsi", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 7 settembre 1999, n. 210 e convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge
5 novembre 1999, n. 402, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 6 novembre 1999, n. 261:
"Art. 52 (Interventi vari). - 1. - 47. (Omissis).
48. I soggetti indicati nel decreto direttoriale 11
luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del
16 luglio 2001, e risultati assegnatari per il rilascio
delle concessioni di cui al decreto ministeriale 31 gennaio
2000, n. 29 del Ministro delle finanze, e successivi, che,
chiedano la proroga del termine per la richiesta di
collaudo di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio
2001 ai fini del completamento dei lavori, possono
ottenerla dall'amministrazione concedente per un periodo
massimo di novanta giorni, decorrente dalla data di
scadenza del predetto termine e dietro pagamento, in favore
dell'erario, di una penale di 1.000 euro al giorno, da
computare fino alla data della successiva richiesta di
collaudo. La proroga potra' intervenire solo nel caso di
comprovato inizio dei lavori. La richiesta di proroga, gia'
formulata prima della data di entrata in vigore della
presente legge, deve essere espressamente confermata
dall'interessato. 48. - 88. (Omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 128, comma 6, cosi'
come modificato dalla presente legge, nonche' il testo
dell'art. 145, comma 62, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2001)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre
2000, n. 302:
"Art. 128 (Disposizioni in materia di credito agrario).
- 1-5 (Omissis).
6. Entro il 30 settembre 2002, il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, di concerto
con il Ministro delle politiche agricole e forestali, emana
con proprio decreto le norme di attuazione del presente
articolo".
"Art. 145 (Altri interventi). - 1-61 (Omissis).
62. Ai fini dell'applicazione dell'art. 29 della legge
13 maggio 1999, n. 133, il tasso effettivo globale medio
per le medesime operazioni di cui al comma 1 del citato
art. 29 e' da intendersi come il tasso effettivo globale
medio dei mutui all'edilizia in corso di ammortamento. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica provvede, con proprio decreto, alle opportune
integrazioni del decreto 22 settembre 1998, del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre
1998, recante classificazione delle operazioni creditizie
per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi
effettivi globali medi praticati dagli intermediari
finanziari.
63-99 (Omissis).".
- Si riporta il testo dall'art. 8, commi 2 e 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n.
345, recante "Regolamento di attuazione della legge
15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle
minoranze linguistiche storiche", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 settembre 2001, n. 213:
"2. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici
non economici a carattere nazionale, trasmettono, entro il
termine perentorio del 30 giugno di ogni anno, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
gli affari regionali, un programma dettagliato degli
interventi relativi agli adempimenti previsti dall'art. 9
della legge, quantificando contestualmente il fabbisogno.
3. Gli enti locali, le camere di commercio e le aziende
sanitarie locali trasmettono, alle regioni di cui al comma
4, entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno,
un programma dettagliato degli interventi relativi agli
adempimenti previsti dalla legge, quantificando
contestualmente il fabbisogno.".
- Si riporta il testo dell'art. 138, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001)", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, cosi' come modificato
dalla presente legge:
"1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre
1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e
Siracusa, individuati ai sensi dell'art. 3 dell'O.M.
21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei
provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle
somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono
regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990,
1991 e 1992, versando l'ammontare dovuto per ciascun
tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia'
eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 15
dicembre 2002.".
- Si riporta il testo dell'art. 35, comma 8, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziari 2002)", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301, cosi' come modificato
dalla presente legge:
"8. Gli enti locali, entro il 30 giugno 2003,
trasformano le aziende speciali e i consorzi di cui
(all'art. 31, comma 8, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000, che gestiscono i
servizi di cui al comma 1 dell'art. 113 del medesimo testo
unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo,
in societa' di capitali, ai sensi dell'art. 115 del citato
testo unico.".



 
Art. 2.
Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione
e dalla tassa automobilistica

1. Non sono dovute l'imposta provinciale di trascrizione, di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa automobilistica, per il primo periodo fisso di cui all'articolo 2 del regolamento recante modalita' e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, (( di cui al )) decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le due annualita' successive, l'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e gli emolumenti dovuti agli uffici del Pubblico registro automobilistico di cui al decreto del Ministro delle finanze 1 settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1994, relativamente alle formalita' connesse agli atti di acquisto di autoveicoli, immatricolati per la prima volta, di potenza non superiore a 85 Kw e conformi alle direttive CE sull'inquinamento, effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2002, a condizione che al momento dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo non conforme alla (( direttiva n. 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, )) e successive, sull'inquinamento, intestato allo stesso soggetto intestatario dell'autoveicolo oggetto di acquisto o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o ad uno dei familiari conviventi.
2. Fatta eccezione per l'esenzione relativa alla tassa automobilistica, le esenzioni di cui al comma 1, si applicano, altresi', alle formalita' relative agli atti di acquisto da imprese esercenti attivita' di commercio di autoveicoli usati di potenza non superiore a 85 Kw, conformi alla (( direttiva n. 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, )) sull'inquinamento, effettuate dalla entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2002, a condizione che al momento dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo non conforme alla (( citata direttiva n. 91/441 CEE, )) e successive, sull'inquinamento, intestato allo stesso soggetto intestatario dell'autoveicolo oggetto di acquisto o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo usato, che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o ad uno dei familiari conviventi. Gli autoveicoli acquistati devono essere garantiti per un anno e sottoposti prima della vendita, salvo che si tratti di autoveicoli immatricolati per la prima volta da meno di ventiquattro mesi o che siano stati sottoposti a revisione negli ultimi dodici mesi, a specifica revisione secondo le modalita' previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Entro quindici giorni dalla data di consegna dell'autoveicolo conforme alle direttive CE sull'inquinamento di cui ai commi 1 e 2, il venditore o il locatore finanziario ha l'obbligo di consegnare il veicolo ricevuto dall'acquirente o dal locatario, non conforme alle suddette direttive, ai centri di cui all'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e di provvedere, direttamente o tramite delega, alla richiesta di cancellazione per demolizione al Pubblico registro automobilistico. Il venditore o il locatore finanziario rilascia all'acquirente un'attestazione comprovante l'avvenuta consegna ai suddetti centri dell'autoveicolo. In ogni caso, tali veicoli non possono essere rimessi in circolazione.
4. Un comitato composto, senza oneri a carico dello Stato, dai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle regioni, delle province e degli enti interessati, nominato da apposito decreto interdirigenziale, provvede, sulla base dei dati forniti dagli enti interessati, alla ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, nonche' l'ACI, delle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3. Le minori entrate risultanti da tale ripartizione sono rimborsate ai predetti enti con cadenza mensile a cura dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, per quanto riguarda quelle di spettanza delle regioni, delle province, anche ad ordinamento autonomo, e dell'ACI. (( Detti rimborsi, versati direttamente presso le tesorerie dei singoli enti in deroga alle disposizioni sulla tesoreria unica, sono contabilizzati nel titolo I "Entrate tributarie" dei rispettivi bilanci. )) I trasferimenti aggiuntivi cosi' determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.
5. Ai fini del presente articolo si intendono per autoveicoli le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 56 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 dicembre 1997, n. 298:
"Art. 56 (Imposta provinciale di trascrizione). - 1. Le
province possono, con regolamento adottato a norma
dell'art. 52, istituire l'imposta provinciale sulle
formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei
veicoli richieste al pubblico registro automobilistico,
avente competenza nel proprio territorio, ai sensi del
regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e relativo
regolamento di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n.
1814, e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. L'imposta e' applicata sulla base di apposita
tariffa determinata secondo le modalita' di cui al comma
11, le cui misure potranno essere aumentate, anche con
successiva deliberazione approvata nel termine di cui
all'art. 54, fino ad un massimo del venti per cento, ed e'
dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di
formalita'. E' dovuta una sola imposta quando per lo stesso
credito ed in virtu' dello stesso atto devono eseguirsi
piu' formalita' di natura ipotecaria. Le maggiorazioni di
gettito conseguenti al suddetto eventuale aumento non
saranno computate ai fini della determinazione dei
parametri utilizzati ai sensi del decreto legislativo
30 giugno 1997, n. 244, ai fini della perequazione della
capacita' fiscale tra province.
3. Le province notificano entro dieci giorni dalla data
di esecutivita' copia autentica della deliberazione
istitutiva o modificativa delle misure dell'imposta al
competente ufficio provinciale del pubblico registro
automobilistico e all'ente che provvede alla riscossione
per gli adempimenti di competenza. L'aumento tariffario
interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati
dalla sua decorrenza e, qualora esso sia deliberato con
riferimento alla stessa annualita' in cui e' eseguita la
notifica prevista dal presente comma, opera dalla data
della notifica stessa.
4. Con lo stesso regolamento di cui al comma 1, le
province disciplinano la liquidazione, la riscossione e la
contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione
e i relativi controlli, nonche' l'applicazione delle
sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta
stessa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 417. Tali attivita', se non gestite
direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'art.
52, sono affidati, a condizioni da stabilire tra le parti,
allo stesso concessionario del pubblico registro
automobilistico il quale riserva alla tesoreria di ciascuna
provincia nel cui territorio sono state eseguite le
relative formalita' le somme riscosse inviando alla
provincia stessa la relativa documentazione. In ogni caso
deve essere assicurata l'esistenza di un archivio nazionale
dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico
registro automobilistico. L'imposta suppletiva ed i
rimborsi devono essere richiesti nel termine di tre anni
dalla data in cui la formalita' e' stata eseguita.
5. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono
all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, in
conformita' ai rispettivi statuti e relative norme di
attuazione.
6. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque
effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno
commercio, non sono soggette al pagamento dell'imposta. Per
gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso
speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli,
sempreche' non siano adatti al trasporto di cose, l'imposta
e' ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi
sull'imposta indicata dalla tariffa approvata con decreto
del Ministro delle finanze di cui al successivo comma 11,
si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e
simili. In caso di fusione tra societa' esercenti attivita'
di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e
le trascrizioni gia' esistenti al pubblico registro
automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di
fusione conservano la loro validita' ed il loro grado a
favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalita'
o annotazione.
7. Alle formalita' richieste ai sensi e per gli effetti
dell'art. 2688 del codoce civile si applica un'imposta pari
al doppio della relativa tariffa.
8. Relativamente agli atti societari e giudiziari, il
termine per la richiesta delle formalita' e pagamento della
relativa imposta decorre a partire dal sesto mese
successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e
comunque entro sessanta giorni dalla effettiva restituzione
alle parti a seguito dei rispettivi adempimenti.
9. Le controversie concernenti l'imposta provinciale di
trascrizione, le sanzioni e gli accessori sono soggette
alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le
disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546.
10. Le formalita' di trascrizione, iscrizione ed
annotazione respinte dagli uffici provinciali del pubblico
registro automobilistico anteriormente al 1 gennaio
dell'anno dal quale ha effetto il regolamento di cui al
comma 1, sono soggette, nel caso di ripresentazione a
partire da tale data, alla disciplina relativa all'imposta
provinciale. L'imposta erariale di trascrizione e
l'addizionale provinciale eventualmente versate sono
rimborsate rispettivamente dall'amministrazione finanziaria
e dalla provincia su richiesta dei soggetti interessati.
11. Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabilite le misure dell'imposta provinciale di
trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in misura tale
da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale
di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al
pubblico registro automobilistico e la relativa addizionale
provinciale.".
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del
Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, recante
"Regolamento recante modalita' e termini di pagamento delle
tasse automobilistiche, ai sensi dell'art. 18 della legge
21 maggio 1955, n. 463", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 7 gennaio 1999, n. 4:
"Art 2 (Autoveicoli immatricolati per la prima volta).
- 1. Per i veicoli e autoscafi immatricolati per la prima
volta, le tasse sono dovute a decorrere dal mese in cui
avviene l'immatricolazione e sono versate entro tale mese o
nel mese successivo a quello d'immatricolazione qualora
questa avvenga negli ultimi dieci giorni del mese.
2. Per i veicoli indicati alla lettera a) dell'art. 1,
le tasse sono corrisposte per un periodo superiore ad otto
mesi e fino alla scadenza di aprile, agosto o dicembre
immediatamente successiva agli otto mesi predetti; per
quelli indicati alla lettera b), per un periodo superiore a
sei mesi e fino alla scadenza di gennaio o luglio
immediatamente successiva ai sei mesi predetti; per tutti
gli altri veicoli: fino ad una delle scadenze dei periodi
fissi per essi stabiliti all'art. 1, escluso in ogni caso
il pagamento per un solo mese. 3. Per i veicoli
immatricolati per la prima volta soggetti a tassa fissa
annua, il tributo relativo all'anno di immatricolazione e'
versato in unica soluzione nel mese in cui avviene
l'immatricolazione stessa, e qualora questa abbia luogo
negli ultimi dieci giorni del mese, la tassa fissa annua
puo' essere corrisposta nel mese successivo.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, recante "Disciplina dell'imposta di bollo",
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n.
292, n. 3, supplemento ordinario.
- Il Decreto del Ministro delle finanze 1 settembre
1994, recante "Approvazione della tariffa degli emolumenti
dovuti agli uffici del pubblico registro automobilistico",
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 1994,
n. 216.
- La direttiva n. 91/441/CEE del Consiglio, del
26 giugno 1991, che modifica la direttiva n. 70/220/CEE
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative alle misure da adottare contro
l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a
motore, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee del 30 agosto 1991, n. L 242 (entrata in
vigore il 25 luglio 1991).
- La direttiva n. 94/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 marzo 1994, relativa alle misure da
adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni di
veicoli a motore e recante modifica della direttiva n.
70/220/CEE, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee del 19 aprile 1994, n. L 100.
- Si riporta il testo degli articoli 54, comma 1,
lettere a) e c), e 80 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114,
supplemento ordinario:
"Art. 54 (Autoveicoli). - 1. Gli autoveicoli sono
veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i
motoveicoli, e si distinguono in:
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di
persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del
conducente;
b) (omissis);
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli
aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a
3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria,
destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di
contenere al massimo nove posti compreso quello del
conducente;
d) - n) (omissis);
2. (Omissis)".
"Art. 80 (Revisioni). - 1. Il Ministro dei trasporti
stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le
modalita' per l'effettuazione della revisione generale o
parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro
rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le
condizioni di sicurezza per la circolazione e di
silenziosita' e che i veicoli stessi non producano
emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le
revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti,
sono effettuate a cura degli uffici provinciali della
Direzione generale della M.C.T.C. Nel regolamento sono
stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il
controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono
l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini
della sicurezza stessa.
2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in
applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con
quelle contenute nelle direttive della Comunita' europea
relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.
3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al
trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a
pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli
per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta
entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e
successivamente ogni due anni, nel rispetto delle
specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie
vigenti in materia.
4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con
numero di posti superiore a nove compreso quello del
conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di
cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a
pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le
autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con
conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere
disposta annualmente, salvo che siano stati gia' sottoposti
nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e
6.
5. Gli uffici della direzione generale della M.C.T.C.,
anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di
cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza
dei requisiti di sicurezza, rumorosita' ed inquinamento
prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la
revisione di singoli veicoli. 6. I decreti contenenti
la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo
dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati
sentito il Ministero dell'ambiente.
7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a
motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza
dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di
sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia
stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i
rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio
della direzione generale della M.C.T.C. per la adozione del
provvedimento di revisione singola.
8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in
relazione a particolari e contingenti situazioni operative
degli uffici provinciali della direzione generale della
M.C.T.C., il rispetto dei termini previsti per le revisioni
periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al
massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con
massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, puo' per
singole province individuate con proprio decreto affidare
in concessione quinquennale le suddette revisioni ad
imprese di autoriparazione che svolgono la propria
attivita' nel campo della meccanica e motoristica,
carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che,
esercendo in prevalenza attivita' di commercio di veicoli,
esercitino altresi', con carattere strumentale o
accessorio, l'attivita' di autoriparazione. Tali imprese
devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti
attivita' di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni
possono essere altresi' affidate in concessione ai consorzi
e alle societa' consortili, anche in forma di cooperativa,
appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno
in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da
garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.
9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in
possesso di requisiti tecnico-professionali, di
attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle
attivita' di verifica e controllo per le revisioni,
precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in
sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso
dei requisiti personali e professionali precisati nel
regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto
il periodo della concessione. Il Ministro dei trasporti
definisce con proprio decreto le modalita' tecniche e
amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di
cui al comma 8.
10. Il Ministero dei trasporti - direzione generale
della M.C.T.C. effettua periodici controlli sulle officine
delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a
campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le
medesime. I controlli periodici sulle officine delle
imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalita'
di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1
dicembre 1986, n. 870, da personale della Direzione
generale della M.C.T.C. in possesso di laurea ad indirizzo
tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili
professionali corrispondenti alle qualifiche della ex
carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I
relativi importi a carico delle officine dovranno essere
versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate
dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero
dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente
modificata dal Ministro del tesoro.
11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si
accerti che l'impresa non sia piu' in possesso delle
necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano
state effettuate in difformita' dalle prescrizioni vigenti,
le concessioni relative ai compiti di revisione sono
revocate.
12. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di
concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le tariffe
per le operazioni di revisione svolte dalla direzione
generale della M.C.T.C. e dalle imprese di cui al comma 8,
nonche' quelle inerenti ai controlli periodici sulle
officine ed ai controlli a campione effettuati dal
Ministero dei trasporti - Direzione generale della
M.C.T.C., ai sensi del comma 10.
13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con
le modalita' che saranno stabilite con disposizioni del
Ministro dei trasporti, trasmettono all'ufficio provinciale
competente della direzione generale della M.C.T.C. la carta
di circolazione, la certificazione della revisione
effettuata con indicazione delle operazioni di controllo
eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonche'
l'attestazione del pagamento della tariffa da parte
dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta
di circolazione cui si dovra' procedere entro e non oltre
sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa.
Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sara'
a disposizione presso gli uffici della Direzione generale
della M.C.T.C. per il ritiro da parte delle officine, che
provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta
annotazione sulla carta di circolazione la certificazione
dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a
tutti gli effetti la carta di circolazione.
14. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato
presentato alla prescritta revisione e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentocinquantaquattromilatrenta a lire
unmilionesedicimilacentoquaranta. Tale sanzione e'
raddoppiabile in caso di revisione omessa per piu' di una
volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni
vigenti ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo
sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della
revisione. Da tali violazioni discende la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.
15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle
quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici
provinciali della direzione generale della M.C.T.C. il
mancato rispetto dei termini e delle modalita' stabiliti
dal Ministro dei trasporti ai sensi del comma 13, sono
soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta. Se
nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono
accertate tre violazioni, l'ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. revoca la concessione.
16. L'accertamento della falsita' della certificazione
di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui
al comma 8.
17. Chiunque produce agli organi competenti
attestazione di revisione falsa e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta. Da tale
violazione discende la sanzione amministrativa accessoria
del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.".
- Si riporta il testo dell'art. 46, comma 1, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante
"Attuazione delle direttive n. 91/156/CEE sui rifiuti, n.
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e n. 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38, supplemento
ordinario:
"1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un
rimorchio che intenda procedere alla demolizione dello
stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la
messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei
materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli
articoli 27 e 28. Tali centri di raccolta possono ricevere
anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.".



