Gazzetta n. 184 del 7 agosto 2002 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 11 giugno 2002, n. 108
Testo del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 135 dell'11 giugno 2002), coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2002, n. 172 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 30), recante: "Disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1. Interventi relativi a situazioni di crisi aziendale

1. Per i lavoratori dipendenti da aziende, gia' operanti in aree nelle quali siano stati attivati strumenti della programmazione negoziata, appaltatrici di lavori presso unita' produttive di imprese del settore petrolifero e petrolchimico, con un organico di almeno 300 lavoratori, licenziati, a seguito di processi di ridimensionamento dei predetti appalti, a far data dal 29 marzo 2001 e comunque non oltre il (( 31 dicembre 2003 )) nelle liste di mobilita', la durata dell'indennita' di mobilita', stabilita in quarantotto mesi dall'art. 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' prorogata per un massimo di trentasei mesi e nel limite massimo di seicentotrenta unita', e, comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianita' o di vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati, per tali lavoratori, i requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La misura dell'indennita' di mobilita' relativa al periodo di proroga e' ridotta del venti per cento (( rispetto alla misura gia' decurtata al termine del primo anno di fruizione. )) Per i lavoratori in questione, i requisiti di cui agli art. 16, comma 1, e 7, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991, si considerano acquisiti con riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attivita'.
2. Per i lavoratori, gia' dipendenti da aziende operanti nel settore tessile ed ubicate nei territori di cui all'Obiettivo 1 (( del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, )) che, a far data dal giugno 1996 e senza soluzione di continuita', abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in base alle delibere CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995, e del 26 gennaio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1996, licenziati nel periodo dal 1 giugno 2002 al 31 maggio 2003 ed iscritti nelle liste di mobilita', la durata dell'indennita' di mobilita', stabilita in quarantotto mesi dall'art. 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' prorogata per un massimo di quarantotto mesi e nel limite massimo di centoventi unita', e, comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianita' o di vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati, per tali lavoratori, i requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La misura dell'indennita' di mobilita' relativa al periodo di proroga e' ridotta dal venti per cento (( rispetto alla misura gia' decurtata al termine del primo anno di fruizione. ))
3. Le aziende interessate dagli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), all'atto del pagamento delle somme previste dall'art. 5, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991, un importo pari all'onere del trattamento economico di mobilita' per un periodo di sei mesi, compresi gli oneri relativi alla contribuzione figurativa. (( 4. Ai lavoratori interessati alla proroga dell'indennita' di mobilita' prevista dai commi 1 e 2 deve essere offerta la possibilita' di partecipare a percorsi formativi o alle iniziative decise dai centri per l'impiego finalizzate alla ricollocazione occupazionale. La mancata ingiustificata partecipazione dei soggetti interessati alle attivita' formative comporta la decadenza dal benefici di cui ai commi 1 e 2. L'INPS verifica l'effettivo impegno dei lavoratori nelle predette attivita'. ))
5. Ai lavoratori licenziati da aziende operanti nel settore della sanita' privata, con un organico superiore alle millecinquecento unita' lavorative, assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con cessazione dell'esercizio di impresa ed operanti nelle aree individuate ai sensi degli Obiettivi 1 e 2 (( del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, )) per i quali sia scaduto, entro il 14 maggio 2002, il trattamento straordinario d'integrazione salariale disposto con decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e' corrisposto, per la durata di ventiquattro mesi e nel limite massimo di milleottocento unita', un trattamento pari all'ottanta per cento dell'importo massimo dell'indennita' di mobilita', cosi' come previsto dalle vigenti disposizioni, comprensivo della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.
6. I lavoratori fruitori del trattamento di cui al comma 5 sono tenuti a frequentare, durante il periodo di durata del trattamento medesimo, corsi di formazione professionale, indetti dalla regione o dai competenti enti locali, finalizzati sia ad aggiornamento e riqualificazione professionale che a percorsi di ricollocazione posti in essere per i lavoratori stessi. La mancata ingiustificata partecipazione dei soggetti interessati alle attivita' formative comporta la decadenza dai benefici di cui al comma 5. Sono esentati dalla partecipazione alle attivita' formative i lavoratori che, nell'arco dei ventiquattro mesi di fruizione della indennita', maturino il diritto alla pensione. (( 7. Per la ricollocazione dei soggetti di cui al comma 5 sono promosse, da parte delle amministrazioni pubbliche, procedure per l'affidamento all'esterno di attivita' attraverso la stipula, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, di convenzioni con societa' di capitale, cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani, a condizione che la forza lavoro in essi occupata sia costituita, in misura non inferiore al 40 per cento, dal lavoratori di cui al comma 5. ))
8. I lavoratori beneficiari del trattamento di cui al comma 5, interessati ad intraprendere un'attivita' autonoma in forma singola o associata, possono ottenere, secondo i criteri di cui al regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 17 febbraio 1993, n. 142, la corresponsione anticipata del predetto trattamento, nella misura non ancora fruita alla data di presentazione della richiesta. Le somme corrisposte a titolo di anticipazione del trattamento sono cumulabili con eventuali altri benefici previsti dalla normativa in vigore in materia di lavoro autonomo. (( 8-bis. In deroga all'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato, con proprio decreto, a concedere una proroga, non superiore a dodici mesi e per un massimo di ventidue unita', del trattamento straordinario di integrazione salariale ad aziende al cui capitale sociale partecipano finanziarie pubbliche, costituite in data anteriore al 31 marzo 1998 per svolgere attivita' di reimpiego dei lavoratori provenienti da unita' produttive interamente dismesse appartenenti al settore siderurgico pubblico, che successivamente hanno cessato l'attivita' in quanto sottoposte a proceduta fallimentare entro e non oltre la data del 31 ottobre 2001, a seguito della mancata omologazione del concordato preventivo.
8-ter. Gli oneri derivanti dagli interventi previsti al comma 8-bis, stabiliti in misura non superiore a 350.000 euro, sono posti a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come rideterminato da ultimo dalla tabella D allegata alla legge 28 dicembre 2001, n. 448. ))




Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 7, comma 2, della legge 23 luglio
1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione,
mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di
direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed
altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), e' il
seguente:
"2. Nelle aree di cui al testo unico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n.
218, la indennita' di mobilita' e' corrisposta per un
periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei
nei lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a
quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
anni. Essa spetta nella seguente misura:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta
per cento".
- Il testo dell'art. 16, comma 1, della citata legge n.
223 del 1991, e' il seguente: "1. Nel caso di
disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di
personale ai sensi dell'art. 24 da parte delle imprese,
diverse da quelle edili, rientranti nel campo di
applicazione della disciplina dell'intervento straordinario
di integrazione salariale il lavoratore, operaio, impiegato
o quadro, qualora possa far valere una anzianita' aziendale
di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro
effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di
sospensione del lavoro derivanti da ferie, festivita' e
infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere
continuativo e comunque non a termine, ha diritto alla
indennita' di mobilita' ai sensi dell'art. 7.".
- Il testo dell'art. 7, comma 4 della citata legge n.
223 del 1991 e' il seguente:
"4. L'indennita' di mobilita' non puo' comunque essere
corrisposta per un periodo superiore all'anzianita'
maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa che
abbia attivato la procedura di cui all'art. 4".
- Si riporta il testo dell'art. 3 (Obiettivo n. 1) del
regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno
1999:
"Art. 3. - 1. L'obiettivo n. 1 concerne le regioni
corrispondenti al livello II della nomenclatura delle
unita' territoriali statistiche (NUTS II) il cui prodotto
interno lordo (PIL) pro capite, misurato sulla base degli
standard del potere d'acquisto e calcolato con riferimento
ai dati comunitari disponibili degli ultimi tre anni,
disponibili al 26 marzo 1999, e' inferiore al 75% della
media comunitaria.
Esso concerne inoltre le regioni ultraperiferiche
(dipartimenti francesi d'oltremare, Azzorre, Madera e isole
Canarie), tutte al di sotto della soglia del 75% e le zone
rientranti nell'obiettivo n. 6, previsto dal protocollo n.
6 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e
della Svezia, durante il periodo 1995-1999.
2. La Commissione, in stretta osservanza del paragrafo
1, primo comma, stabilisce l'elenco delle regioni cui si
applica l'obiettivo n. 1, salvo il disposto dell'art. 6,
paragrafo 1, e dell'art. 7, paragrafo 4, secondo comma.
Tale elenco e' valido per sette anni a decorrere dal 1
gennaio 2000".
- La delibera CIPE del 18 ottobre 1994 reca:
"Approvazione dei criteri per la valutazione dei piani: di
ristrutturazione e riorganizzazione; modificazione ed
integrazione dei criteri per l'approvazione delle proroghe
per complessita' dei processi produttivi e per complessita'
connessa alle ricadute occupazionali".
- La delibera CIPE del 26 gennaio 1996 reca: "Criteri
generali per la gestione degli interventi di trattamento
straordinario di integrazione salariale".
- Il testo dell'art. 5, comma 4, della citata legge n.
233 del 1991, e' il seguente:
"4. Per ciascun lavoratore posto in mobilita' l'impresa
e' tenuta a versare alla gestione degli interventi
assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di
cui all'art. 37, legge 9 marzo 1989, n. 88, in trenta rate
mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile
iniziale di mobilita' spettante al lavoratore. Tale somma
e' ridotta alla meta' quando la dichiarazione di eccedenza
del personale di cui all'art. 4, comma 9, abbia formato
oggetto di accordo sindacale".
- Si riporta il testo dell'art. 4 (Obiettivo n. 2) del
citato regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21
giugno 1999:
"Art. 4. - 1. Le regioni in cui si applica l'obiettivo
n. 2 sono quelle aventi problemi strutturali la cui
riconversione economica e sociale deve essere favorita
conformemente all'art. 1, punto 2, e la cui popolazione o
superficie sono sufficientemente significative. Esse
comprendono, in particolare, le zone in fase di mutazione
socio-economica nei settori dell'industria e dei servizi,
le zone rurali in declino, le zone urbane in difficolta' e
le zone dipendenti dalla pesca che si trovano in una
situazione in crisi.
2. La Commissione e gli Stati membri assicurano che gli
interventi vengano effettivamente concentrati verso le zone
piu' gravemente colpite e nell'ambito geografico piu'
appropriato. La popolazione delle zone di cui al paragrafo
1 rappresenta al massimo il 18% della popolazione totale
della Comunita'. Su tale base, la Commissione definisce un
massimale di popolazione per Stato membro in base agli
elementi seguenti:
a) popolazione totale delle regioni NUTS III di
ciascuno Stato membro, conformi ai criteri di cui al
paragrafi 5 e 6;
b) gravita' dei problemi strutturali a livello
nazionale in ciascuno Stato membro rispetto agli altri
Stati membri interessati, valutata in base ai livelli della
disoccupazione totale e della disoccupazione di lunga
durata fuori dalle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1;
c) necessita' di fare in modo che ciascuno Stato
membro contribuisca equamente allo sforzo globale di
concentrazione di cui al presente comma; la riduzione
massima della popolazione delle zone cui si applica
l'obiettivo n. 2 resta nei limiti di un terzo rispetto alla
popolazione delle zone cui si applicano, nel 1999, gli
obiettivi n. 2 e n. 5-b di cui al regolamento (CEE) n.
2052/88.
La Commissione trasmette agli Stati membri tutte le
informazioni di cui dispone riguardo ai criteri di cui al
paragrafo 5 e 6.
3. Entro il limite dei massimali di cui al paragrafo 2,
gli Stati membri propongono alla Commissione l'elenco delle
zone significative che rappresentano:
a) le regioni di livello NUTS III, o le zone
maggiormente colpite all'interno di tali regioni, conformi
criteri di cui al paragrafo 5 o al paragrafo 6;
b) le zone conformi ai criteri di cui ai paragrafi 7
o 8 o ai criteri specifici dello Stato membro a norma del
paragrafo 9.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le
statistiche e le altre informazioni, riferite al piu'
appropriato livello geografico, che le sono necessarie per
valutare le proposte.
4. Sulla scorta delle informazioni di cui al paragrafo
3, la Commissione, in stretta concertazione con lo Stato
membro interessato definisce l'elenco delle zone cui si
applica l'obiettivo n. 2, tenendo conto delle priorita'
nazionali, senza pregiudizio dell'art. 6, paragrafo 2.
Le zone conformi ai criteri di cui ai paragrafi 5 e 6
coprono almeno il 50% della popolazione delle zone cui si
applica l'obiettivo n. 2 in ciascuno Stato membro, salvo
eccezione debitamente giustificata da circostanze
oggettive.
5. Le zone in fase di mutazione socioeconomica nel
settore dell'industria, di cui al paragrafo 1, debbono
corrispondere o appartenere ad una unita' territoriale di
livello NUTS III conforme ai criteri seguenti:
a) tasso medio di disoccupazione superiore alla media
comunitaria registrato negli ultimi tre anni;
b) tasso di occupazione nel settore industriale
rispetto all'occupazione complessiva, pari o superiore alla
media comunitaria per qualsiasi anno di riferimento a
decorrere dal 1985;
c) flessione constatata dell'occupazione nel settore
industriale rispetto all'anno di riferimento di cui alla
lettera b).
6. Le zone rurali di cui al paragrafo 1 debbono
corrispondere o appartenere ad una unita' territoriale di
livello NUTS III conforme ai criteri seguenti:
a) densita' di popolazione inferiore a 100 abitanti
per km2', oppure tasso di occupazione in agricoltura,
rispetto all'occupazione complessiva, pari o superiore al
doppio della media comunitaria per qualsiasi anno di
riferimento a decorrere dal 1985; oppure
b) tasso medio di disoccupazione superiore alla media
comunitaria registrato negli ultimi tre anni, oppure
diminuzione della popolazione rispetto al 1985.
7. Le zone urbane di cui al paragrafo 1 sono zone
densamente popolate, conformi ad almeno uno dei criteri
seguenti:
a) tasso di disoccupazione di lunga durata superiore
alla media comunitaria;
