Gazzetta n. 187 del 10 agosto 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 18 giugno 2002 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarieta' in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferroser, unita' di Cantanzaro, Lamezia Terme, Cosenza, Paola, Sibari, Crotone e Reggio Calabria. (Decreto n. 31184). |
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IL DIRETTORE GENERALE .br, degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863; Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48; Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000; Vista l'istanza della societa' Ferroser S.r.l. inoltrata presso la competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo dello stesso, in data 5 febbraio 2002, che unitamente al contratto di solidarieta' per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento; Visti i decreti direttoriali in data 9 ottobre 2000 e 17 dicembre 2001; Considerato che il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 5 settembre 2000 per 16 mesi e l'ulteriore accordo stipulato in data 18 dicembre 2001 con cui si e' richiesta una proroga di 4 mesi, a decorrere dal 1 gennaio 2002, stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali - come previsto dal Contratto collettivo per gli addetti operanti nel settore dell'indotto ferroviario e dei trasporti applicato - a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 206 unita', su un organico complessivo di 217 unita'; Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo piu' razionale impiego; Decreta Art. 1. E' autorizzata, per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 30 aprile 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ferroser S.r.l., con sede in Bari, unita' di Catanzaro, Lamezia Terme (Catanzaro), per un massimo di 24 unita' lavorative, Cosenza, Paola, Sibari (Cosenza) per un massimo di 55 unita' lavorative, Crotone, per un massimo di 15 unita' lavorative, Reggio Calabria, per un massimo di 112 unita' lavorative per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 4 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 206 unita', su un organico complessivo di 217 unita'. |
| Art. 2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ferroser S.r.l. a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 giugno 2002 Il direttore generale: Achille |
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