Gazzetta n. 186 del 9 agosto 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 16 luglio 2002 |
Emissione di titoli a fronte della cessione dei crediti contributivi dell'I.N.P.S. - III tranche. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, e successivamente modificato, concernente la cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S.; Considerato che l'art. 3.2 del contatto di cessione dei crediti, stipulato dall'I.N.P.S. in data 29 novembre 1999, in relazione all'operazione di cartolarizzazione autorizzata con precedente decreto del 5 novembre 1999, e l'art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti stipulato in data 31 maggio 2001, in relazione all'operazione di cartolarizzazione autorizzata con precedente decreto dell'8 settembre 2000, prevedono la possibilita' per l'I.N.P.S. di ottenere un ulteriore importo da corrispondersi in via anticipata da parte della societa' di cartolarizzazione, e da finanziarsi con l'emissione di ulteriori titoli a fronte dei crediti contributivi ceduti, cui possono aggiungersi altri crediti contributivi da cedersi dall'I.N.P.S. alla societa' di cartolarizzazione; e che relativamente a tali crediti contributivi e' versato un corrispettivo suddiviso in una quota iniziale e in una quota finale, sempreche' cio' sia stato disposto e disciplinato da uno o piu' nuovi decreti emessi ai sensi del comma 2 del citato art. 13 e cio' non determini una diminuzione del rating attribuito ai titoli inizialmente emessi; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 maggio 2002, con il quale e' stato dato avvio ad una terza fase dell'operazione di cessione e cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S, ai sensi dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dei citati articoli 3.2 dei contatti di cessione dei crediti, stipulati dall'I.N.P.S., rispettivamente, in data 29 novembre 1999 ed in data 31 maggio 2001; Visti, in particolare, i commi 2, 5 e 11 del predetto art. 13, ai sensi dei quali, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono determinate le tipologie e il valore nominale complessivo dei crediti ceduti, il prezzo iniziale, a titolo definitivo, le modalita' di pagamento dell'eventuale prezzo residuo, le caratteristiche dei titoli da emettersi o dei prestiti da contrarre ai sensi del comma 5, nonche' tutti gli impegni accessori che l'I.N.P.S. puo' assumere, ai fini della cessione e cartolarizzazione dei crediti e che siano richiesti per il buon esito dell'operazione, secondo la prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione; Considerato che, ai sensi del comma 1 dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, cosi come modificato dal comma 4 dell'art. 102 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'incarico di consulente terzo relativo alla funzione di monitoraggio dell'operazione di cartolarizzazione e assolto dalle agenzie di rating; Decreta: Art. 1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, e successivamente modificato, l'I.N.P.S. cede alla societa' di cartolarizzazione, costituita ai sensi del predetto art. 13, i crediti contributivi previdenziali verso le aziende tenute al versamento a mezzo di denuncia mensile (ivi inclusi i comuni, le province, le regioni e lo Stato) (i "Crediti aziende"), e i crediti contributivi verso gli artigiani ed i commercianti (i "Crediti artigiani e commercianti"), nonche' i crediti contributivi verso le categorie dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri (i "Crediti agricoli"), di seguito collettivamente indicati come "crediti ceduti", unitamente agli accessori per interessi e sanzioni civili. I crediti ceduti comprendono quelli che: i) siano maturati alla data del 31 dicembre 2001 per tali intendendosi i crediti contributivi che il debitore non abbia provveduto a pagare alla scadenza previstae che siano stati o che saranno contabilizzati dall'I.N.P.S. per l'anno finanziario 2001); e ii) non siano stati ancora riscossi dall'I.N.P.S. alla data del 31 maggio 2002 compreso; e iii) non vengano eliminati dall'I.N.P.S. in applicazione della procedura interna di eliminazione dei crediti attualmente vigente presso l'I.N.P.S., disciplinata con delibera del consiglio di amministrazione del 10 febbraio 1998, n. 210, entro il 31 ottobre 2002. In relazione ai crediti ceduti l'I.N.P.S. garantisce alla societa' di cartolarizzazione l'importo nominale minimo di Euro 3.667 milioni, suddiviso in Euro 1.962 milioni di