b) elevato livello di poverta', comprese condizioni
abitative precarie;
c) situazione ambientale particolarmente degradata;
d) elevato tasso di criminalita' e di delinquenza;
e) basso livello d'istruzione della popolazione.
8. Le zone dipendenti dalla pesca di cui al paragrafo 1
sono zone costiere nelle quali il tasso di occupazione nel
settore dalla pesca rispetto all'occupazione complessiva
raggiunge un livello significativo e che sono confrontate a
problemi socio-economici strutturali connessi alla
ristrutturazione del settore, la quale comporta una
diminuzione significativa del numero di posti di lavoro in
detto settore.
9. L'intervento comunitario puo' estendersi ad altre
zone, con popolazione o superficie significative, che
rientrano in una delle seguenti tipologie:
a) zone conformi ai criteri di cui al paragrafo 5,
contigue ad una zona industriale; zone conformi ai criteri
di cui al paragrafo 6, contigue ad una zona rurale; zone
conformi ai criteri di cui al paragrafo 5 o al paragrafo 6,
contigue ad una regione cui si applica l'obiettivo n. 1;
b) zone rurali aventi problemi socioeconomici
conseguenti all'invecchiamento o alla diminuzione della
popolazione attiva del settore agricolo;
c) zone che, a motivo di caratteristiche importanti e
verificabili, hanno o corrono il rischio di avere gravi
problemi strutturali oppure un elevato tasso di
disoccupazione causato da una ristrutturazione in corso, o
prevista, di una o piu' attivita' determinanti nei settori
agricolo, industriale o dei servizi.
10. Una zona puo' essere ammissibile soltanto ad uno
degli obiettivi n. 1 o n. 2.
11. L'elenco delle zone e' valido per sette anni a
decorrere dal 1 gennaio 2000.
Su proposta di uno Stato membro e in caso di grave
crisi in una regione, la Commissione puo' modificare
l'elenco delle zone del corso del 2003, secondo il disposto
dei paragrafi da 1 a 10, senza aumentare la percentuale di
popolazione interessata all'interno di ciascuna regione di
cui all'art. 13, paragrafo 2".
- Il testo del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.
270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma
dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto
1999.
- Il testo del regolamento del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale 17 febbraio 1993, n. 142
(Regolamento di attuazione dell'art. 7, comma 5, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di corresponsione
anticipata dell'indennita' di mobilita), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 1993.
- Il testo dell'art. 3 della citata legge 23 luglio
1991, n. 223, e' il seguente:
"Art. 3 (Intervento straordinario di integrazione
salariale e procedure concorsuali). - 1. Il trattamento
straordinario di integrazione salariale e' concesso, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina
dell'intervento straordinario di integrazione salariale,
nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero
di sottoposizione all'am-ministrazione straordinaria,
qualora la continuazione dell'attivita' non sia stata
disposta o sia cessata. Il trattamento straordinario di
integrazione salariale e' altresi' concesso nel caso di
ammissione al concordato preventivo consistente nella
cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il
periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori
sara' detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione
di fallimento. Il trattamento viene concesso, su domanda
del curatore, del liquidatore o del commissario, per un
periodo non superiore a dodici mesi.
2. Entro il termine di scadenza del periodo di cui al
comma 1, quando sussistano fondate prospettive di
continuazione o ripresa dell'attivita' e di salvaguardia,
anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la
cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti,
il trattamento straordinario di integrazione salariale puo'
essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore
o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI,
per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La
domanda deve essere corredata da una relazione, approvata
dal giudice delegato o dall'autorita' che esercita il
controllo, sulle prospettive di cessione dell'azienda o di
sue parti e sui riflessi della cessione sull'occupazione
aziendale.
3. Quando non sia possibile la continuazione
dell'attivita', anche tramite cessione dell'azienda o di
sue parti, o quando i livelli occupazionali possano essere
salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il
liquidatore o il commissario hanno facolta' di collocare in
mobilita', ai sensi dell'art. 4, ovvero dell'art. 24, i
lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui
all'art. 4, comma 6, e' ridotto a trenta giorni. Il
contributo a carico dell'impresa previsto dall'art. 5,
comma 4, non e' dovuto.
4. L'imprenditore che, a titolo di affitto, abbia
assunto la gestione, anche parziale, di aziende
appartenenti ad imprese assoggettate alle procedure di cui
al comma 1, puo' esercitare il diritto di prelazione
nell'acquisto delle medesime. Una volta esaurite le
procedure previste dalle norme vigenti per la definitiva
determinazione del prezzo di vendita dell'azienda,
l'autorita' che ad essa proceda provvede a comunicare entro
dieci giorni il prezzo cosi' stabilito all'imprenditore cui
sia riconosciuto il diritto di prelazione. Tale diritto
deve essere esercitato entro cinque giorni dal ricevimento
della comunicazione.
4-bis. Le disposizioni in materia di mobilita' ed il
trattamento relativo si appllicano anche al personale il
cui rapporto sia disciplinato dal regio decreto 8 gennaio
1931, n. 148, e successive estensioni, modificazioni e
integrazioni, che sia stato licenziato da imprese
dichiarate fallite, o poste in liquidazione,
successivamente alla data del 1 gennaio 1993. Per i
lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che
maturino, nel corso del trattamento di mobilita', il
diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base
per il calcolo della pensione deve intendersi quella dei
dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio del trattamento
di mobilita'.
4-ter. Ferma restando la previsione dell'art. 4 della
legge 12 luglio 1988, n. 270, e limitatamente ai lavoratori
licenziati successivamente al 1 agosto 1993, nei casi di
fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione
controllata e di procedure di liquidazione, le norme in
materia di mobilita' e del relativo trattamento trovano
applicazione anche nei confronti delle aziende di trasporto
pubblico che hanno alle proprie dipendenze personale
iscritto al Fondo per la previdenza del personale addetto
ai pubblici servizi di trasporto. Per i lavoratori che si
trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso
del trattamento di mobilita', il diritto alla pensione, la
retribuzione da prendere a base per il calcolo della
pensione deve intendersi quella del periodo di lavoro
precedente l'inizio del trattamento di mobilita'.
5. Sono abrogati l'art. 2 della legge 27 luglio 1979,
n. 301, e successive modificazioni, e l'art. 2 del
decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e
successive modificazioni.
5-bis. La disciplina dell'intervento straordinario di
integrazione salariale e di collocamento in mobilita'
prevista dal presente articolo per le ipotesi di
sottoposizione di imprese a procedure concorsuali si
applica, fino a concorrenza massima di lire dieci miliardi
annui, previo parere motivato del prefetto fondato su
ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, ai lavoratori
delle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni. A tale fine l'amministratore dei beni
nominato ai sensi dell'art. 2-sexies della citata legge n.
575 del 1965 esercita le facolta' attribuite dal presente
articolo al curatore, al liquidatore e al commissario
nominati in relazione alle procedure concorsuali".
- Il testo dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione), e' il seguente:
"7. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle
risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al
comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi
comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di
cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i
contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al predetto Fondo".
- La legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - Legge finanziaria 2002) e' pubblicata nel
supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 301 del
29 dicembre 2001.



