Gazzetta n. 184 del 7 agosto 2002 (vai al sommario) |
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LEGGE 11 luglio 2002, n. 170 |
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e il Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Copenaghen il 5 maggio 1999. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Copenaghen il 5 maggio 1999. |
| Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 31, paragrafo 2, della Convenzione stessa. |
| Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 11 luglio 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 886): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Ruggiero) il 23 novembre 2001. Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede referente, il 15 gennaio 2002, con il parere delle commissioni 1a, 2a, 5a, 6a, 8a e 10a. Esaminato dalla 3a commissione il 7 febbraio 2002. Relazione presentata il 18 marzo 2002 (atto n. 886/A - relatore sen. Frau). Esaminato in aula il 18 marzo 2002 ed approvato il 21 marzo 2002. Camera dei deputati (atto n. 2559): Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 marzo 2002 I, II, V, con il parere delle commissioni VI, VII, IX, X e XI. Esaminato dalla III commissione il 18 aprile 2002 e il 30 aprile 2002. Esaminato in aula il 10 giugno 2002 ed approvato il 19 giugno 2002. |
| CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL REGNO DI DANIMARCA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Danimarca, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali,
hanno convenuto quanto segue:
CAPITOLO I CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
Articolo 1 SOGGETTI
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti.
Articolo 2 IMPOSTE CONSIDERATE
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento 2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
(a) per quanto concerne la Danimarca:
(i) - l'imposta erariale sul reddito (indkomstskatterne til staten);
(ii) - l'imposta comunale sul reddito (den kommunale indkomstskat);
(iii) - l'imposta sul reddito a favore dei distretti di contea (den amtskommunale indkomstskat);
(iv) - l'imposta applicata ai sensi della Legge per l'imposizione degli Idrocarburi (skatter i benhold til kulbrinteskatteloven);
(qui di seguito indicate quali "imposta danese")
(b) per quanto concerne l'Italia:
1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3 - l'imposta locale sui redditi;
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati Contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
CAPITOLO II DEFINIZIONI
Articolo 3 DEFINIZIONI GENERALI
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
(a) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, la Danimarca o l'Italia; (b) "Il termine Danimarca" designa il Regno di Danimarca, ivi comprese le zone adiacenti al mare territoriale della Danimarca le quali, in conformita' del diritto internazionale sono state, o possono in futuro essere considerate, ai sensi della Legislazione danese, come zone sulle quali la Danimarca puo' esercitare diritti sovrani di esplorazione e di sfruttamento delle risorse naturali del fondo o del sottosuolo marino e delle acque sovrastanti, e altre attivita' di ricerca e sfruttamento economico dell'area; il termine non comprende le isole Faroe e la Groenlandia; (c) il termine "Italia" designa il territorio della Repubblica italiana e, quando e' usato in senso geografico, designa il suo territorio, comprese le acque interne, i! mare territoriale e lo spazio aereo, e comprende le zone al di fuori del mare territoriale italiano le quali, conformemente al diritto internazionale e alla legislazione italiana concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone sulle quali l'Italia puo' esercitare i suoi diritti per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini nonche' le loro risorse naturali; (d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una societa' ed ogni altra associazione di persone; (e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; (f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di una Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; (g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una.nave o aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato Contraente. (h) l'espressione "autorita' competente" designa: (i) in Danimarca, il Ministro delle Finanze od il suo rappresentante autorizzato; (ii) in Italia, il Ministero delle Finanze. (segue art. 3) (i) il termine "nazionali" designa: (i) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato contraente; (ii) le persone giuridiche, le societa' di persone, e le associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente; 2. Per l'applicazione dalla presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione; il significato che ad esse e' attribuito dalle leggi di detto Stato applicabili in materia fiscale e prevalente rispetto al significato dell'espressione ai sensi delle altre leggi di tale Stato.