 
Art. 3. Potenziamento dell'attivita' di riscossione dei tributi e sistema di
remunerazione del servizio nazionale della riscossione

1. L'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituito dal seguente:
"Art. 87 (Ricorso per la dichiarazione di fallimento e domanda di ammissione al passivo). - 1. Il concessionario puo', per conto dell'Agenzia delle entrate, presentare il ricorso di cui all'articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 1 o su iniziativa di altri creditori, e' dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate l'ammissione al passivo della procedura.".
2. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19:
1) al comma 2:
1.1) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",nonche' sui nuovi beni la cui esistenza e' stata comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4;";
1.2) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: "d-bis) il mancato svolgimento delle attivita' conseguenti alle segnalazioni effettuate dall'ufficio ai sensi del comma 4;";
1.3) alla lettera e) dopo la parola: "compiute", sono inserite le seguenti: "nell'attivita' di notifica della cartella di pagamento e";
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in ogni momento, il potere dell'ufficio di comunicare al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo.";
b) all'articolo 20:
1) al comma 1 dopo le parole: "lettere a), d)", sono inserite le seguenti: ",d-bis)";
2) al comma 3 le parole da: "dell'importo" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "pari ad un quarto dell'importo iscritto a ruolo, ed alla totalita' delle spese di cui all'articolo 17, comma 6, se rimborsate dall'ente creditore.";
c) all'articolo 57, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Nei casi diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3, l'Agenzia delle entrate puo', comunque, autorizzare i trasferimenti azionari, le fusioni e le scissioni di cui all'articolo 2, comma 4, a condizione che non vi sia diminuzione della capacita' finanziaria, tecnica ed organizzativa.".
3. (( L'Agenzia delle entrate, dopo l'inizio dell'esecuzione coattiva, puo' procedere alla transazione dei tributi iscritti a ruolo dai propri uffici il cui gettito e' di esclusiva spettanza dello Stato in caso di accertata maggiore economicita' e proficuita' rispetto alle attivita' di riscossione coattiva, quando nel corso della procedura esecutiva emerga l'insolvenza del debitore o questi e' assoggettato a procedure concorsuali. Alla transazione si procede con atto approvato dal direttore dell'Agenzia, su conforme parere obbligatorio della Commissione consultiva per la riscossione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, acquisiti altresi' gli altri pareri obbligatoriamente prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. )) I pareri si intendono rilasciati con esito favorevole decorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, se non pronunciati espressamente nel termine predetto. La transazione puo' comportare la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo anche a prescindere dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. (( 3-bis. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, iscritti a ruolo dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, puo' essere consentito, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, nel limite massimo di sessanta mesi con provvedimento motivato degli stessi enti impositori. ))
4. Negli anni 2002 e 2003 la remunerazione dei concessionari e dei commissari governativi, per i ruoli emessi da uffici statali, anche prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, si compone:
a) di una indennita' fissa, pari, nei due anni, rispettivamente a euro 370 milioni ed a euro 335 milioni;
b) di un importo variabile, costituito da un aggio, di percentuale pari a quella vigente al 31 dicembre 2001, sulle somme effettivamente riscosse, da erogare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
5. Con decreto ministeriale, da adottare entro il 31 luglio di ciascun anno, l'indennita' di cui al comma 4 e' ripartita, per una quota non inferiore al 96 per cento, tra i concessionari e i commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia, e, per la restante quota, tra tutti i commissari governativi e tra i concessionari per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti.
6. Per il conseguimento dell'importo variabile di cui al comma 4, ai concessionari e commissari governativi e' fissato l'obiettivo di un incremento della riscossione delle somme iscritte nei ruoli degli uffici statali, rispetto ai livelli della corrispondente riscossione conseguiti nell'anno 2001, in misura complessiva non inferiore a euro 520 milioni, per l'anno 2002, ed a euro 1040 milioni, per l'anno 2003. Con il decreto di cui al comma 5, l'incremento complessivo della riscossione e' suddiviso nelle quote di competenza di ciascun concessionario e commissario governativo, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) relativamente all'obiettivo stabilito per l'anno 2002, determinazione di uguali quote di incremento delle percentuali derivanti dal rapporto tra quanto riscosso nel 2001 ed il carico medio netto del triennio 1998-2000, tra i soli concessionari e commissari governativi le cui attivita' di riscossione sono risultate, nell'anno 2001, inferiori alla mediana del medesimo anno, assumendosi questa nel valore percentuale dato dal rapporto tra la riscossione effettuata ed il relativo carico medio netto del predetto triennio; per lo stesso anno 2002, l'obiettivo proprio dei concessionari e dei commissari governativi le cui attivita' di riscossione sono risultate, nell'anno 2001, pari o superiori alla mediana del medesimo anno, e' costituito dal mantenimento di un identico valore percentuale di riscossione;
b) relativamente all'obiettivo stabilito per l'anno 2003, divisione dello stesso in modo che le uguali quote di incremento (( di cui alla lettera a), )) per le concessioni situate al di sopra della mediana siano pari alla meta' di quelle previste per le concessioni al di sotto della stessa mediana.
7. Fermo l'aggio di cui al comma 4, lettera b), i concessionari e i commissari governativi anticipano comunque, senza diritto ad interessi, il versamento degli importi corrispondenti agli obiettivi stabiliti nel comma 6, lettera a), entro il 30 novembre 2002, in misura pari a euro 260 milioni, e, entro il 27 dicembre 2002, in misura pari alla differenza tra il valore dell'obiettivo assegnato e l'importo di quanto anticipato o effettivamente riscosso al 13 dicembre 2002. Il 50 per cento della quota di obiettivo non conseguito nell'anno 2002 dai concessionari e commissari governativi e' comunque (( computato )) in aumento delle loro quote di obiettivo per l'anno 2003. Per la restituzione dell'anticipo, in due quote uguali negli anni 2003 e 2004, i concessionari e commissari governativi effettuano compensazione, da regolare contabilmente, fino ad estinzione del credito, con gli importi dei riversamenti dovuti nei predetti anni. La mancata effettiva riscossione delle somme anticipate comporta l'obbligo di restituzione dell'aggio.
8. L'aggio di cui al comma 4, lettera b), e' aumentato del 50 per cento sulle maggiori riscossioni realizzate rispetto agli obiettivi ed e' ridotto, per il mancato conseguimento degli obiettivi riferiti all'anno 2003, nelle misure stabilite con il decreto di cui al comma 5, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) per lo scostamento dall'obiettivo fino al 10 per cento, riduzione del 10 per cento;
b) (( per lo scostamento dall'obiettivo superiore al 10 per cento e fino al 23 per cento, oltre quanto previsto alla lettera a), riduzione in ragione dell'1,5 per cento per ogni punto percentuale di scostamento superiore al 10 per cento; ))
c) per lo scostamento superiore al (( 23 per cento, )) riduzione sempre pari al 30 per cento.
9. Il concessionario o il commissario governativo che non esegue, in tutto o in parte, alla prescritta scadenza le anticipazioni previste dal comma 7 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; in tale caso, si applicano inoltre le disposizioni degli articoli 30 e 55 del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1999.
10. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole: "Fino al 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2003";
b) nell'articolo 4-bis, comma 1, le parole: "1 gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2004".
11. All'articolo 77, comma 1, lettera d), della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: "1 gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2004".
12. Sono abrogati il comma 5 dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e, fermo quanto disposto dall'articolo 15, l'articolo 16-quinquies del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Per i ruoli emessi da uffici statali non si applica la maggiorazione dell'aggio di cui all'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
13. L'Agenzia delle entrate provvede a maggiori accertamenti per 146 milioni di euro, nell'anno 2002, per 635 milioni di euro nell'anno 2003 e per 455 milioni di euro nell'anno 2004. A tale fine, (( fermo restando per i professori della Scuola inquadrati nel ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, il diritto potestativo di opzione per rientro nei ruoli di provenienza, con automatico riconoscimento alla presa d'atto della riammissione a tutti gli effetti del servizio prestato presso la Scuola, )) la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, per gli anni 2002, 2003 e 2004, realizza un programma straordinario di qualificazione, riqualificazione e formazione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali, attraverso adeguata reingegnerizzazione dei propri processi produttivi, per le esigenze connesse all'immediato potenziamento dell'attivita' di accertamento fiscale e di contrasto all'economia sommersa, utilizzando le risorse di cui all'unita' previsionale di base 6.1.1.1. "Spese generali di funzionamento", capitolo 3542, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 e corrispondenti unita' previsionali di base per gli anni 2003 e 2004. (( 13-bis. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30, comma 1, primo periodo, le parole: "dall'articolo 47" sono sostituite dalle seguenti: "dal capo IV";
b) all'articolo 55, comma 1, le parole: "dall'articolo 47" sono sostituite dalle seguenti: "dal presente capo";
c) all'articolo 57, comma 1, le parole da: "Fatte salve" fino a: "commissari governativi" sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'anno 2004 e anche in deroga all'articolo 12, comma 3, primo periodo, il servizio di riscossione resta affidato, nei singoli ambiti, ai soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, lo gestiscono a titolo di commissari governativi".
13-ter. La riscossione coattiva dei crediti dell'erario relativa alle prestazioni rese dai soggetti di cui al regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526, fino alla soppressione dell'articolo 10, n. 26), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intende consentita nei limiti dell'applicazione della predetta disposizione. Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi o recuperi di somme gia' versate.
13-quater. La riscossione coattiva dei fondi a disposizione del Corpo delle capitanerie di porto avviene ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 19, commi 2 e 4,
20, commi l e 3, e 57 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, recante "Riordino del servizio nazionale
della riscossione, in attuazione della delega prevista
dalla legge 28 settembre 1998, n. 337", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1999, n. 97, cosi' come
modificati dal presente articolo:
"Art. 19 (Discarico per inesigibilita). - 1. (Omissis).
2. Costituiscono causa di perdita del diritto al
discarico:
a) la mancata notificazione imputabile al
concessionario, della cartella di pagamento, entro il
quinto mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, nel
caso previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera b), del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo
mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo;
b) la mancata comunicazione all'ente creditore, anche
in via telematica, con cadenza annuale, dello stato delle
procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli
consegnati in uno stesso mese; la prima comunicazione e'
effettuata entro il diciottesimo mese successivo a quello
di consegna del ruolo. Tale comunicazione e' effettuata con
le modalita' stabilite con decreto del Ministero delle
finanze;
c) la mancata presentazione, entro il terzo anno
successivo alla consegna del ruolo, della comunicazione di
inesigibilita' prevista dal comma 1. Tale comunicazione e'
soggetta a successiva integrazione se, alla data della sua
presentazione, le procedure esecutive sono ancora in corso
per causa non imputabile al concessionario;
d) il mancato svolgimento dell'azione esecutiva su
tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento
del pignoramento, risultava dal sistema informativo del
Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non
fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a
ruolo, nonche' sui nuovi beni la cui esistenza e' stata
comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4;
d-bis) il mancato svolgimento delle attivita'
conseguenti alle segnalazioni effettuate dall'ufficio ai
sensi del comma 4;
e) la mancata riscossione delle somme iscritte a
ruolo, se imputabile al concessionario, sono imputabili al
concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto
al discarico i vizi e le irregolarita' compiute
nell'attivita' di notifica della cartella di pagamento e
nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi
concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarita'
non hanno influito sull'esito della procedura.
3. (Omissis).
4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in
ogni momento, il potere dell'ufficio di comunicare al
concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad
esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive da
intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a
ruolo.
5.-6. (Omissis).
"Art. 20 (Procedura di discarico per inesigibilita' e
reiscrizione nei ruoli). - 1. Il competente ufficio del
Ministero delle finanze per le entrate di sua competenza,
ovvero l'ufficio indicato dall'ente creditore per le altre
entrate, se, a seguito dell'attivita' di controllo sulla
comunicazione di inesigibilita', ritiene che non siano
state rispettate le disposizioni dell'articolo 19, comma 2,
lettere a), d), d-bis) ed e), notifica apposito atto al
concessionario, che nei successivi trenta giorni puo'
produrre osservazioni. Decorso tale termine il discarico e'
ammesso o rifiutato con un provvedimento a carattere
definitivo.
2. (Omissis).
3. In caso di diniego del discarico, il concessionario
e' tenuto a versare all'ente creditore, entro dieci giorni
dalla notifica del relativo provvedimento, la somma,
maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine
ultimo previsto per la notifica della cartella, pari ad un
quarto dell'importo iscritto a ruolo, ed alla totalita'
delle spese di cui all'aticolo 17, comma 6, se rimborsate
dall'ente creditore.
4-6. (Omissis)".
"Art. 57 (Titolarita' dei rapporti concessori). - 1.
Fino all'anno 2004 e anche in deroga all'art. 12, comma 3,
primo periodo, il servizio di riscossione resta affidato,
nei sigoli ambiti, ai soggetti che alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, lo gestiscono a titolo di commissari
governativi.
2. La titolarieta' dei rapporti concessori e
commissariali in atto alla data di pubblicazione del
presente decreto puo' essere trasferita, per la residua
durata, con decreto del Ministero delle finanze, ad una
societa' facente parte dello stesso gruppo societario, a
condizione che la societa' capogruppo detenga, direttamente
o tramite altra societa' totalmente controllata, la
totalita' del capitale della societa' cui e' stata
trasferita la titolarita' del predetto rapporto. Se la
societa' capogruppo non detiene direttamente o tramite
altra societa' totalmente controllata, la totalita' del
capitale della societa' cui e' stata trasferita la
titolarita' del rapporto, il trasferimento puo' comunque
essere effettuato se la stessa societa' capogruppo
garantisce direttamente l'adempimento di tutte le
obbligazioni derivanti dal rapporto di concessione nei
confronti degli enti creditori e sempre che essa detenga,
ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice
civile, direttamente o tramite altra societa' controllata,
il controllo della societa' cui e' stata trasferita la
titolarita' del rapporto.
3. Per i rapporti gestiti in forma diretta da una
banca, la titolarita' del rapporto puo' essere trasferita
anche ad una societa' per azioni in possesso dei requisiti
previsti dall'articolo 2, comma 3, il cui capitale sia
totalmente detenuto dalla banca originariamente titolare
del rapporto.
3-bis. Nei casi diversi da quelli di cui ai commi 2 e
3, l'Agenzia delle entrate puo', comunque, autorizzare i
trasferimenti azionari, le fusioni e le scissioni di cui