 
Art. 1-bis.
Disposizioni in materia di cassa integrazione
guadagni straordinaria

(( 1. In caso di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, successivamente oggetto di revoca con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per motivi non derivanti da comportamenti illegittimi dei lavoratori beneficiari, questi ultimi non sono tenuti alla restituzione dell'indennita' ricevuta anche se corrisposta in forma diretta da parte dell'I.N.P.S. Per tali periodi i lavoratori hanno diritto al riconoscimento, da parte dell'I.N.P.S. della contribuzione previdenziale figurativa e alla corresponsione di eventuali prestazioni accessorie.
2. Il recupero dei crediti relativi alle prestazioni erogate a favore dei lavoratori, di cui al comma 1, e' effettuato dall'I.N.P.S. direttamente nei confronti dell'impresa. ))
 
Art. 2. Proroga dell'iscrizione nelle liste di mobilita'
per i lavoratori delle aziende con meno di 15 dipendenti

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 78, comma 15, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002" (( e dopo le parole: "1999, 2000 e 2001" sono inserite le seguenti: "nonche' di 60,4 milioni di euro per l'anno 2002". )) (( 1-bis. I termini per l'iscrizione nelle liste di mobilita' di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, non si applicano ai licenziamenti avvenuti dal 1 gennaio 2002 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I lavoratori interessati da tali licenziamenti sono iscritti d'ufficio nella lista di mobilita' con decorrenza dalla data del licenziamento. ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52
(Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di
incentivazione all'occupazione e di carattere
previdenziale), come modificato dalla presente legge:
"1. Il termine previsto dalle disposizioni di cui
all'art. 4, comma 17, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, relative alla possibilita' di iscrizione
nelle liste di mobilita' dei lavoratori licenziati da
imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per
giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione,
trasformazione o cessazione di attivita' o di lavoro, e'
prorogato fino alla riforma degli ammortizzatori sociali e
comunque non oltre il 31 dicembre 2002 ai fini dei benefici
contributivi in caso di assunzione dalle liste medesime,
nel limite complessivo massimo di 9 miliardi di lire per
l'anno 1998 e di 9 miliardi di lire per ciascuno degli anni
1999, 2000 e 2001 nonche' di 60,4 milioni di euro per
l'anno 2002 a carico del Fondo per l'occupazione di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236. A tal fine il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale rimborsa i relativi oneri all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), previa
rendicontazione.".
- Il testo dell'art. 4 del citato decreto-legge n. 148
del 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236
del 1993, e' il seguente:
"Art. 4 (Norme in materia di politica dell'impiego). -
1. Fino al 31 dicembre 1994, nella lista di cui all'art. 6,
comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere
iscritti i lavoratori licenziati da imprese, anche
artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che
occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato
motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o
cessazione di attivita' o di lavoro, quale risulta dalla
comunicazione dei motivi intervenuta ai sensi dell'art. 2
della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito
dall'art. 2, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108.
Possono altresi' essere iscritti i lavoratori licenziati
per riduzione di personale che non fruiscano
dell'indennita' di cui all'art. 7 della legge 23 luglio
1991, n. 223. L'iscrizione, che non da' titolo al
trattamento di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991,
n. 223 , deve essere richiesta, entro sessanta giorni dalla
comunicazione del licenziamento, ovvero dalla comunicazione
dei motivi ove non contestuale, alla competente sezione
circoscrizionale per l'impiego, la quale, previa verifica
che i motivi dichiarati dal datore di lavoro corrispondono
a quanto disposto dal presente articolo, trasmette la
richiesta all'ufficio regionale del lavoro per gli
adempimenti previsti dall'art. 6 della legge 23 luglio
1991, n. 223.
2. I lavoratori comunque iscritti nelle liste di
mobilita' di cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n.
223, e che non beneficiano dell'indennita' di mobilita' di
cui all'art. 7 della predetta legge, sono cancellati dalle
liste alle medesime scadenze previste dallo stesso art. 7,
commi 1 e 2, per coloro che hanno diritto all'indennita' in
base all'eta' e all'ubicazione dell'unita' produttiva di
provenienza.
3. Ai datori di lavoro, comprese le societa'
cooperative di produzione e lavoro, che non abbiano
nell'azienda sospensioni dal lavoro in atto ai sensi
dell'art. 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero non
abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi
precedenti, salvo che l'assunzione avvenga ai fini di
acquisire professionalita' sostanzialmente diverse da
quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o
sospensioni di personale, che assumano a tempo pieno e
indeterminato lavoratori o ammettano soci lavoratori che
abbiano fruito del trattamento straordinario di
integrazione salariale per almeno tre mesi, anche non
continuativi, dipendenti da imprese beneficiarie da almeno
sei mesi dell'intervento, sono concessi i benefici di cui
