Gazzetta n. 185 del 8 agosto 2002 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 6 giugno 2002
Legge n. 383/2001 - Linee guida per il programma straordinario di accertamento e per l'emersione progressiva per i lavoratori subordinati. (Deliberazione n. 38/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, cosi' come modificata ed integrata dal decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2002, n. 73, che al capo primo reca norme per incentivare l'emersione dell'economia sommersa;
Visti, in particolare, l'art, 1, comma 7, e l'art. 1-bis della predetta legge n. 383/2001 che prevedono che il CIPE definisce, rispettivamente, il piano straordinario di accertamento per intensificare l'azione di contrasto all'economia sommersa, e le linee generali per l'approvazione, da parte del sindaco, dei piani individuali di emersione progressiva per i lavoratori subordinati;
Vista la propria delibera 15 novembre 2001, n. 100 (Gazzetta Ufficiale n. 41/2002), con la quale e' stato approvato il documento concernente le linee guida per l'attuazione della procedura di emersione dell'economia sommersa secondo quanto disposto dalla predetta legge n. 383/2001;
Vista la nota n. 6186/2002/DPF/UGT del 5 giugno 2002, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - concernente il programma straordinario di accertamento e di emersione di cui alla predetta legge n. 383/2001;
Considerata la necessita' di definire le linee guida per consentire l'avvio immediato del predetto piano straordinario di accertamento e la sollecita utilizzazione della nuova procedura di emersione;
Considerata la necessita' di prevedere adeguate forme di coordinamento tra le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti interessati, al fine di garantire la massima efficacia dell'azione di contrasto dell'economia sommersa, di assicurare l'assistenza e l'informazione nei confronti dei soggetti che intendono aderire ai programmi di emersione e di fornire supporto e assistenza tecnica ai sindaci in relazione all'istruttoria delle proposte di piani individuali di emersione;
Ritenuto opportuno stabilire che il decreto da emanare secondo l'art. 1, comma 8, della predetta legge n. 383/2001, determini, in via prioritaria, la quota da destinare alla copertura degli oneri relativi alla ricostruzione della posizione previdenziale dei lavoratori impegnati nei programmi di emersione;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Delibera:
1. E' approvato il documento, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante, concernente le linee guida per il programma straordinario di accertamento finalizzato ad intensificare l'azione di contrasto all'economia sommersa, nonche' le linee generali per l'approvazione dei piani individuali di emersione progressiva per i lavoratori subordinati di cui, rispettivamente, all'art. 1, comma 7, e all'art. 1-bis della legge n. 383/2001 citata in premessa.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con gli altri Ministri interessati, informa semestralmente questo comitato sull'attuazione delle iniziative oggetto della presente delibera.
3. Le risorse affluite al fondo di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono destinate, con priorita' rispetto alle altre finalita' previste dall'art. 1, comma 8, della legge n. 383/2001, alla copertura degli oneri relativi alla ricostruzione della posizione previdenziale dei lavoratori impegnati nei programmi di emersione, prevista dall'art. 1, comma 4, della legge n. 383/2001. A tanto si provvede con il decreto da emanare secondo l'art. 1, comma 8, della predetta legge n. 383/2001.
Roma, 6 giugno 2002
Il Presidente delegato: Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 221
 
Allegato LINEE GUIDA PER IL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI ACCERTAMENTO FINALIZZATO ALLA INTENSIFICAZIONE DELL'AZIONE DI CONTRASTO ALL'ECONOMIA SOMMERSA E PER L'EMERSIONE PROGRESSIVA PER I LAVORATORI SUBORDINATI (art. 1, comma 7, e art. 1-bis, della legge 18 ottobre
2001, n. 383). Gli obiettivi della legge.
La legge 383/2001 (articoli 1, 1-bis, 2 e 3) mira a fare emergere il cosiddetto "lavoro sommerso", ossia a promuovere la regolarizzazione dei rapporti di lavoro che non rispettano le norme fiscali, previdenziali e assicurative; mira, dunque, a fare rientrare nella legalita' i datori di lavoro e i lavoratori che ne sono fuori. Oltre che recuperare gettito per l'erario, l'obiettivo e' assicurare tutela previdenziale ai lavoratori nonche' promuovere, attraverso il rispetto delle regole, condizioni di corretta concorrenzialita' nella competizione economica.
Per raggiungere i suoi obiettivi la legge prevede da un lato agevolazioni fiscali e contributive per coloro che emergono, sia per sistemare il passato sia per il triennio 2002-2004, dall'altro un piano straordinario di accertamento. Le agevolazioni fiscali e contributive.
