Gazzetta n. 184 del 7 agosto 2002 (vai al sommario)
COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI
COMUNICATO
Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di Cavallino - Treporti (provincia di Venezia) ha adottato il 7 gennaio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1) Di confermare, le aliquote I.C.I. applicabili per l'anno 2002 alle varie fattispecie di unita' immobiiari, come di seguito specificato:
aliquota al 4 per mille, (minimo previsto dalla legge):
per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale di persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, nonche' per le relative pertinenze (garage, magazzino, soffitta comprese nelle rispettive categorie catastali), purche' ubicate nello stesso immobile o mappale;
per le abitazioni in cui sono in corso lavori di ristrutturazione o di restauro e che diventeranno abitazione principale dei soggetti passivi entro un anno dalla stipula del rogito notarile di acquisto a seguito di presentazione, all'ufficio tributi I.C.I., di autocertificazione, pena la decadenza del beneficio e recupero della differenza di imposta maggiorata di interessi e sanzioni amministrative previste dall'art. 14 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni;
per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in primo grado (genitori-figli) come dovra' risultare da autocertificazione da parte del proprietario, tale aliquota spetta soltanto per un' altra unita' immobiliare oltre a quella costituente dimora abituale del contribuente. In caso di concessione in uso gratuito di piu' abitazioni a parenti in primo grado, spetta al possessore concedente scegliere quella per la quale fruire dell'aliquota ridotta;
aliquota al 7 per mille:
per i terreni agricoli e non, per le aree fabbricabii, e per tutte le restanti unita' immobiliari, ivi comprese le residenze secondarie e le abitazioni affidate con contratto registrato a soggetti qui residenti o dimoranti stabilmente, per ragioni di lavoro o studio, nonche' per i garage, magazzini, soffitte ed altro, non ubicati nello stesso immobile o mappale dell'abitazione principale;
aliquota al 5,8 per mille:
per le abitazioni concesse in affitto con regolare contratto registrato, su accordo del comune e proprietari o associazioni della proprieta' edilizia, da comprovarsi mediante autocertificazione del proprietario da presentare all'ufficio tributi - I.C.I., a norma dell'art. 1, comma 3, e dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998;
aliquota al 5 per mille:
per le attivita' produttive e commerciali se nel corso del 2002 vengono effettuati lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
2) di applicare una detrazione di Euro 103,30 (pari a L. 200.000) per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo, per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari;
3) di considerare abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
4) di applicare l'ulteriore detrazione di Euro 61,98 (pari a L. 120.000) (detrazione complessiva L. 165,27) per i proprietari della sola abitazione principale o per i titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sulla stessa, in possesso dei seguenti requisiti:
a) titolari di pensione sociale;
b) portatori di handicap riconosciuto al 100%;
c) ricoverati in lungodegenza o in case protette con il contributo del comune per un periodo superiore a mesi otto.
L'ulteriore detrazione potra' essere applicata in un'unica soluzione con il saldo di dicembre qualora le suindicate condizioni si siano verificate oltre i termini di scadenza del pagamento dell'acconto.
Per ottenere tale ulteriore detrazione dovra' essere presentata un'autocertificazione, con allegata documentazione in fotocopia che attesti i requisiti richiesti;
5) l'autocertificazione deve intendersi valida fintanto che non intervengano condizioni modificative (stipula o rinnovo contratto, cambio inquilino, diritto all'ulteriore detrazione) e deve essere prodotta all'ufficio tributi I.C.I. nei termini, peraltro non perentori, previsti per il pagamento dell'imposta che sono il 1 luglio 2002 e il 20 dicembre 2002, a seconda che le variazioni delle condizioni si siano verificate nel primo o nel secondo semestre 2002.
L'autocertificazione deve riportare i dati anagrafici dell'interessato, gli identificativi catastali dell'unita' immobiliare e la motivazione.
(Omissis).
 
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