Crediti aziende, Euro 1.085 milioni di Crediti artigiani e commercianti ed Euro 620 milioni di Crediti agricoli. L'I.N.P.S. redige appositi elenchi dei crediti ceduti entro e non oltre il 31 ottobre 2002. Il contratto di cessione disciplina l'eventuale conteggio delle eccedenze degli importi nominali di ciascuna tipologia di crediti ceduti risultante dagli elenchi ai fini del raggiungimento degli importi nominali minimi sopra riportati. Il contratto di cessione disciplina, per il caso in cui dagli elenchi dei crediti ceduti risultino carenze di crediti in relazione ad una o piu' delle diverse tipologie di crediti: (i) gli eventuali meccanismi di cessione di crediti aggiuntivi per gli anni successivi che l'I.N.P.S. e' autorizzato a cedere, ove tale cessione sia consentita ai sensi di legge, o, in subordine (ii) gli importi che 1'I.N.P.S. e' autorizzato a corrispondere alla societa' di cartolarizzazione, Ai fini dei conteggi e delle cessioni di crediti aggiuntivi di cui sopra i Crediti aziende sono conteggiati per un importo pari ai 1000% rispetto ai Crediti agricoli e per un importo pari al 370% rispetto ai Crediti artigiani e commercianti; i Crediti artigiani e commercianti sono conteggiati per un importo pari al 27% rispetto ai Crediti aziende e per un importo pari al 300% rispetto ai Crediti agricoli. Ai fini del computo dell'importo di cui al precedente punto (ii), l'I.N.P.S e' autorizzato a corrispondere, alle condizioni e secondo le modalita' specificate nel contratto di cessione, un importo in contanti pari, rispettivamente, all'80%, al 50% ed al 25%, del valore nominale dei Crediti aziende, dei Crediti artigiani e commercianti e dei Crediti agricoli. |
| Art. 2. L'I.N.P.S. riceve dalla societa' di cartolarizzazione, la quale utilizza a tal fine il ricavo dei titoli di cui al-l'art. 5, al netto delle commissioni e spese ed altri oneri iniziali connessi per un importo massimo complessivo pari ad Euro 2.100.000 e della somma di Euro 200 milioni trattenuta dall'acquirente quale terzo fondo di liquidita': a) quale anticipazione del corrispettivo finale dovuto a fronte della cessione di crediti di cui ai contratti del 29 novembre 1999 e del 31 maggio 2001, un corrispettivo di importo non inferiore a Euro 1.900 milioni; b) a fronte della cessione dei crediti di cui all'art. 1, un corrispettivo iniziale a titolo definitivo ed irripetibile di importo non inferiore ad Euro 840 milioni; c) a fronte della cessione dei crediti di cui all'art. 1, un corrispettivo differito il cui importo massimo e' pari a quello del terzo fondo di liquidita' trattenuto a garanzia del rimborso dei titoli emessi ai sensi del comma 5 del citato art. 13, che potra' essere liberato a favore dell'I.N.P.S., a condizione che, al momento della richiesta di liberazione, le agenzie di rating confermino che tale liberazione non pregiudica il rating attribuito ai titoli emessi dalla societa' di cartolarizzazione; d) un ulteriore corrispettivo, dovuto in relazione a qualunque ulteriore riscossione, nel caso e nella misura in cui l'importo derivante dalla riscossione dei crediti ceduti e dei crediti ceduti in data 29 novembre 1999 e 31 maggio 2001 e dalle altre operazioni accessorie a quelle di cartolarizzazione ecceda l'ammontare risultante dalla somma tra i corrispettivi iniziali ed i corrispettivi iniziali differiti versati ai sensi dei contratti di cessione stipulati in data 29 novembre 1999 e 31 maggio 2001 e del contratto di cessione relativo alla terza fase dell'operazione di cartolarizzazione, le anticipazioni del corrispettivo finale di cui all'art. 3.1 (a) del contratto di cessione stipulato in data 31 maggio 2001 ed alla precedente lettera a), gli oneri per interessi ed altri accessori, i costi connessi a ciascuna fase dell'operazione di cartolarizzazione, le spese di riscossione, ogni altro compenso dovuto ai concessionari e le spese di recupero da corrispondersi all'I.N.P.S. nei limiti di quanto stabilito dall'art. 4, e secondo quanto previsto nella convenzione tra creditori da stipularsi, anche dall'I.N.P.S., in conformita' alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione. In sostituzione del suddetto corrispettivo, ove i titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti ceduti, dei crediti ceduti in data 31 maggio 2001 e dei crediti ceduti in data 29 novembre 1999 siano stati interamente rimborsati unitamente a tutti i relativi accessori, l'ulteriore corrispettivo e' corrisposto, a