Le agevolazioni si ottengono con la presentazione, entro il 30 novembre 2002, di una dichiarazione di emersione, nella quale i datori di lavoro devono indicare, per ogni lavoratore che emerge, il costo del lavoro utilizzato nel 2002 e negli anni precedenti. I vantaggi per i datori di lavoro e per i lavoratori che emergono consistono, oltre che nella regolarizzazione per gli anni passati (attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva), in "sconti" sul pagamento di imposte e contributi per il triennio agevolato 2002-2004. Il piano straordinario di accertamento.
Accanto ai benefici per coloro che emergono, per contrastare il lavoro irregolare prendera' il via un piano straordinario di accertamento sulla base delle linee guida che seguono. A questo scopo, l'Agenzia delle entrate inviera' una richiesta di informazioni a tutti i datori di lavoro per i quali, dall'analisi dei dati risultanti dai sistemi informativi dell'anagrafe tributaria e di altri sistemi informativi pubblici o privati, risultino situazioni che possano configurare lo svolgimento di attivita' sommersa. La richiesta di informazioni non preclude la possibilita' di presentare la dichiarazione di emersione e di beneficiare, quindi dei vantaggi della legge.
E' introdotta, inoltre, una nuova sanzione amministrativa di misura variabile dal 200 al 400 per cento del costo del lavoro dipendente impiegato ma non risultante dalle scritture o documentazioni obbligatorie, calcolato sulla base dei contratti collettivi nazionali. Tale sanzione sara' applicata dagli uffici dell'Agenzia dell'entrate. Il piano di emersione individuale.
Con la nuova procedura individuale, oltre alle situazioni concernenti la materia fiscale e previdenziale, l'imprenditore puo' far emergere e regolarizzare l'intera attivita' produttiva esercitata, attraverso un piano individuale di emersione che va presentato, entro il 30 settembre 2002, al sindaco del comune dove ha sede l'unita' produttiva. Per conservare l'anonimato, l'imprenditore puo' fare presentare il piano a un intermediario abilitato (professionista, associazione di categoria).
Attraverso il piano individuale l'imprenditore ha la possibilita' di adeguare in modo progressivo la propria attivita' alle norme diverse da quelle fiscali e previdenziali (in 18 mesi, prorogabili a 24 per motivate esigenze); di adeguarsi progressivamente (entro il triennio agevolato) agli obblighi contrattuali in materia di trattamento economico, impegnandosi a presentare l'apposita dichiarazione di emersione entro il 30 novembre 2002. Con l'approvazione del piano, secondo le linee guida indicate piu' avanti, il sindaco consente la prosecuzione dell'attivita', anche senza le prescritte autorizzazioni amministrative. Il coordinamento delle iniziative.
Per assicurare l'applicazione della legge, le amministrazioni statali e locali, dovranno attuare un programma coordinato e organico per la lotta all'economia sommersa e per assicurare l'informazione e l'assistenza ai soggetti interessati alla procedura di emersione.
In particolare, i Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, l'agenzia delle entrate, l'INPS e l'INAIL, d'intesa tra di loro e con gli altri soggetti interessati, curano:
a) entro il 20 giugno 2002, l'adozione di provvedimenti amministrativi e di un'unitaria circolare esplicativa che individui anche, per ciascuna amministrazione, le strutture operative responsabili dell'attuazione del piano coordinato e competenti a fornire chiarimenti e informazioni;
b) entro il 30 giugno 2002, l'entrata in funzione di "numeri verdi" dedicati a fornire chiarimenti ed indicazioni sulla procedura per l'emersione dell'economia sommersa;
c) entro il 30 giugno 2002, l'invio di materiale informativo ai sindaci, nonche' la predisposizione di procedure per fornire supporto ed assistenza tecnica ai sindaci medesimi, per l'istruttoria delle proposte di piani di emersione;
d) entro il 15 luglio 2002, l'attivazione presso i propri uffici operativi di appositi sportelli che costituiscono una rete capillare per l'informazione e l'assistenza ai cittadini interessati alla emersione;
e) entro il 30 luglio 2002, la realizzazione di apposite pagine internet dedicate alla raccolta sistematica e coordinata delle disposizioni normative ed amministrative nonche' le istruzioni ed i chiarimenti interpretativi.
I cittadini che vogliono informazioni in merito alle procedure di emersione possono rivolgersi, con la garanzia dell'assoluto anonimato, agli uffici locali delle amministrazioni statali, ai comitati provinciali e regionali per l'emersione, agli uffici comunali, e alle strutture territoriali delle associazioni di categoria ovvero ai singoli professionisti. Linee guida per il piano straordinario di accertamento 1) Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, adotta entro il 15 giugno 2002 specifiche direttive di indirizzo finalizzate ad ottimizzare l'utilizzo degli strumenti e le risorse da dedicare direttamente all'obiettivo di far emergere l'economia sommersa.
