Gazzetta n. 186 del 9 agosto 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 26 luglio 2002
Modifica all'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 9 maggio 2001, n. 116, e proroga del termine di presentazione delle richieste di cofinanziamento relative agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alle leggi 14 novembre 2000, n. 338 e 23 dicembre 2000, n. 388. (Decreto n. 131).

Il MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante "disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari";
Visto l'art. 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2001, n. 118, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 338/2000, sono stati definiti gli standard minimi dimensionali e qualitativi e le linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari previsti dalla medesima legge;
Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2001, n. 116, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 338/2000 sono state definite le procedure e le modalita' per la presentazione delle richieste relative agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari da cofinanziare con i fondi previsti dallo stesso art. 1, commi 1 e 2, e dall'art. 144, comma 18, della legge n. 388/2000;
Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2002, n. 65, con il quale, in attuazione di quanto stabilito dagli articoli 4 e 5 del predetto decreto ministeriale n. 116, e' stata disposta l'adozione del modello informatizzato, sono state fornite indicazioni operative per la formulazione delle richieste di cofinanziamento e all'art. 1, comma 3, e' stato stabilito che la presentazione di tali richieste, a pena di esclusione, deve essere effettuata entro e non oltre tre mesi dalla pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale;
Considerato che tale decreto ministeriale 22 aprile 2002, n. 65 (unitamente ai predetti decreti ministeriali 9 maggio 2001 n. 116 e 9 maggio 2001, n. 118) e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2002 e che pertanto il predetto termine scade il 21 agosto 2002;
Tenuto conto che il periodo in cui e' risultato fissato il termine di scadenza risulta particolarmente disagevole e crea molteplici problemi operativi alla funzionalita' delle strutture dei soggetti interessati alla presentazione delle richieste e che lo spostamento del termine allevierebbe i disagi e le diseconomie connessi;
Ritenuto pertanto, per le suesposte considerazioni, di differire tale scadenza dal 21 agosto 2002 al 30 settembre 2002;
Considerato che l'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 9 maggio 2001, n. 116, prevede che "sono ammesse al cofinanziamento le spese previste nella richiesta presentata, effettivamente sostenute in data successiva a quella del decreto di assegnazione del cofinanziamento previsto all'art. 8, comma 1, del presente decreto. Nel caso di interventi di cui al comma 1, lettera A, sono ammesse al cofinanziamento anche le spese effettivamente sostenute in data successiva a quella di presentazione della richiesta di cofinanziamento";
Ritenuta l'opportunita', con il presente decreto, di modificare il predetto comma nel senso di indicare un'unica regola da applicare alle spese da ammettere a cofinanziamento, che puo' rendere piu' spedita la realizzazione degli interventi, e cioe' di ammettere a cofinanziamento le spese effettivamente sostenute in data successiva a quella di presentazione della richiesta;
Visto il parere della Conferenza dei rettori delle universita' italiane, espresso il 15 luglio 2002;
Visto il parere delle Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, espresso il 25 luglio 2002;
Decreta:
Art. 1.
L'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 9 maggio 2001, n. 116, e' sostituito come segue:
"3. Sono ammesse al cofinanziamento le spese previste nella richiesta presentata solo se effettivamente sostenute in data successiva a quella di presentazione della richiesta di cofinanziamento".
Art. 2.
Il termine di scadenza per la presentazione, a pena l'esclusione, delle richieste di cofinanziamento degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (legge 14 novembre 2000, n. 338, art. 1, e legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 114, comma 18), stabilito all'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 22 aprile 2002, n. 65, e' differito improrogabilmente dal 21 agosto al 30 settembre 2002.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 luglio 2002
Il Ministro: Moratti
 
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