Gazzetta n. 187 del 10 agosto 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 2 agosto 2002 |
Modifica al decreto interdirigenziale 6 giugno 2002, recante norme disciplinanti la ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse. |
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IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il capo Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali, il segretario generale del Ministero per i beni e le attivita' culturali, il segretario generale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
Visto il decreto interdirigenziale adottato in data 6 giugno 2002, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, con il quale e' stata disciplinata la ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse; Rilevato che avverso il predetto decreto interdirigenziale sono stati proposti numerosi ricorsi innanzi ai Tribunali amministrativi regionali, in occasione di alcuni dei quali sono state emesse, in sede cautelare, ordinanze aventi l'effetto di procrastinare il termine di trenta giorni stabilito, con il predetto decreto del 6 giugno 2002, per l'adesione dei concessionari alle condizioni ridefinite ovvero per il loro recesso; Vista altresi' l'ordinanza n. 3266 del Consiglio di Stato, sez. IV, del 30 luglio 2002, che ha rilevato "che il decreto interdirigenziale impugnato sembra aver correttamente dato applicazione ai principi stabiliti dai commi 1 e 2 dell'art. 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2002, n. 16"; Ritenuta tuttavia l'opportunita' di procedere ad una ridefinizione del termine innanzidetto, e cio' al fine di uniformare nei riguardi della generalita' dei concessionari interessati, nel quadro di una condotta amministrativa ispirata ai principi di imparzialita' e buon andamento, i tempi entro i quali i medesimi concessionari possono effettuare le rispettive scelte, di adesione alle condizioni ridefinite ovvero di recesso dalla concessione; Rivalutata in definitiva, alla luce degli accadimenti sopra riportati, tutta la complessiva vicenda ed attesa l'opportunita' di promuovere ogni iniziativa ulteriore che assicuri la sempre maggiore efficienza del servizio pubblico ed il perseguimento dell'interesse pubblico in esecuzione del disposto normativo;
E m a n a n o
il seguente decreto: Art. 1.
1. Al decreto interdirigenziale 6 giugno 2002, recante norme disciplinanti la ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse, in attuazione dell'art. 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono apportate le seguenti modifiche: nell'art. 3 le parole "entro il 30 settembre 2002 oppure in due rate di pari importo scadenti rispettivamente il 30 settembre" sono sostituite con le parole "entro il 31 ottobre 2002 oppure in due rate di pari importo scadenti rispettivamente il 31 ottobre"; nell'art. 4 le parole "entro il 30 settembre 2002 ovvero secondo le seguenti modalita': a) il 10% entro il 30 settembre 2002", sono sostituite dalle parole "entro il 31 ottobre 2002, ovvero secondo le seguenti modalita': a) il 10% entro il 31 ottobre 2002"; nell'art. 6, al comma 1, le parole "trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana" sono sostituite con le parole "il 15 ottobre 2002"; al comma 4 le parole "30 settembre 2002" sono sostituite dalle parole "31 ottobre 2002"; al comma 7, le parole "30 settembre 2002" sono sostituite dalle parole "31 ottobre 2002"; nell'art. 8, al comma 1, le parole "trenta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana" sono sostituite con le parole "il 15 ottobre 2002"; nell'allegato C, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) di voler pagare quanto sopra: 1) per quanto concerne le quote di prelievo: ( ) in unica soluzione entro il 31 ottobre 2002 oppure ( ) in due rate di pari importo scadenti il 31 ottobre 2002 e il 15 dicembre 2002; 2) per quanto concerne l'integrazione ai minimi garantiti: ( ) in unica soluzione entro il 31 ottobre 2002 oppure ( ) in quattro rate annuali per gli importi e con le scadenze di cui all'art. 4, lettere a), b), c) e d) del decreto interdirigenziale 6 giugno 2002"; nell'allegato D, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) di pagare gli importi di cui alla lettera c: 1) per quanto concerne le quote di prelievo: ( ) in unica soluzione entro il 31 ottobre 2002 oppure ( ) in due rate di pari importo scadenti il 31 ottobre 2002 e il 15 dicembre 2002; 2) per quanto concerne l'integrazione ai minimi garantiti: ( ) in unica soluzione entro il 31 ottobre 2002 oppure ( ) in quattro rate annuali per gli importi e con le scadenze di cui all'art. 4, lettere a), b), c) e d) del decreto interdirigenziale 6 giugno 2002". 2. Gli effetti del presente decreto decorrono dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 agosto 2002
Il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato Tino
Il Capo Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali Ambrosio
Il Segretario generale del Ministero per i beni e le attivita' culturali Graziani
Il Segretario generale del Comitato olimpico nazionale italiano Pagnozzi |
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