all'articolo 2, comma 4, a condizione che non vi sia
diminuzione della capacita' finanziaria, tecnica ed
organizzativa.
4. In caso di trasferimento della titolarita' del
rapporto effettuato ai sensi dei commi 2 e 3 non si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e
16.".
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del sopra citato
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112:
"Art. 6 (Commissione consultiva). - 1. La commissione
consultiva per la riscossione di cui all'articolo 1,
lettera h), della legge 4 ottobre 1986, n. 657, esprime
pareri in materia:
a) di individuazione e determinazione degli ambiti
territoriali delle concessioni;
b) di determinazione e revisione biennale della
remunerazione del servizio;
c) di procedure di conferimento delle concessioni;
d) di criteri generali relativi al funzionamento del
servizio nazionale della riscossione e all'attivita' degli
intermediari della riscossione;
e) di adozione di regolamenti e atti amministrativi
generali.
2. La commissione, altresi', a richiesta degli enti
interessati, esprime pareri su atti e questioni attinenti
al servizio della riscossione.
3. La commissione si avvale della segreteria tecnica di
cui all'articolo seguente e, ove necessario, di volta in
volta su singole questioni puo' consultare singoli
concessionari o rappresentanti della categoria e puo'
ricorrere alla consulenza di esperti e di organizzazioni
professionali o universitarie specializzate in analisi di
costi e di bilanci. Puo' anche acquisire, tramite la
Direzione centrale per la riscossione, dati e informazioni
relativi alle diverse forme di riscossione e all'andamento
delle gestioni.
4. L'affidamento degli incarichi di consulenza e'
disposto con provvedimento ministeriale su proposta del
presidente della commissione: gli incarichi devono essere a
tempo determinato e la loro durata non puo' superare l'anno
finanziario. Con lo stesso o con successivo decreto e'
determinato il compenso da corrispondere in relazione alla
durata dell'incarico e dell'importanza del lavoro affidato;
il compenso e' corrisposto soltanto al termine
dell'incarico dopo la consegna del lavoro eseguito. Non
possono essere affidati incarichi di consulenza a
dipendenti dei Ministeri delle finanze, dell'interno, del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in
attivita' di servizio ovvero in quiescenza da meno di due
anni.
5. I componenti della commissione durano in carica
cinque anni e possono essere confermati per non piu' di una
volta, ferme restando le disposizioni in materia di limite
massimo di eta' previsto per il pubblico impiego. La nomina
a componente della commissione degli esperti e'
incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro o
di collaborazione con i concessionari o con il consorzio
obbligatorio tra i concessionari del servizio della
riscossione.
6. Le regole di funzionamento della commissione sono
stabilite, su proposta della commissione stessa, con
apposito decreto ministeriale."".
- Si riporta il testo dell'articolo 19, commi 1 e 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, recante "Disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 2:
"Art. 19 (Dilazione del pagamento). - 1. L'ufficio, su
richiesta del contribuente, puo' concedere, nelle ipotesi
di temporanea situazione di obiettiva difficolta' dello
stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte
a ruolo fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero
la sospensione della riscossione per un anno e,
successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un
massimo di quarantotto rate mensili. Se l'importo iscritto
a ruolo e' superiore a cinquanta milioni di lire, il
riconoscimento di tali benefici e' subordinato alla
prestazione di idonea garanzia mediante polizza
fidejussoria o fidejussione bancaria.
2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a
pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura
esecutiva.
3.-4-bis. (Omissis).".
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 11, del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, recante "Disposizioni
urgenti in materia di evasione contributiva, di
fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi
nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati"",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 1989, n. 237
e convertito in legge, con modificazioni, della legge 7
dicembre 1989, n. 389, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
9 dicembre 1989, n 287:
"11. Il pagamento rateale dei debiti per contributi,
premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di
forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto
dalle disposizioni vigenti, puo' essere consentito dal
comitato esecutivo, ovvero, per delega di quest'ultimo, e
per casi straordinari e periodi limitati, ed in relazione a
rateazioni non superiori a dodici mesi, previa
autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, dai comitati regionali, in quanto previsti
dall'ordinamento degli enti medesimi. Le rateazioni
superiori a dodici mesi sono disposte con provvedimento
motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo
modalita' stabilite, con apposito decreto, dai Ministri
medesimi. Non sono consentite per ciascun debito,
complessivamente, rateazioni superiori a ventiquattro mesi;
in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, possono essere
consentite rateazioni fino a trentasei mesi."".
- Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,
recante "Riordino della disciplina della riscossione
mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge
28 settembre 1998, n. 337", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 marzo 1999, n. 53, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 47 del sopra citato
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112:
"Art. 47 (Omissione dei riversamenti agli enti
creditori). - 1. Ferme le eventuali sanzioni penali, il
concessionario che non esegue, in tutto o in parte, alle
prescritte scadenze i riversamenti agli enti creditori
delle somme riscosse, e' tenuto a versare all'ente stesso
anche gli interessi legali ed e' punito con una sanzione
amministrativa pecuniaria pari alla somma di cui e' stato
ritardato o omesso il riversamento.
2. La sanzione di cui al comma 1 e' ridotta del 95 per
cento, dei 90 per cento e del 75 per cento se il
concessionario riversa, rispettivamente, entro dieci
giorni, trenta giorni o sei mesi dalla prescritta scadenza,
le somme di cui ha omesso, in tutto o in parte, il
riversamento."".
- Si riporta il testo degli articoli 4, comma 1, e
4-bis, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
237, recante "Modifica della disciplina in materia di
servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 1997, n. 173,
cosi come modificati dalla legge.
"Art. 4 (Soggetti incaricati della riscossione). - 1.
Le entrate sono riscosse dal concessionario del servizio di
riscossione dei tributi e dagli istituti di credito secondo
le modalita' di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento
concernente l'istituzione del conto fiscale emanato con
decreto 28 dicembre 1993, n. 567 del Ministro delle
finanze. Fino al 31 dicembre 2003 per i compensi alle
aziende di credito ai applicano le disposizioni di cui
all'articolo 10 del citato regolamento n. 567 del 1993 e
per i compensi ai concessionari si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 61, comma 3, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43.
2-5. (Omissis).
"Art. 4-bis (Remunerazione del servizio). - 1. A
decorrere dal 1 gennaio 2004, la remunerazione spettante ai
concessionari e ai commissari governativi del servizio
nazionale della riscossione e' pari ad una commissione in
misura fissa su ciascuna operazione di incasso inclusa nel
modello di versamento. La predetta commissione e'
determinata, al netto del beneficio mediamente conseguito
per effetto della temporanea disponibilita' delle somme
riscosse, per il periodo successivo all'integrale recupero
degli importi anticipati ai sensi dell'articolo 9 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, tenuto
conto dell'onere finanziario conseguente al versamento
dell'acconto di cui al citato articolo 9, dei costi diretti
ed indiretti relativi al servizio di incasso allo
sportello, sulla base dei costi medi rilevati nel settore
bancario, del numero dei modelli lavorati e del numero
medio di operazioni in essi incluse, dell'ammontare medio
degli importi riscossi per ciascuna operazione e del costo
medio ad operazione dell'attivita' di contabilizzazione e
riversamento delle entrate agli enti impositori. La
commissione e' dovuta fino alla concorrenza dell'importo
versato per ciascuna operazione di incasso, se lo stesso
risulti inferiore all'importo della commissione
teoricamente spettante.
2-4. (Omissis)."".
- Si riporta il testo dell'articolo 77, comma 1,
lettera d), della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante
"Misure in materia fiscale", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 25 novembre 2000, n. 276, supplemento ordinario,
cosi come modificato dalla presente legge:
"1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)-c) (Omissis);
d) nell'articolo 8, concernente termini e modalita'
per il versamento delle somme riscosse, al comma 1, sono
soppresse, a decorrere dal 1 gennaio 2004, le seguenti
parole: "del 75 per cento "".
- Si riporta il testo dell'articolo 17, cosi come
modificato dalla presente legge, del sopra citato decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112:
"Art. 17 (Remunerazione del servizio). - 1. L'attivita'
dei concessionari viene remunerata con un aggio sulle somme
iscritte a ruolo riscosse; l'aggio e' pari ad una
percentuale di tali somme da determinarsi, per ogni
biennio, con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale entro il 30 settembre dell'anno precedente il
biennio di riferimento, sulla base dei seguenti criteri:
a) costo normalizzato, pari al costo medio unitario
del sistema, rapportato al carico dei ruoli calcolato senza
tener conto del venti per cento dei concessionari aventi i
piu' alti costi e del cinque per cento di quelli aventi i
piu' bassi costi;
b) situazione sociale ed economica di ciascun ambito,
valutata sulla base di indici di sviluppo economico
elaborati da organismi istituzionali;
c) tempo intercorso tra l'anno di riferimento
dell'entrata iscritta a ruolo e quello in cui il
concessionario puo' parla in riscossione.
2. L'aggio, al netto dell'eventuale ribasso, e'
aumentato, per i singoli concessionari, in misura pari ad
una percentuale delle maggiori riscossioni conseguite
rispetto alla media dell'ultimo biennio rilevabile per lo
stesso ambito o, in caso esso sia variato, per ambito
corrispondente. Tale percentuale e' determinata, anche in
modo differenziato per settori, sulla base di fasce di
incremento degli importi riscossi nel decreto previsto dal
comma 1.
3. L'aggio di cui al comma l e' a carico del debitore
in misura non superiore al 4,65 per cento della somma
iscritta a ruolo; la restante parte dell'aggio e' a carico
dell'ente creditore. L'aggio a carico del debitore e'
dovuto soltanto in caso di mancato pagamento entro la
scadenza della cartella di pagamento e la sua misura e'
determinata con il decreto previsto dal comma 1.
4. Per i ruoli emessi da uffici statali le modalita' di
erogazione dell'aggio previsto dal comma 1 vengono
stabilite con decreto dei Ministero delle finanze, di
concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Per gli altri ruoli l'aggio viene
trattenuto dal concessionario all'atto del versamento
all'ente impositore delle somme riscosse.
5. (Comma abrogato).
5-bis. Per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle
entrate non erariali l'aggio del concessionario e'
stabilito, con il decreto di cui al comma 1, tenuto conto
dei costi di svolgimento del relativo servizio e, in ogni
caso, in misura inferiore a quella prevista per le altre
forme di riscossione mediante ruolo.
6. Al concessionario spetta il rimborso delle spese
relative alle procedure esecutive, sulla base di una
tabella approvata con decreto del Ministero delle finanze,
con il quale sono altresi' stabilite le modalita' di
erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso e' a carico:
a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato
per effetto di provvedimenti di sgravio o se il
concessionario ha trasmesso la comunicazione di
inesigibilita' di cui all'articolo 19, comma 1;
b) del debitore, negli altri casi.
7. In caso di delega di riscossione, i compensi,
corrisposti dall'ente creditore al delegante, sono
ripartiti in via convenzionale fra il delegante ed il
delegato in proporzione ai costi da ciascuno sostenuti.
7-bis. In caso di emanazione di un provvedimento
dell'ente creditore che riconosce, in tutto o in parte, non
dovute le somme iscritte a ruolo, al concessionario spetta
un compenso per l'attivita' di esecuzione di tale
provvedimento; la misura e le modalita' di erogazione del
compenso sono stabilite con il decreto previsto dal comma
6. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta
l'aggio di cui ai commi 1 e 2;
7-ter. Le spese di notifica della cartella di pagamento
sono a carico del debitore nella misura di lire seimila;
tale importo puo' essere aggiornato con decreto del
Ministero delle finanze.".
- Il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,
n. 16, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio
2002, n. 49.
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 5, del
decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n.
301, recante "Regolamento recante norme per il riordino
della Scuola superiore dell'economia e delle finanze"",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2000, n.
250:
"5. Il numero complessivo dei professori incaricati non
temporanei di cui ai commi 3 e 4 non puo' superare le
trenta unita'."".
- Si riporta il testo, cosi' come modificato dalla
presente legge, degli articoli 30 e 55 del sopra citato
decreto legislativo 112 del 1999:
"Art. 30 (Esecuzione nei confronti del garante). - 1.
Se si verificano le violazioni previste dal capo IV, con
decreto ministeriale, su richiesta del competente ufficio,
e' disposta l'espropriazione della cauzione nei confronti
del garante. Il decreto e' comunicato agli altri enti
garantiti e trasmesso all'ufficio proponente ai fini della
notifica al garante ed al concessionario; con lo stesso
decreto e' disposta, se necessario, l'espropriazione di
beni del concessionario.
2. Il decreto previsto dal comma 1 costituisce titolo
esecutivo. In virtu' di esso la competente direzione
regionale delle entrate procede all'espropriazione, anche
nell'interesse degli altri enti garantiti, con le modalita'
indicate nel libro III del codice di procedura civile.
3. Con il decreto previsto dal comma 1 il
concessionario e' invitato a reintegrare la cauzione nel
termine di trenta giorni dalla notifica del decreto
stesso.".
"Art. 55 (Esecuzione delle sanzioni). - 1. Se il
concessionario commette la violazione prevista dal presente
capo, il relativo provvedimento di irrogazione delle
sanzioni, se non impugnato entro i termini stabiliti
nell'articolo 54, comma 3, ovvero, in caso di ricorso, se
divenuto definitivo a seguito della decisione della
direzione regionale delle entrate, costituisce titolo per
procedere all'espropriazione, anche nei confronti del
garante, ai sensi dell'articolo 30.".
- Il regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144,
recante "Disciplina degli istituti di vigilanza privata"",
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1936, n.
300, e convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1 maggio 1937, n. 101.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, recante: "Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, recante ""Disciplina
dei pignoramenti sulle contabilita' speciali delle
prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze
armate e della Guardia di finanza"", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 maggio 1994, n. 120 e convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 1994, n. 171:
"1. I fondi di contabilita' speciale a disposizione
delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle
Forze armate e della Guardia di finanza, nonche' le
aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli
enti militari, degli uffici o reparti della Polizia di
Stato, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale
dello Stato e dei comandi del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, destinati a servizi e finalita' di protezione
civile, di difesa nazionale e di sicurezza pubblica, al
rimborso delle spese anticipate dai comuni per
l'organizzazione delle consultazioni elettorali, nonche' al
pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo
dovuti al personale amministrato, non sono soggetti ad
esecuzione forzata, salvo che per i casi previsti dal capo
V del titolo VI del libro I del codice civile, nonche' dal
testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il
pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e
pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1950, n 180.".



