Gazzetta n. 185 del 8 agosto 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 luglio 2002
Disciplina delle modalita' di concessione del beneficio del pagamento differito dei tabacchi lavorati.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;
Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;
Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 303, concernente la disciplina del pagamento dei generi di monopolio da parte dei rivenditori;
Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente, l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sui tabacchi lavorati con quella recata da direttive CEE, e successive modificazioni che disciplina, tra l'altro, l'accertamento, la liquidazione ed il pagamento delle accise;
Visto l'art. 7-bis del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito nella legge 27 febbraio 2002, n. 16, che estende, l'applicazione delle disposizioni di cui alla citata legge 18 febbraio 1963, n. 303, ai depositari autorizzati titolari depositi fiscali di tabacchi lavorati, rimandando ad un decreto del direttore generale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, la disciplina delle modalita' di concessione del beneficio del pagamento differito;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, che istituisce l'Ente tabacchi italiani per lo svolgimento delle attivita' produttive e commerciali gia' attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con esclusione delle attivita', inerenti il lotto e le lotterie, e riserva allo Stato le funzioni e le attivita' di interesse generale gia' affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge alla predetta Amministrazione;
Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, regolamento recante, tra l'altro, norme sull'istituzione ed il regime dei depositi fiscali;
Visti i decreti ministeriali 1 giugno 1999, n. 202, 9 giugno 2000, n. 170 e 12 giugno 2002 n. 119, recanti modificazioni al citato decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67;
Considerata la necessita' di assicurare la regolarita' nella riscossione delle imposte gravanti sulla vendita dei tabacchi lavorati, e nello stesso tempo garantire il rifornimento della rete di vendita;
Decreta:
Art. 1.
Il depositario autorizzato, titolare di depositi fiscali di tabacchi lavorati potra' concedere al rivenditore che abbia presentato la cauzione di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 303, una dilazione al pagamento dei generi, sempre che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
1) la dilazione al pagamento non potra' essere superiore a quindici giorni;
2) l'importo dilazionabile non dovra' eccedere il doppio del valore della levata media riferita all'anno precedente la richiesta;
3) per le rivendite di nuova istituzione potra' essere concessa, inizialmente, una dilazione per un importo non superiore a 2.500,00 euro. Dopo tre mesi di funzionamento, tale importo massimo sara' commisurato alla media dei prelevamenti e, decorso, un anno, alla media annuale dei prelevamenti stessi;
4) il rivenditore qualora all'atto della levata, non usufruisca dell'intero ammontare del fido autorizzato potra' effettuare nell'ambito del periodo di dilazione, levate suppletive fino alla concorrenza di tale importo, sempreche' le somme relative a tali levate vengano versate alla scadenza della dilazione stessa.
 
Art. 2.
Per far fronte alle esigenze derivanti da andamenti stagionali del mercato ovvero da particolari circostanze il depositario autorizzato potra' variare la periodicita' dei prelevamenti nell'ambito del periodo interessato.
 
Art. 3.
In caso di chiusura per ferie della rivendita, il fido dovra' essere saldato prima della chiusura dell'esercizio.
 
Art. 4.
Qualora la scadenza del periodo di dilazione coincida con un giorno festivo corrispondente al 15 ovvero alla fine del mese di riferimento, il rivenditore dovra' effettuare il pagamento entro il primo giorno feriale antecedente la scadenza stessa.
 
Art. 5.
Fino a quando non verranno messe a punto idonee procedure informatizzate che consentono una corretta imputazione del periodo di imposta, in caso di ordini dei rivenditori che eccedono l'ammontare del fido autorizzato, sara' necessario predisporre apposito ordine e quindi emettere specifica fattura.
Il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore il 1 ottobre 2002.
Roma, 10 luglio 2002
Il direttore generale: Cutrupi Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2002 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 340
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone