Gazzetta n. 184 del 7 agosto 2002 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
DISPOSIZIONE 22 luglio 2002
Provvedimento di modifica della disciplina del fondo della liquidazione.

IL GOVERNATORE

Visto l'art. 69, commi 2 e 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Ravvisata la necessita', ai fini del contenimento del rischio sistemico, di assicurare la garanzia della liquidazione anche per i contratti aventi a oggetto certificates, quote di fondi comuni di investimento aperti e azioni delle SICAV, ammessi alle negoziazioni in Borsa e nel Nuovo mercato;
D'intesa con la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;
Dispone:
1. Il provvedimento 16 giugno 1999, che disciplina l'istituzione e il funzionamento del fondo di garanzia della liquidazione e' modificato come segue.
Nel preambolo, il periodo "Ravvisata la necessita', ai fini del contenimento del rischio sistemico, di assicurare la garanzia della liquidazione dei contratti aventi a oggetto azioni, obbligazioni convertibili, warrant, covered warrant e certificati rappresentativi di quote di fondi mobiliari e immobiliari chiusi, negoziati anche nei mercati di nuova istituzione;" e' sostituito dal seguente:
"Ravvisata la necessita', ai fini del contenimento del rischio sistemico, di assicurare la garanzia della liquidazione dei contratti, conclusi anche al di fuori dei mercati regolamentati, aventi a oggetto azioni, obbligazioni convertibili, warrant, covered warrant, certificates e quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, ammessi alle negoziazioni in Borsa o nel Nuovo Mercato;".
Il comma 1 dell'art. 1 e' sostituito dal seguente:
"E' istituito un fondo di garanzia della liquidazione destinato esclusivamente a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione dei contratti aventi ad oggetto azioni, obbligazioni convertibili, warrant, covered warrant, certificates e quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio ammessi alle negoziazioni in Borsa o nel Nuovo mercato, fatta eccezione per i contratti di cui all'art. 6, lettera d) del Regolamento Consob approvato con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998 aventi scadenza superiore a tre giorni o prezzi che si discostano in misura superiore al 10 per cento da quelli ufficiali rilevati nel mercato di riferimento e per i contratti di riporto accesi il giorno di liquidazione nel quale si verifica l'inadempimento.".
La lettera b) del comma 4 dell'art. 3 e' sostituita dalla seguente:
"subentra nella posizione contrattuale dell'inadempiente nei contratti di riporto da questi accesi nella liquidazione nella quale si verifica l'inadempimento e nei contratti di cui all'art. 6, lettera d) del Regolamento Consob approvato con delibera 11768 del 23 dicembre 1998 aventi scadenza superiore a tre giorni o prezzi che si discostano in misura superiore al 10 per cento da quelli ufficiali rilevati nel mercato di riferimento;".
Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 22 luglio 2002
Il Governatore: Fazio
 
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