 
Art. 4.
Unificazione delle competenze in materia di giochi

1. Al fine di assicurare la gestione unitaria prevista dall'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, nonche' di eliminare sovrapposizioni di competenze, di razionalizzare i sistemi informatici esistenti e di ottimizzare il gettito erariale, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato svolge tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici. Per i giochi, le scommesse ed i concorsi pronostici connessi con manifestazioni sportive, ferma restando la riserva del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, le predette funzioni sono attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in concessione; per assicurarne un ordinato trasferimento, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le date dalle quali le funzioni sono esercitate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e le modalita' del predetto trasferimento. Le azioni possedute dal CONI relative a societa' operanti nel predetto settore di attivita' sono trasferite, a titolo gratuito, allo Stato. I rapporti con le federazioni sportive continuano ad essere tenuti in via esclusiva dal CONI, anche con riferimento ai giochi, alle scommesse ed ai concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI stesso. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' rideterminata la composizione del Comitato generale per i giochi istituito dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, di cui fa parte un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche' il presidente del CONI o un suo delegato. Il Comitato fissa gli indirizzi strategici per l'organizzazione e la gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici. Le deliberazioni del Comitato concernenti i giochi, le scommesse ed i concorsi pronostici ricadenti nella riserva del CONI sono adottate con il voto favorevole del presidente del CONI. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, commi 77, 78 e 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato versa al CONI una somma pari alla quota, prevista dalle vigenti disposizioni, dei prelievi, calcolati al netto di imposte e spese, sui giochi, scommesse e concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI stesso. Il disciplinare di concessione prevede le modalita' di attribuzione di eventuali risorse aggiuntive volte a soddisfare adeguatamente, in funzione dell'andamento dei giochi di competenza, le necessita' finanziarie del CONI nel rispetto della sua autonomia finanziaria.
2. (( Il compenso dovuto dal giocatore al ricevitore per la partecipazione ai concorsi pronostici Totocalcio, Totogol, Totosei, Totobingol e Totip e' fissato nella misura dell'8 per cento del costo al pubblico per colonna. ))
3. (( Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, per tutti i giochi disciplinati ai sensi del presente articolo. )) (( 3-bis. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e gli altri dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze possono avvalersi degli esperti del SECIT ad essi assegnati. La disposizione di cui all'articolo 11, settimo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, si interpreta nel senso che il rapporto a tempo parziale con gli esperti puo' avvenire o tramite rapporto a tempo parziale o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e che conseguentemente, fermo il principio del voto capitario, il numero degli esperti assegnabile al servizio e' rideterminato in proporzione al conseguente impegno lavorativo. ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 18
ottobre 2001, n. 383, recante: "Primi interventi per il
rilancio dell'economia":
"Art. 12 (Gestione unitaria delle funzioni statali in
materia di giochi, formazione del personale e trasferimento
ai comuni di beni immobili). - 1. Al fine di ottimizzare il
gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali
in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle
scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono
riordinate con uno o piu' decreti del Presidente della
Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti
criteri direttivi:
a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di
competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una
struttura unitaria;
b) individuazione della predetta struttura in un
organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300.
2. I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di cui
al comma 1 sono disciplinati tenendo anche conto
dell'esigenza di razionalizzare i sistemi informatici
esistenti, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, secondo,
terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
La posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e
concorsi pronostici e' determinata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze. Le modalita' tecniche dei
giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono
comunque stabilite con decreto dirigenziale. Sino alla data
di entrata in vigore dei decreti emanati ai sensi del
presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di
legge e regolamentari vigenti.
3. Il personale addetto alla gestione dell'imposta
sulle successioni e donazioni, soppressa ai sensi del capo
VI della presente legge, e' prioritariamente addetto alla
realizzazione del piano straordinario di accertamento di
cui all'art. 1, comma 7, previa adeguata ed idonea
formazione e riqualificazione a cura della Scuola superiore
dell'economia e delle finanze, senza oneri finanziari per
l'Agenzia delle entrate. La Scuola superiore dell'economia
e delle finanze puo' stipulare apposite convenzioni con
universita' degli studi, nonche' avvalersi, previa
autorizzazione, di personale docente universitario, anche
in posizione di aspettativa o fuori ruolo. I professori
inquadrati nel ruolo di cui all'art. 5, comma 5, del
decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301, del
Ministro delle finanze partecipano alle procedure di
trasferimento e mobilita' tra universita', con applicazione
delle disposizioni in materia, anche di incompatibilita',
vigenti per i professori ordinari, conservando i diritti
inerenti alla posizione di provenienza, anche connessi ad
esercizio di opzione.
4. Con le modalita' previste dal comma 4 dell'art. 19
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dai commi 2
e 3 dell'art. 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e dai regolamenti di amministrazione delle agenzie
fiscali, nei confronti dei dirigenti e degli altri soggetti
appartenenti alle strutture interessate dal riordino
previsto dal presente articolo puo' essere disposto
unilateralmente il passaggio ad altro incarico, fermo
restando, fino alla scadenza del contratto, il trattamento
economico previsto.
5. L'art. 2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre
2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2001, n. 26, si interpreta nel senso che le
relative disposizioni si applicano a tutti i beni immobili
compresi nelle saline gia' in uso dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Ente tabacchi
italiani, non destinati, alla data di entrata in vigore
della citata legge n. 26 del 2001, a riserva naturale.".
- Si riporta il testo dell'art. 6, del decreto
legislativo 14 aprile 1948, n. 496, recante: "Disciplina
delle attivita' di giuoco", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 maggio 1948, n. 118 e ratificato con legge 22
aprile 1953, n. 342:
"Art. 6. - E' riservato rispettivamente al Comitato
olimpico nazionale italiano e all'Unione nazionale
incremento razze equine l'esercizio delle attivita'
previste dall'art. 1, qualora siano connesse con
manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il
controllo degli enti predetti.
La disposizione del comma precedente non si applica a
quelle attivita' che il Comitato olimpico nazionale
italiano e l'Unione nazionale incremento razze equine non
intendano svolgere. In tal caso si osservano le
disposizioni dell'art. 2, salvo che si tratti di attivita'
che turbino il regolare svolgimento delle manifestazioni
sportive.
Il Comitato olimpico nazionale italiano e l'Unione
nazionale incremento razze equine sono tenuti, per le
attivita' da essi svolte a norma del primo comma, a
corrispondere allo Stato una tassa di lotteria pari al 16 %
di tutti gli introiti lordi. Il provento della tassa deve
affluire al capitolo d'entrata del Ministero delle finanze
indicato nell'art. 3.
Nulla e' innovato circa l'applicazione degli altri
tributi attualmente in vigore.".
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 10 agosto
1988, n. 357 recante "Assegnazione all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato di finanziamenti per la
ristrutturazione della produzione, per la costruzione della
manifattura tabacchi di Lucca e per la corresponsione del
premio incentivante di cui all'art. 4, comma 4, del
decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, nonche'
modificazioni delle leggi 4 agosto 1955, n. 722, e
successive modificazioni e integrazioni, 11 luglio 1980, n.
312, e 4 ottobre 1986, n. 657", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 20 agosto 1988, n. 195:
"Art. 3. - 1. Presso il Ministero delle finanze e'
istituito il Comitato generale per i giochi che provvede
alla direzione delle lotterie nazionali, assumendo le
funzioni gia' svolte dal Comitato di cui all'art. 5 della
legge 4 agosto 1955, numero 722, e successive modificazioni
e integrazioni, che viene soppresso. Il Comitato e'
presieduto dal Ministro delle finanze o, su delega di
questi, da un Sottosegretario di Stato oppure
dall'impiegato con qualifica piu' elevata ed e' composto
da:
a) il direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
b) un rappresentante della Ragioneria generale dello
Stato;
c) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello
Stato;
d) (lettera abrogata).
2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del
Ministro delle finanze e le funzioni di segreteria sono
esercitate da quattro funzionari dell'Amministrazione
finanziaria con qualifica non inferiore a direttore di
divisione o equiparata, coadiuvati da personale della
stessa Amministrazione.
3. I titolari della concessione per la distribuzione e
la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali hanno
facolta' di rinunciare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Dalla data di decorrenza
della rinuncia, l'organizzazione, la propaganda, la
distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie
nazionali sono affidate all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato che le esercita, sentito il Comitato
generale per i giochi, secondo i principi di massima
efficienza ed economicita'. Nel bilancio della stessa
Amministrazione e' istituita, sia all'entrata che alla
spesa, una nuova rubrica denominata "Servizio delle
lotterie nazionali" con opportuna ripartizione in capitoli.
E' soppressa la contabilita' speciale di cui all'art. 5
della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive
modificazioni ed integrazioni.
4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge sara' emanato, con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze,
di concerto con il Ministro del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro del tesoro, il
regolamento di applicazione ed esecuzione per le necessarie
modificazioni ed integrazioni al regolamento generale gia'
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica
20 novembre 1948, numero 1677, e successive modificazioni.
5. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con
quelle contenute nella presente legge.".
- Si riporta il testo dell'art. 3, commi 77, 78 e 83
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.:
"Art. 3 (Disposizioni in materia di entrata). - 1. -
76. (Omissis).
77. L'organizzazione e la gestione dei giochi e delle
scommesse relativi alle corse dei cavalli, disciplinate
dalla legge 24 marzo 1942, n. 315, e dal decreto
legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni, sono riservate ai Ministeri delle finanze e
delle risorse agricole, alimentari e forestali, i quali
possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti
pubblici, societa' o allibratori da essi individuati. La
disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 78.
78. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si
provvede al riordino della materia dei giochi e delle
scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto
attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e
sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi proventi. Il
regolamento e' ispirato ai seguenti principi:
a) individuazione dei casi in cui alla organizzazione
ed alla gestione dei giochi, secondo criteri di efficienza
e di economicita', provvede direttamente l'amministrazione
ovvero e' opportuno rivolgersi a terzi;
b) scelta del terzo concessionario secondo criteri di
trasparenza ed in conformita' alle disposizioni, anche
comunitarie; c) gestione congiunta tra i Ministeri
delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e
forestali, dell'organizzazione e della gestione dei giochi
e delle scommesse compatibilmente con quanto indicato nel
criterio di cui alla lettera a) e assicurando il
coordinamento tra le amministrazioni;
d) ripartizione dei proventi al netto delle imposte
in modo da garantire l'espletamento dei compiti
istituzionali dell'Unione nazionale incremento razze equine
(UNIRE) ed il finanziamento del montepremi delle corse e
delle provvidenze per l'allevamento secondo programmi da
sottoporre all'approvazione del Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali;
d-bis) revisione e adeguamento del sistema
sanzionatorio applicabile alla materia dei giochi e delle
scommesse relativi alle corse dei cavalli in funzione della
ridefinizione degli ambiti della materia conseguente
all'osservanza dei criteri di cui alle lettere precedenti,
con la previsione, in particolare, di sanzioni anche
pecuniarie coerenti e proporzionate alla natura e alla
gravita' delle violazioni delle nuove fattispecie definite
nonche' di termini di prescrizione ridotti quanto
all'azione di accertamento delle infrazioni e del diritto
alla restituzione delle imposte indebitamente pagate.
79. - 82. (Omissis).
83. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni
infrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del
tesoro e per i beni culturali e ambientali, da emanare
entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili
erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel
rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, e'
riservata in favore del Ministero per i beni culturali e
ambientali una quota degli utili derivanti dalla nuova
estrazione del gioco del lotto, non superiore a 300
miliardi di lire, per il recupero e la conservazione dei
beni culturali, archeologici, storici, artistici,
archivistici e librari, nonche' per interventi di restauro
paesaggistico.
84. - 217. (Omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge
13 maggio 1999, n. 133, recante: "Disposizioni in materia
di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1999, n. 113,
S.O.:
"Art. 16 (Giochi). - 1. Il Ministro delle finanze puo'
disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove
scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad
eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle
competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) da parte dei soggetti cui e' affidata in
concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore
e a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto 2 giugno
1998, n. 174, del Ministro delle finanze i quali a tale
fine impiegheranno sedi, strutture e impianti gia'
utilizzati nell'esercizio della loro attivita'. Con
riferimento a tali nuove scommesse nonche' ad ogni altro
tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro
delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le
modalita' e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi,
diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi
quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni.
Con decreto del Ministro delle finanze e' altresi'
stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo
dei predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non
puo' superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le
medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle
finanze puo' prevederne l'accettazione anche da parte dei
gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici
e lotto, purche' utilizzino una rete di ricevitorie
collegate con sistemi informatici in tempo reale.
2. Il Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, destina annualmente i prelievi di cui al comma
1, calcolati al netto di imposte e spese:
a) al CONI e all'Unione nazionale per l'incremento
delle razze equine (UNIRE), rispettivamente in misura non
superiore al 20 per cento e al 10 per cento;
b) a finalita' sociali o culturali di interesse
generale per tutta o parte della quota residua.
3. Per l'anno 1999 e' attribuito all'UNIRE, per
l'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, un
contributo di lire 50 miliardi.
4. Per l'espletamento delle procedure di gara secondo
la normativa comunitaria, previste dall'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e
richieste per l'affidamento in concessione dell'esercizio
delle scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore e
a quota fissa, e' autorizzata la spesa di un miliardo di
lire per gli anni 1999 e 2000.
5. Tra i soggetti previsti dall'art. 2, comma 4, del
decreto 25 novembre 1998, n. 418 del Ministro delle
finanze, sono compresi i ricevitori del lotto come
individuati dall'art. 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528,
e successive modificazioni, nonche' dalla circolare del
Ministero delle finanze n. 6 del 6 maggio 1987 (prot. n.
2/204975).".
- Si riporta il testo dell'art. 11, della legge
24 aprile 1980, n. 146 recante: "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1980)", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 aprile 1980, n. 115:
"Art. 11. - Organi di servizio sono il direttore del
servizio e il comitato di coordinamento.
Le funzioni di direttore del servizio sono assegnate
dal Ministro, ai sensi dell'art. 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ad un
esperto scelto nell'ambito di una terna indicata dagli
esperti. Il direttore del servizio e' preposto
all'amministrazione del personale nonche' alla esecuzione
delle deliberazioni del comitato di coordinamento; provvede
alla gestione delle spese del servizio nei limiti delle
somme stanziate nell'apposita unita' previsionale di base
1.1.1.3 di pertinenza del centro di responsabilita',
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del
Ministro, dello stato di previsione della spesa del
Ministero delle finanze, o altra corrispondente unita' per
i periodi successivi.
Il comitato di coordinamento e' composto dal direttore
del servizio, che lo presiede, da otto esperti eletti dagli
esperti stessi, dal segretario generale del Ministero delle
finanze, dal comandante generale della Guardia di finanza
o, in sua sostituzione, da un ufficiale generale di tale
Corpo, dai direttori generali dei dipartimenti, dal
direttore generale dei Monopoli di Stato, dal direttore
generale degli affari generali e del personale, dal
direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo. Con
tale decreto e' disciplinata la partecipazione alle sedute
di ciascuno dei membri nominati in correlazione con gli
argomenti trattati, oppure in sostituzione del segretario
generale o del direttore generale del dipartimento di
rispettiva appartenenza; in ogni caso, nell'adozione delle
deliberazioni, non puo' partecipare al voto piu' di un
membro del comitato appartenente a ciascun dipartimento o
ufficio di corrispondente livello.
Il comitato di coordinamento svolge i seguenti compiti:
a) sulla base delle direttive del Ministro delle
finanze, adotta i criteri per la programmazione ed il
coordinamento dell'attivita' degli esperti;
b) riferisce periodicamente al Ministro
sull'attivita' svolta dal servizio;
c) esamina i risultati delle relazioni predisposte
dagli esperti;
d) formula proposte al Ministro.
Gli esperti devono osservare il segreto d'ufficio ed
astenersi relativamente ad affari nei quali essi stessi o
loro parenti od affini hanno interesse; non possono
esercitare attivita' professionali o di consulenza ne'
ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura.
L'inosservanza delle incompatibilita' e' causa di decadenza
dall'incarico. Tale disposizione non si applica agli
esperti a tempo parziale. Nei riguardi di questi ultimi si
applicano, se dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
le disposizioni recate dai commi 56 e seguenti dell'art. 1
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relative ai rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa.



 
Art. 5.
Monitoraggio dei crediti di imposta

1. (( I crediti di imposta previsti dalle vigenti disposizioni di legge sono integralmente confermati e, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 10 e 11, possono essere fruiti entro i limiti degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime. )) I soggetti interessati hanno diritto al credito di imposta fino all'esaurimento delle risorse finanziarie.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite, per ciascun credito di imposta, la data di decorrenza della disposizione di cui al comma 1 nonche' le modalita' per il controllo dei relativi flussi. Con decreto interdirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, e' comunicato l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di cui al periodo precedente i soggetti interessati non possono piu' fruire di nuovi crediti di imposta i cui presupposti si sono realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. (( Non si applicano interessi e sanzioni nei confronti dell'interessato che utilizzi un credito di imposta dopo la pubblicazione del decreto interdirigenziale di cui al secondo periodo, purche' entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed entro lo stesso termine avvenga la spontanea restituzione degli importi indebitamente utilizzati. ))
 
Art. 6.
(Soppresso)
 
Art. 7.
ANAS

1. In attuazione delle disposizioni contenute nel capo III (( del titolo III )) della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e per assicurare l'urgente realizzazione degli obiettivi ivi previsti, l'Ente nazionale per le strade ANAS e' trasformato in societa' per azioni con la denominazione di: "ANAS Societa' per azioni - anche ANAS" con effetto dalla data dell'assemblea di cui al comma 7.
2. All'ANAS Spa sono attribuiti, a titolo di concessione, i compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a g), nonche' 1), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. L'ANAS Spa approva (( i progetti di cui al )) decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. L'ANAS Spa approva i progetti dei lavori oggetto di concessione anche ai fini di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, e ad essa compete l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo (( ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. )) La concessione e' assentita entro il 31 dicembre 2002 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di intesa, per quanto attiene agli aspetti finanziari, con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nell'ambito della convenzione di concessione prevista dal comma 3 all'ANAS Spa, per le strade ed autostrade ad essa affidati, sono attribuiti i diritti e i poteri dell'ente proprietario.
3. La disciplina della concessione di cui al comma 2 e' stabilita nella convenzione di concessione che prevede, tra l'altro:
a) le modalita' di esercizio da parte del concedente dei poteri di vigilanza e di indirizzo sull'attivita' del concessionario;
b) le modalita', ivi compreso il ricorso ai contratti di concessione a terzi da parte di ANAS Spa, per gestione, manutenzione, miglioramento ed adeguamento delle strade ed autostrade statali e per la costruzione di nuove strade ed autostrade statali;
c) le modalita' per l'erogazione delle risorse finanziarie occorrenti per l'espletamento dei compiti affidati in concessione, e per la copertura degli oneri a carico dell'Ente nazionale per le strade ANAS per i compiti esercitati fino alla trasformazione;
d) la durata della concessione, comunque, (( non superiore )) a trenta anni.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' approvato lo schema dello statuto di ANAS Spa. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli aspetti finanziari, da adottarsi entro lo stesso termine, e' approvato lo schema della convenzione di concessione. Con le medesime modalita' sono approvate le eventuali successive modifiche dello statuto o della convenzione di concessione.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato il capitale sociale di ANAS Spa, in base al netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio. Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono designati uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale per effettuare la stima del patrimonio sociale. Entro tre mesi dal ricevimento della relazione giurata, il consiglio di amministrazione della societa' determina il valore (( definitivo )) del capitale sociale nei limiti del valore di stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque non superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
6. Le azioni sono attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale esercita i diritti dell'azionista di intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il presidente della societa' e gli altri componenti degli organi sociali sono designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ad eccezione del presidente del collegio sindacale, il quale e' designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.
7. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea che viene convocata, a cura dell'amministratore dell'Ente nazionale per le strade - ANAS, entro trenta giorni dalla emanazione dei decreti di cui al comma 4.
8. La pubblicazione (( nella Gazzetta Ufficiale )) del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di societa' per azioni previsti dalle vigenti disposizioni.
9. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze dell'Ente nazionale per le strade - ANAS al momento della trasformazione prosegue con ANAS Spa e continua ad essere disciplinato dalle precedenti disposizioni.
10. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione vengono effettuati in regime di neutralita' fiscale.
11. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. L'ANAS Spa puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, (( di cui al )) regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
12. In via transitoria, sono confermati per la medesima durata della carica attualmente ricoperta, quali componenti del primo consiglio di amministrazione e del primo collegio sindacale, gli stessi componenti del consiglio e del collegio dei revisori dell'Ente nazionale per le strade - ANAS. Sono assicurate per le attivita' oggetto di concessione ad ANAS Spa le risorse gia' assegnate all'Ente nazionale per le strade - ANAS. Fino alla efficacia della concessione di cui al comma 2 l'ANAS Spa continua nell'adempimento di tutti i compiti e le funzioni (( attribuiti )) all'Ente nazionale per le strade - ANAS utilizzando le risorse assegnate all'Ente stesso ed ad essa si applicano le norme ed i provvedimenti pertinenti il predetto Ente. L'ANAS Spa succede nei rapporti attivi e passivi dell'Ente nazionale per le strade - ANAS. Ogni riferimento all'ANAS, contenuto in leggi, regolamenti o provvedimenti, deve intendersi effettuato all'ANAS Spa.



