Gazzetta n. 187 del 10 agosto 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 luglio 2002
Disposizioni concernenti la contabilizzazione delle dotazioni dei magazzini vendita di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;
Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;
Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente, tra l'altro, l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sui tabacchi lavorati con quella recata da direttive CEE, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, che istituisce l'Ente tabacchi italiani per lo svolgimento delle attivita' produttive e commerciali gia' attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con esclusione delle attivita', inerenti il lotto e le lotterie, e riserva allo Stato le funzioni e le attivita' di interesse generalegi affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge alla predetta Amministrazione;
Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, regolamento recante, tra l'altro, norme sull'istituzione ed il regime dei depositi fiscali;
Visti i decreti ministeriali 1 giugno 1999, n. 202, 9 giugno 2000, n. 170 e 12 giugno 2002, n. 119 recanti modificazioni al citato decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67;
Atteso che, l'Ente tabacchi italiani e le societa' nelle quali l'Ente stesso si e' trasformato ai sensi dell'art. 1, comma 6, del predetto decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, ha continuato ad operare ed operera' in via transitoria, fino alla completa applicazione degli adempimenti di cui al citato decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, con le procedure amministrative e contabili in precedenza applicate dall'Amministrazione dei monopoli di Stato;
Ritenuto che ai magazzini vendita, ai sensi dell'art. 5 della citata legge 22 dicembre 1957. n. 1293, e' stata affidata, in sospensione di imposta, una dotazione a titolo di deposito all'atto dell'apertura del magazzino stesso;
Considerato che all'Ente tabacchi italiani, e' stato conferito, a titolo di dotazione degli organi di vendita, l'importo corrispondente alle relative componenti, costituite da generi, liquidita' di conto corrente, fido e partite in sospeso, risultanti alla data del 31 dicembre 1998;
Atteso che il citato Ente, ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, e' titolare dei rapporti attivi e passivi, nonche' dei diritti e dei beni afferenti le attivita' produttive e commerciali gia' attribuite all'Amministrazione dei monopoli di Stato;
Considerato che all'atto della cessazione del citato periodo transitorio, i magazzini vendita saranno trasformati in depositi fiscali e, di conseguenza occorrera' procedere alla definitiva contabilizzazione delle relative dotazioni;
Ritenuta, la necessita' di stabilire a tal fine le modalita' per procedere alla citata contabilizzazione;
Decreta:
Art. 1.

Il giorno feriale antecedente la data di cessazione del regime transitorio di cui all'art. 18 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni, sono sospese le vendite dei magazzini, al fine di effettuare la ricognizione delle relative dotazioni.
 
Art. 2.

Ai fini della ricognizione di cui al precedente art. 1 si procedera' come segue per le varie componenti della dotazione:
1) generi:
a) verra' effettuata la rilevazione fisica delle rimanenze mediante l'intervento della Guardia di finanza che, presso ciascun magazzino, verifichera' le risultanze del modello U10/17;
b) le quantita', suddivise per marca e tipologia di prodotto, risultanti dal prospetto di cui al precedente punto a), verranno prese in carico presso ciascun deposito fiscale nel registro di carico e scarico;
2) disponibilita' di conto corrente:
a) al fine di quantificare la disponibilita' di conto corrente verra' compilato il modello U109 ricostruendone la movimentazione dall'ultimo estratto conto alla data di cui all'art. 1, non tenendo conto degli eventuali errati accreditamenti;
b) il saldo risultante dalla verifica del modello U109, verra' comunicato dall'Ispettorato compartimentale alla societa' Etinera S.p.a che provvedera' a contabilizzarlo con emissione di bolletta di vendita riferita a prodotti nazionali di ordinario consumo, nella quindicina relativa alla comunicazione stessa;
3) fido:
l'importo del fido utilizzato, alla data indicata nell'art. 1, verra' contabilizzato, con emissione di bolletta di vendita riferita a prodotti nazionali di ordinario consumo nella la quindicina successiva alla data stessa, per i fidi settimanali e quindicinali, e nella 2a quindicina per i fidi mensili;
4) partite in sospeso:
a) con provvedimento del competente Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato verra' dato scarico contabile per le situazioni che, ai sensi delle vigenti disposizioni, potranno essere definite;
b) le partite in sospeso, derivanti da furti e rapine, perpetrate prima del 31 dicembre 1998, verranno prese in carico presso il deposito fiscale ove ha avuto luogo l'evento o, in caso di chiusura del magazzino vendita, presso il deposito fiscale primario di aggregazione, nel registro delle partite in sospeso dal quale potranno essere scaricate, con o senza debito di imposta in relazione alle decisioni della Corte dei conti, solo a seguito di apposito provvedimento dell'Ispettorato compartimentale. A tal fine l'ETI S.p.a. e' tenuta a corrispondere l'accisa dovuta in caso di eventuale condanna da parte della magistratura contabile. Fino a definizione delle decisioni dell'organo contabile sara' prestata apposita garanzia;
c) per le partite in sospeso derivanti da furti o rapine verificatesi dopo la citata data del 31 dicembre 1998 sara' corrisposta l'accisa calcolata sul prezzo di vendita al pubblico dei prodotti trafugati vigente all'atto dell'evento criminoso.
 
Art. 3.

Per la determinazione della sigaretta della classe di prezzo piu' richiesta, riferita all'anno 2002, ai fini del calcolo dell'imposta di consumo, le vendite verranno decurtate dei quantitativi di sigarette presi in carico ai sensi del presente decreto nei depositi fiscali istituiti a seguito della trasformazione dei magazzini vendita.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 luglio 2002
Il direttore generale: Cutrupi
 
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