all'art. 8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
calcolati nella misura ivi prevista, ridotta di tre mesi,
sulla base dell'eta' del lavoratore al momento
dell'assunzione o ammissione. Per un periodo di dodici mesi
la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e'
pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge
19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma
restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle
misure previste per la generalita' dei lavoratori. All'art.
20, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono
soppresse le parole da "nonche' quelli a "d'integrazione
salariale .
4. All'art. 6, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n.
223, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "d-bis)
realizza, d'intesa con la regione, a favore delle
lavoratrici iscritte nelle liste di mobilita', le azioni
positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 .
5. Al comma 1, dell'art. 11 della legge 10 aprile 1991,
n. 125, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, viene stabilita la
misura del compenso da corrispondere ai componenti del
comitato nazionale di cui all'art. 5 e del collegio
istruttorio e della segreteria tecnica di cui all'art. 7 .
6. I criteri di assunzione presso le amministrazioni
dello Stato e gli enti pubblici stabiliti dall'art. 16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall'art. 5, comma 7,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 1991, si
applicano anche ai lavoratori comunque iscritti nelle liste
di mobilita' di cui all'art. 6, legge 23 luglio 1991, n.
223. Le commissioni regionali per l'impiego, tenuto conto
del numero dei lavoratori beneficiari del trattamento di
integrazione salariale straordinaria e di quelli iscritti
nelle liste di mobilita', possono ripartire, tra le
predette categorie, ai sensi dell'art. 5 della legge
28 febbraio 1987, n. 56, la percentuale degli avviamenti a
selezione riservata agli appartenenti alle categorie
medesime.
7. Lo stanziamento nel capitolo n. 1089 del bilancio di
previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali
puo' essere utilizzato anche per la copertura di spese per
la realizzazione dei progetti socialmente utili mediante
lavoratori che godono dell'indennita' di mobilita' ai sensi
della legge 23 luglio 1991, n. 223.
7-bis. I progetti socialmente utili di cui al
decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, possono
essere svolti anche con il ricorso ai lavoratori che godono
dell'indennita' di mobilita' ai sensi della legge 23 luglio
1991, n. 223. I progetti socialmente utili debbono comunque
essere inerenti a progetti approvati dal Ministero per i
beni culturali e ambientali.
8. Per la prosecuzione degli interventi statali di cui
all'art. 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 gennaio
1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 marzo 1991, n. 80 e' autorizzata l'ulteriore spesa,
rispettivamente, di lire 100 miliardi e di lire 50 miliardi
per l'anno 1993. Le regioni Campania e Sicilia, sulla base
dei progetti gia' attuati e presentati rispettivamente dal
comune e dalla provincia di Napoli e dal comune di Palermo,
sono tenute a trasmettere al Ministro dell'interno una
relazione sulle opere pubbliche eseguite dall'inizio degli
interventi sino alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nonche', prima del trasferimento delle somme,
sugli specifici programmi che saranno intrapresi per l'anno
1993; il Ministro dell'interno trasmettera' copia di dette
relazioni alle commissioni parlamentari competenti ed al
CNEL. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
9. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di
Palermo sono autorizzati ad utilizzare, per le finalita' di
cui al presente articolo, le eventuali disponibilita' non
utilizzate derivanti dai contributi statali di cui al
decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, e dal
decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla
legge 9 aprile 1986, n. 96, e successive modificazioni ed
integrazioni.
10-11. (Soppressi dalla legge di conversione).
11-bis. I datori di lavoro che, per effetto della
trasformazione della loro natura giuridica da pubblica a
privata, devono procedere alla copertura delle aliquote
d'obbligo previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482,
possono essere autorizzati ad adempiere gradualmente al
predetto obbligo. L'autorizzazione e' rilasciata, a
domanda, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale
tenendo conto dell'esigenza di contemperare l'assolvimento
dell'obbligo di copertura delle aliquote con il
mantenimento degli equilibri economici e gestionali delle
imprese, secondo modalita' determinate con decreto del
Ministro stesso. I datori di lavoro, per i quali si e' gia'
verificata la trasformazione, devono presentare la domanda
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Gli altri datori di
lavoro interessati devono presentare la domanda entro sei
mesi dalla data della trasformazione della loro natura
giuridica.
11-ter. Le societa' cooperative ed i loro consorzi che
siano stati cancellati dal registro prefettizio delle
cooperative ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge
31 gennaio 1992, n. 59, possono ottenere la reiscrizione
nel suddetto registro qualora entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto presentino la relativa domanda corredata
dalla certificazione di cui al comma 1 del medesimo art.
19.".