Riferimenti normativi:
- La legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n.
301, S.O. Al titolo III - Disposizioni in materia di spesa
-, il capo III reca "Patto di stabilita' interno per gli
enti pubblici".
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, recante "Istituzione
dell'ente nazionale per le strade", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1 marzo 1994, n. 49:
"Art. 2 (Compiti dell'Ente). - 1. L'Ente provvede a:
a) gestire le strade e le autostrade di proprieta'
dello Stato nonche' alla loro manutenzione ordinaria e
straordinaria;
b) realizzare il progressivo miglioramento ed
adeguamento della rete delle strade e delle autostrade
statali e della relativa segnaletica;
c) costruire nuove strade statali e nuove autostrade,
sia direttamente che in concessione;
d) vigilare sull'esecuzione dei lavori di costruzione
delle opere date in concessione e controllare la gestione
delle autostrade il cui esercizio sia stato dato in
concessione;
e) curare l'acquisto, la costruzione, la
conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni
mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e
delle autostrade statali;
f) attuare le leggi ed i regolamenti concernenti la
tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade
statali, nonche' la tutela del traffico e della
segnaletica; adottare i provvedimenti ritenuti necessari ai
fini della sicurezza del traffico sulle strade ed
autostrade medesime; esercitare, per le strade ed
autostrade ad esso affidate, i diritti ed i poteri
attribuiti all'ente proprietario;
g) effettuare e partecipare a studi, ricerche e
sperimentazioni in materia di viabilita', traffico e
circolazione;
h) costituire e partecipare a societa' per lo
svolgimento all'estero di attivita' infrastrutturali,
previa autorizzazione del Ministro dei lavori pubblici;
i) effettuare, a pagamento, consulenze e
progettazioni per conto di altre amministrazioni od enti
italiani e stranieri;
l) espletare, mediante il proprio personale, i
compiti di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art. 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495.
2. L'approvazione, da parte dei competenti organi
dell'ente, dei progetti relativi ai lavori di cui al
comma 1 equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed
urgenza, al fine dell'applicazione delle leggi in materia
di espropriazione per pubblica utilita'.
3. L'Ente esercita ogni competenza gia' attribuita
nelle materie di cui al comma 1 ad uffici ed
amministrazioni dello Stato.
4. L'Ente puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, recante "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita'. (Testo A)", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 2, della
legge 21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure in materia
fiscale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre
2000, n. 276, S.O.:
"Art. 11 (Modalita' di effettuazione della
rivalutazione). - 1. (Omissis).
2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a
seguito della rivalutazione non possono in nessun caso
superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con
riguardo alla loro consistenza, alla loro capacita'
produttiva, all'effettiva possibilita' di economica
utilizzazione nell'impresa, nonche' ai valori correnti e
alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani
o esteri.
3.-4. (Omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 21 marzo
1958, n. 259, recante "Partecipazione della Corte dei conti
al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo
Stato contribuisce in via ordinaria", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 8 aprile 1958, n. 84:
"Art. 12. - Il controllo previsto dall'art. 100 della
Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici
ai quali l'amministrazione dello Stato o un'azienda
autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in
capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di
garanzia finanziaria, e' esercitato, anziche' nei modi
previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte
dei conti, nominato dal presidente della Corte stessa, che
assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di
revisione.".
- Si riporta il testo dell'art. 43 del regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611, recante "Approvazione del testo
unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1933, n. 286:
"Art. 43. - L'avvocatura dello Stato puo' assumere la
rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi
avanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali, le
giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni
pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a
tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che
sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o
di altro provvedimento approvato con regio decreto.
Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono
essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e
giustizia e per le finanze.
Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al
primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi
indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura
dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi
di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni.
Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni
ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della
Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata
delibera da sottopone agli organi di vigilanza.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese
agli enti regionali, previa deliberazione degli organi
competenti.".



 
Art. 8.
Riassetto del CONI

1. L'ente pubblico Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) si articola negli organi, anche periferici, previsti dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Per l'espletamento dei suoi compiti si avvale della societa' prevista dal comma 2.
2. E' costituita una societa' per azioni con la denominazione "CONI Servizi S.p.a.".
3. Il capitale sociale e' stabilito in 1 milione di euro. Successivi apporti al capitale sociale sono stabiliti, tenuto conto del piano industriale della societa', dal Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali.
4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presidente della societa' e gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono designati dal CONI. Il presidente del collegio sindacale e' designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti del medesimo collegio dal Ministro per i beni e le attivita' culturali.
5. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono designati uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale per effettuare la stima del patrimonio sociale. Entro tre mesi dal ricevimento della relazione giurata, il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico della societa', sentito il collegio sindacale, determina il valore definitivo del capitale sociale nei limiti del valore di stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque non superiore (( a quella risultante )) dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342. Qualora il risultato della stima si rivelasse insufficiente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze potranno essere individuati beni immobili patrimoniali dello Stato da conferire alla Coni Servizi spa. A tale fine potranno essere effettuati ulteriori apporti al capitale sociale con successivi provvedimenti legislativi.
7. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di societa' per azioni previsti dalle vigenti disposizioni.
8. I rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la CONI Servizi spa sono disciplinati da un contratto di servizio annuale.
9. La CONI Servizi spa puo' stipulare convenzioni anche con le regioni, le province autonome e gli enti locali.
10. Il controllo della Corte dei conti sulla CONI Servizi spa si svolge con le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La CONI Servizi spa puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, (( di cui al )) regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
11. Il personale alle dipendenze dell'ente pubblico CONI (( e', dall'8 luglio 2002, )) alle dipendenze della CONI Servizi spa, la quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i rapporti di finanziamento con le banche, e nella titolarita' dei beni facenti capo all'ente pubblico. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, (( su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, )) sentite le organizzazioni sindacali, sono stabilite le modalita' attuative del trasferimento del personale del CONI alla CONI Servizi spa, anche ai fini della salvaguardia, dopo il trasferimento (( e nella fase di prima attuazione della presente disposizione, )) delle procedure di cui agli articoli 30, 31 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i dipendenti in servizio presso l'ente pubblico CONI alla data di entrata in vigore del presente decreto rimangono fermi i regimi contributivi e pensionistici per le anzianita' maturate fino alla predetta data.
12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della societa' e di conferimento alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralita' fiscale.
13. Sino alla prima assemblea restano in vigore, in via provvisoria, tutte le disposizioni legislative e statutarie che disciplinano il CONI. Dalla predetta data tali disposizioni restano in vigore in quanto compatibili.
14. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di vigilanza del Ministero per i beni e le attivita' culturali sul CONI.
15. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000 di euro, si provvede, per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.



Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242,
recante "Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano
- C.O.N.I., a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
29 luglio 1999, n. 176.
- Per il testo dell'art. 11, comma 2, della legge
21 novembre 2000, n. 342, e dell'art. 12 della legge
21 marzo 1958, n. 259, si rinvia ai riferimenti normativi
dell'art. 7.
- Per il testo dell'art. 43 del regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611, si rinvia ai riferimenti
normativi dell'art. 7.
- Si riporta il testo degli articoli 30, 31 e 33 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:
"Art. 30 (Passaggio diretto di personale fra
amministrazioni diverse) (Art. 33 del decreto legislativo
n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del
decreto legislativo n. 470 del 1993 e poi dall'art. 18 del
decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 20, comma 2, della legge n. 488 del
1999). - 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti
vacanti in organico mediante passaggio diretto di
dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento. Il trasferimento e' disposto previo consenso
dell'amministrazione di appartenenza.
2. I contratti collettivi nazionali possono definire le
procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto
previsto dal comma 1.".
"Art. 31 (Passaggio di dipendenti per effetto di
trasferimento di attivita) (Art. 34 del decreto legislativo
n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del decreto
legislativo n. 80 del 1998). - 1. Fatte salve le
disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o
conferimento di attivita', svolte da pubbliche
amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture,
ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che
passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'art.
2112 del codice civile e si osservano le procedure di
informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi
da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.".
"Art. 33 (Eccedenze di personale e mobilita'
collettiva) (Art. 35 del decreto legislativo n. 29 del
1993, come sostituito prima dall'art. 14 del decreto
legislativo n. 470 del 1993 e dall'art. 16 del decreto
legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 20 del decreto
legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 1998). -
1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di
personale sono tenute ad informare preventivamente le
organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare
le procedure previste dal presente articolo. Si applicano,
salvo quanto previsto dal presente articolo, le
disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed
in particolare l'art. 4, comma 11 e l'art. 5, commi 1 e 2,
e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente articolo trova applicazione quando
l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il
numero di dieci unita' si intende raggiunto anche in caso
di dichiarazione di eccedenza distinte nell'arco di un
anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10
unita' agli interessati si applicano le disposizioni
previste dai commi 7 e 8.
3. La comunicazione preventiva di cui all'art. 4,
comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta
alle rappresentanze unitarie del personale e alle
organizzazioni sindacali firmatarie del contratto
collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione
deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la
situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi
per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee
a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima
amministrazione; del numero, della collocazione, delle
qualifiche del personale eccedente, nonche' del personale
abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per
risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi
di attuazione, delle eventuali misure programmate per
fronteggiare le conseguenze sul piano sociale
dell'attuazione delle proposte medesime.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle
organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede
all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare
l'eccedenza del personale e delle possibilita' di diversa
utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte.
L'esame e' diretto a verificare le possibilita' di
pervenite ad un accordo sulla ricollocazione totale o
parziale del personale eccedente o nell'ambito della stessa
amministrazione, anche mediante il ricorso a forme
flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di
solidarieta', ovvero presso altre amministrazioni comprese
nell'ambito della provincia o in quello diverso determinato
ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che
partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in
relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le
informazioni necessarie ad un utile confronto.
5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque
giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di
cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel
quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In
caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono
richiedere che il confronto prosegua, per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, con l'assistenza dell'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni -
ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli
articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, e successive modificazioni ed integrazioni. La
procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni
dalla comunicazione di cui al comma 1.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire
criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto
delle caratteristiche del comparto, la gestione delle
eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad
altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in
quello diverso che, in relazione alla distribuzione
territoriale delle amministrazioni o alla situazione del
mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi
nazionali. Si applicano le disposizioni dell'art. 30.
7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5,
l'amministrazione colloca in disponibilita' il personale
che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito
della medesima amministrazione e che non possa essere
ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non
abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che,
secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi
precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano
sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di
lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennita' pari
all'80 per cento dello stipendio e dell'indennita'
integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro
emolumento retributivo comunque denominato, per la durata
massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento
dell'indennita' sono riconosciuti ai fini della
determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e
della misura della stessa. E' riconosciuto altresi' il
diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art.
2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e
successive modificazioni ed integrazioni.".
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge
19 febbraio 2001, n. 17, recante "Interventi per il ripiano
dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale al
31 dicembre 1999, nonche' per garantire la funzionalita'
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42 e
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della
legge 28 marzo 2001, n. 129 (Gazzetta Ufficiale 19 aprile
2001, n. 91, cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 1. - 1. Lo Stato, le regioni e le province
autonome provvedono al ripiano dei disavanzi di parte
corrente del Servizio sanitario nazionale alla data del
31 dicembre 1994 ed al periodo concernente gli anni
1995-1999, in conformita' con l'accordo sancito in data
3 agosto 2000 dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con il Ministro
della sanita', da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, d'intesa con la Conferenza permanente indicata al
comma 1, sono stabiliti:
a) l'importo del disavanzo residuo, per ciascuna
regione, alla data del 31 dicembre 1994 e l'importo a
carico dello Stato;
b) le modalita' di individuazione del disavanzo
relativo al periodo 1995-1999, l'importo a carico dello
Stato e le modalita' di ripartizione dello stesso tra le
regioni;
c) le modalita' di erogazione dell'importo a carico
dello Stato nei limiti delle risorse indicate per ciascun
esercizio dal comma 4;
d) le modalita' di finanziamento del residuo
disavanzo;
e) le altre disposizioni necessarie per l'attuazione
del comma 1.
3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad erogare alle
regioni, a titolo di acconto delle somme spettanti ai sensi
del comma 2, per il ripiano dei disavanzi di parte corrente
al 31 dicembre 1994, nonche' di quelli relativi agli anni
1995-1999, gli importi indicati nella colonna 3
dell'allegata tabella A. Qualora l'erogazione dell'acconto
abbia determinato a favore di una regione l'assegnazione di
un importo superiore a quello spettante ai sensi del
comma 2, l'eccedenza e' posta in detrazione in occasione di
future erogazioni e contestualmente riassegnata per le
finalita' del presente decreto. La liquidazione del saldo
e' subordinata all'adozione, da parte delle regioni, dei
provvedimenti di copertura del residuo disavanzo posto a
loro carico ai sensi del comma 2, lettere a) e d).
4. Alla copertura degli oneri a carico dello Stato,
derivanti dal presente decreto, pari a lire 7.000 miliardi
per l'anno 2001, a lire 6.000 miliardi per l'anno 2002 ed a
lire 3.000 miliardi per l'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno finanziario 2001, all'uopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della sanita'. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
4-bis. Al fine di consentire il monitoraggio in corso
d'anno degli andamenti della spesa sanitaria, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano, fermi restando
gli adempimenti di cui al decreto del Ministro della
sanita' del 16 febbraio 2001, sono tenute a trasmettere
trimestralmente al Ministero della sanita' i dati relativi
ai costi e ai ricavi aziendali delle aziende unita'
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, rilevati
attraverso un modello da adottare con decreto del Ministro
della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro venti giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente
decreto. Con lo stesso decreto ministeriale sono anche
stabiliti i tempi e le modalita' per l'invio del predetto
modello.
4-ter. Ai fini della verifica degli effettivi andamenti
della spesa sanitaria, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nel trasmettere al Ministero della
sanita' i dati relativi ai costi aziendali, evidenziano
separatamente le poste relative alle valutazioni di fine
esercizio.
4-quater. (Abrogato).".
- L'accordo 8 agosto 2001 tra Governo, regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano recante "Integrazioni
e modifiche agli accordi sanciti il 3 agosto 2000
(repertorio atti 1004) e il 22 marzo 2001 (repertorio
atti 1210) in materia sanitaria", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001.
- Si riporta il testo dell'art. 36 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, S.O., cosi'
come modificato dalla presente legge:
"Art. 36 (Determinazione del prezzo dei farmaci e spese
per assistenza farmaceutica). - 1. La disposizione di cui
all'art. 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
secondo la quale, a decorrere dal 1 gennaio 1994, i prezzi
delle specialita' medicinali, esclusi i medicinali da
banco, sono sottoposti al regime di sorveglianza secondo le
modalita' indicate dal CIPE e non possono superare la media
dei prezzi risultanti per prodotti similari e inerenti al
medesimo principio attivo nell'ambito della Comunita'
europea, deve essere intesa nel senso che e' rimesso al
CIPE stabilire anche quali e quanti Paesi della Comunita'
prendere a riferimento per il confronto, con applicazione
dei tassi di conversione fra le valute, basati sulla
parita' dei poteri d'acquisto, come determinati dallo
stesso CIPE.
2. Dalla data del 1 settembre 1994 fino all'entrata in
vigore del metodo di calcolo del prezzo medio europeo come
previsto dai commi 3 e 4, restano validi i prezzi applicati
secondo i criteri indicati per la determinazione del prezzo
medio europeo dalle deliberazioni CIPE 25 febbraio 1994,
16 marzo 1994, 13 aprile 1994, 3 agosto 1994 e 22 novembre
1994.
3. A decorrere dal 1 luglio 1998, ai fini del calcolo
del prezzo medio dei medicinali si applicano i tassi di
cambio ufficiali relativi a tutti i Paesi dell'Unione
europea in vigore nel primo giorno non festivo del
quadrimestre precedente quello in cui si opera il calcolo.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con deliberazione del CIPE si
provvede alla definizione dei criteri per il calcolo del
prezzo medio europeo sulla base di quanto previsto dal
comma 3 e delle medie ponderate in funzione dei consumi di
medicinali in tutti i Paesi dell'Unione europea per i quali
siano disponibili i dati di commercializzazione dei
prodotti. La deliberazione suddetta deve comunque prevedere
l'inapplicabilita' del metodo ai medicinali che non siano
in commercio in almeno quattro Paesi, due dei quali con
regime di prezzi amministrati. Se l'azienda farmaceutica
interessata non autocertifica, nei casi previsti dalla
deliberazione del CIPE cui al presente comma, il prezzo o
il fatturato o le quantita' di un medicinale venduto
all'estero, il corrispondente medicinale non puo' essere
venduto, in Italia, ad un prezzo superiore all'ottanta per
cento del prezzo in vigore. Qualora manchi il prezzo
vigente, perche' il medicinale non e' ancora in commercio o
per altro motivo, il medicinale non puo' essere comunque
venduto ad un prezzo superiore al prezzo piu' basso fra
quelli dei farmaci aventi la stessa indicazione terapeutica
principale. Le disposizioni dei due precedenti periodi non
si applicano se la mancata autocertificazione sia dovuta a
cause non imputabili all'azienda farmaceutica interessata.
5. Per i medicinali gia' in commercio, l'adeguamento
del prezzo alla media europea calcolata secondo il disposto
del comma 4 ha effetto immediato qualora la media risulti
inferiore al prezzo in vigore; in caso contrario
l'adeguamento e' attuato in sei fasi con cadenza annuale di
eguale importo.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, non si applicano gli adeguamenti alla media
comunitaria gia' previsti dall'art. 8, comma 12, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537. 7. Il prezzo delle
specialita' medicinali a base di principi attivi per i
quali e' scaduta la tutela brevettuale e' pari all'80 per
cento del prezzo calcolato secondo i criteri stabiliti dal
CIPE per le specialita' medicinali. Per le specialita'
medicinali autorizzate successivamente alla data di entrata
in vigore della presente legge, il disposto del primo
periodo del presente comma si applica con effetto
immediato, mentre per le specialita' gia' autorizzate la
riduzione del 20 per cento dei prezzi attuali si applica in
quattro anni, a decorrere dal 1 luglio 1998, per scaglioni
di pari importo. Le disposizioni del presente comma non si
applicano alle specialita' medicinali che hanno goduto
della tutela brevettuale e a quelle che hanno usufruito
della relativa licenza.
8. (Abrogato).
8-bis. Il Ministro della sanita' puo' stabilire che le
regioni e le province autonome possono provvedere
all'acquisto all'estero, nell'ambito dell'Unione europea,
anche attraverso una struttura di coordinamento nazionale,
di medicinali destinati al trattamento delle malattie
invalidanti o delle malattie rare di cui all'art. 5,
comma 1, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124,
aventi le caratteristiche di cui alle lettere a) e b)
dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, che, in base alla normativa in vigore, siano
trasferiti nella classe prevista dalla lettera c) del
medesimo comma 10 in conseguenza di decisioni o
comportamenti dell'azienda titolare.
9. La percentuale di riduzione del prezzo prevista dal
comma 130 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
come sostituito dal decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
n. 425, ai fini della classificazione del generico nelle
classi dei medicinali erogati a carico del Servizio
sanitario nazionale, deve intendersi riferita al prezzo
della corrispondente specialita' medicinale che ha goduto
della tutela brevettuale o delle specialita' medicinali che
hanno usufruito della relativa licenza.
10. In deroga alla disciplina del prezzo medio europeo
prevista dal presente articolo, le disposizioni sulla
contrattazione dei prezzi recate dall'art. 1, comma 41,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono estese, in via
sperimentale, per due anni, alle specialita' medicinali
autorizzate in Italia secondo il sistema del mutuo
riconoscimento, fatta eccezione per la previsione di cui al
secondo periodo del richiamato comma 41, la cui
applicazione alle specialita' medicinali predette e'
differita al 1 gennaio 1999; gli accordi conseguentemente
stipulati entro il 31 dicembre 1999 restano in vigore fino
alla data prevista nelle clausole contrattuali, fatta salva
diversa disciplina legislativa. Ai medicinali innovativi e
a quelli autorizzati con il sistema del mutuo
riconoscimento, soggetti alle previsioni del richiamato
art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 1996, non si
applica il disposto dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge
20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.
11. Il Ministro della sanita' adotta misure atte a
favorire la produzione e l'uso di farmaci generici, ad
assicurare un'adeguata informazione del pubblico sui
medicinali attraverso strumenti ulteriori rispetto al
foglio illustrativo e a rendere effettiva l'introduzione di
confezioni di specialita' medicinali e di farmaci generici
che, per dosaggio e quantitativo complessivo di principio
attivo, risultino ottimali in rapporto al ciclo
terapeutico.
12. Il Ministro della sanita' adotta iniziative dirette
a impedire aumenti non giustificati dei prezzi dei
medicinali collocati nella classe "C" prevista dall'art. 8,
comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Gli
eventuali aumenti dei prezzi dei medicinali predetti sono
ammessi esclusivamente a decorrere dalla comunicazione
degli stessi al Ministero della sanita' e al CIPE e con
frequenza annuale.
13. Le spese di pubblicita' di medicinali comunque
effettuata dalle aziende farmaceutiche, ai sensi del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, attraverso
convegni e congressi, sono deducibili nella misura del 20
per cento ai fini della determinazione del reddito di
impresa. La deducibilita' della spesa e' subordinata
all'ottenimento da parte dell'azienda della prescritta
autorizzazione ministeriale alla partecipazione al convegno
o al congresso in forma espressa, ovvero nelle forme del
silenzio-assenso nei casi previsti dalla legge.
14. Per iniziative di farmacovigilanza e di
informazione degli operatori sanitari sulle proprieta',
sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali,
nonche' per le campagne di educazione sanitaria nella
stessa materia, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 1999,
la spesa di lire 100 miliardi. Tale importo e' iscritto ad
apposita unita' previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero della sanita' ed e' utilizzato,
per una quota pari al 50 per cento, dalle regioni e dalle
province autonome, che si avvalgono a tal fine delle
aziende unita' sanitarie locali, e per il restante 50 per
cento direttamente dal Dipartimento per la valutazione dei
medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della
sanita'. Al conseguente onere si provvede con le entrate di
cui al comma 13.
15. L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale
per l'assistenza farmaceutica e' determinato in lire 11.091
miliardi per l'anno 1998, 200 dei quali destinati, in parti
eguali, a far fronte ai maggiori costi derivanti
dall'introduzione dei farmaci innovativi e di farmaci per
la prevenzione ed il trattamento dell'AIDS, lire 11.451
miliardi per l'anno 1999 e lire 11.811 miliardi per
l'anno 2000, salvo diversa determinazione adottata, per gli
anni 1999 e 2000, con apposita disposizione della legge
finanziaria a ciascuno di essi relativa. L'onere predetto
puo' registrare un incremento non superiore al 10 per
cento, fermo restando il mantenimento delle occorrenze
finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti
complessivi previsti per i medesimi anni.
16. Nel caso che la spesa per l'assistenza farmaceutica
ecceda, secondo proiezioni da effettuare trimestralmente,
gli importi previsti dal comma 15, il Ministro della
sanita', avvalendosi di un'apposita commissione da
istituire con proprio decreto, che includa una
rappresentanza delle aziende del settore, ivi comprese
quelle della distribuzione intermedia e finale, e della
Commissione unica del farmaco, valuta l'entita' delle
eccedenze per ciascuna classe terapeutica omogenea e
identifica le misure necessarie. La suddivisione dell'onere
tra le tre categorie predette avviene sulla base delle
quote di spettanza sui prezzi di cessione dei medicinali
tenendo conto dei margini effettivi delle farmacie quali
risultano dall'applicazione dei commi 40 e 41 dell'art. 1
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
16-bis. (Comma abrogato).
17. Al fine di consentire al competente Dipartimento
per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza di
definire, entro due anni, tutti i procedimenti relativi
alle domande arretrate di autorizzazione all'immissione in
commercio di medicinali, il Ministro della sanita' e'
autorizzato ad avvalersi, mediante incarichi temporanei e
revocabili, entro il limite complessivo di cinquanta
unita', di medici, chimici, farmacisti, economisti,
informatici, amministrativi e personale esecutivo, non
appartenenti alla pubblica amministrazione. Gli incarichi
sono conferiti, previa selezione pubblica, con decreto
ministeriale per un periodo non superiore a due anni e
possono essere revocati in qualsiasi momento per ragioni di
servizio, ivi compresa l'opportunita' di sostituire, entro
lo stesso biennio, l'incaricato con persona di altra
professionalita'. La misura dei compensi per gli incarichi
e' determinata con decreto del Ministro della sanita', di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, tenuto conto della
professionalita' richiesta. Gli oneri per il conferimento
degli incarichi non possono eccedere il valore di lire
2,5 miliardi per anno. Agli stessi oneri si provvede
mediante utilizzazione di quota parte degli introiti delle
tariffe per le domande di autorizzazione all'immissione in
commercio dei medicinali previsti dall'art. 5 del decreto
legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.".
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge
18 settembre 2001, n. 347, recante "Interventi urgenti in
materia di spesa sanitaria", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 settembre 2001, n. 218, e convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1 della legge 16 novembre
2001, n. 405 (Gazzetta Ufficiale 17 novembre 2001, n. 268),
entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione, cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 7 (Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale
composizione). - 1. I medicinali, aventi uguale
composizione in principi attivi, nonche' forma
farmaceutica, via di somministrazione, modalita' di
rilascio, numero di unita' posologiche e dosi unitarie
uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio
sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo piu'
basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale
ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite
direttive definite dalla regione; tale disposizione non si
applica ai medicinali coperti da brevetto sul principio
attivo.
2. Il medico nel prescrivere i farmaci di cui al
comma 1, aventi un prezzo superiore al minimo, puo' apporre
sulla ricetta adeguata indicazione secondo la quale il
farmacista all'atto della presentazione, da parte
dell'assistito, della ricetta non puo' sostituire il
farmaco prescritto con un medicinale uguale avente un
prezzo piu' basso di quello originariamente prescritto dal
medico stesso.
3. Il farmacista, in assenza dell'indicazione di cui al
comma 2, dopo aver informato l'assistito, consegna allo
stesso il farmaco avente il prezzo piu' basso, disponibile
nel normale ciclo distributivo regionale, in riferimento a
quanto previsto nelle direttive regionali di cui al
comma 1.
4. Qualora il medico apponga sulla ricetta
l'indicazione di cui al comma 2, con cui ritiene il farmaco
prescritto insostituibile ovvero l'assistito non accetti la
sostituzione proposta dal farmacista, ai sensi del comma 3,
la differenza fra il prezzo piu' basso ed il prezzo del
farmaco prescritto e' a carico dell'assistito con
l'eccezione dei pensionati di guerra titolari di pensioni
vitalizie.".



