Gazzetta n. 184 del 7 agosto 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 2002
Ulteriori interventi urgenti nel comune di Joppolo, provincia di Vibo Valentia, per il ripristino dell'assetto ambientale ed idrogeologico dei versanti soggetti ad erosione ed instabilita' a seguito di incendi boschivi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante "Disposizioni urgenti per assicurare i coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile" convertito, con modificazioni, dalla legge n. 401 del 9 novembre 2001;
Vista l'ordinanza n. 3073 del 22 luglio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2000, recante "Interventi urgenti nei territori gravemente danneggiati dagli incendi verificatisi dal 19 giugno al 10 luglio 2000 ed interventi preventivi nelle aree a maggior rischio d'incendio", con la quale sono state disposte, tra l'altro, misure per il ripristino dell'assetto ambientale ed idrogeologico dei versanti soggetti ad erosione ed instabilita' a seguito degli incendi verificatisi in zone collinari e montuose, ed ai sensi della quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, gia' Ministero dell'ambiente, e' stato a tal fine autorizzato ad elaborare un programma di interventi urgenti da adottare a cura delle regioni e degli enti locali interessati;
Visto il progetto generale presentato dal comune di Joppolo recante "Consolidamento del costone del centro abitato di Joppolo a seguito degli smottamenti provocati dall'incendio che ha compromesso l'equilibrio statico del versante", ai fini dell'inserimento nel suddetto programma di interventi;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente n. DEC/DM/2001/00236 del 22 ottobre 2001, di approvazione del programma stralcio di interventi urgenti, ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 della predetta ordinanza n. 3073/2000, con il quale e' stato disposto il finanziamento di un primo stralcio dell'intervento proposto dal comune di Joppolo, per l'importo di L. 1.600.000.000 (Euro 826.331,04);
Viste le note n. 234 del 16 gennaio 2002 e n. 1335 del 20 marzo 2002 del comune di Joppolo, con le quali e stata segnalata al Dipartimento della protezione civile il persistere di una situazione di rischio molto elevato che grava sull'abitato di Joppolo, in conseguenza di un movimento franoso riattivatosi a seguito dell'incendio boschivo verificatosi nell'estate 2000, richiedendo un finanziamento straordinario di lire 2 miliardi (Euro 1.032.914), per il completamento dell'intervento finanziato con l'ordinanza n. 3073/2000;
Visto il progetto definitivo denominato "Intervento di somma urgenza per la salvaguardia dell'abitato di Joppolo, da eseguirsi sul costone a monte del centro urbano e nella valletta Bosco" trasmesso dal comune di Joppolo con nota n. 1728 del 16 aprile 2002, per l'importo complessivo di Euro 1.032.914;
Considerato che l'Autorita' di bacino regionale della regione Calabria, nell'ambito del piano di assetto idrogeologico redatto ai sensi del decreto-legge n. 180 dell'11 giugno 1998, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni approvato con delibera di Giunta regionale del 31 ottobre 2001, ha classificato il bacino del torrente Valle Bosco come zona franosa quiescente con indice di pericolosita' molto elevato (R4);
Accertata, a seguito del sopralluogo effettuato dai tecnici della regione Calabria, servizio tecnico decentrato per la provincia di Vibo Valentia (ex Genio Civile), l'esistenza di effettivi pericoli per la pubblica e privata incolumita' che hanno portato alla installazione di un sistema di monitoraggio per l'allertamento degli interventi di protezione civile;
Considerato che il complesso delle azioni finora poste in essere nella zona interessata dagli incendi boschivi che hanno colpito la localita' Valle Bosco del comune di Joppolo necessita di ulteriori interventi prioritari, urgenti ed indifferibili, finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico;
Acquisita l'intesa della regione Calabria con nota dell'11 luglio 2002;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
Dispone:
Art. 1.
1. Per la realizzazione del progetto definitivo, denominato "Intervento di somma urgenza per la salvaguardia dell'abitato di Joppolo da eseguirsi sul costone a monte del centro urbano e nella valletta Bosco", e' assegnata all'Amministrazione comunale di Joppolo (Vibo Valentia), che, a tal fine opera in qualita' di soggetto attuatore dell'intervento, la somma di Euro 1.032.914.
2. Agli oneri per l'attuazione del disposto del comma 1 si provvede con le disponibilita' dell'U.P.B. 13.2.1.3, cap. 974, del centro di responsabilita' 13 "Protezione civile", del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 
Art. 2.
1. Il soggetto attuatore provvede all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento ed all'affidamento dei lavori entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. I lavori dovranno essere ultimati improrogabilmente, salvo accertate cause di forza maggiore, ed a pena di revoca della quota di finanziamento non utilizzata e regolarmente contabilizzata, non oltre quattrocentoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.
 
