Gazzetta n. 184 del 7 agosto 2002 (vai al sommario)
AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
CIRCOLARE 26 luglio 2002, n. 29
Procedure AGEA - regione Lombardia. Premio alla macellazione 2002.

A tutti gli operatori del settore

Premesso che:

in data 21 maggio 2002 con apposita convenzione, l'AGEA, relativamente al premio alla macellazione, ha delegato alla regione Lombardia la funzione di "autorizzazione ai pagamenti" prevista al punto 4 delle linee direttrici in allegato al regolamento CE 1663/95;
a seguito della predetta delega, ferme restando le procedure connesse alla gestione dei pagamenti, sono cambiate le rispettive funzioni che i soggetti istituzionali, coinvolti nel procedimento amministrativo, sono chiamati ad adempiere;
si rende necessario, pertanto, dare pubblicita', nell'interesse dell'utente, alla nuova ripartizione di funzioni ed ai principi, dettati dalla normativa comunitaria e nazionale, che la regolano;

Viene emanata la presente circolare: Principi generali premio alla macellazione.

1. Riferimenti normativi.
Nell'applicazione dei pagamenti diretti nel settore carni bovine trovano applicazione le seguenti disposizioni:
regolamento CE 1254/99 e successive modifiche - relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine;
regolamento CE 2342/99 e successive modifiche - recante modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/99 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi;
regolamento CE 1760/00 - che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;
regolamento (CEE) 1663/95 e successive modifiche recante modalita' di applicazione del regolamento (CEE) 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del Feaog - sezione garanzia;
regolamento (CE) 1258/99 - concernente il finanziamento della politica agricola comune;
regolamento CE 3508/92 e successive modifiche - concernente un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari;
regolamento CE 2419/01 che fissa le modalita' di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento CEE 3508/92;
legge 24 novembre 1981, n. 689, modificata da ultimo dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 - concernente "Modifiche al sistema penale";
legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modifiche (legge 29 settembre 2000, n. 300) - concernente sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, concernente norme in materia di pro-cedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti;
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173";
decreto ministeriale 16 marzo 2000, recante modalita' per la gestione nazionale dei regimi di premio a favore dei detentori di bovini maschi e vacche nutrici, nonche' per la concessione del premio alla estensivizzazione, alla macellazione e dei premi supplementari;
decreto ministeriale 27 novembre 2001, recante modalita' di applicazione del decreto 16 marzo 2000, recante disposizioni in materia di premi zootecnici;
protocollo d'intesa del 2 maggio 2002 tra AGEA e la regione Lombardia per il progressivo trasferimento della gestione delle OCM "Seminativi" e "Bovini";
legge regionale n. 37/1993 "Norme per il trattamento, la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici";
decreto interministeriale 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina";
delibera giunta regionale Lombardia del 2 luglio 2001, n. 5327, relativa all'organizzazione e gestione dell'anagrafe delle imprese agricole ed agro industriali della Lombardia. 2. Soggetti coinvolti.
La gestione dei pagamenti diretti nel settore delle carni bovine, relativamente al premio alla macellazione in Lombardia, per la campagna 2002, prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti istituzionali:
l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), in qualita' di organismo pagatore riconosciuto;
la regione Direzione generale agricoltura, in qualita' di soggetto delegato alla funzione autorizzazione ai pagamenti. Per lo svolgimento di tale funzione la DGA si avvarra' delle strutture organizzative dell'OPR Lombardia.
E' previsto anche il coinvolgimento dei seguenti soggetti:
1) Ministero della salute in qualita' di soggetto responsabile dell'attuazione del regolamento CE 1760/00 relativamente all'anagrafe zootecnica in qualita' di detentore dell'Anagrafe zootecnica nazionale;
2) la regione Direzione generale sanita', in qualita' di soggetto responsabile dell'attuazione del regolamento CE 1760/00 relativamente all'anagrafe zootecnica in qualita' di detentore del nodo regionale dell'anagrafe zootecnica;
3) le AUSL in qualita' di soggetti responsabili dell'attuazione del regolamento CE 1760/00 relativamente all'anagrafe zootecnica in qualita' di controllore dell'immissione dei dati;
4) centri di assistenza agricola;
5) amministrazioni provinciali. 3. Obiettivi e strumenti.
Obiettivo del presente manuale e' definire le procedure che regolano il premio alla macellazione, per la campagna 2002, in regione Lombardia.
A partire dal 3 giugno 2002 le aziende i cui allevamenti sono localizzati tutti in regione Lombardia, cioe' con un codice allevamento attribuito da una AUSL lombarda, presentano le domande di premio alla macellazione e di eventuale premio supplementare.
Le aziende, i cui allevamenti sono localizzati in parte in Lombardia ed in parte in altre regioni e le aziende che richiedono il premio all' esportazione devono utilizzare le procedure disposte da AGEA per la presentazione delle domande di che trattasi.
I beneficiari sono le imprese agricole, titolari di partita IVA, iscritte presso la camera di commercio al registro delle imprese - sezione speciale imprenditori agricoli o sezione coltivatori diretti o sezione speciale imprese agricole - e le cooperative agricole iscritte alla sezione III dell'albo prefettizio, in qualita' di detentori di animali della specie bovina che avviano i propri capi alla macellazione.
Le procedure previste dal presente manuale si basano sulla presentazione di una dichiarazione di partecipazione cosi' come previsto dall'art. 34 del regolamento CE 2342/99, alla quale sono collegate le singole domande di premio presentate entro i termini stabiliti.
In fase di predisposizione delle dichiarazioni di partecipazione viene effettuato il controllo relativamente ai dati anagrafici dell'azienda mediante l'anagrafe delle imprese agricole presente sul SIARL.
In fase di predisposizione delle singole domande di aiuto, sempre il SIARL, effettua un controllo sui capi richiesti a premio volto a determinare l'ammissibilita' del capo e/o a riscontrarne l'eventuale anomalia.
Tale verifica viene effettuata incrociando i dati presenti sull'anagrafe zootecnica nazionale.
I controlli previsti dal presente manuale delle procedure, per la validazione dei singoli capi in domanda, vengono effettuati dalla regione Lombardia acquisendo tutte le informazioni dalla banca dati nazionale dell'anagrafe bovini informatizzata, attraverso il nodo regionale, cosi' come previsto dall'art. 11 del decreto interministeriale 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina".
La presentazione delle domande puo' avvenire unicamente per via telematica tramite il sistema di domanda elettronica presente sul SIARL.
La compilazione e l'istruttoria della dichiarazione di partecipazione e delle singole domande di premio e' affidata ai Centri assistenza agricola (CAA) riconosciuti dalla regione Lombardia e agli uffici della Direzione generale agricoltura della regione Lombardia.
L'azienda, i cui allevamenti siano localizzati tutti nella regione Lombardia, per la campagna 2002, deve presentare sia la dichiarazione di partecipazione sia le domande di premio alla macellazione ricorrendo ai CAA prescelti o agli uffici della Direzione generale agricoltura della regione Lombardia.
3.1. Sistema di delega.
I soggetti privati o enti convenzionati (CAA) diversi dalle imprese possono accedere all'anagrafe delle imprese agricole e al fascicolo aziendale solo se espressamente delegati dalle imprese.
L'accesso al fascicolo aziendale puo' essere delegato a piu' soggetti (tutti coloro ai quali e' stata attribuita almeno la delega per un procedimento, compreso il solo aggiornamento del fascicolo aziendale), mentre la gestione delle domande di macellazione e dei relativi procedimenti e' obbligatoriamente delegata in forma esclusiva ad un unico soggetto.
L'impresa puo' revocare la delega rilasciata per la gestione di un procedimento, mediante nota inviata con raccomandata a.r. e conferire una nuova delega ad altro soggetto autorizzato. La trasmissione via fax della nota inviata con raccomandata a.r. rende effettiva la revoca a partire da tale data. La revoca deve essere comunicata al soggetto interessato anche in forma elettronica (posta elettronica), con l'indicazione degli estremi della raccomandata a.r. inviata ed anche in questo caso ha effetto a partire dalla data di tale operazione.
