Gazzetta n. 185 del 8 agosto 2002 (vai al sommario)
LEGGE 30 luglio 2002, n. 174
Norme per il finanziamento di lavori destinati all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, in Milano, ed altri interventi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1. Ristrutturazione e allestimento della sede dell'Agenzia per le
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale in Milano.
1. Per la ristrutturazione e l'allestimento dell'immobile destinato all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, istituita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2000, e' autorizzata a favore del comune di Milano la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo, fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 1:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 26 settembre 2000 reca: "istituzione dell'agenzia
per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
(ONLUS)".



 
Art. 2.
Completamento della diga foranea di Molfetta
1. Per la realizzazione dei lavori di completamento, banchinamento, dragaggio e di raccordo stradale della diga foranea di Molfetta, e' autorizzato a favore del comune di Molfetta un limite di impegno ventennale di 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2002. A tal fine il comune medesimo e' autorizzato a contrarre mutui utilizzando le quote del limite di impegno ad esso attribuito.
2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
 
Art. 3.
Realizzazione del "Museo della Memoria" in Bologna
1. Al comune di Bologna e' assegnata la somma di 500.000 euro per l'anno 2002 a titolo di ulteriore contributo da destinare alla realizzazione del "Museo della Memoria".
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 500.000 euro per il 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
 
Art. 4.
Prevenzione del fenomeno del randagismo
1. Al fine della prevenzione del fenomeno del randagismo, per la realizzazione di un piano nazionale di sterilizzazioni degli animali d'affezione ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, e' autorizzata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2002.
2. Il Ministro della salute, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua, tenendo conto dei dati regionali, le aree maggiormente interessate dal fenomeno del randagismo e conseguentemente ripartisce, in base alle priorita' emerse, i fondi di cui al comma 1.
3. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 750.000 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n.1041):
Presentato dal sen. Travaglia ed altri il 23 gennaio
2002.
Assegnato alla 13a commissione (Territorio), in sede
referente, il 6 febbraio 2002 con pareri delle commissioni
1a, 5a, 8a.
Esaminato dalla 13a commissione, in sede referente, il
26-27 febbraio 2002.
Assegnato nuovamente alla 13a commissione, in sede
deliberante, l'8 marzo 2002 con pareri delle commissioni
1a, 5a, 8a.
Esaminato dalla 13a "commissione, in sede deliberante,
ed approvato il 13 marzo 2002.
Camera dei deputati (atto n. 2524):
Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede
referente, il 20 marzo 2002 con pareri delle commissioni I,
VII, VIII, XII e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali
Esaminato dalla V commissione, in sede referente, il 14
e 15 maggio 2002.
Assegnato nuovamente alla V commissione, in sede
legislativa, il 13 giugno 2002 con pareri delle commissioni
I, VII, VIII, XII e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla V commissione, in sede legislativa, il
18 giugno 2002 ed approvato il 10 luglio 2002.



Nota all'art. 4, comma 1:
- La legge 14 agosto 1991, n. 281, reca: "legge quadro
in materia di animali di affezione e prevenzione del
randagismo".
Nota all'art. 4, comma 2:
- Il testo dell'art. 8 e del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali), e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone