Gazzetta n. 187 del 10 agosto 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 25 luglio 2002 |
Rettifica all'art. 6, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 21 maggio 2002, recante modalita' e contenuti delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto ministeriale 21 maggio 2002 con il quale sono stati definiti, per l'anno accademico 2002/2003, le modalita' ed i contenuti delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264; Vista la nota del presidente della Conferenza dei rettori delle universita' italiane trasmessa ai rettori in data 11 luglio 2002; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta dell'11 e 12 giugno 2002; Vista la nota trasmessa, d'ordine del Ministro, ai rettori delle universita' in data 15 luglio 2002; Ritenuta la necessita' e l'urgenza di provvedere ad una rettifica del richiamato decreto ministeriale ed, in particolare dell'art. 6, comma 1, lettera b), perche' sia chiarito quale titolo di laurea sia valido per l'ammissione alle predette scuole di specializzazione; Decreta: Art. 1. All'art. 6, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 21 maggio 2002 in premesse citato, la locuzione: "voto di laurea prescritta per l'ammissione" e' sostituita dalla seguente: "voto di laurea di cui agli articoli 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341". Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 luglio 2002 Il Ministro: Moratti |
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