scelta dell'I.N.P.S., mediante retrocessione dalla societa' di cartolarizzazione all'I.N.P.S. dei crediti ceduti, dei crediti ceduti in data 31 maggio 2001 e dei crediti ceduti in data 29 novembre 1999 e non ancora incassati, senza garanzia di solvenza ne' di esistenza, nonche' di ogni altra somma, credito o diritto vantato dalla societa' di cartolarizzazione; e) I.N.P.S. puo' richiedere alla societa' di cartolarizzazione di anticipare in tutto o in parte, in una o piu' volte, il pagamento dell'ulteriore corrispettivo di cui al punto d), ove la societa' di cartolarizzazione sia in grado di finanziare tale anticipato pagamento mediante collocamento di nuovi titoli o assunzione di nuovi finanziamenti da stabilirsi con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e a condizione che cio' non determini una diminuzione del rating attribuito ai titoli in essere. |
| Art. 3. I concessionari ovvero l'I.N.P.S. versano, presso l'apposito conto corrente acceso dalla societa' di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 3 del decreto emanato in data 5 novembre 1999 dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, presso la Tesoreria centrale dello Stato, le somme rispettivamente riscosse per conto della societa' di cartolarizzazione a fronte dei crediti ceduti. La societa' di cartolarizzazione puo' utilizzare un conto corrente diverso da quello acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, da aprirsi presso un primario istituto di credito, nel caso in cui all'indebitamento non garantito e non subordinato della Repubblica italiana venga attribuito un rating inferiore ad AA- da Standard & Poor's, ovvero ad Aa3 da Moodys' Investors Service, ovvero ad AA- da Fitch Ratings, e l'utilizzo di un conto diverso sia richiesto dalle societa' di rating come condizione per il mantenimento del rating attribuito ai titoli emessi. Le somme incassate dall'I.N.P.S., per conto della societa' di cartolarizzazione, a fronte dei crediti ceduti sono trasferite mensilmente alla societa' stessa, sul conto corrente di cui al precedente comma. Con periodicita' semestrale a partire dal 31 dicembre 2002, l'I.N.P.S. effettua i necessari conguagli relativamente a versamenti non dovuti o a somme incassate per errore. |
| Art. 4. Gli impegni accessori richiesti per il buon esito dell'operazione secondo la prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione, di cui al comma 11 del citato art. 13 sono indicati nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto. L'I.N.P.S. assume l'onere degli aggi, commissioni e spese di riscossione e recupero relativi ai crediti ceduti per la parte eccedente il 2% di tali crediti ceduti, mentre il 2% restera' a carico della societa' di cartolarizzazione, nonche' delle anticipazioni della remunerazione riconosciuta ai concessionari in applicazione del decreto 4 agosto 2000 relativo alla remunerazione del Servizio nazionale della riscossione tramite ruolo ed emanato ai sensi dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come successivamente modificato. L'I.N.P.S. trattiene un importo pari al 2% di qualunque somma direttamente riscossa o recuperata a valere sui crediti ceduti, a titolo di rimborso forfettario degli oneri di cui al presente articolo. A fronte dei servizi di gestione, riscossione e recupero prestati, l'I.N.P.S. riceve dalla societa' di cartolarizzazione una commissione, da corrispondersi con cadenza semestrale, pari ad Euro 50.000 a valere sulle entrate relative ai crediti ceduti; tale commissione e' corrisposta secondo un ordine di priorita' dei pagamenti concordato con la societa' di cartolarizzazione ed i creditori della stessa, conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione. |
| Art. 5. Le caratteristiche dei titoli da emettere da parte della societa' di cartolarizzazione di cui al comma 4 del citato art. 13 sono indicate nell'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 6. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede per conto della societa' di cartolarizzazione alla copertura e gestione dei rischi connessi alla variabilita' del tasso di interesse dei titoli di cui all'art. 5 al fine di consentire il mantenimento del rating previsto per i medesimi e indicato nell'allegato 2 al presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 luglio 2002
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 355 |
| Allegato 1
Elenco degli impegni accessori da assumersi dall'I.N.P.S.