 
Art. 2-bis.
Disposizioni in materia di lavoratori impegnati
in lavori socialmente utili

(( 1. All'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "e limitatamente all'anno 2001" sono sostituite dalle seguenti: "e limitatamente agli anni 2001 e 2002".
2. All'attuazione del comma 1 si procede nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinati nella misura massima di 2.789.000 euro per l'anno 2002, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come rideterminato da ultimo dalla tabella D allegata alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
4. Le imprese, anche cooperative, che subentrano negli affidamenti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, possono continuare a beneficiare degli incentivi concessi per l'assunzione dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili nei limiti dell'ammontare residuo spettante alle imprese precedentemente affidatarie ed in rapporto al numero dei lavoratori presi in carico, ferma restando la possibilita' di accesso ad altri benefici previsti dalla legislazione vigente. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, licenziati per giustificato motivo oggettivo entro un anno dalla data di assunzione, il periodo di prestazione lavorativa e' da considerare nullo ai fini della concessione degli incentivi di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 78, comma 6, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
Legge finanziaria 2001), come modificato dalla presente
legge:
"6. In deroga a quanto disposto dall'art. 12, comma 4,
del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e
limitatamente agli anni 2001 e 2002, le regioni e gli altri
enti locali che hanno vuoti in organico nell'ambito delle
disponibilita' finanziarie possono, relativamente alle
qualifiche cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n.
56, effettuare assunzioni di soggetti collocati in
attivita' socialmente utili. L'incentivo previsto all'art.
7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000,
e' esteso agli enti locali e agli enti pubblici dotati di
autonomia finanziaria, per le assunzioni ai sensi dell'art.
12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del
1997.
- Il testo dell'art. 19, comma 1, della citata legge n.
448 del 2001, e' il seguente:
"Art. 19 (Assunzione di personale). - 1. Per l'anno
2002, alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento
autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici,
alle universita', limitatamente al personale tecnico ed
amministrativo, agli enti di ricerca ed alle province, ai
comuni, alle comunita' montane ed ai consorzi di enti
locali che non abbiano rispettato le disposizioni del patto
di stabilita' interno per l'anno 2001 e' fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato;
i singoli enti locali in caso di assunzione del personale
devono autocertificare il rispetto delle disposizioni
relative al patto di stabilita' interno per l'anno 2001.
Alla copertura dei posti disponibili si puo' provvedere
mediante ricorso alle procedure di mobilita' previste dalle
disposizioni legislative e contrattuali, tenendo conto
degli attuali processi di riordino e di accorpamento delle
strutture nonche' di trasferimento di funzioni. Si puo'
ricorrere alle procedure di mobilita' fuori dalla regione
di appartenenza dell'ente locale solo nell'ipotesi in cui
il comune ricevente abbia un rapporto
dipendenti-popolazione inferiore a quello previsto
dall'art. 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77 e successive modificazioni, maggiorato del 50
per cento. Sono consentite le assunzioni connesse al
passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui
onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi
della mancata assegnazione delle unita' di personale. Il
divieto non si applica al comparto scuola. Sono fatte salve
le assunzioni di personale relative a figure professionali
non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore
all'unita', nonche' quelle relative alle categorie protette
e quelle relative ai vincitori del secondo corso-concorso
di formazione dirigenziale indetto dalla Scuola superiore
della pubblica amministrazione di cui al bando pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 22 del
18 marzo 1997. Il divieto non si applica al personale della
carriera diplomatica. Il divieto non si applica altresi' ai
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonche'
agli avvocati e procuratori dello Stato. In deroga al
divieto di assunzioni, il Ministero della giustizia, con
riferimento alle specifiche esigenze del settore, definisce
per l'anno 2002 un programma straordinario di assunzioni
nel limite di 500 unita' di personale appartenente alle
figure professionali strettamente necessarie ad assicurare
la funzionalita' dell'apparato giudiziario. Il Ministero
della giustizia, nei limiti delle spese sostenute nell'anno
2001 per i rapporti di lavoro a tempo determinato, e'
autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del
personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 1,
comma 2, lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 242. Il
programma di assunzioni va presentato per l'approvazione
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministro
dell'economia e delle finanze. I termini di validita' delle
graduatorie per l'assunzione di personale presso le
amministrazioni pubbliche sottoposte al divieto di cui al
presente comma sono prorogati di un anno. Il Ministero
della salute e' autorizzato ad avvalersi, fino al
31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo determinato
ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 16 dicembre
1999, n. 494. Il termine di cui all'art. 18, comma 3, della
legge 12 marzo 1999, n. 68, e' differito di 18 mesi a
partire dalla sua scadenza. In ogni caso, la spesa relativa
al personale assunto a tempo determinato o con convenzioni
dalle province, dai comuni, dalle comunita' montane e dai
consorzi di enti locali non puo' superare l'importo della
spesa sostenuta al medesimo titolo nell'anno 2001, con un
incremento pari al tasso di inflazione programmata indicato
nel documento di programmazione economico-finanziaria.".
- Per il testo dell'art. 1, comma 7, del citato
decreto-legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni
dalla legge n. 236 del 1993, si vedano i riferimenti
normativi all'art. 1.
- Per la citata legge n. 448 del 2001 si vedano i
riferimenti normativi all'art. 1.
- Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 1
dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui
lavori socialmente utili, a norma dell'art. 22 della legge
24 giugno 1997, n. 196), e' il seguente:
"Art. 10 (Occupazione dei soggetti gia' impegnati nei
lavori socialmente utili). - 1. Allo scopo di creare le
necessarie ed urgenti opportunita' occupazionali per i
lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili, facendo
contemporaneamente fronte a proprie esigenze istituzionali
per l'esecuzione di servizi aggiuntivi non precedentemente
affidati in appalto o in concessione, le amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al momento della
progettazione dei lavori stessi deliberano che, in
continuita' con i progetti medesimi:
a) promuoveranno la costituzione di apposite societa'
miste che abbiano ad oggetto attivita' uguali, analoghe o
connesse a quelle gia' oggetto dei progetti in questione, a
condizione che la forza lavoro in esse occupata sia
inizialmente costituita, nella misura non inferiore al 40
per cento, dai lavoratori gia' impegnati nei progetti
stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi, ancorche'
promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30
per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati;
tale condizione andra' rispettata per un periodo non
inferiore a 60 mesi;
b) affideranno a terzi scelti con procedura di
evidenza pubblica, lo svolgimento di attivita' uguali,
analoghe o connesse a quelle gia' oggetto dei progetti di
lavori socialmente utili, a condizione che la forza lavoro
in essi occupata sia costituita nella misura non inferiore
al 40 per cento dai lavoratori gia' impegnati nei progetti
stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi, ancorche'
promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30
