Gazzetta n. 184 del 7 agosto 2002 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 10 giugno 2002, n. 107
Testo del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 135 dell'11 giugno 2002), coordinato con la legge di conversione 1 agosto 2002, n. 173 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 35), recante: "Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.

(( 1. I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma recata dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le prove degli esami di Stato, indetti per l'anno 2002 e per l'anno 2003, per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. ))
2. Coloro i quali provengono dalla sezione B dell'albo degli assistenti sociali sono esonerati dalla seconda prova scritta prevista dall'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, per gli esami di Stato per l'accesso alla sezione A dell'albo stesso, limitatamente agli esami di Stato indetti per l'anno 2002. (( 2-bis. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato svolti secondo l'ordinamento previgente al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, possono iscriversi nel settore, o nei settori, della sezione A dell'albo, per il quale dichiarano di optare. ))



Riferimenti normativi:
- Il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio
2000, reca "Regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei".
- L'art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni
della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame
di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune
professioni, nonche' della disciplina dei relativi
ordinamenti) cosi' recita:
"2. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti
prove:
a) una prima prova scritta, sui seguenti argomenti:
teoria e metodi di pianificazione, organizzazione e
gestione dei servizi sociali; metodologie di ricerca nei
servizi e nelle politiche sociali; metodologie di analisi
valutativa e di supervisione di servizi e di politiche
dell'assistenza sociale;
b) una seconda prova scritta applicativa, sui
seguenti argomenti: analisi valutativa di un caso di
programmazione e gestione di servizi sociali; discussione e
formulazione di piani o programmi per il raggiungimento di
obiettivi strategici definiti dalla commissione
esaminatrice;
c) una prova orale sui seguenti argomenti:
discussione dell'elaborato scritto; argomenti
teorico-pratici relativi all'attivita' svolta durante il
tirocinio; legislazione e deontologia professionale.".



 
Art. 2.

1. Per l'anno accademico 2002-2003 le prove di ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si svolgono con le modalita' previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537.



Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo dei commi 113 e 114 dell'art.
17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo):
"113. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per
l'accesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi: semplificazione
delle modalita' di svolgimento del concorso e introduzione
graduale, come condizione per l'ammissione al concorso,
dell'obbligo di conseguire un diploma esclusivamente presso
scuole di specializzazione istituite nelle universita',
sedi delle facolta' di giurisprudenza.
114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative
all'accesso alle professioni di avvocato e notaio, il
diploma di specializzazione di cui al comma 113
costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto
del Ministro di grazia e giustizia, adottato di concerto
con il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, titolo valutabile ai fini del
compimento del relativo periodo di pratica. Con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia, sentiti i competenti ordini professionali, sono
definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione
delle scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche
prevedendo l'affidamento annuale degli insegnamenti a
contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati".
- Il comma 2 dell'art. 9 del decreto 21 dicembre 1999,
n. 537, e' il seguente: "2. In sede di prima
applicazione del presente regolamento, comunque non oltre
il concorso di ammissione alle scuole per l'anno accademico
2001-2002, nelle more della costituzione dell'archivio di
cui all'art. 4, comma 3, nonche' in deroga alle
disposizioni di cui all'art. 4, commi 3 e 4, la commissione
di cui al predetto art. 4, comma 3, predispone tre
elaborati costituiti da 50 quesiti ciascuno. I tre
elaborati sono segreti e ne e' vietata la divulgazione. I
tre elaborati, appena formulati, sono chiusi in tre pieghi
suggellati per ciascuna sede, firmati esteriormente sui
lembi di chiusura dai componenti la commissione e
consegnati, in data stabilita nel bando, al responsabile
del procedimento di ciascuna sede. Il bando indica la sede
ove, il giorno delle prove, controllata l'integrita' dei
pieghi, e' sorteggiato l'elaborato per la prova da parte di
un candidato, nonche' le modalita' di comunicazione
dell'elaborato prescelto a tutte le sedi.".



 
Art. 3.