a) Impegni di informativa in merito ad eventi che abbiano determinato il venire meno dell'esistenza di qualsiasi credito ceduto e del relativo importo; b) dichiarazioni e garanzie in merito i) al proprio status di ente pubblico con personalita' giuridica autonoma, ii) alla non sussistenza di procedure concorsuali o di liquidazione e iii) ai propri poteri di stipula del contratto di cessione dei crediti e di assunzione degli obblighi ai sensi dello stesso; c) dichiarazioni e garanzie in merito i) all'adempimento di tutto quanto necessario per la stipula del contratto di cessione dei crediti e l'assunzione dei connessi obblighi, ii) alla idoneita' del contratto di cessione a trasferire alla societa' di cartolarizzazione la titolarita' dei crediti ceduti, iii) alla capacita', poteri di rappresentanza e debita autorizzazione della persona che sottoscrivera' il contratto di cessione per conto dell'I.N.P.S., iv) al fatto che la conclusione del contratto di cessione non confligge con norme di legge od altri obblighi, atti o giudizi relativi all'I.N.P.S., al suo patrimonio o ai crediti caduti, v) alla natura di atto di diritto privato della cessione dei crediti e alla non opponibilita' di immunita' o privilegi ed alla non necessita' dell'intervento di terzi nel contratto di cessione dei crediti; d) dichiarazioni e garanzie in merito i) alla veridicita' e correttezza delle rappresentazioni contabili contenute nel proprio bilancio consuntivo del 2000 nonche' alla redazione con chiarezza secondo i principi contabili applicabili di detto bilancio consuntivo del 2000 e del bilancio preventivo del 2002, ii) alla conformita' di tali bilanci con le norme applicabili e iii) al mancato sopravvenire, successivamente a tali bilanci, di fatti che possano influire negativamente sulla cessione dei crediti ceduti ovvero sulla capacita' dell'I.N.P.S. di adempiere ai propri obblighi in relazione alla stessa; e) dichiarazioni e garanzie in merito i) alla completezza, veridicita' e correttezza delle informazioni relative ai crediti ceduti riportate negli elenchi forniti alla societa' di cartolarizzazione, ii) alla legittima titolarita' in capo all'I.N.P.S. e conformita' dei crediti ceduti alla legge, iii) al rispetto da parte dell'I.N.P.S. delle disposizioni normative e regolamentari applicabili per l'iscrizione a ruolo dei crediti ceduti, iv) alla capacita' dell'I.N.P.S. di disporre dei crediti caduti in quanto unico titolare autorizzato e all'assenza di precedenti cessioni o vincoli sugli stessi, v) alla legittimita' della riscossione dei crediti ceduti iscritti a ruolo da parte dei concessionari e alla capacita' di questi ultimi di trasferire alla societa' di cartolarizzazione gli incassi ottenuti a fronte degli stessi secondo quanto previsto nelle convenzioni tipo, vi) a richiedere, su richiesta della societa' di cartolarizzazione, il controllo da parte del Ministero delle finanze sull'operato dei concessionari, vii) all'assenza di obblighi di ritenuta o deduzione fiscale sugli importi corrisposti alla societa' di cartolarizzazione quali incassi a fronte dei crediti ceduti, viii) alla denominazione in euro dei crediti ceduti e dei pagamenti a fronte degli stessi, ix) alla sussistenza di tutte le autorizzazioni necessarie per la stipula del contratto di cessione e per l'esecuzione dello stesso, nonche' alla natura privatistica degli obblighi assunti con tale contratto, x) alla inopponibilita' alla societa' di cartolarizzazione di immunita' o privilegi connessi alla natura di ente pubblico dell'I.N.P.S. e alla non sussistenza di una facolta' di recesso dell'I.N.P.S. dal contratto di cessione o di annullamento dello stesso in virtu' di tale sua natura, xi) all'impegno dell'I.N.P.S. di agire in buona fede nell'esecuzione del contratto di cessione tenendo conto che l'operazione di cartolarizzazione avverra' con