Gazzetta n. 186 del 9 agosto 2002 (vai al sommario) |
AGENZIA DEL TERRITORIO |
DECRETO 1 agosto 2002 |
Estensione, in regime di obbligatorieta', ad altri distretti notarili del modello unico informatico, relativamente agli atti di compravendita di immobili, e, in regime di facoltativita', a tutti i distretti notarili, relativamente ad altre tipologie di atti. |
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IL DIRETTORE dell'Agenzia del territorio e IL DIRETTORE dell'Agenzia delle entrate di concerto con IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, che ha aggiunto tra l'altro gli articoli 3-bis, 3-ter e 3-sexies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, riguardanti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308, predisposto ai sensi dell'art. 3-sexies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di atti immobiliari; Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135, recante disposizioni in materia di dati particolari da parte di soggetti pubblici; Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, e successive modifiche, recante modifiche al libro VI del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari; Visto il decreto 10 marzo 1995 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante l'approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione, nonche' le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica; Visto il decreto direttoriale 13 dicembre 2000 che approva il modello unico informatico, le modalita' tecniche necessarie per la trasmissione dei dati e per il pagamento telematico dei tributi dovuti in relazione all'esecuzione degli adempimenti in materia di atti immobiliari; Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1997 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante le nuove modalita' di presentazione su supporto informatico e di trasmissione telematica alle conservatorie dei registri immobiliari e agli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1 gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, e 63, 64 e 65 del decreto legislativo n. 300/1999, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139; Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente le disposizioni in materia di Statuto di diritti del contribuente; Visto il decreto direttoriale 12 dicembre 2001, emanato congiuntamenie dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia del territorio e dal Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia con cui e' stato attivato, relativamente agli atti di compravendita di immobili, il servizio telematico in regime di obbligatorieta' dal 1 maggio 2002, per i notai che operano nei distretti notarili di Avellino e Sant'Angelo de' Lombardi, Bergamo, Perugia, Viterbo e Rieti e in regime di facoltativita' per i notai che operano sull'intero territorio nazionale, sempre che siano stati attivati gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti per i relativi distretti; Considerato che occorre fissare la progressiva attivazione del servizio telematico relativo agli atti immobiliari, anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche ed a particolari tipologie di atti, ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463; Ravvisata la necessita' di estendere ai notai di altri distretti notarili l'utilizzo del servizio telematico, relativamente agli atti di compravendita di immobili, in regime di obbligatorieta'; Ravvisata, altresi', l'opportunita' di estendere ai notai che operano sull'intero territorio nazionale l'utilizzo del servizio telematico, relativamente ad altre tipologie di atti, in regime di facoltativita'; Decretano: Art. 1. 1. I notai che operano nei distretti notarili di Bologna, Forli', Ravenna, Rimini, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Pisa, Pistoia, Prato, Siena e Terni devono utilizzare, a partire dal 1 ottobre 2002, le procedure telematiche per gli atti di compravendita di immobili stipulati dalla medesima data. 2. I notai che operano nei distretti notarili di Benevento, Caserta, Campobasso, Isernia, Brescia, Cremona, Mantova, Sondrio, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia devono utilizzare, a partire dal 15 novembre 2002, le procedure telematiche per gli atti di compravendita di immobili stipulati dalla medesima dati. 3. I notai, a partire dalla data del 1 ottobre 2002, possono utilizzare le procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, anche per gli adempimenti relativi agli atti di mutuo e costituzione di garanzie reali su diritti immobiliari, alle cessioni e costituzioni di diritti reali a titolo oneroso su immobili, alle costituzioni di vincolo su immobili, stipulati dalla medesima data, nonche' alle accettazioni espresse di eredita' contenute in atti stipulati dal 1 ottobre 2002 e alle accettazioni tacite di eredita' desumibili da atti stipulati dalla medesima data, sempre che siano stati attivati gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti per i relativi distretti. 4. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano per gli atti relativi ad immobili ubicati nei comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1 agosto 2002
Il direttore dell'Agenzia del territorio Picardi
Il direttore dell'Agenzia delle entrate Ferrara
Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia Tatozzi |
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