Gazzetta n. 186 del 9 agosto 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 22 luglio 2002 |
Sospensione di alcune disposizioni contenute nel decreto direttoriale 29 ottobre 2001, concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Soave Superiore", in conformita' della ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 185 del 14 marzo 2002. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Soave" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1 marzo 1975, 6 maggio 1976 ed i decreti ministeriali 18 giugno 1992, 2 giugno 1993 e 22 luglio 1998 con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato; Visto il decreto direttoriale 29 ottobre 2001 concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Soave Superiore", gia' riconosciuti a denominazione di origine controllata nelle tipologie ""Soave Superiore" e ""Soave Superiore Classico" con il decreto presidenziale e le successive modifiche sopra citati; Visto il ricorso n. 1334/02 proposto dalla Federazione nazionale del commercio vinicolo, dalla S.p.a. Cantine Francesco Minini, dalla S.p.a. Fratelli Martini Secondo Luigi e dalla S.p.a Schenk Italia, inteso ad ottenere l'annullamento del decreto direttoriale 29 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2001, nella parte in cui dispone l'obbligo dell'affinamento in bottiglia in zona delimitata; Vista l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione 2a ter, n. 185 del 14 marzo 2002, che sospende il predetto decreto direttoriale di riconoscimento del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore", nella parte in cui si dispone l'obbligo dell'affinamento in bottiglia in zona delimitata, rilevando che sussistono i presupposti per disporre l'accoglimento dell'istanza; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla emanazione del decreto di sospensione, nella parte in qua, del decreto direttoriale 29 ottobre 2001, in ottemperanza alla ordinanza sopra citata; Decreta: Art. 1. 1. In ottemperanza all'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione 2a ter n. 185 del 14 marzo 2002 e' sospeso l'obbligo dell'affinamento in bottiglia in zona delimitata previsto all'art. 5 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Soave Superiore", nel testo annesso al decreto direttoriale 29 ottobre 2001. |
| Art. 2. 1. Le disposizioni di cui all'articolo precedente hanno validita' dalla data del deposito dell'ordinanza alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 luglio 2002 Il direttore generale reggente Ambrosio |
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