emissione di titoli sui mercati e xii) alla piena conoscenza da parte dell'I.N.P.S. dei meccanismi contrattuali e dell'ordine di priorita' previsti per i pagamenti da parte della societa' di cartolarizzazione o suoi incaricati a valere sui flussi di cassa rinvenienti a seguito di incassi o recuperi dei crediti ceduti; f) dichiarazioni e garanzie da parte dell'I.N.P.S. di attenersi alla normativa in tema di rateazioni vigente alla data del contratto di cessione, e di non apportare modifiche alla stessa, per quanto di sua competenza, senza il consenso scritto della societa' di cartolarizzazione, e relativa presa d'atto da parte dell'I.N.P.S., precisandosi a tale riguardo che i) in considerazione dell'avvenuta cessione dei crediti ceduti, resta esclusa ogni sua prerogativa di esercitare la facolta' di sospendere la riscossione dei crediti ceduti ai sensi dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, esclusione di cui l'I.N.P.S. prende atto, e che ii) il riferimento alla normativa vigente, contenuto nell'ultimo periodo del comma 3 del citato art. 3 e nell'impegno da assumersi da parte dell'I.N.P.S, ai sensi del contratto di cessione, dovra' intendersi effettuato alla normativa vigente alla data di stipula del contratto di cessione; g) salvi diversi accordi con le altre controparti contrattuali e sempreche' le agenzie di rating confermino che non viene alterato il rating attribuito ai titoli in essere, a non cedere a terzi ne' a compiere altri atti di disposizione o altri atti costitutivi di diritti, oneri o vincoli sui crediti ceduti a favore di terzi diversi dalla societa' di cartolarizzazione, ii) a collaborare al fine di dare esecuzione ed attuare gli scopi prefissati dalle parti con la stipula del contratto di cessione anche sottoscrivendo ulteriori atti o documenti che dovessero risultare necessari a tal fine, iii) ad adoperarsi per consentire o agevolare la riscossione dei crediti ceduti, iv) a proseguire l'attivita' di accertamento dell'esistenza dei crediti ceduti e a verificare l'accuratezza della documentazione presentata dai contribuenti, v) a regolare direttamente con i concessionari le somme relative ai crediti ceduti riconosciute indebite ai sensi di legge, vi) ad effettuare la riconciliazione delle somme incassate relativamente ai crediti ceduti nei termini previsti nel contratto di cessione; h) impegno ad informare la societa' di cartolarizzazione dell'eventuale non correttezza e veridicita' delle dichiarazioni e garanzie ad essa rilasciate o di propri inadempimenti, trasmettendo altresi' alla stessa, con cadenza semestrale a partire dal 31 dicembre 2002, una comunicazione circa le verifiche effettuate dall'I.N.P.S. in merito all'adempimento dei propri obblighi ovvero alla correttezza e veridicita' delle proprie dichiarazioni e garanzie; i) impegno a tenere indenne la societa' di cartolarizzazione da qualunque danno connesso a dichiarazioni e garanzie rese dall'I.N.P.S. che risultino non corrette e veritiere ovvero all'inadempimento di propri obblighi; l) pattuizione di una clausola risolutiva espressa per l'ipotesi di risoluzione dei contratti di cessione stipulati dall'I.N.P.S. in data 29 novembre 1999 e 31 maggio 2001, di mancato trasferimento da parte dell'I.N.P.S. alla societa' di cartolarizzazione degli incassi dallo stesso ricevuti a fronte dei crediti ceduti ovvero per inadempienza agli obblighi di pagamento di cui alla successiva lettera m); m) impegno a sostituire i crediti ceduti, ove tale sostituzione sia consentita ai sensi di legge, con altri crediti, ovvero a corrispondere alla societa' di cartolarizzazione un importo in contanti (pari rispettivamente all'80%, al 50% ed al 25% del valore nominale dei Crediti aziende, dei Crediti artigiani e commercianti e dei Crediti agricoli) secondo quanto stabilito nel contratto di cessione, nell'ipotesi di