Gazzetta n. 185 del 8 agosto 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERAZIONE 18 luglio 2002 |
Contributo al Fondo di compensazione per il servizio postale universale - esercizio 2001. |
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IL MINISTRO in qualita' di autorita' di regolamentazione del settore postale Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha dato attuazione alla direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio, e in particolare: l'art. 7 che impone al fornitore del servizio universale di istituire la separazione contabile per ciascun servizio riservato, per i servizi non riservati facenti parte del servizio universale e per i servizi non facenti parte del servizio universale; l'art. 10, che nell'istituire il fondo di compensazione degli oneri del servizio universale, fissa l'aliquota contributiva entro la misura massima del dieci per cento e demanda a un decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina delle modalita' di funzionamento del predetto fondo; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73, che ha dettato il regolamento recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore postale; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 17 novembre 2000, con il quale sono state determinate le modalita' di funzionamento del fondo di compensazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del-l'8 marzo 2001; Vista la propria deliberazione 22 dicembre 2000, che ha definito l'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000; Vista, altresi', la propria deliberazione 1 agosto 2001, con la quale e' stata fissata la misura del contributo di cui trattasi per l'anno 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2001; Considerato che, ai sensi degli articoli 1 e 3 del menzionato decreto 17 novembre 2000, l'autorita' di regolamentazione del settore postale e' chiamata a determinare annualmente la misura del contributo da richiedere ai titolari di licenza individuale; Vista la documentazione relativa all'esercizio 2001 presentata dalla societa' per azioni Poste Italiane, trasmessa dalla stessa societa' in allegato alla nota prot. n. 22000427 del 24 giugno 2002; Considerato che i prospetti della separazione contabile sono stati approvati dal consiglio di amministrazione della societa' Poste Italiane e certificati dalla societa' di revisione Reconta Ernst & Young; Rilevato che l'onere del servizio postale universale riguardante l'esercizio 2001, al netto delle somme corrisposte dallo Stato per integrazioni all'editoria e agli invii elettorali pari a Euro 361.220.000 e per compensazioni pari a Euro 438.988.000, e' risultato pari a Euro 405.293.000; Acquisita la documentazione inerente agli introiti lordi comunicati dai soggetti titolari di licenza individuale per l'anno 2001 pari a Euro 9.715.493,56; Ritenuto che debba procedersi a fissare per l'anno 2001 la misura del contributo da richiedere ai titolari di licenza individuale secondo principi di trasparenza, di non discriminazione, di proporzionalita' e anche di equita', non tralasciando di considerare i costi di gestione del servizio universale che non trovano compensazione nei proventi derivanti dalla gestione dei servizi riservati; Delibera: Art. 1. 1. La misura del contributo dovuto dai soggetti titolari di licenza individuale riguardante il servizio postale universale, relativamente all'attivita' svolta nell'anno 2001, e' fissata nel 3% degli introiti lordi conseguiti nell'anno predetto. |
| Art. 2. 1. Le somme di cui all'art. 1 devono essere versate, secondo le modalita' indicate dal decreto ministeriale 17 novembre 2000 citato nelle premesse, entro il 30 settembre 2002. La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 luglio 2002 Il Ministro: Gasparri |
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