2) Gli organismi preposti alla vigilanza e al controllo degli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e fiscale procedono al sistematico scambio di informazioni finalizzato a potenziare le rispettive capacita' d'indagine.
3) Per le medesime finalita', i soggetti gestori di servizi di pubblica utilita' provvedono, mediante sistemi telematici, al sistematico e tempestivo invio delle informazioni riguardanti la titolarita' dei contratti di utenze telefoniche, elettriche, per il gas e idriche non riconducibili ad uso domestico.
4) Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 20 giugno 2002, sentite le amministrazioni interessate, sono definiti i tempi e le modalita' nonche' le specifiche tecniche per la trasmissione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi alle informazioni indicate al punto 3.
5) L'Agenzia delle entrate, sulla base delle informazioni disponibili al sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, nonche' di quelle che pervengono per effetto di quanto previsto ai precedenti punti 2 e 3, individua i contribuenti per i quali emergano specifiche anomalie anche correlabili all'utilizzo di lavoro non regolare.
6) Ai contribuenti individuati mediante gli incroci indicati al punto 5, l'Agenzia medesima invia, a partire dal 20 giugno 2002, apposita richiesta di informazioni con la evidenziazione degli indicatori adottati.
7) I contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni relative all'emersione del lavoro irregolare di cui agli articoli da 1 a 3 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero non forniscono elementi significativi idonei a confutare le anomalie indicate al punto 5, sono inseriti, con priorita', nel piano dei controlli e di vigilanza degli organi preposti al contrasto dell'evasione previdenziale e fiscale.
8) Ai fini dell'applicazione delle prescrizioni previste al punto 7, l'Agenzia delle entrate fornisce le informazioni disponibili agli organi competenti.
9) L'Agenzia delle entrate, il comando generale della Guardia di finanza, le competenti direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL, tenuto conto delle direttive previste al punto 1, indicono periodiche riunioni di indirizzo e di coordinamento delle strategie di controllo finalizzate ad assicurare la tempestivita' dell'azione ed a conseguire la massima efficacia dell'azione amministrativa; la prima riunione e' indetta entro il 15 luglio 2002.
10) Le direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate, i comandi regionali della Guardia di finanza, le direzioni regionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le strutture periferiche dell'INPS e dell'INAIL, indicono periodiche riunioni per il coordinamento delle specifiche attivita' di vigilanza e controllo nonche' per la concreta attuazione del presente piano; la prima riunione e' indetta entro il 20 luglio 2002.
11) Le riunioni sono convocate dal direttore regionale dell'Agenzia delle entrate e dallo stesso presiedute. La predetta prescrizione si applica separatamente per le province autonome di Bolzano e di Trento.
12) Le iniziative di vigilanza e controllo saranno caratterizzate dalla puntuale valutazione delle posizioni soggettive interessate, tenuto anche conto degli elementi forniti dal contribuente a seguito delle richieste di informazioni indicate al punto 6. Linee guida per il programma di emersione progressiva
1) i soggetti interessati ovvero gli intermediari indicati nel comma 2 dell'articolo 1-bis della legge n. 383 del 2001, presentano una proposta di piano di emersione al sindaco del comune dove ha sede l'unita' produttiva intesa come luogo o locali nei quali si svolge in concreto l'attivita' aziendale o professionale. Nell'ipotesi in cui nell'ambito del medesimo comune vi siano piu' unita' produttive, il piano di emersione deve riferirsi a tutte le unita' produttive irregolari ubicate nel comune stesso. In presenza di unita' produttive insediate in piu' comuni deve essere presentato un distinto piano individuale di emersione per ciascun comune;
2) la proposta di piano di emersione e' presentata, in via ordinaria, entro il 30 settembre 2002, a mezzo posta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero direttamente al sindaco del comune competente con le modalita' che saranno stabilite dal comune medesimo;
3) il sindaco adotta le direttive necessarie per l'espletamento dell'attivita' di ricevimento, istruttoria e valutazione delle proposte di piano, anche relativamente a quelle pervenutegli eccezionalmente, per motivate ragioni, dopo la predetta data del 30 settembre 2002, in modo da consentire agli interessati la presentazione della dichiarazione di emersione entro, e non oltre, il previsto termine del 30 novembre 2002;
4) le proposte per la progressiva regolarizzazione degli obblighi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attivita' sono classificate in base alle seguenti tipologie:
a) ambiente;
b) sicurezza;
c) igiene e salute;