inesistenza dei crediti ceduti, accertata anche con provvedimento giudiziale non definitivo ovvero risultante a seguito di pronunce della Corte costituzionale o di non esigibilita' degli stessi per intervenuta prescrizione (ad esclusione comunque di qualunque ipotesi in cui i crediti ceduti non sarebbero comunque esigibili per effetto dell'insolvenza del debitore o della sua irreperibilita); la sostituzione sara' ammissibile solo alle condizioni stabilite nel contratto di cessione e sempreche' non venga alterato il rating dei titoli emessi dalla societa' di cartolarizzazione; l'impegno sopra previsto sara' subordinato, inter alia ed in conformita' a quanto disposto dal contratto di cessione i) al fatto che l'importo nominale dei crediti ceduti di cui sia accertata ai sensi del contratto di cessione l'inesistenza superi l'eventuale differenza in eccesso (ponderata secondo i criteri richiamati all'art. 1 del presente decreto e nel contratto di cessione) tra l'importo risultante dagli elenchi forniti alla societa' di cartolarizzazione (maggiorato dell'importo dei crediti eventualmente rinvenuti che rientrino nelle tipologie dei crediti ceduti e non siano stati inseriti in tali elenchi) e l'importo minimo garantito dall'I.N.P.S. e ii) alla necessita' per la societa' di cartolarizzazione di ottenere nell'immediato tali prestazioni al fine di rispettare il piano di rimborso e di pagamento degli interessi ipotizzato per i titoli emessi ai sensi del comma 5 del citato art. 13 e iii) al fatto che - ove si siano contemporaneamente verificate inesistenze dei crediti ceduti ai sensi del contratto di cessione stipulato in data 29 novembre 1999 e di quello stipulato in data 31 maggio 2001 le quali, in conformita' al disposto dell'art. 6.12 degli stessi, abbiano reso necessario per l'I.N.P.S. procedere a sostituire i crediti ivi ceduti con altri crediti, ovvero a corrispondere alla societa' di cartolarizzazione un importo in contanti secondo quanto ivi stabilito - nonostante tale sostituzione o versamento in contanti, sia comunque necessario sostituire i crediti ceduti con altri crediti, ovvero corrispondere alla societa' di cartolarizzazione un importo in contanti al fine di rispettare il piano di rimborso ipotizzato per i titoli; n) impegno a i) concedere o rifiutare motivatamente la propria approvazione a eventuali proposte di modifica alle convenzioni con i concessionari, ii) iscrivere a ruolo i crediti ceduti inclusi negli elenchi e non ancora iscritti ed a rendere esecutivi i ruoli, iii) vigilare sull'attivita' dei concessionari con le modalita' stabilite nel contratto di cessione. |
| Allegato 2 SERIE 5 Importo: variabile da nominali Euro 1.500.000.000 fino a nominali Euro 2.000.000.000, che, sommato all'importo dei titoli di cui alla suc-cessiva scheda al presente allegato, non superi i nominali Euro 3.000.000.000. L'importo effettivo verra' determinato in prossimita' del collocamento tenendo conto della domanda degli investitori. Taglio minimo: Euro 1.000. Cedole e date di pagamento: semestrali (l'ultimo giorno lavorativo di gennaio e luglio), con prima cedola pagabile il 31 gennaio 2003. Tasso d'interesse: Euribor 6 mesi, (interpolato per il primo periodo interessi) maggiorato di un margine, da determinarsi in prossimita' del collocamento. Natura dei titoli: titoli al portatore a ricorso limitato: l'obbligazione di pagamento sorge a carico della societa' emittente solo se, e nella misura in cui, la societa' emittente disponga delle somme necessarie per effettuare il relativo pagamento secondo un ordine di priorita' dei pagamenti da concordarsi tra la societa' emittente ed i creditori della stessa, conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione. I portatori dei titoli hanno azione sul patrimonio separato della societa' emittente costituito dai crediti ceduti, dai crediti