 
Art. 9.
Finanziamento della spesa sanitaria e prontuario

1. Il comma 4-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129, e' abrogato.
2. Il Ministro della salute, su proposta della Commissione unica del farmaco, provvede annualmente, e per l'anno corrente entro il 30 settembre 2002, a redigere l'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale.
3. La redazione dell'elenco dei farmaci di cui al comma 2 e' effettuata sulla base dei criteri di costo-efficacia in modo da assicurare, su base annua, il rispetto dei livelli di spesa programmata nei vigenti documenti contabili di finanza pubblica, nonche', in particolare, il rispetto dei livelli di spesa definiti nell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001.
4. Il comma 8 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' abrogato.
5. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e' sostituito dal seguente:
"1. I medicinali, aventi uguale composizione in principi attivi, nonche' forma farmaceutica, via di somministrazione, modalita' di rilascio, numero di unita' posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo piu' basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla regione; tale disposizione non si applica ai medicinali coperti da brevetto sul principio attivo.".
 
Art. 10.
Contributi per gli investimenti nelle aree svantaggiate

1. All'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate";
b) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1. Alle imprese che operano nei settori delle attivita' estrattive e manifatturiere, dei servizi, del turismo, del commercio, delle costruzioni, della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda, della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la Comunita' europea, e successive (( modificazioni, )) che, fino alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree ammissibili (( alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del citato Trattato, )) individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006, e' attribuito un contributo nella forma di credito di imposta nei limiti massimi di spesa pari a 870 milioni di euro per l'anno 2002 e pari a 1740 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006. (( Ai fini dell'individuazione dei predetti settori si rinvia alla disciplina di attuazione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. )) Per le aree ammissibili (( alle deroghe previste dal citato articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), )) il credito compete entro la misura dell'85 per cento delle intensita' di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006. Il credito d'imposta non e' cumulabile con altri aiuti di Stato a finalita' regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito di imposta.
1-bis. Per fruire del contributo le imprese inoltrano, in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate un'istanza contenente gli elementi identificativi dell'impresa, l'ammontare complessivo dei nuovi investimenti e la ripartizione regionale degli stessi, nonche' l'impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, ad avviare la realizzazione degli investimenti successivamente alla data di presentazione della medesima istanza e comunque entro sei mesi dalla predetta data. (( 1-ter. L'Agenzia delle entrate rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata, certificazione della data di avvenuta presentazione della domanda, esamina le istanze di cui al comma 1-bis dando precedenza, secondo l'ordine cronologico di presentazione, alle domande presentate nell'anno precedente e non accolte per esaurimento dei fondi stanziati e, tra queste, a quelle delle piccole e medie imprese, come definite dall'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successivamente secondo l'ordine di presentazione, alle altre domande. L'Agenzia delle entrate comunica in via telematica, entro trenta giorni dalla presentazione delle domande, il diniego del contributo per la mancanza di uno degli elementi di cui al comma 1-bis, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati. )) Il beneficio si intende concesso decorsi (( 30 giorni )) dalla presentazione dell'istanza e senza comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia delle entrate.
1-quater. Entro il secondo mese successivo alla data di chiusura dell'esercizio in cui e' presentata l'istanza di cui al comma 1-bis, le imprese trasmettono in via telematica, al centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate una dichiarazione contenente il settore di appartenenza, l'ammontare dei nuovi investimenti effettuati alla predetta data suddivisi per area regionale interessata, l'ammontare del contributo utilizzato in compensazione alla medesima data e il limite di intensita' di aiuto utilizzabile.
1-quinquies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.
1-sexies. Per le modalita' delle trasmissioni telematiche previste dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 del regolamento (( di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come sostituito dall'articolo 3 del regolamento (( di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435."; (( 1-septies. L'Agenzia delle entrate provvede a pubblicare, con cadenza semestrale, sul proprio sito Internet, il numero delle istanze pervenute, l'ammontare totale dei contributi concessi, nonche' quello delle risorse finanziarie residue. ))
c) il comma 3 e' abrogato.
2. L'articolo 5, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e' abrogato. (( 3. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, nonche' del comma 2, si applicano agli investimenti per cui, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risulta presentata l'istanza di cui al comma 1-bis dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per i quali si verificano gli eventi di cui all'articolo 75, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero, per le prestazioni di servizi per le quali vengono previsti contrattualmente stati di avanzamento dei lavori, viene accettato il primo stato di avanzamento dei lavori. Per gli investimenti per i quali il contratto risulta concluso entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni vigenti precedentemente alle modifiche apportate con la medesima legge, anche se gli eventi di cui al citato articolo 75, comma 2, ovvero l'accettazione del primo stato di avanzamento dei lavori si verificano successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
4. Gli stanziamenti autorizzati dalla tabella D della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in favore della legge 30 giugno 1998, n. 208, sono ridotti per l'anno 2003 di 2.317 milioni di euro. A tale fine le risorse preordinate al finanziamento del credito di imposta dalla delibera CIPE n. 48 del 4 aprile 2001 (( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2001, )) sono ridotte di pari importo. Una quota delle stesse risorse, pari a 1.760 milioni di euro, e' versata, nell'ultimo bimestre dell'anno 2003, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata nell'esercizio 2004 all'unita' previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzione di proventi" - capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), si provvede:
a) quanto a 870 milioni di euro per l'anno 2002 e 1.183 milioni di euro per l'anno 2003, a valere sulle risorse preordinate per le medesime finalita' ed iscritte sull'unita' previsionale di base 6.1.2.7 " (( Devoluzione )) di proventi" - capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
b) quanto a 557 milioni di euro per l'anno 2003 e 1.740 milioni di euro per il 2004, mediante utilizzo delle risorse resesi disponibili dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario,
cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 8 (Agevolazione per gli investimenti nelle aree
svantaggiate). - 1. Alle imprese che operano nei settori
delle attivita' estrattive e manifatturiere, dei servizi,
del turismo, del commercio, delle costruzioni, della
produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore ed
acqua calda, della trasformazione dei prodotti della pesca
e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, e successive
modificazioni, che, fino alla chiusura del periodo di
imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano
nuovi investimenti nelle aree ammissibili alle deroghe
previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del
citato Trattato, individuate dalla Carta italiana degli
aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006, e'
attribuito un contributo nella forma di credito di imposta
nei limiti massimi di spesa pari a 870 milioni di euro per
l'anno 2002 e pari a 1740 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2003 al 2006. Ai fini dell'individuazione
dei predetti settori, si rinvia alla disciplina di
attuazione delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Per le
aree ammissibili alle deroghe previste dal citato art. 87,
paragrafo 3, lettere a) e c), il credito compete entro la
misura dell'85 per cento delle intensita' di aiuto previste
dalla Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per
il periodo 2000-2006. Il credito d'imposta non e'
cumulabile con altri aiuti di Stato a finalita' regionale o
con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che
fruiscono del credito di imposta.
1-bis. Per fruire del contributo le imprese inoltrano,
in via telematica, al Centro operativo di Pescara
dell'Agenzia delle entrate un'istanza contenente gli
elementi identificativi dell'impresa, l'ammontare
complessivo dei nuovi investimenti e la ripartizione
regionale degli stessi, nonche' successivamente alla data
di presentazione della medesima istanza e comunque entro
sei mesi dalla predetta data.
1-ter. L'Agenzia delle entrate rilascia, in via
telematica e con procedura automatizzata, certificazione
della data di avvenuta presentazione della domanda, esamina
le istanze di cui al comma 1-bis dando precedenza, secondo
l'ordine cronologico di presentazione, alle domande
presentate nell'anno precedente e non accolte per
esaurimento dei fondi stanziati e, tra queste, a quelle
delle piccole e medie imprese, come definite dall'allegato
I del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del
12 gennaio 2001, e successivamente, secondo l'ordine di
presentazione, alle altre domande. L'Agenzia delle entrate
comunica in via telematica, entro trenta giorni dalla
presentazione delle domande, il diniego del contributo per
la mancanza di uno degli elementi di cui al comma 1-bis,
ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati Il beneficio
si intende concesso decorsi trenta giorni dalla
presentazione dell'istanza e senza comunicazione di diniego
da parte dell'Agenzia delle entrate.
1-quater. Entro il secondo mese successivo alla data di
chiusura dell'esercizio in cui e' presentata l'istanza di
cui al comma 1-bis, le imprese trasmettono in via
telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia
delle entrate una dichiarazione contenente il settore di
appartenenza, l'ammontare dei nuovi investimenti effettuati
alla predetta data suddivisi per area regionale
interessata, l'ammontare del contributo utilizzato in
compensazione alla medesima data e il limite di intensita'
di aiuto utilizzabile.
1-quinquies. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le specifiche
tecniche per la trasmissione dei dati di cui ai commi 1,
1-bis, 1-ter e 1-quater.
1-sexies. Per le modalita' delle trasmissioni
telematiche previste dal presente articolo si applicano le
disposizioni contenute nell'art. 3 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, come sostituito dall'art. 3 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001,
n. 435.
1-septies. L'Agenzia delle entrate provvede a
pubblicare, con cadenza semestrale, sul proprio sito
Internet, il numero delle istanze pervenute, l'ammontare
totale dei contributi concessi, nonche' quello delle
risorse finanziarie residue.
2. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni
di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, esclusi i costi relativi all'acquisto di "mobili e
macchine ordinarie di ufficio" di cui alla tabella
approvata con decreto 31 dicembre 1988, del Ministro delle
finanze pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, concernente i
"coefficienti di ammortamento", destinati a strutture
produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nelle
aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro
costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni
effettuate nonche' gli ammortamenti dedotti nel periodo
d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa
struttura produttiva. Sono esclusi gli ammortamenti dei
beni che formano oggetto dell'investimento agevolato
effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in
funzione. Per gli investimenti effettuati mediante
contratti di locazione finanziaria, si assume il costo
sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo
non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi
imprese, come definite ai sensi della normativa
comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono
agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli
altri investimenti agevolati.
3. (Abrogato).
4. All'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 466, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "differenziabile in funzione del settore
di attivita' e delle dimensioni dell'impresa, nonche' della
localizzazione".
5. Il credito d'imposta e' determinato con riguardo ai
nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e
va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso
non concorre alla formazione del reddito ne' della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'art.
63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione,
ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a
decorrere dalla data di sostenimento dei costi.
6. Il credito d'imposta a favore di imprese o attivita'
che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti
a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la
disciplina multisettoriale dei grandi progetti, e'
riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e
procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione
europea e previa autorizzazione della Commissione delle
Comunita' europee. Il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato procede all'inoltro alla
Commissione della richiesta di preventiva autorizzazione,
ove prescritta, nonche' al controllo del rispetto delle
norme sostanziali e procedurali della normativa
comunitaria.
7. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in
funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a
quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito
d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti
agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se
entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel
quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti
a terzi, destinati a finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive
diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione,
il credito d'imposta e' rideterminato escludendo dagli
investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel
periodo di imposta in cui si verifica una delle predette
ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di
quelli agevolati, il credito d'imposta e' rideterminato
escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti
agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove
acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria
le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene
esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che
deriva dall'applicazione del presente comma e' versato
entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui
redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si
verificano le ipotesi ivi indicate.
7-bis. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, sono definite le tipologie di
investimento per le imprese agricole e per quelle della
prima trasformazione e commercializzazione ammesse agli
aiuti, in osservanza di quanto previsto dal piano di
sviluppo rurale di cui al citato regolamento (CE) n.
1257/1999 e di quanto previsto dall'art. 17 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
8. Con uno o piu' decreti del Ministero delle finanze,
di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e con il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, verranno emanate disposizioni
per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire
la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali
verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi
dall'attribuzione del credito di imposta, sono altresi'
finalizzate alla valutazione della qualita' degli
investimenti effettuati, anche al fine di valutare
l'opportunita' di effettuare un riequilibrio con altri
strumenti aventi analoga finalita'.".
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge
18 ottobre 2001, n. 383, recante "Primi interventi per il
rilancio dell'economia", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248, cosi' come modificato
dalla presente legge:
"Art. 5 (Sostituzione di precedenti agevolazioni
fiscali). - 1. Le agevolazioni fiscali di cui alla tabella
allegata alla presente legge sono soppresse, salvo quanto
segue:
a) i soggetti che nel periodo di imposta in corso
alla data del 30 giugno 2001 abbiano gia' realizzato
investimenti ed eseguito conferimenti in denaro o
accantonamenti di utili a riserva assoggettati alla
disciplina di cui all'art. 2, commi da 8 a 13, della legge
13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, possono
continuare a fruire dei relativi benefici, ovvero, in
alternativa, optare per l'incentivo di cui all'art. 4,
comma 1, della presente legge. Il cumulo degli incentivi e'
comunque consentito per le spese sostenute per formazione e
aggiornamento del personale, ai sensi dell'art. 4, comma 2;
b) i soggetti che alla data del 30 giugno 2001
abbiano gia' eseguito operazioni di variazione in aumento
del capitale ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 466, continuano a fruire dei relativi benefici. Il
valore del patrimonio netto che si assume a questi fini da
parte di persone fisiche, societa' in nome collettivo e
societa' in accomandita semplice in regime di contabilita'
ordinaria, anche per opzione irrevocabile, non puo'
eccedere quello risultante dal bilancio relativo all'ultimo
esercizio anteriore a quello in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge, salvi gli eventuali
decrementi successivi. Gli stessi soggetti possono, in
alternativa e per ciascun periodo di imposta, rinunciare ai
predetti benefici optando per l'applicazione dell'incentivo
di cui all'art. 4, comma 1. Il cumulo degli incentivi e'
comunque consentito per le spese sostenute per la
formazione e l'aggiornamento del personale, ai sensi
dell'art. 4, comma 2, e, in ogni caso, quando l'imponibile
assoggettato ad aliquota agevolata ai sensi del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e' inferiore al 10
per cento dell'imponibile totale.
2. (Abrogato).
3. In deroga all'art. 3, comma 1, della legge 27 luglio
2000, n. 212, i redditi prodotti a decorrere dal periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge e fruenti delle agevolazioni contenute nel
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e nell'art.
2, commi da 8 a 13, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e
successive modificazioni, non rilevano ai fini della
attribuzione del credito di imposta limitato sugli utili
distribuiti ai soci di cui all'art. 105, comma 4, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni.".
- Si riporta il testo dell'art. 75, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 recante "Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 1986, n. 302, supplemento ordinario:
"Art. 75 (Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa). - 1. (Omissis).
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di
competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano
conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si
considerano sostenute, alla data della consegna o
spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e
successiva, alla data in cui si verifica l'effetto
traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro
diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
della proprieta'. La locazione con clausola di
trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le
parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si
considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei
servizi si considerano sostenute, alla data in cui le
prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri
contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla
data di maturazione dei corrispettivi.
3.- 6. (Omissis).".
- La delibera CIPE n. 48 del 4 aprile 2001, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno
2001.
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3, lettera
f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante "Riforma di
alcune norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
22 agosto 1978, n. 233:
"Art. 11 (Legge finanziaria). - 1. - 2. (Omissis).
3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) - e) (omissis);
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) - i-ter) (omissis).
4. - 6. (Omissis).".