per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati.
2. Gli enti interessati possono prevedere che le
societa' miste di cui al comma 1, lettera a), abbiano
capitale non inferiore a lire 200 milioni, anche a
maggioranza privata e, per quanto riguarda la scelta del
socio, privato anche sotto forma di cooperative di
produzione e lavoro, gli enti stessi, anche in deroga a
norme di legge o di statuto, non sono tenuti a procedure di
evidenza pubblica nei confronti delle societa' di capitale,
anche in forma cooperativa, che risultino aver collaborato
sin dall'inizio alla promozione, gestione e realizzazione
dei progetti di lavori socialmente utili che hanno
preceduto la costituzione delle societa' miste, nonche' nei
confronti delle agenzie di promozione e di lavoro
individuate ai sensi dell'art. 2, comma 4.
3. Per l'affidamento a terzi dello svolgimento di
attivita' uguali, analoghe o connesse a quelle gia' oggetto
dei progetti di lavori socialmente utili da essi promossi,
gli enti interessati possono, anche in deroga alla
disciplina in materia di contratti della pubblica
amministrazione, stipulare convenzioni di durata non
superiore a 60 mesi con societa' di capitale, cooperative
di produzione e lavoro, consorzi di artigiani, a condizione
che la forza lavoro in esse occupata sia costituita nella
misura non inferiore al 40 per cento da lavoratori gia'
impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di
contenuti analoghi ancorche' promossi da altri enti e nella
misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi
titolo ad esservi impegnati, in qualita' di dipendenti a
tempo indeterminato, o di soci lavoratori, o di
partecipanti al consorzio.
4. Le previsioni di cui ai commi 2 e 3 hanno durata
transitoria e saranno sostituite, sulla base
dell'esperienza acquisita, entro il 31 dicembre 1999. Tutti
gli atti perfezionati a quella data conservano piena
validita' per rutta la durata in essi prevista.".
- Il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e
modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a
norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n.
144), e' il seguente:
"1. Le disposizioni del presente decreto si applicano,
salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, ai soggetti
impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che
abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza
in tali attivita' nel periodo dal 1 gennaio 1998 al
31 dicembre 1999.".
- Il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo
n. 81 del 2000, e' il seguente:
Art. 7 (Incentivi alle iniziative volte alla creazione
di occupazione stabile) - 1. Ai datori di lavoro privati e
agli enti pubblici economici, comprese le cooperative e
loro consorzi, che assumono a tempo pieno e indeterminato i
soggetti di cui all'art. 2, comma 1, e' riconosciuto un
contributo pari a lire 18 milioni per ciascun soggetto
assunto. La presente disposizione trova applicazione anche
nei confronti delle cooperative o dei consorzi tra
cooperative relativamente ai soggetti impegnati in qualita'
di soci lavoratori.
2. Nel caso di assunzione a tempo parziale
indeterminato inferiore a 30 ore settimanali medie
calcolate anche su base annuale, il contributo di cui al
comma 1 e' corrisposto in misura proporzionalmente ridotta
al numero delle ore.
3. Nel caso in cui i soggetti di cui all'art. 2,
comma 1, siano assunti con contratto a tempo determinato,
trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 8,
comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni. Nelle ipotesi di trasformazione del
contratto da tempo determinato a tempo indeterminato e',
altresi', riconosciuto il contributo di cui al comma 1 che
puo' essere concesso, a richiesta del datore di lavoro, a
conguaglio degli oneri contributivi dovuti anche per il
periodo antecedente alla predetta trasformazione.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 trovano
applicazione nelle ipotesi di contratti di fornitura di
lavoro temporaneo. In caso di trasformazione del rapporto
di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il
contributo di cui al comma 1 spetta all'impresa
utilizzatrice ed e' riconosciuto alla societa' fornitrice
di lavoro temporaneo un incentivo di lire 3 milioni.
5. Il contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono
cumulabili con altri benefici eventualmente riconosciuti in
caso di nuove assunzioni, nel limite consentito dalla
normativa comunitaria.
6. Il contributo di cui al comma 1 e' riconosciuto
anche ai soggetti di cui all'art. 6, comma 2, a fronte
dell'onere relativo alla copertura contributiva. La
corresponsione del predetto contributo comporta la
decadenza da qualunque altro beneficio previsto dal
presente decreto legislativo a carico del fondo di cui
all'art. 1, comma 1.
7. Nei casi di assunzione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4,
trova applicazione l'art. 20, comma 4, della citata legge
n. 223 del 1991.
8. Costituiscono condizioni per l'erogazione del
contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, l'avvenuta
cancellazione dei soggetti interessati dagli elenchi delle
attivita' socialmente utili, nonche' la regolarita' dei
datori di lavoro nei confronti degli obblighi contributivi.
Nei casi di contratto di lavoro a tempo determinato o di
contratto di fornitura di lavoro temporaneo, la
cancellazione dagli elenchi delle attivita' socialmente
utili non ha luogo nelle ipotesi in cui i contratti stessi,
abbiano complessivamente durata inferiore a dodici mesi.
9. Per l'erogazione del contributo di cui ai commi 1,
2, 3 e 4, fermi restando gli adempimenti previsti dall'art.
9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, i
datori di lavoro comunicano all'I.N.P.S. e ai competenti
servizi per l'impiego il nominativo dei soggetti
interessati, nonche' la sussistenza delle condizioni di cui
al comma 8. L'I.N.P.S. provvede all'erogazione del
contributo previa verifica delle predette condizioni.
10. Gli oneri relativi alla erogazione del contributo
di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono a carico del Fondo di cui
all'art. 1, comma 1. Le somme sono rimborsate, annualmente,
all'I.N.P.S. sulla base di apposita rendicontazione
semestrale.
11. Fino al 31 dicembre 2000, entro il limite delle
risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui
all'art. 1, comma 1, possono essere riconosciuti contributi
per spese notarili relative alla costituzione di imprese o
di cooperative fino al limite massimo di lire 20 milioni
per ciascun atto costitutivo delle predette societa'.
12. Per eventuali esigenze formative funzionali
all'inserimento in attivita' lavorative dei soggetti di cui
all'art. 2 comma 1, puo' essere, per un periodo non
superiore a sei mesi, corrisposto l'assegno di cui all'art.
4, comma 1, nei casi:
a) di assunzione con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato da parte di datori di lavoro privati che
abbiano stipulato apposite convenzioni con l'ente
utilizzatore. Tali convenzioni sono comunicate ai servizi
per l'impiego e all'I.N.P.S. territorialmente competenti;
b) stages formativi seguiti da assunzione con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
13. Alle agenzie di promozione e di lavoro di cui
all'art. 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468
del 1997, e successive modificazioni, riconosciute alla
data del 31 dicembre 1999, puo' essere concesso, nel limite
delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 1,
ripartite ai sensi dell'art. 8, comma 1, un contributo di
lire 3 milioni per ogni soggetto di cui all'art. 2,
comma 1, in caso di assunzione con contratto di lavoro a
tempo pieno e indeterminato.
14. Alle societa' miste, alle cooperative e loro
consorzi, costituiti successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, puo' essere
concesso nell'ambito delle risorse del Fondo di cui
all'art. 1, comma 1, preordinate allo scopo, un contributo
straordinario di lire 5 milioni per ciascun soggetto di cui
all'art. 2, comma 1, in caso di assunzione con contratto a
tempo pieno e indeterminato da parte delle stesse societa'
miste ovvero delle cooperative o consorzi di cooperative.
Il predetto incentivo e' incompatibile con il contributo di
cui all'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4.".



