Gazzetta n. 185 del 8 agosto 2002 (vai al sommario) |
COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE |
COMUNICATO |
Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002 |
|
|
Il comune di San Secondo Parmense (provincia di Parma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) Di riconfermare per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. e le detrazioni d'imposta applicate nell'anno 2001 e come di seguito riportate: A) - misura delle aliquote: 1) unita' immobiliari direttamente adibiti ad abitazione principale relativamente alle persone fisiche, soggetti passivi ed ai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune: 4,5 per mille; 2) tutti gli altri immobili (terreni, aree fabbric., altri fabbricati ecc.) e per l'abitazione principale dei soggetti: non residenti: 6,1 per mille; e per i terreni agricoli: 5,9 per mille; 3) case sfitte: 7 per mille; B) - misura delle detrazioni di imposta: e' riconosciuta una ulteriore detrazione di imposta di L. 120.000 da aggiungersi a quella di L. 200.00 gia' prevista dalla legge n. 662/1996 per l'abitazione principale, nei sottolenecati casi a condizione che nessun familiare dimorante nell'appartamento possieda al 1 gennaio 2002 altre proprieta' immobiliari (fabbricati e terreni) oltre a quella per la quale viene richiesta l'ulteriore detrazione: 1) famiglie con 3 o piu' figli di eta' inferiore a 18 anni alla data del 1 gennaio 2002; Requisiti: possesso del solo appartamento abitato ed eventuale garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare del contribuente alla data del 1o gennaio 2002; nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare; nucleo familiare con 3 o piu' figli di eta' inferiore a 18 anni alla data del 1 gennaio 2002; reddito familiare riferito all'anno 2001 non superiore a L. 14.000.000 annui netti per ogni componente del nucleo familiare se lavoratori dipendenti e non superiore a L. 11.000.000 annui netti per ogni componente il nucleo familiare se lavoratori autonomi. 2) Famiglie numerose: Requisiti: possesso del solo appartamento abitato ed eventuale garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare del contribuente alla data del 1 gennaio 2002; nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare; nucleo familiare composto da 6 o piu' persone alla data del 1 gennaio 2002; reddito familiare riferito all'anno 2001 non superiore a L. 14.000.000 annui netti per ogni componente del nucleo familiare se lavoratori dipendenti e non superiore a L. 11.000.000 annui netti per ogni componente il nucleo familiare se lavoratori autonomi. 3) Pensionati: Requisiti: possesso del solo appartamento abitato ed eventuale garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare del contribuente alla data del 1o gennaio 2002; nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare; avere compiuto il 60o anno di eta' alla data del 1 gennaio 2002; essere in condizione non lavorativa e con un reddito da pensione non superiore a L. 14.000.000 annui netti riferito all'anno 2001; il reddito e' quello del singolo contribuente senza alcun riferimento quindi a quello del nucleo familiare. 4) Nuclei familiari al cui interno vi sia un portatore di handicap al 100% (intendendosi nella definizione di portatore di handicap anche l'invalido civile al 100%). (Omissis). |
|
|
|