 
Art. 11.
Contributi per gli investimenti in agricoltura

1. Il contributo nella forma di credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 10, e' esteso alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano, in tutto il territorio nazionale, nuovi investimenti ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (CE) (( n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, )) nel settore della produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato che istituisce la Comunita' europea e successive (( modificazioni )).
2. Le tipologie degli investimenti ammissibili (( al contributo )) di cui al comma 1 sono determinate ai sensi dell'articolo 8, comma 7-bis, della citata legge n. 388 del 2000.
3. Le imprese agricole sono ammesse al contributo di cui al comma 1 qualora abbiano presentato domanda su investimenti (( ammissibili ad agevolazione )) ai sensi del (( citato regolamento (CE) n. 1257/1999 )) a valere sui bandi emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e purche' la domanda sia stata istruita favorevolmente dall'Ente incaricato.
4. Per le imprese agricole soggette a determinazione del reddito ai sensi dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, (( di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il calcolo degli ammortamenti dedotti e' effettuato sulla base dei coefficienti di ammortamento previsti dal decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, e la determinazione degli investimenti dismessi o ceduti si effettua considerando il valore di acquisto ridotto degli ammortamenti calcolati applicando i medesimi coefficienti del citato decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988.
5. Il contributo di cui al presente articolo e' fissato nei limiti massimi di spesa pari a 85 milioni di euro per l'anno 2002 e 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede: quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2002 e 155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 3; quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2002 e 20 milioni di euro per l'anno 2003, a valere sulle risorse iscritte sull'unita' previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzione di proventi" - capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2004, mediante utilizzo delle risorse resesi disponibili dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 10.
6. Per quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 10.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Riferimenti normativi:
- Per il testo dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000
n. 388, cosi' come modificato dalla presente legge, si
rimanda ai riferimenti normativi dell'art. 10.
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante "Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7
della legge 5 marzo 2001, n. 57, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137, supplemento ordinario:
"Art. 1 (Imprenditore agricolo). - 1. L'art. 2135 del
codice civile e' sostituito dal seguente:
"E' imprenditore agricolo chi esercita una delle
seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura,
allevamento di animali e attivita' connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per
allevamento di animali si intendono le attivita' dirette
alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una
fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o
animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate
dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola
esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge .
2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative
di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando
utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di cui
all'art. 2135 del codice civile, come sostituito dal comma
1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci,
ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi
diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.".
- Si riporta il testo dell'art. 51 del regolamento (CE)
n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, recante "Regolamento del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia
(FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti",
pubblicato nella G.U.C.E. 26 giugno 1999, n. L 160 ed
entrato in vigore il 3 luglio 1999:
"Art. 51. - 1. Salvo disposizione contraria prevista
dal presente titolo, agli aiuti concessi dagli Stati membri
per misure di sostegno allo sviluppo rurale si applicano
gli articoli da 87 a 89 del trattato.
Tuttavia, gli articoli da 87 a 89 del trattato non si
applicano ai contributi finanziari accordati dagli Stati
membri per misure che beneficiano del sostegno comunitario
ai sensi dell'art. 36 del trattato e secondo le
disposizioni del presente regolamento.
2. Sono vietati gli aiuti agli investimenti nelle
aziende agricole che superano le percentuali di cui
all'art. 7.
Tale divieto non e' applicabile agli aiuti destinati:
ad investimenti realizzati principalmente
nell'interesse pubblico in relazione alla conservazione dei
paesaggi tradizionali modellati da attivita' agricole e
forestali o al trasferimento di fabbricati aziendali;
ad investimenti in materia di tutela e miglioramento
dell'ambiente;
ad investimenti intesi a migliorare le condizioni di
igiene e di benessere degli animali.
3. Sono vietati gli aiuti di Stato concessi agli
agricoltori per compensare gli svantaggi naturali nelle
regioni svantaggiate, se non soddisfano le condizioni di
cui agli articoli 14 e 15.
4. Sono vietati gli aiuti di Stato a favore degli
agricoltori in compenso di impegni agroambientali che non
soddisfano le condizioni di cui agli articoli 22, 23 e 24.
Possono tuttavia essere accordati aiuti supplementari che
superino gli importi fissati a norma dell'art. 24,
paragrafo 2, purche' siano giustificati a norma del
paragrafo 1 di detto articolo. In casi eccezionali
debitamente motivati, si puo' derogare alla durata minima
di tali impegni conformemente all'art. 23, paragrafo 1.".
- Per il testo dell'art. 8, comma 7-bis, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, si rimanda ai riferimenti
normativi dell'art. 10.
- Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
1986, n. 302, supplemento ordinario:
"Art. 29 (Reddito agrario). - 1. Il reddito agrario e'
costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei
terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di
organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialita'
del terreno, nell'esercizio di attivita' agricole su di
esso.
2. Sono considerate attivita' agricole:
a) le attivita' dirette alla coltivazione del terreno
e alla silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili
per almeno un quarto dal terreno e le attivita' dirette
alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture
fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita
alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno
su cui la produzione stessa insiste;
c) le attivita' dirette alla manipolazione,
trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e
zootecnici, ancorche' non svolte sul terreno, che rientrino
nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica
che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti
per almeno la meta' dal terreno e dagli animali allevati su
di esso.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e'
stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi
che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2,
tenuto conto della potenzialita' produttiva dei terreni e
delle unita' foraggere occorrenti a seconda della specie
allevata.
4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i
terreni indicati nel comma 2 dell'art. 24.".
- Il decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre
1988 recante "Coefficienti di ammortamento del costo dei
beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di
attivita' commerciali, arti e professioni", e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27,
supplemento ordinario.



 
Art. 12.
Adeguamento a sentenza della Corte Costituzionale

1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale del 22 maggio 2002, n. 221, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri relativi all'autonomia organizzativa, contabile e di bilancio, nonche' al personale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono sottoposti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sui predetti decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' chiedere il parere facoltativo al Consiglio di Stato.



Riferimenti normativi:
- La sentenza della Corte Costituzionale del 22 maggio
2002, n. 221, recante "Giudizio per conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato. Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Strutture generali -Determinazione
con decreto del Presidente del Consiglio - Ricorso della
Corte dei conti per conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato - Lamentata sottrazione del decreto al
controllo preventivo di legittimita' - Integrale
sostituzione dell'atto - Cessazione della materia del
contendere. - Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 15 aprile 2000. - Costituzione, articoli 100 e 76.
Atto introduttivo del conflitto - Riferibilita' ...
(omissis)", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22
del 5 giugno 2002.
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge
14 gennaio 1994, n. 20, recante: "Disposizioni in materia
di giurisdizione e controllo della Corte dei conti",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10:
"Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei
conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti
atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e) (lettera abrogata);
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri
richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di
riferimento del controllo.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n.
453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'
dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si
applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della
presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico
delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati
assegnati a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita
annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in
ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i
presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi
hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per
materia e deliberano con un numero minimo di undici
votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente
della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da trentacinque
magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati
annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di
almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per
ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo
1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni
caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati
circa la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato
a far parte in qualita' di relatore il magistrato che
deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che
richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone
notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.".



 
Art. 13.
Disposizioni in materia idrica

1. Al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'Ente per lo Sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, per l'anno 2002 e' assegnato al predetto ente un contributo straordinario di 8 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al capitolo n. 1730 "Fondo da ripartire per l'orientamento e la modernizzazione del settore forestale e del settore agricolo" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Fatto salvo quanto previsto per l'affidamento del servizio idrico integrato dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dalle relative disposizioni di attuazione, nei casi in cui la realizzazione di schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo avvenga con il concorso finanziario di altri soggetti pubblici o privati, i soggetti titolari del finanziamento pubblico di cui all'articolo 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono gestire tali schemi idrici tramite societa' di cui mantengano la maggioranza incedibile. I rapporti fra azionisti e societa' sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullita', gli obblighi ed i diritti tra le parti. (( 4-bis. Alle imprese agricole, singole e associate, e alle cooperative agricole di conduzione, ricadenti nei territori danneggiati dalla siccita' negli anni 2000, 2001 e 2002, dichiarata eccezionale con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, che abbiano subito danni in uno dei predetti anni, sono concesse le provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo procedure e modalita' in essa previste, integrate dalle disposizioni del presente articolo.
4-ter. Alle imprese di cui al comma 4-bis che nel periodo 1995-1999, per almeno due annate agrarie anche non consecutive, hanno beneficiato delle provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c) e d), della legge 14 febbraio 1992, n. 185, o hanno ottenuto il nulla-osta regionale per beneficiare delle medesime provvidenze, sono concessi finanziamenti decennali a tasso agevolato, per il pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, comprese quelle scadute e non pagate, gia' prorogate o in corso di proroga, poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2003.
4-quater. I consorzi di bonifica e gli altri enti che gestiscono la distribuzione di acqua per l' irrigazione, operanti nei territori delimitati ai sensi del comma 4-bis, che a causa della carenza idrica hanno dovuto sospendere anche parzialmente l'erogazione dell'acqua per usi irrigui, possono concedere per gli anni 2001 e 2002 l'esonero dal pagamento dei contributi dovuti per la gestione dell'irrigazione e la riduzione fino al cinquanta per cento degli oneri consortili.
4-quinquies. Agli enti di cui al comma 4-quater, che registrano minori entrate a seguito dell'applicazione delle misure di cui al medesimo comma, sono concessi contributi fino al novanta per cento delle spese non coperte a causa del minore gettito conseguito e, comunque, nel limite delle risorse finanziarie disponibili.
4-sexies. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227 e n. 228, un importo pari a 10 milioni di euro a partire dall'anno 2002 e' destinato al finanziamento del fondo di riassicurazione dei rischi atmosferici di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4-septies. Ai fini del mantenimento degli impegni assunti dai beneficiari delle misure contenute nei "Piani di sviluppo rurale" (PSR) e nei "Programmi operativi regionali" (POR), costituiscono causa di forza maggiore riconosciuta dalle dichiarazioni di stato di calamita', tutti gli interventi che comportano il ridimensionamento temporaneo del potenziale produttivo aziendale, resisi necessari e non procrastinabili per non pregiudicare ulteriormente la produttivita' delle aziende stesse, a causa della perdurante siccita' che ha colpito le regioni dell'Italia meridionale nel corso dell'attuale annata agraria. Con successivo provvedimento, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni interessate, stabilira' tempi e modalita' di ricostituzione del potenziale produttivo ridimensionato a causa degli eventi siccitosi in questione. Per la campagna 2002, alle imprese di cui al comma 4-bis sono fatti salvi i diritti individuali assegnati ai produttori di carni ovicaprine e di vacche nutrici che non possono ottemperare all'impegno di mantenere nel periodo di detenzione obbligatoria gli animali relativi alle due specie limitatamente ai territori di cui al comma 4-bis. La mancata o ridotta commercializzazione di latte delle imprese titolari di quota di cui al comma 4-bis, verificatasi nella campagna 2002-2003, non comporta la riduzione o la perdita del quantitativo individuale di riferimento di cui hanno titolarita'. Tali misure si applicano fino alla fine della seconda campagna successiva alla cessazione dell'evento calamitoso.
4-octies. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi da 4-bis a 4-quinquies del presente articolo e' autorizzato il limite di impegno complessivo di 18 milioni di euro. Alla relativa copertura si provvede, quanto a euro 12.900.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-ter, comma 5, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, quanto a 2,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 121, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e quanto a 2,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 144, comma 17, della citata legge n. 388 del 2000. Il limite di impegno e' ripartito tra le regioni interessate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella misura di 8 milioni di euro senza alcun vincolo e di 10 milioni di euro in relazione ad analogo cofinanziamento da parte delle regioni interessate.
4-nonies. Per assicurare la realizzazione, l'adeguamento funzionale e il ripristino di strutture irrigue di rilevanza nazionale nonche' il recupero di risorse idriche disponibili, previsti nel "Programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione", approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 18 aprile 2002, i limiti di impegno quindicennali di cui all'articolo 141, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono incrementati di 15,494 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
4-decies. Al fine di supportare gli interventi e l'azione delle amministrazioni, degli enti territoriali nonche' degli organismi interessati in materia di approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione, il Ministero delle politiche agricole e forestali assicura la raccolta di informazioni e dati sulle strutture e infrastrutture idriche esistenti, in corso di realizzazione o programmate per la realizzazione, avvalendosi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), degli enti vigilati nonche' della SOGESID. Per le finalita' del presente comma, e' autorizzata anche l'utilizzazione delle risorse finanziarie attribuite all'ex AGENSUD per scopi di assistenza tecnica. Nell'assicurare il monitoraggio dell'attuazione degli interventi per l'approvvigionamento idrico e per lo sviluppo dell'irrigazione, si procede anche alla definizione dei pregressi rapporti amministrativi di tutte le opere avviate dall'ex AGENSUD anche al fine di pervenire alla definizione e individuazione, per la loro riprogrammazione, di eventuali economie di spesa sulle somme stanziate a valere sul Fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. ))




