Gazzetta n. 186 del 9 agosto 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 25 luglio 2002
Definizione per l'anno accademico 2002/2003 del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie, presso l'Universita' di Firenze.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera e);
Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto ministeriale 13 settembre 2001, con il quale, a seguito dell'approvazione del regolamento didattico dell'Universita' degli studi di Firenze, sono stati programmati gli accessi al corso di laurea in scienze motorie, classe 33, attivato a decorrere dall'anno accademico 2001-2002;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;
Vista la nota in data 5 luglio 2002, con la quale l'Universita' degli studi di Firenze, trasmette la delibera del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia nella seduta del 19 giugno 2002 relativa, tra l'altro, alla offerta potenziale formativa per il corso di laurea in scienze motorie;
Vista la nota in data 10 luglio 2002, con la quale il rettore della suindicata Universita' chiede la programmazione per l'anno accademico 2002-2003, degli accessi per il corso di laurea in scienze motorie sulla base del potenziale formativo di cui alla citata delibera;
Decreta:
Per l'anno accademico 2002/2003 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie, afferente alla classe 33 dell'Universita' degli studi di Firenze e' determinato in quattrocentocinquanta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e venticinque per gli studenti non comunitari residenti all'estero.
L'ammissione degli studenti e' disposta dall'Ateneo secondo le modalita' di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999, pubblicizzate nel relativo bando.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 luglio 2002
Il Ministro: Moratti
 
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