Art. 3.
1. Il responsabile del procedimento dell'intervento finanziato con la presente ordinanza indice entro sette giorni dalla disponibilita' del progetto esecutivo una conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cosi' come modificata dalla legge 24 novembre 2000, n. 340. Alla conferenza sono invitati tutti i soggetti abilitati ad esprimere pareri, nulla osta e visti sul progetto affinche', una volta che lo stesso sia stato approvato, i lavori possano essere immediatamente appaltati.
2. In sede di conferenza dei servizi la regione Calabria e l'Autorita' di bacino territorialmente competente esprimono parere di compatibilita' del progetto con le previsioni del piano stralcio di assetto idrogeologico di cui all'art. 1, commi 1 ed 1-bis del decreto-legge n. 180 dell'11 giugno 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e con le misure di salvaguardia adottate ai sensi dell'art. 1-bis del medesimo decreto-legge.
3. In caso di assenza alla conferenza di servizi di uno dei soggetti indicati, o suo delegato, il relativo parere si intende reso favorevolmente in modo irrevocabile. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.
4. Espletate le procedure di cui ai precedenti commi, il progetto viene definitivamente e formalmente approvato dall'Ente attuatore e la relativa opera e' dichiarata di pubblica utilita', urgente ed indifferibile.
 
Art. 4.
1. Per la realizzazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, al soggetto attuatore sono corrisposte anticipazioni secondo la seguente modulazione:
20% dell'importo di cui all'art. 1, comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sulla base di apposita richiesta del soggetto attuatore;
30% dell'importo di cui all'art. 1, comma 1, sulla base di apposita richiesta del soggetto attuatore, attestante l'avvenuta consegna dei lavori ed il loro concreto inizio;
40% dell'importo risultante dal quadro economico progettuale approvato, sulla base di apposita richiesta del soggetto attuatore corredata dalla documentazione tecnico-contabile, dalla quale si evince che e' stato speso l'80% delle precedenti anticipazioni;
l'importo residuo effettivamente occorrente, nei limiti del finanziamento assentito, su richiesta del soggetto attuatore corredata da atto deliberativo, dal relativo certificato di collaudo debitamente approvato e da una relazione finale del legale rappresentante dello stesso, attestante tutte le spese effettuate.
2. Il soggetto attuatore, con il finanziamento assegnato provvede agli oneri relativi all'esecuzione dei lavori, alle indagini e alle forniture, compresi eventuali maggiori oneri derivanti da esigenze non prevedibili emerse in corso d'opera, alle spese generali e tecniche, comprese quelle di collaudo delle opere, all'IVA, alle indennita' d'esproprio ed occupazione, agli indennizzi ed ai canoni, all'eventuale risarcimento dei danni a terzi dipendenti dall'esecuzione delle opere o derivanti da cause di forza maggiore, e ad ogni altro onere finanziario comunque preordinato e conseguente o connesso alla realizzazione dell'opera.
3. Le economie progettuali, i ribassi d'asta e le eventuali economie finali sono reincamerate dal Dipartimento della protezione civile.
 
Art. 5.
1. E' fatto obbligo al soggetto attuatore di trasmettere al Dipartimento della protezione civile una relazione trimestrale sullo stato di attuazione della presente ordinanza e di provvedere alla rendicontazione dell'intervento al medesimo Dipartimento, nonche' al relativo monitoraggio, secondo le modalita' ed i termini indicati nella circolare n. 1 del 20 aprile 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 101 del 3 maggio 2000 - .
 
Art. 6.
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza. Pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico del bilancio dell'ente attuatore.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 luglio 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
 
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