Riferimenti normativi:
- La legge 5 gennaio 1994, n. 36 recante: "Disposizioni
in materia di risorse idriche", e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 1994, n. 14, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 141, commi 1 e 3, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001)", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.:
"Art. 141 (Patrimonio idrico nazionale). - 1. Al fine
di assicurare il recupero di risorse idrichze disponibili
in aree di crisi del territorio nazionale e per il
miglioramento e la protezione ambientale, mediante
eliminazione di perdite, incremento di efficienza della
distribuzione e risanamento delle gestioni, nonche'
mediante la razionalizzazione e il completamento di opere e
di interconnessioni, il Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica provvede alla concessione,
ed alla conseguente erogazione direttamente agli istituti
mutuanti, di contributi pari agli oneri, per capitale ed
interessi, di ammortamento di mutui o altre operazioni
finanziarie che i seguenti soggetti sono autorizzati a
contrarre in rapporto alle rispettive quote di limiti di
impegno quindicennali con decorrenza dagli anni 2002 e
2003:
a) Consorzio Ovest Sesia Baraggia, del sistema Canale
Cavour Vercellese, per la quota di lire 8 miliardi per
ciascuno degli anni 2002 e 2003;
b) Consorzio irrigazione Est Sesia di Novara, per la
quota di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e
2003;
c) Canale Emiliano-Romagnolo, per la quota di
lire 7,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
d) Ente irriguo Umbro-Toscano, per la quota di lire
7,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
e) Complessi irrigui della Campania Centrale e Piana
del Sele, per la quota di lire 4 miliardi per ciascuno
degli anni 2002 e 2003;
f) Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la
trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, per
la quota di lire 4,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002
e 2003;
g) Sistema Lentini, Simeto e Ogliastro, per la quota
di lire 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
h) Consorzio di bonifica Medio Astico Bacchiglione,
per la quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni
2002 e 2003;
i) Consorzi di bonifica dell'oristanese, per la quota
di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
l) Consorzio bacini del Trebbia e del Tidone, per la
quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e
2003.
2. (Omissis).
3. Per assicurare altresi' il perseguimento delle
finalita' di cui al comma 2 nelle restanti aree del
territorio nazionale, sono autorizzati gli ulteriori limiti
di impegno quindicennali di lire 10 miliardi per ciascuno
degli anni 2002 e 2003, da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole e
forestali per la concessione di contributi pluriennali per
la realizzazione degli interventi da parte dei soggetti
interessati.
4. (Omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, lettere b),
c) e d), della legge 14 febbraio 1992, n. 185, recante:
"Nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1992, n. 51,
supplemento ordinario:
"Art. 3 (Interventi per favorire la ripresa
dell'attivita' produttiva). - 1. (Omissis).
2. Le aziende agricole di cui al comma 1, hanno titolo
ai seguenti interventi:
a) (omissis);
b) contributi in conto capitale ai coltivatori
diretti e agli imprenditori agricoli a titolo principale
fino a 3 milioni di lire, elevabili a 10 milioni per le
aziende che abbiano subito danni a impianti di colture
specializzate protette, per la ricostituzione dei capitali
di conduzione, da erogarsi con le modalita' di cui all'art.
2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1968, n. 1088;
c) prestiti, a tasso agevolato ed ammortamento
quinquennale, per la ricostituzione dei capitali di
conduzione, compreso il lavoro del coltivatore, che non
trovino reintegrazione o compenso per effetto della perdita
della produzione, riferita a qualsiasi ordinamento
colturale, mediante abbuono di quota parte del capitale
mutuato, nei limiti e con le modalita' dell'art. 2 del
decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1968, n. 1088. Alla
determinazione dei parametri provvede il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto,
sentite le regioni e le organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
d) prestiti quinquennali di esercizio, da erogare con
le modalita' previste dall'art. 2 della legge 14 febbraio
1964, n. 38, al tasso agevolato previsto dall'articolo
unico, numero 5), lettere a) e b), del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre
1985. I prestiti possono essere finalizzati anche al
consolidamento delle rate delle operazioni di credito
agrario, prorogate ai sensi dell'art. 4 della presente
legge;
e) - g) (omissis).
3. - 5. (Omissis).".
- Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227,
recante: "Orientamento e modernizzazione del settore
forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n.
57", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno
2001, n. 137, S.O.
- Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
recante: "Orientamento e modernizzazione del settore
agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n.
57" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno
2001, n. 137, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 127, comma 3, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001)", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, S.O:
"Art. 127 (Nuove norme procedurali in materia di
assicurazioni agricole agevolate). - 1. - 2. (Omissis).
3. I valori delle produzioni assicurabili con polizze
agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, da adottare entro il 31
dicembre di ogni anno, per l'anno successivo sulla base
delle rilevazioni dei prezzi unitari di mercato alla
produzione, effettuate dall'Istituto per studi, ricerche e
informazioni sul mercato agricolo (ISMEA). Al fine di
sostenere la competitivita' delle imprese e favorire la
riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici, e'
istituito presso l'ISMEA un fondo per la riassicurazione
dei rischi. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sono fissate le modalita' operative
del fondo.
4-9. (Omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 7-ter, comma 5, del
decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante: "Disposizioni
urgenti per la distruzione del materiale specifico a
rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle
proteine animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso
pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio.
Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza
derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2001, n. 8 e
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
legge 9 marzo 2001, n. 49 (Gazzetta Ufficiale 12 marzo
2001, n. 59):
"Art. 7-ter (Agevolazioni). - 1. - 4. (Omissis).
5. Considerata la situazione di emergenza della filiera
zootecnica, con particolare riferimento agli allevamenti
bovini, delle imprese di trasformazione e degli esercenti
di attivita' di commercio all'ingrosso e al dettaglio in
via esclusiva o prevalente di carne bovina o di prodotti a
base di carne bovina, e' autorizzato un limite di impegno
decennale di lire 25 miliardi a decorrere dall'anno 2001,
da destinare a contributi in conto interesse su mutui di
durata non superiore a dieci anni, contratti da parte delle
predette imprese, con onere effettivo a carico del
mutuatario pari all'1,5 per cento, anche ai fini
dell'applicazione dell'art. 13, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173. Una quota del 50 per
cento del predetto limite di impegno e' riservata a mutui
contratti per l'adeguamento degli allevamenti bovini in
conformita' alla disciplina comunitaria in materia di
benessere animale, rintracciabilita' e qualita', nonche'
per il miglioramento igienico-sanitario e produttivo degli
stabilimenti di macellazione in possesso di bollo CE, di
cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n.
286, con particolare riferimento al finanziamento di
impianti tecnologici, ed in particolare di smaltimento, da
installare o in corso di installazione all'interno degli
stabilimenti medesimi. La residua quota del 50 per cento e'
destinata a mutui contratti per il consolidamento di
esposizioni debitorie. All'onere derivante dall'attuazione
del presente comma si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
6. - 7. (Omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 121, comma 2 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001)", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.:
"Art. 121 (Interventi per la ristrutturazione delle
imprese agricole in difficolta). - 1. (Omissis).
2. Alle imprese di cui al comma 1 e' concesso il
concorso nel pagamento degli interessi, nella misura
massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di
lire 40 miliardi, sui mutui di ammortamento a quindici
anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il
salvataggio e la ristrutturazione delle imprese medesime,
anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti
pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della
previdenza.
3. - 8. (Omissis).
- Si riporta il testo dell'art. 144, comma 17, della
sopra citata legge 23 dicembre 2000 n. 388:
"Art. 144 (Limiti di impegno). - 1-16. (Omissis).
17. E' autorizzato un limite di impegno quindicennale
di lire 20 miliardi annue a decorrere dal 2002 e di lire 15
miliardi annue a decorrere dal 2003 destinato alla
copertura finanziaria di un programma finalizzato all'avvio
della gestione del servizio idrico integrato di cui alla
legge 5 gennaio 1994, n. 36, attraverso il finanziamento di
interventi diretti con particolare riguardo
all'ottimizzazione dell'uso idropotabile di invasi
artificiali e di reti. Gli interventi sono riferiti a
progetti compresi nel programma e nel piano finanziario di
cui all'art. 11, comma 3, della citata legge n. 36 del
1994, approvati dal soggetto competente per l'ambito
territoriale ottimale, individuato ai sensi dell'art. 9
della medesima legge n. 36 del 1994, per i quali il
soggetto gestore si impegna ad anticipare almeno il 30 per
cento dell'investimento necessario. Le richieste di
finanziamento sono predisposte dalle regioni interessate ed
indicano i benefici prodotti sulla dinamica tariffaria
contemplata nel piano dell'ambito territoriale ottimale. Il
finanziamento delle opere, a valere sugli stanziamenti di
cui al presente comma, e' approvato con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
sentita l'Unita' tecnica-finanza di progetto di cui
all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
18. (Omissis).".
- Il testo dell'art. 141, comma 3, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e' gia' stato sopra citato.
- Si riporta il testo dell'art. 19 decreto legislativo
3 aprile 1993, n. 96, recante "Trasferimento delle
competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione
dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della
legge 19 dicembre 1992, n. 488", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 aprile 1993, n. 79:
"Art. 19 (Norme transitorie e finali). - 1. A decorrere
dal 15 aprile 1993 e' nominato, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del
bilancio e della programmazione economica, un commissario
liquidatore per l'Agenzia per la promozione dello sviluppo
del Mezzogiorno.
2. Il commissario liquidatore provvede a verificare,
entro la data del 31 maggio 1993, il conto consuntivo
dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del
Mezzogiorno riguardante l'anno 1992 ed il conto consuntivo
per il primo quadrimestre 1993. Qualora gli organi della
soppressa Agenzia non abbiano provveduto a detti
adempimenti, ferme restando le responsabilita'
specificamente previste in materia, provvede il commissario
liquidatore.
3. Il commissario liquidatore che, per quanto non
previsto dal presente decreto, opera con i poteri di cui
alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, provvede a liquidare i
rapporti giuridici facenti capo al Dipartimento e
all'Agenzia gia' formalmente definiti alla data del
15 aprile 1993 e a definire i rapporti pendenti che le
amministrazioni competenti, anche di intesa con il
Ministero del bilancio e della programmazione economica,
indicheranno come indilazionabili. Il commissario provvede
altresi', a decorrere dal 15 aprile 1993, alle operazioni
di trasferimento alle amministrazioni competenti delle
attivita', delle funzioni, dei beni strumentali
individuando il personale organicamente addetto ad esse ai
fini delle operazioni di cui agli art. 14 e 15,
trattenendo, per esigenze di servizio fino al 31 dicembre
1993 anche coloro che non abbiano presentato la domanda di
cui all'art. 14, comma 2, secondo le norme del presente
decreto e tenendo presente l'esigenza di non determinare
soluzioni di continuita' nelle operazioni in corso,
utilizzando per lo scopo le risorse derivanti dal Fondo di
cui al comma 5. Il commissario provvede inoltre alla
temporanea gestione del personale rimasto in servizio,
curando gli adempimenti di cui all'art. 14, nonche'
all'attivita' di funzionamento ed organizzazione del
proprio ufficio con le predette risorse, sulle quali
gravano anche il compenso al predetto commissario
liquidatore, determinato con il decreto di nomina o atto
equipollente successivo.
4. Il commissario liquidatore provvede, altresi', ad
una ricognizione delle competenze residue attribuite al
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
che non risultino trasferite ad altre amministrazioni ai
sensi del presente decreto e ne fa relazione al Ministro
del bilancio e della programmazione economica, che ne
assume temporaneamente la titolarita'.
5. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro
e' istituito un apposito Fondo, da ripartire tra le
amministrazioni competenti, al quale affluiscono le
disponibilita' di bilancio destinate al perseguimento delle
finalita' di cui al presente decreto, con esclusione di
quelle relative all'art. 5, comma 4, all'art. 12, comma 1,
e all'art. 13. Al Fondo affluiscono altresi', previo
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il ricavo
dei mutui autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 8, del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,
nonche' le disponibilita' di tesoreria relative alle
competenze trasferite.
5-bis. Il Fondo di cui al comma 5 e' ripartito sulla
base di apposite delibere del CIPE, su proposta del
Ministro del bilancio e della programmazione economica, di
concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto degli
impegni assunti in relazione alle competenze trasferite a
ciascuna delle amministrazioni interessate, nonche' delle
esigenze segnalate dalle amministrazioni stesse. Con la
stessa procedura il CIPE puo' rideterminare entro il 15
maggio di ciascun anno il predetto riparto per gli anni
successivi.
5-ter. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del
bilancio e della programmazione economica, le variazioni di
bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto,
ivi comprese quelle di carattere compensativo tra i
capitoli di natura corrente derivanti dal riparto del Fondo
di cui al comma 5. Le somme iscritte in conto competenza e
in conto residui sui pertinenti capitoli, non utilizzate
alla chiusura dell'esercizio finanziario, a partire dal
1995, sono mantenute in bilancio per essere versate in
entrata e riassegnate nell'esercizio successivo, con
decreto del Ministro del tesoro, al Fondo di cui al comma
5. Alle stesse si applicano le modalita' e le procedure di
ripartizione previste nel comma 5-bis.
6. Al termine della gestione commissariale, il centro
elaborazione dati esistente presso l'Agenzia per la
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno con il personale
in servizio alla data del 15 aprile 1993, e' attribuito
all'amministrazione identificata entro il 30 ottobre 1993
d'intesa con il presidente dell'Autorita' per l'informatica
nella pubblica amministrazione. Al centro elaborazione dati
possono accedere tutte le amministrazioni alle quali sono
assegnate competenze ai sensi del presente decreto.
7. Tutte le attivita' del commissario liquidatore
cessano alla data del 31 dicembre 1993: fino alla predetta
data il controllo sulle attivita' del commissario
liquidatore e' esercitato dal collegio dei revisori dei
conti in carica alla data del 15 aprile 1993, ferme
restando le competenze della Corte dei conti. Entro il 31
ottobre 1994 il commissario liquidatore ha l'obbligo di
presentazione del conto, verificato dal collegio dei
revisori dei conti, relativamente alle attivita' connesse
alla gestione commissariale alla data del 31 dicembre 1993.
Analogamente per tutte le operazioni finanziarie e
patrimoniali, attive e passive, compiute successivamente
alla predetta data, il commissario liquidatore e' tenuto a
rendere il conto, la cui veridicita' e' previamente
verificata dal collegio dei revisori dei conti. Per i detti
adempimenti si avvale del centro di elaborazione dati,
nonche' di un ufficio stralcio contabile costituito,
d'intesa con il Ministro del bilancio e della
programmazione economica, da unita' scelte tra il personale
gia' appartenente agli uffici bilancio, ragioneria,
economato e personale della soppressa Agenzia; nei
confronti di tale personale, l'utilizzazione presso le
amministrazioni o enti di assegnazione decorre dalla data
di rendimento del conto e, comunque, dal 1 novembre 1994.
Il commissario liquidatore puo' continuare ad avvalersi di
esperti, in numero non superiore a sette unita', da lui
designati e nominati con decreto del Ministro del bilancio
e della programmazione economica. I relativi compensi sono
determinati con decreto del Ministro del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro del
tesoro, entro il complessivo limite di spesa non superiore
a lire 250 milioni, al cui onere continua a provvedersi a
carico del Fondo di cui al comma 5.
8. La Cassa depositi e prestiti provvede all'attuazione
delle funzioni attribuitele ai sensi del presente decreto
con gestione autonoma.".



 
Art. 14. Interpretazione autentica della definizione di "rifiuto" di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22)

1. Le parole: "si disfi", "abbia deciso" o "abbia l'obbligo di disfarsi" di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 22", si interpretano come segue:
a) "si disfi": qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attivita' di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22;
b) "abbia deciso": la volonta' di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22, sostanze, materiali o beni;
c) "abbia l'obbligo di disfarsi": l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorita' o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del decreto legislativo n. 22.
2. Non ricorrono le fattispecie di cui alle lettere b) e c) del comma 1, per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni:
a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente;
b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo n. 22.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante:
"Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38, S.O:
"Art. 6 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si in-tende per:
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra
nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il
detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di
disfarsi;
b) - q) (omissis).".



 
Art. 15.
Norma di copertura

1. Agli oneri recati dalle disposizioni di cui agli articoli 1, (( ad eccezione del comma 4-bis, )) 2 e 3, valutati in 663,508 milioni di euro per l'anno 2002, in 647,020 milioni di euro per l'anno 2003 e in 349,020 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede, quanto a 313,508 milioni di euro per l'anno 2002, 297,020 milioni di euro per l'anno 2003 e 300 milioni di euro per l'anno 2004, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 3; quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16-quinquies del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, ed all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; quanto a 49,020 milioni di euro per l'anno 2004, mediante utilizzo di parte delle entrate recate dall'articolo 4. (( Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 4-bis, pari a 197 milioni di euro per l'anno 2003, e dall'attuazione dell'articolo 4, comma 2, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2002, e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. ))
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Riferimenti normativi:
- Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112, si rimanda ai riferimenti normativi
dell'art. 3.



 
Art. 16.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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