IL DIRETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6; Visto lo statuto della Scuola, emanato con decreto direttoriale n. 290 del 15 marzo 1995 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1995 e successive modificazioni; Visti in particolare gli articoli 6 e 9 dello statuto; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni, la legge 2 agosto 1999, n. 264 e la legge 19 ottobre 1999, n. 370; Vista la delibera del consiglio direttivo in data 31 maggio 2002 con cui sono state approvate alcune modifiche allo statuto; Vista la nota ministeriale del 4 luglio 2002, n. prot. 2656, con cui il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica comunica di non avere osservazioni da formulare in merito; Decreta: Sono emanate le seguenti modifiche allo statuto della Scuola normale superiore di Pisa: art. 26, primo comma: dopo la parola "titoli" sono aggiunte le parole "o per titoli"; art. 26, secondo comma: dopo la parola "scientifiche", sono tolte le parole "da non oltre due anni solari"; art. 26: dopo il secondo comma e' aggiunto il comma seguente "La domanda di partecipazione al concorso non puo' essere presentata per piu' di due volte"; art. 30, primo comma: la parola "stranieri" e' sostituita dalle parole "cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea"; art. 30: dopo il primo comma sono aggiunti i commi seguenti "I requisiti per l'ammissione sono quelli previsti dall'art. 26, salvo il limite d'eta' che viene elevato a trentadue anni" e "La domanda di partecipazione al concorso non puo' essere presentata per piu' di due volte". Il presente decreto e' reso pubblico mediante affissione all'albo ufficiale della Scuola. Le modifiche di statuto sopracitate entrano in vigore il 1 novembre 2002. Pisa, 12 luglio 2002 Il direttore: Foa' |