Gazzetta n. 184 del 7 agosto 2002 (vai al sommario)
LEGGE 1 agosto 2002, n. 173
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, recante disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, recante disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 agosto 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca Visto, il Guardasigilli: Castelli

Avvertenza:
Il decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
135 dell'11 giugno 2002.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 68.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1490):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca (Moratti) l'11 giugno
2002.
Assegnato alle commissioni riunite 2a (Giustizia), 7a
(Istruzione), in sede referente, l'11 giugno 2002 con
pareri delle commissioni 1a, 5a e parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 12 giugno 2002.
Esaminato dalle commissioni riunite 2a (Giustizia) e 7a
(Istruzione), in sede referente, il 19, 26 giugno 2002; il
3 luglio 2002.
Esaminato in aula l'11 luglio 2002 e approvato il 16
luglio 2002.
Camera dei deputati (atto n. 3030):
Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia), VII
(Cultura), in sede referente, il 17 luglio 2002 con pareri
del comitato per la legislazione e delle commissioni I e V.
Esaminato dalle commissioni riunite II (Giustizia), VII
(Cultura) il 18 luglio 2002.
Esaminato in aula il 22 luglio 2002 e approvato il 24
luglio 2002.
 
ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 10 GIUGNO 2002, N. 107

All'articolo 1:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma recata dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le prove degli esami di Stato, indetti per l'anno 2002 e per l'anno 2003, per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato svolti secondo l'ordinamento previgente al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, possono iscriversi nel settore, o nei settori, della sezione A dell'albo, per il quale dichiarano di optare".

All'articolo 3:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Fino al riordino delle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale, hanno titolo per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio della professione di dottore commercialista, di cui all'articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, aggiunto dalla legge 17 febbraio 1992, n. 206, e per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale, di cui all'articolo 31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, e successive modificazioni, coloro che sono in possesso del diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali, nonche' coloro che sono in possesso del diploma di laurea nelle classi 17, classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale, e 28, classe delle lauree in scienze economiche";
al comma 2, sono soppresse le parole: ", lettere a) e b).":
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. La durata dei periodi di pratica professionale per l'esercizio delle professioni di cui al comma 1 e' stabilita in tre anni".

All'articolo 4, al comma 1, le parole: "30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2004".
 
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