Gazzetta n. 185 del 8 agosto 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 10 luglio 2002 |
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato "Istituto Parma qualita' - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformita' di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta" ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Culatello di Zibello". |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto 2 aprile 2002, con il quale la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato "Istituto Parma Qualita' - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformita' di prodotti alimentari di denominazione, indicazione e designazione protetta" con decreto 23 aprile 1999 e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 3 maggio 2002; Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta "Culatello di Zibello", allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo numero 61355; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta "Culatello di Zibello"; Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 23 aprile 1999; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo "Istituto Parma Qualita' - Istituto consortile per il controllo e la chiarificazione di conformita' di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta", con sede in Langhirano (Parma), via Roma 82/b-82/c con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Culatello di Zibello" registrata con il regolamento della commissione CE n. 1263/96 del 1 luglio 1996, gia' prorogata con decreto 2 aprile 2002, e' ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 31 agosto 2002. |
| Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 1999. Roma, 10 luglio 2002 Il direttore generale: Ambrosio |
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