Il nuovo soggetto delegato puo' cosi' subentrare a tutti gli effetti nella gestione del procedimento e nei rapporti con la pubblica amministrazione a partire dalla data di comunicazione della revoca via fax o in forma elettronica, anche rispetto alle posizioni pregresse.
L'attribuzione e la revoca della delega sono gestite direttamente a sistema, che rende disponibile anche la specifica modulistica. La copia delle note di delega e di revoca devono essere conservate dall'ultimo soggetto delegato, per gli eventuali controlli disposti dalla pubblica amministrazione.
Ogni domanda e' contraddistinta da un numero identificativo univoco, generato automaticamente dal sistema all'atto della registrazione e dell'invio per via elettronica alla pubblica amministrazione competente e riportato su tutte le pagine del modello stampato, dopo la chiusura della domanda. Il modello su supporto cartaceo deve essere firmato dal richiedente, unitamente alla lista dei dati diversi da quelli contenuti nel fascicolo aziendale ed inviato alla pubblica amministrazione competente (o ai soggetti convenzionati).
3.2. Trattamento e diffusione dei dati.
I dati personali contenuti nell'anagrafe delle imprese agricole e nel fascicolo aziendale vengono trattati in modo manuale o informatizzato per le sole finalita' previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
La regione Lombardia - Direzione generale agricoltura, responsabile del SIARL, garantisce l'accesso all'anagrafe delle imprese agricole ed al fascicolo aziendale secondo diversi livelli, in funzione del profilo degli utenti.
Tutti i soggetti che a vario titolo hanno accesso all'anagrafe delle imprese agricole ed al fascicolo aziendale possono utilizzare i dati in essi contenuti esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dalla legge n. 675 del 31 dicembre 1996.
La diffusione dei dati contenuti nell'anagrafe delle imprese agricole e nel fascicolo aziendale da parte dei soggetti abilitati all'accesso e' consentita con le modalita' stabilite dagli articoli 20 e 21 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996.
L'accesso ai dati contenuti nell'anagrafe delle imprese agricole e nel fascicolo aziendale e' riconosciuto a chiunque abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, secondo quanto stabilito dal capo V "Accesso ai documenti amministrativi" della legge n. 241 del 1990. 4. Riduzioni ed esclusioni.
4.1. Riduzione in seguito a controlli amministrativi e in loco.
Quando sia riscontrata una differenza tra il numero di animali dichiarati ed il numero di animali accertati in relazione ad una domanda di aiuto nel quadro dei regimi di aiuto per i bovini l'importo totale dell'aiuto a cui l'imprenditore avrebbe diritto a titolo di tali regimi per il periodo di erogazione del premio in questione viene ridotto di una percentuale determinata con le modalita' dettate dalla normativa vigente.
4.2. Riduzione in seguito applicazione dell'art. 3 del regolamento CE 1259/99.
Ai sensi del decreto ministeriale 15 settembre 2000 e del decreto ministeriale 8 marzo 2001 viene applicata una riduzione del premio per quelle aziende che non rispettano i requisiti minimi in materia ambientale.
Per quanto riguarda il settore delle carni bovine il requisito minimo consiste nello stoccaggio degli effluenti zootecnici liquidi, negli allevamenti a stabulazione fissa, in bacini impermeabili per natura del sito o impermeabilizzati artificialmente.
A tal fine viene verificata la regolarita' dell'allevamento rispetto ai requisiti di cui alla legge regionale n. 37/1993 (PUA/PUAS).
In caso di mancato rispetto dei requisiti minimi in materia ambientale e' prevista una riduzione dell'aiuto fino ad un massimo del 7% dei benefici relativi al premio alla macellazione cosi' come previsto dal decreto ministeriale 15 settembre 2000 e dal decreto ministeriale 8 marzo 2001.
4.3. Esclusione dal premio a seguito di utilizzo sostanze ormonali.
Nel caso in cui all'interno di un'azienda sia stata riscontrata, da parte degli enti preposti, la presenza o l'utilizzo illecito di sostanze vietate a norma della direttiva 96/22/CE del Consiglio o di sostanze autorizzate in base a tale direttiva ma utilizzate illecitamente, l'imprenditore viene escluso dal beneficio degli importi richiesti a premio cosi' come previsto dalla normativa vigente.
Tale esclusione avviene con le medesime modalita' sopra descritte nel caso di aziende che risultino essere state sanzionate per maltrattamento di animali ai sensi dell'art. 727 del codice penale.
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