Gazzetta n. 186 del 9 agosto 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 10 luglio 2002 |
Modifiche al decreto direttoriale 31 maggio 2000 concernente le caratteristiche tecniche dei depositi fiscali di tabacchi lavorati. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni; Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, e successive modificazioni; Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni: Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni; Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati; Visto l'art. 11 della legge 25 maggio 1989, n. 190, concernente, tra l'altro, la vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita dei generi di monopolio da parte della Guardia di finanza; Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente, tra l'altro, l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sui tabacchi lavorati con quella recata da direttive CEE, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, che istituisce l'Ente tabacchi italiani per lo svolgimento delle attivita' produttive e commerciali gia' attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con esclusione delle attivita', inerenti il lotto e le lotterie, e riserva allo Stato le funzioni e le attivita' di interesse generale gia' affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge alla predetta Amministrazione; Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, regolamento recante, tra l'altro, norme sull'istituzione ed il regime dei depositi fiscali; Visti i decreti ministeriali 1 giugno 1999, n. 202, 9 giugno 2000, n. 170 e 12 giugno 2002, n. 119, recanti modificazioni al citato decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67; Visto il decreto direttoriale 31 maggio 2000, concernente le caratteristiche tecniche dei depositi fiscali con il quale e' stata, tra l'altro, disposta la vigilanza permanente anche per i depositi fiscali commerciali con livello di introduzione annuo superiore a 10 milioni di kg convenzionali, ed e' stata prevista, sia per i depositi produttivi che commerciali, l'installazione di una postazione di vigilanza per ogni accesso, compresi anche gli eventuali raccordi ferroviari; Vista la proposta dell'Ente tabacchi italiani S.p.a. di allestire, presso ciascun sito produttivo e distributivo, un unico locale da adibire alla vigilanza permanente con l'installazione di un sistema di telecamere a circuito chiuso attraverso il quale e' possibile controllare tutti i varchi; Considerato che la citata soluzione tecnicamente consente di espletare il servizio di vigilanza assicurandone la funzionalita' e nello stesso tempo di ridurre i relativi oneri; Ritenuta l'opportunita' di prevedere l'estensione del predetto servizio a tutti i depositi fiscali commerciali con volume di introduzioni annuali superiori a 1 milione di kg convenzionali; Considerata, altresi', la necessita' di prevedere l'adozione di meccanismi di rilevazione automatica dei quantitativi prodotti ovvero introdotti rispettivamente nei depositi fiscali di fabbricazione; Decreta: Art. 1. Nell'art. 2 del decreto direttoriale 31 maggio 2000, e' aggiunto il seguente comma: "l'Amministrazione valutera', di volta in volta, l'opportunita' di estendere il servizio di vigilanza permanente ai depositi commerciali con volume di introduzione annuo superiore a 1 milione di kg convenzionali"; |
| Art. 2. L'art. 3 del decreto direttoriale 31 maggio 2000, e' cosi' sostituito: "I locali necessari per l'espletamento dell'attivita' di vigilanza fiscale permanente nei depositi fiscali abilitati all'attivita' di fabbricazione dei tabacchi lavorati e nei depositi fiscali commerciali, devono essere strutturati in modo da garantire un controllo centralizzato attraverso monitor collegati ad un circuito di telecamere dei varchi, compresi i raccordi ferroviari del perimetro esterno nonche' di ogni altra eventuale area del deposito fiscale. La postazione di vigilanza e' altresi' collegata ai sistemi informatici di contabilita' e dotata di linea telefonica diretta. I citati locali devono comunque garantire una agevole attivita' di controllo delle movimentazioni effettuate e dei relativi documenti contabili. Presso ogni deposito fiscale produttivo potra' essere richiesta l'installazione, a spese del depositario, di appositi meccanismi automatici appositamente sigillati per la rilevazione delle quantita' di tabacchi lavorati fabbricati". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 luglio 2002 Il direttore generale: Cutrupi
Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2002 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 341 |
|
|
|