ceduti in data 31 maggio 2001 e dai crediti ceduti in data 29 novembre 1999, nonche' da tutti gli altri diritti acquistati dalla societa' emittente nei confronti dell'I.N.P.S. o di terzi a tutela dei portatori dei titoli, dei portatori dei titoli emessi in data 31 maggio 2001, dei portatori dei titoli emessi in data 29 novembre 1999, secondo quanto disposto nel regolamento dei titoli. Rimborso: e' previsto il rimborso in un'unica scadenza alla data di pagamento degli interessi che cade il 31 luglio 2005; se non rimborsati a tale scadenza, i titoli ammortizzeranno semestralmente a partire dal 31 luglio 2005 in base ai fondi disponibili dell'emittente ad ogni data di pagamento degli interessi, secondo un ordine di priorita' dei pagamenti da concordarsi tra la societa' emittente ed i creditori della stessa, conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione. Scadenza stimata: 31 luglio 2005. Scadenza legale: 31 luglio 2010. Rating atteso: AAA da Standard & Poor's; Aaa da Moody's Investor Service, e AAA da Fitch Ratings. Quotazione: successivamente alla data di emissione dei titoli e' prevista la quotazione dei medesimi presso la Borsa di Lussemburgo. Successivamente i titoli possono essere ammessi a quotazione presso uno o piu' mercati regolamentati dell'Unione europea. Rimborso facoltativo: la societa' emittente ha la facolta' di rimborsare anticipatamente i titoli (per l'intero e non in parte) anche a seguito di una modifica dell'attuale regime fiscale relativo ai titoli emessi che imponga alla societa' emittente di effettuare nuove ritenute o deduzioni fiscali. Scadenza anticipata: qualora si verificassero inadempimenti da parte della societa' emittente i titoli, ovvero essa fosse assoggettata a procedure esecutive o di liquidazione, anche concorsuali, ovvero l'esecuzione degli obblighi da essa assunti in relazione all'operazione di cartolarizzazione divenisse illecita, il Rappresentante dei portatori dei titoli avra' la facolta', ovvero l'obbligo se cosi' richiesto da un'assemblea straordinaria dei portatori dei titoli o da un numero dei portatori dei titoli che rappresenti almeno il 20% dell'importo in linea capitale dei titoli emessi dall'Emittente da rimborsare, di dichiarare la societa' emittente decaduta dal beneficio del termine; nel qual caso tutti i titoli ancora in essere saranno rimborsabili pro rata senza alcuna priorita' di rimborso tra di essi. Rappresentante dei portatori dei titoli: Sanpaolo Fiduciaria S.p.a., o il suo eventuale sostituto, nominato dai sottoscrittori dei titoli. I portatori dei titoli potranno avere azione diretta nei confronti della societa' emittente esclusivamente nel caso in cui il Rappresentante dei portatori dei titoli ometta di tutelare i loro interessi. I titoli conterranno altresi' una specifica disciplina vincolante per i portatori dei titoli in merito alle formalita' di convocazione ed alle modalita' di funzionamento e decisione dell'assemblea dei portatori dei titoli, nonche' in merito alle modalita' di nomina e sostituzione del Rappresentante dei portatori dei titoli ed ai suoi diritti, doveri, poteri e responsabilita'. Legge regolatrice: legge italiana. Foro competente: competenza esclusiva del tribunale di Roma. SERIE 6 Importo: variabile da nominali Euro 1.000.000.000 fino a nominali Euro 1.500.000.000, che, sommato all'importo dei titoli di cui alla precedente scheda al presente allegato, non superi i nominali Euro 3.000.000.000. L'importo effettivo verra' determinato in prossimita' del collocamento tenendo conto della domanda degli investitori. Taglio minimo: Euro 1.000. Cedole: semestrali (l'ultimo giorno lavorativo di gennaio e luglio), con prima cedola pagabile il 31 gennaio 2003. Tasso d'interesse: Euribor 6 mesi, (interpolato per il primo periodo interessi) maggiorato di un margine, da determinarsi in prossimita' del