(( 1. Fino al riordino delle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale, hanno titolo per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio della professione di dottore commercialista, di cui all'articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, aggiunto dalla legge 17 febbraio 1992, n. 206, e per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale, di cui all'articolo 31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, e successive modificazioni, coloro che sono in possesso del diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali, nonche' coloro che sono in possesso del diploma di laurea nelle classi 17, classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale, e 28, classe delle lauree in scienze economiche. ))
2. All'iscrizione nei registri dei praticanti di cui al comma 1 hanno titolo anche coloro che sono in possesso di laurea rilasciata dalle facolta' di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale, per coloro che sono in possesso dei diplomi di laurea e laurea specialistica di cui ai commi 1 e 2, non e' richiesto il requisito del conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, cosi' come modificato dalla legge 12 febbraio 1992, n. 183. (( 3-bis. La durata dei periodi di pratica professionale per l'esercizio delle professioni di cui al comma 1 e' stabilita in tre anni. ))



Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067
(Ordinamento della professione di dottore commercialista),
aggiunto dalla legge 17 febbraio 1992, n. 206 (Tirocinio
professionale per i dottori commercialisti):
"Art. 2 (Titolo ed esercizio professionale). - Il
titolo professionale di dottore commercialista spetta a
coloro che abbiano superato l'esame di Stato per
l'esercizio della professione.
Il dottore commercialista non puo' esercitare la
professione se non e' iscritto nell'albo.
Possono essere ammessi a sostenere l'esame di Stato per
l'esercizio della professione coloro che, dopo il
conseguimento di uno dei titoli di cui al numero 4) del
primo comma dell'art. 31, hanno compiuto un periodo di
almeno tre anni di tirocinio professionale presso lo studio
di un dottore commercialista iscritto all'albo.
Il tirocinio, se compiuto presso un dottore
commercialista che sia revisore dei conti, e' valido anche
agi effetti di quanto disposto dalla direttiva 84/253/CEE
del Consiglio del 10 aprile 1984. L'esame di abilitazione
all'esercizio della professione di dottore commercialista,
integrato con le materie di cui all'art. 6 della suddetta
direttiva, e' sostitutivo di quello previsto dalla
direttiva medesima.
Le modalita' di svolgimento del tirocinio professionale
di cui ai commi terzo e quarto sono determinate dal
Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto, emanato
di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentito il Consiglio nazionale dei dottori
commercialisti.".
- Si riporta il testo dell'art. 31, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n.
1068, cosi' come modificato dalla legge 12 febbraio 1992,
n. 183 (Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed
elevazione del periodo di pratica professionale per i
ragionieri e periti commerciali):
"3. L'abilitazione all'esercizio della libera
professione e' subordinata al compimento di un periodo di
pratica triennale da effettuare, dopo il conseguimento del
diploma universitario di cui alla lettera f) del comma 1,
presso un ragioniere perito commerciale iscritto all'albo
professionale da almeno un quinquennio e, al termine di
tale periodo, al superamento di un apposito esame di Stato,
disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n.
1378, e successive modificazioni. La durata della pratica
professionale e' ridotta da tre a due anni per coloro che
sono in possesso della laurea in giurisprudenza o in
economia e commercio.".
- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 95, della
legge 15 maggio 1997, n. 127:
"95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari,
con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato
dagli atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1
e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a
criteri generali definiti, nel rispetto della normativa
comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio
universitario nazionale e le Commissioni parlamentari
competenti, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente
ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il
medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in
vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
al presente comma determinano altresi':
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale
serialita' dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli
obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli
sbocchi occupazionali e della spendibilita' a livello
internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di
corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in
sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
comma 1, e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n.
341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di
quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178,
in corrispondenza di attivita' didattiche di base,
specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta
formazione permanente e ricorrente;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per
favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
informazione sugli ordinamenti degli studi, anche
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita'
italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al
Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.".
- Si riporta il testo dell'art. 31, comma 1, lettera
f), del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre
1953, n. 1068, cosi' come modificato dalla legge
12 febbraio 1992, n. 183:
"1. Per ottenere l'iscrizione all'albo o nell'elenco
speciale e' necessario:
a) omissis;
b) omissis;
c) omissis;
d) omissis;
e) omissis;
f) avere conseguito il diploma di ragioniere e perito
commerciale ed essere in possesso di un diploma
universitario legalmente riconosciuto, conseguito a seguito
di un corso di studi specialistici della durata di tre
anni, oppure della laurea in giurisprudenza o in economia e
commercio.".



 
Art. 4.

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, in materia di procedure elettorali e funzionamento degli organi degli ordini professionali regolamentati, e in ogni caso non oltre il (( 30 giugno 2004, )) i consigli provinciali, regionali e nazionali degli ordini di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, sono prorogati nella composizione comunque vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.



Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328:
"3. Con successivo regolamento ai sensi dell'art. 1,
comma 18, legge 14 gennaio 1999, n. 4, e successive
modificazioni, verranno definite le procedure elettorali e
il funzionamento degli Organi in sede disciplinare, nel
rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2.".



 
Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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