Gazzetta n. 184 del 7 agosto 2002 (vai al sommario) |
COMUNE DI CARMIGNANO |
COMUNICATO |
Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002 |
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Il comune di Carmignano (provincia di Prato) ha adottato il 26 febbraio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) di stabilire per l'anno 2002 nella misura del 7 per mille l'aliquota ordinaria per l'I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili), da applicare sulla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2) di stabilire per l'anno 2002 nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili) da applicare, sulla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, alle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, da parte delle persone fisiche soggetti passivi d'imposta residenti nel comune e dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa anch'essi residenti nel comune; 3) di dare atto che, come stabilito dal vigente regolamento comunale in materia: ai fini delle agevolazioni si considera come abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta da anziani o disabili e non locata, quando questi abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; il trattamento fiscale riservato ai fini I.C.I. all'abitazione principale e' esteso ad una pertinenza dell'abitazione principale, individuata (a norma dell'art. 6 del regolamento) nel rispetto di tutte le seguenti condizioni: si considera pertinenza dell'abitazione principale una sola unita' immobiliare individuata tra quelle classificate o classificabili catastalmente nelle categorie C/2, C/6 o C/7; il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza sia anche proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della abitazione nella quale dimora abitualmente; la pertinenza non sia locata e sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione; in caso di titolarita' di piu' immobili classificati o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7, il trattamento fiscale per l'abitazione principale e' esteso esclusivamente ad una sola unita' immobiliare (C/2, C/6 o C/7) a scelta del contribuente. Gli altri fabbricati non usufruiscono del trattamento agevolato; la detrazione di imposta spetta esclusivamente per l'abitazione principale. Se l'ammontare dell'unica detrazione spettante non trova capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per la pertinenza, come sopra individuata, dell'abitazione principale medesima; 4) di stabilire per l'anno 2002 la detrazione nella misura di Euro 104,00 (L. 201.372) complessive per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, come previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, art. 8, comma 2, salvo quanto stabilito al punto successivo; 5) di stabilire per l'anno 2002 la detrazione per abitazione principale nella misura complessiva di euro 208,00 pari a L. 402.744 (anziche' di Euro 104,00) a favore dei seguenti soggetti: A. contribuenti il cui nucleo familiare, come risultante all'anagrafe, sia composto esclusivamente da pensionati che abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta' al 1 gennaio 2002, e da eventuali familiari a loro carico, che presentino contemporaneamente tutti i seguenti requisiti: I. reddito complessivo lordo ai fini IRPEF per l'anno 2001 del nucleo familiare non superiore ai seguenti limiti: Euro 8.000,00 (L. 15.490.160) per i nuclei composti da una sola persona, che sia anche pensionato; Euro 12.000,00 (L. 23.235.240) per i nuclei composti da due o piu' persone, sempre a condizione che i componenti del nucleo siano esclusivamente pensionati o familiari a loro carico; II. il reddito complessivo lordo ai fini IRPEF per l'anno 2001 del nucleo familiare derivi esclusivamente da pensioni, dall'abitazione principale e sue eventuali pertinenze, ed eventualmente dalla rendita catastale di piccoli appezzamenti di terreno agricolo sui quali non vengano esercitate attivita' agricole in forma imprenditoriale; III. il contribuente e gli altri componenti del suo nucleo familiare non possiedano in tutto il territorio nazionale altri immobili oltre all'abitazione per la quale si richiede la detrazione, alle sue eventuali pertinenze ed ai piccoli appezzamenti agricoli di cui al punto II; IV. l'abitazione per la quale si richiede la detrazione di Euro 208,00 non sia catastalmente classificata o classificabile nelle categorie A/1, A/8, A/9; B. contribuenti nel cui nucleo familiare siano presenti persone con handicap grave permanente, ai sensi della legge n. 104/1992, o persone a cui sia stata riconosciuta la condizione di non autosufficienza ai sensi della legge n. 18/1980, che presentino contemporaneamente tutti i seguenti requisiti: I. il reddito complessivo lordo ai fini IRPEF per l'anno 2001 del nucleo familiare non sia superiore a Euro 15.000 (L. 29.044.050); II. il contribuente e gli altri componenti del suo nucleo familiare non possiedano in tutto il territorio nazionale altri immobili oltre all'abitazione per la quale si richiede la detrazione, alle sue eventuali pertinenze ed eventualmente a piccoli appezzamenti di terreno agricolo sui quali non vengano esercitate attivita' agricole in forma imprenditoriale; III. l'abitazione per la quale si richiede la detrazione di Euro 208,00 non sia catastalmente classificata o classificabile nelle categorie A/1, A/8, A/9. I requisiti indicati al punto A o al punto B devono essere posseduti alla data del 1 gennaio 2002; qualora il contribuente acquisisca nel corso del 2002 l'immobile adibito ad abitazione principale, i requisiti dovranno essere posseduti alla data di acquisto dell'immobile. 6) di stabilire che per usufruire della detrazione di Euro 208,00 il contribuente debba presentare all'ufficio tributi una domanda redatta su apposito modulo, da cui risultino le condizioni sopra indicate. La domanda dovra' essere presentata entro il 31 luglio 2002 o, se il contribuente acquisisce l'immobile adibito ad abitazione principale dopo detto termine, entro il 20 dicembre 2002. Qualora non risultino presenti tutte le condizioni richieste, il competente ufficio comunale respinge la domanda con provvedimento motivato e richiede al contribuente il pagamento della maggiore imposta dovuta. In tal caso non vengono applicate sanzioni quando il comportamento del contribuente sia dovuto a obiettive condizioni di incertezza, o comunque sI verifichi una delle cause di non punibilita' previste dall'art. 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. (Omissis). |
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