collocamento. Natura dei titoli: titoli al portatore a ricorso limitato: l'obbligazione di pagamento sorge a carico della societa' emittente solo se, e nella misura in cui, la societa' emittente disponga delle somme necessarie per effettuare il relativo pagamento secondo un ordine di priorita' dei pagamenti da concordarsi' tra la societa' emittente ed i creditori della stessa, conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione. I portatori dei titoli hanno azione sul patrimonio separato della societa' emittente costituito dai crediti ceduti, dai crediti ceduti in data 31 maggio 2001 e dal crediti ceduti in data 29 novembre 1999, nonche' da tutti gli altri diritti acquistati dalla societa' emittente nei confronti dell'I.N.P.S. o di terzi a tutela dei portatori dei titoli, dei portatori dei titoli emessi in data 31 maggio 2001, dei portatori dei titoli emessi in data 29 novembre 1999, secondo quanto disposto nel regolamento dei titoli. Rimborso: e' previsto il rimborso in un'unica scadenza alla data di pagamento degli interessi che cade il 31 luglio 2007; se non rimborsati a tale scadenza, i titoli ammortizzeranno in via semestrale a partire dal 31 luglio 2007, in base ai fondi disponibili dell'emittente ad ogni data di pagamento degli interessi, secondo un ordine di priorita' dei pagamenti da concordarsi tra la societa' emittente ed i creditori della stessa, conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione. Scadenza stimata: 31 luglio 2007. Scadenza legale: 31 luglio 2015. Rating atteso: AAA da Standard & Poor's; Aaa da Moody's Investor Service, e AAA da Fitch Ratings. Quotazione: successivamente alla data di emissione dei titoli e' prevista la quotazione dei medesimi presso la Borsa di Lussemburgo. Successivamente i titoli possono essere ammessi a quotazione presso uno o piu' mercati regolamentati dell'Unione europea. Rimborso facoltativo: la societa' emittente ha la facolta' di rimborsare anticipatamente i titoli (per l'intero e non in parte) anche a seguito di una modifica dell'attuale regime fiscale relativo ai titoli emessi che imponga alla societa' emittente di effettuare nuove ritenute o deduzioni fiscali. Scadenza anticipata: qualora si verificassero inadempimenti da parte della societa' emittente i titoli, ovvero essa fosse assoggettata a procedure esecutive o di liquidazione, anche concorsuali, ovvero l'esecuzione degli obblighi da essa assunti in relazione all'operazione di cartolarizzazione divenisse illecita, il Rappresentante dei portatori dei titoli avra' la facolta', ovvero l'obbligo se cosi' richiesto da un'assemblea straordinaria dei portatori dei titoli o da un numero dei portatori dei titoli che rappresenti almeno il 20% dell'importo in linea capitale dei titoli emessi dall'Emittente da rimborsare, di dichiarare la societa' emittente decaduta dal beneficio del termine; nel qual caso tutti i titoli ancora in essere saranno rimborsabili pro rata senza alcuna priorita' di rimborso tra di essi. Rappresentante dei portatori dei titoli: Sanpaolo Fiduciaria S.p.a., o il suo eventuale sostituto, nominato dai sottoscrittori dei titoli. I portatori dei titoli potranno avere azione diretta nei confronti della societa' emittente esclusivamente nel caso in cui il rappresentante dei portatori dei titoli ometta di tutelare i loro interessi. I titoli conterranno altresi' una specifica disciplina vincolante per i portatori dei titoli in merito alle formalita' di convocazione ed alle modalita' di funzionamento e decisione dell'assemblea dei portatori dei titoli nonche' in merito alle modalita' di nomina e sostituzione del rappresentante dei portatori dei titoli ed ai suoi diritti, doveri, poteri e responsabilita'. Legge regolatrice: legge italiana. Foro competente: competenza esclusiva del tribunale di Roma. |
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