d) edilizia;
e) agricoltura;
f) altro;
5) per ciascuna proposta di regolarizzazione e' indicata:
a) le irregolarita' da sanare e la normativa cui occorre adeguarsi;
b) il termine proposto per l'adeguamento, ordinariamente previsto in un periodo non superiore a 18 mesi;
c) le motivate esigenze per le quali si richiede il prolungamento a 24 mesi del termine per l'adeguamento;
6) il piano individuale di emersione proposto contiene i seguenti ulteriori elementi:
a) attivita' svolta dall'impresa o lavoratore autonomo e il contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile;
b) il numero dei lavoratori che si intende regolarizzare suddivisi in base all'inquadramento contrattuale spettante e, nell'ambito di ciascun inquadramento, in base a trattamenti economici identici, indicando, per ciascun lavoratore, da non individuare nominativamente, la retribuzione di partenza, nonche' le eventuali proposte di cui ai punti 7) e 8);
c) l'impegno a presentare, a seguito dell'approvazione del piano, la dichiarazione di emersione, che deve corrispondere interamente ai contenuti del piano;
7) se il piano individuale di emersione proposto prevede il graduale allineamento delle retribuzioni ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la proposta deve rispettare i seguenti limiti:
a) la retribuzione lorda di emersione di ognuno dei lavoratori regolarizzati deve essere almeno pari al 70 % del minimo contrattuale;
b) la retribuzione corrisposta deve comunque essere adeguata a quella minima contrattuale, con progressivi aumenti della retribuzione lorda, entro la fine del triennio di emersione;
8) il graduale allineamento delle retribuzioni ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro deve, comunque, tenere conto di eventuali modifiche intervenute, nel corso del triennio agevolato, alle misure dei minimi stessi;
9) relativamente alle proposte di cui ai punti 7) e 8), il parere alla commissione regionale o provinciale sull'economia sommersa, fornisce al sindaco indicazioni ed elementi utilizzabili ai fini della decisione in merito all'approvazione della proposta;
10) il piano di emersione puo' riguardare anche aspetti in materia di trattamento economico diversi dall'allineamento ai minimi retributivi contrattuali;
11) il piano individuale di emersione proposto deve contenere la dichiarazione che, in caso di sua approvazione, verra' presentata apposita dichiarazione di emersione;
12) nell'approvazione dei piani individuali di emersione il sindaco:
a) si attiene a criteri di omogeneita', tenendo comunque conto della specificita' dell'attivita' svolta e della situazione soggettiva del richiedente, e, possibilmente, a fini di uniformita', anche con riferimento a valutazioni di proposte relative a realta' economiche simili;
b) da' disposizioni per l'esame delle proposte in relazione all'ordine cronologico di presentazione;
c) stabilisce i tempi dell'adeguamento degli obblighi e della eliminazione delle irregolarita' secondo il principio della ragionevole gradualita' in relazione alle difficolta' obiettive evidenziate dal richiedente, e, comunque, con priorita' per la rimozione delle irregolarita' ritenute piu' rilevanti;
13) nel caso in cui siano richieste modifiche o integrazioni al piano individuale di emersione, il sindaco emana le eventuali opportune direttive al fine di garantire che la conclusione della procedura consenta di rispettare il termine perentorio del 30 novembre 2002 previsto per la presentazione, da parte degli interessati, della dichiarazione di emersione;
14) il sindaco approva il piano individuale di emersione con propria ordinanza, e ne da' comunicazione all'interessato o all'intermediario che lo ha presentato, disponendo, contestualmente, in ordine alla prosecuzione dell'attivita';
15) il richiedente, ricevuta la comunicazione dell'approvazione del piano individuale di emersione:
a) presenta la dichiarazione di emersione all'Agenzia delle entrate;
b) presenta al comune l'integrazione del piano di emersione contenente l'indicazione di tutti i dati precedentemente mantenuti riservati;
c) allega all'integrazione copia della dichiarazione di emersione trasmessa all'Agenzia delle entrate;
16) il sindaco trasmette agli organi competenti nelle materie interessate alla procedura di graduale regolarizzazione la copia della dichiarazione di emersione e il relativo piano di emersione approvato;
17) il sindaco, entro i termini stabiliti, provvede alla verifica dell'avvenuto adeguamento e regolarizzazione degli obblighi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attivita', secondo quanto previsto dal piano approvato, e ne da' formale comunicazione agli interessati;
18) il prefetto esercita le funzioni di coordinamento e vigilanza secondo quanto disposto dall'articolo 1-bis, comma 4, della legge n. 383 del 2001, anche avvalendosi della conferenza permanente di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287.
 
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