 
Art. 3.
Lavoratori italiani rientrati dalla Svizzera

1. (( Fino )) al 31 dicembre 2003, nei confronti dei cittadini italiani rientrati definitivamente in Italia in stato di disoccupazione che maturino, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo tra la Comunita' europea e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone, ratificato con legge 15 novembre 2000, n. 364, il diritto a pensione anche con il computo dei periodi contributivi maturati in Svizzera, tale pensione e' calcolata sulla retribuzione pensionabile italiana tenendo conto dell'anzianita' contributiva maturata in Svizzera.
2. L'importo della pensione calcolato ai sensi del comma 1 viene corrisposto sino al compimento da parte dell'interessato dell'eta' pensionabile prevista nell'ordinamento pensionistico svizzero.
3. Dal mese successivo al compimento dell'eta' di cui al comma 2, l'importo della pensione e' ricalcolato in pro-rata secondo la normativa comunitaria di sicurezza sociale.



Riferimenti normativi:
- La legge 15 novembre 2000, n. 364 (Ratifica ed
esecuzione dell'accordo tra la Comunita' europea ed i suoi
Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con
allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo
il 21 giugno 1999) e' pubblicata nel supplemento ordinario
n. 203 alla Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre
2000.



 
Art. 3-bis.
Norma di interpretazione autentica
in materia di assunzioni a termine

(( 1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, deve intendersi nel senso che il divieto ivi previsto di procedere ad assunzioni con contratti a termine presso unita' produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine, non si applica nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. ))



Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della
direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal
CES), e' il seguente:
"1. L'apposizione di un termine alla durata di un
contratto di lavoro subordinato non e' ammessa:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano
il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi
sindacali, presso unita' produttive nelle quali si sia
proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti
collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge
23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori
adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto
di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia
concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori
assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'art. 8, comma 2,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata
iniziale non superiore a tre mesi;
c) presso unita' produttive nelle quali sia operante
una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario,
con diritto al trattamento di integrazione salariale, che
interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si
riferisce il contratto a termine;
d) da parte delle imprese che non abbiano effettuato
la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni.".
- Il testo dell'art. 5, comma 5, del citato
decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, e' il seguente:
"5. Alle imprese non rientranti nel campo di
applicazione dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1984, n. 863, che, al fine di evitare o ridurre
le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui
all'art. 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, stipulano
contratti di solidarieta', viene corrisposto, per un
periodo massimo di due anni, un contributo pari alla meta'
del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della
riduzione di orario. Il predetto contributo viene erogato
in rate trimestrali e ripartito in parti uguali tra
l'impresa e i lavoratori interessati. Per questi ultimi il
contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli
istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi
contributivi previdenziali ed assistenziali. Ai soli fini
pensionistici si terra' conto, per il periodo della
riduzione, dell'intera retribuzione di riferimento. La
presente disposizione non trova applicazione in riferimento
ai periodi successivi al 31 dicembre 1995.".



 
Art. 4.
Copertura finanziaria

(( 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1, 2 e 5, e degli articoli 2 e 3, pari ad euro 81.523.402 per l'anno 2002, ad euro 44.192.112 per l'anno 2003, ad euro 36.159.167 per l'anno 2004, ad euro 26.702.108 per l'anno 2005, ad euro 28.072.753 per l'anno 2006, ad euro 28.318.071 per l'anno 2007, ad euro 28.743.463 per l'anno 2008, ad euro 25.205.088 per l'anno 2009, ad euro 15.053.560 per l'anno 2010 e ad euro 314.356 per l'anno 2011, si provvede:
a) quanto ad euro 503.182 per l'anno 2002, ad euro 1.719.481 per l'anno 2003, ad euro 1.924.471 per l'anno 2004, ad euro 656.723 per l'anno 2005 e ad euro 7.321 per l'anno 2006, mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 3;
b) quanto ad euro 81.020.220 per l'anno 2002, ad euro 42.472.631 per l'anno 2003, ad euro 34.234.696 per l'anno 2004, ad euro 26.045.385 per l'anno 2005, ad euro 28.065.432 per l'anno 2006, ad euro 28.318.071 per l'anno 2007, ad euro 28.743.463 per l'anno 2008, ad euro 25.205.088 per l'anno 2009, ad euro 15.053.560 per l'anno 2010 e ad euro 314.356 per l'anno 2011, a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come rideterminato da ultimo dalla tabella D allegata alla legge 28 dicembre 2001, n. 448. ))

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 1, comma 7, del citato
decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con
modificazioni dalla legge n. 236 del 1993, si vedano i
riferimenti normativi all'art. 1.
- Per la citata legge n. 448 del 2001 si vedano i
riferimenti normativi all'art. 1.



 
Art. 5.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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