Articolo 4 RESIDENTI
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati Contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente modo:
(a) detta persona i considerata residente solamente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, e' considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali); (b) se non si puo' determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa e' considerata residente solamente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; (c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente solamente dello Stato del quale ha la nazionalita'; (d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati, o non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati Contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' residente di entrambi gli Stati Contraenti, essa e' considerata residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Articolo 5 STABILE ORGANIZZAZIONE
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari attraverso la quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
(a) una sede di direzione; (b) una succursale; (c) un ufficio; (d) un'officina; (e) un laboratorio; (f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturali, una cava od ogni altra luogo di estrazione, di risorse naturali; e (g) un cantiere di costruzione o un progetto di installazione la cui durata oltrepassa i dodici mesi.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
(a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa; (b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; (c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; (d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; (e) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di svolgere altre attivita' che abbiano carattere preparatorio o ausiliario per l'impresa.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - e' considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attivita' di detta persona sia limitata all'acquisto di beni o merci per l'impresa. 5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa eserciti in detto Stato la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'. 6. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la propria attivita' in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.
CAPITOLO III IMPOSIZIONE DEI REDDITI
Articolo 6 REDDITI IMMOBILIARI
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (inclusi i redditi agricoli e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. L'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' della legislazione dello Stato contraente in cui i beni sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria. Si considerano altresi' "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dallo sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.
Articolo 7 UTILI DELLE IMPRESE
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione, gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione. 3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese Le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove. (segue art. 7) 4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli udii imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovra' essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. 5. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto da parte di detta stabile organizzazione di beni o merci per l'impresa. 6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente. 7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
Articolo 8 NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima e' situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui e' residente l'esercente la nave. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio. 4. Per quanto riguarda gli utili realizzati dal Consorzio di trasporto aereo danese, norvegese e svedese, conosciuto come Scandinavian Airlines System (SAS). le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano unicamente alla parte degli utili proporzionale alla quota di partecipazione al Consorzio detenuta dalla Det Danske Luftfartsselskab (DDL), consorziata danese della Scandinavian Airlines System (SAS).
ArticolO 9 IMRESE ASSOCIATE
1. Allorche'
(a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa, dell'altro Stato contraente, o (c) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,
e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza. 2. Allorche' uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente e' stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili cosi' inclusi sono utili che sarebbero maturati a favore dell'impresa del primo Stato, se le condizioni fissate tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato fara' un'apposita rettifica all'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali rettifiche dovranno essere effettuate solamente in conformita' della procedura amichevole di cui all'articolo 26 e al paragrafo 7 del Protocollo aggiuntivo.
Articolo 10 DEFINIZIONI
1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente ed in conformita' della legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi e' un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere:
(a) lo 0 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario e' una societa' (non di persone) che detiene ed ha detenuto direttamente almeno il 25 per cento del capitale della societa' che distribuisce i dividendi per un periodo di dodici mesi anteriore alla data in cui sono stati distribuiti i dividendi; (b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. (segue art. 10) Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della societa' rispetta agli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, svolga nell'altro Stato contraente, di cui e' residente la societa' che paga i dividendi, un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure eserciti una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. Qualora una societa' residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente; detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa', a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Articolo 11 INTERESSI
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato Contraente dal quale casi provengono ed in conformita' della legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo degli interessi e' un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, gli interessi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono imponibili solamente nello Stato contraente di cui e' residente il beneficiario effettivo, e sono pagati:
(a) in relazione alla vendita a credito di attrezzature industriati, commerciali o scientifiche; o (b) in relazione alla vendita a credito di merci consegnate da un'impresa ad un'altra impresa. (segue art. 11)
4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, gli interessi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono imponibili solamente nello Stato contraente di cui e' residente il beneficiario effettivo degli interessi e:
(a) il debitore degli interessi e' il primo Stato contraente di cui al paragrafo 1 del presente articolo o una sua suddivisione politica o amministrativa o un suo ente locale; oppure (b) gli interessi sono pagati in dipendenza di un prestito concesso, garantito o assicurato dal Governo dell'altro Stato contraente, della banca centrale di detto altro Stato o da altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) di proprieta' di detto Governo da esso controllati.
5. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche' ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono. 6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 o 4 del presente articolo, a seconda dei casi, non si applicano se il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricollega effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, gli interessi sono ricomponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 7. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e situata la stabile organizzazione o la base fissa. 8. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 12 CANONI
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei canoni e' un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. 3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche (esclusi i canoni per il software, le pellicole cinematografiche ed altre registrazioni sonore o visive), sano imponibili solamente in detto altro Stato se il beneficiario effettivo e' un residente di detto altro Stato. 4. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, su software, pellicole cinematografiche ed altre registrazioni sonore o visive di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonche' per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 6. I Canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessita' e' stato contratto l'obbligo del pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa. 7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone. L'ammontare dei canoni, tenuto canto dell'uso, diritto o informazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 13 UTILI DI CAPITALE
2. Gli utili di un residente di uno Stato contraente provenienti dall'alienazione di beni immobili definiti all'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. 3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente. 5. Le disposizioni del paragrafo 4 non pregiudicano il diritto dell'Italia di prelevare, conformemente alla propria legislazione, una imposta sugli utili derivanti dall'alienazione di azioni o di altre quote di partecipazione agli utili di una societa' residente dell'Italia ai sensi delta legislazione italiana, realizzati da una persona fisica che e' residente della Danimarca ed e' stata residente dell'Italia nel corso dei cinque anni immediatamente precedenti all'alienazione di tali azioni o quote. 6. Una persona fisica che e' residente di uno Stato contraente e immediatamente dopo diventa residente dell'altro Stato contraente puo' essere considerata dal primo Stato contraente come alienante le azioni e puo' essere assoggettata ari imposizione in detto Stato per gli utili derivanti da tali azioni a partire dalla data del cambio di residenza. In tal caso, nell'altro Stato contraente la persona fisica puo' optare nella propria dichiarazione annuale dei redditi per l'anno di alienazione di essere soggetto ad imposizione come se avesse acquistato le azioni per un importo pari all'importo utilizzato come prezzo di vendita nel primo Stato al momento dell'accertamento definitivo della propria imposta sugli utili. 7. Per quanto riguarda gli utili realizzati dal Consorzio di trasporto aereo danese, norvegese e svedese Scandinavian Airlines System (SAS). le disposizioni del paragrafo 3 si applicano unicamente alla parte degli utili proporzionale alla quota di partecipazione al Consorzio detenuta dalla Det Danske Luftfartsselskab (DDL), consorziata danese della Scandinavian Airlines System (SAS).
Articolo 14 PROFESSIONI INDIPENDENTI
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione da altre attivita' di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa. 2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Articolo 15 LAVORO SUBORDINATO
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivita' non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attivita' e' quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
(a) il beneficiario soggiorni nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e (b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che e' residente del primo Stato, e (c) l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili solamente nello Stato contraente nel quale e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 4. Qualora un residente della Danimarca percepisca remunerazioni in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di un aeromobile impiegato in traffico internazionale dal consorzio Scandinavian Airlines System (SAS), tali remunerazioni sono imponibili esclusivamente in Danimarca.
Articolo 16 COMPENSI E GETTONI DI IMPRESA
I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualita' di membro del consiglio di amministrazione di una societa' residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
Articolo 17 ARTISTI E SPORTIVI
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualita' di artista della spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Qualora il reddito derivarne da prestazioni personali esercitate da tre artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualita', e' attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito puo' essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante e disposizioni degli articoli 7, 14 e 15. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi derivanti da attivita' esercitate in uno Stato contraente da un artista di spettacolo o da uno sportivo se il soggiorno in detto Stato e' in larga misura finanziato per mezzo di fondi pubblici dell'altro Stato contraente, o di una sua suddivisione politica o amministrativa o di un sua ente locale.
Articolo 18 PENSIONI E PAGAMENTI ANALOGHI
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni, le annualita' e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, i pagamenti ricevuti da una persona fisica residente di uno Stato contraente nell'ambito della legislazione di sicurezza sociale dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato. I pagamenti ricevuti nell'ambito della legislazione di sicurezza sociale di uno degli Stati contraenti sono imponibili in conformita' alle disposizioni del primo periodo del presente paragrafo soltanto se non hanno natura contributiva. 3. Nel caso di una persona fisica che e' stata residente di uno Stato contraente per un periodo di cinque anni o piu' ed e' divenuta residente dell'altra Stato contraente, le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto del primo Stato di assoggettare ad imposizione, ai sensi della legislazione interna, pensioni, annualita' ed altre remunerazioni analoghe che tale persona fisica riceve da detta Stato. La presente disposizione si applica solamente alle persone fisiche che hanno la nazionalita' dello Stato contraente da cui provengono i pagamenti, a condizione che tali persone fisiche non abbiano la nazionalita' dell'altro Stato contraente. (segue art. 18) 4. Il termine "annualita'" designa le somme fisse pagabili periodicamente a date prestabilite vita natural durante, oppure per un periodo di tempo determinato o determinabile, in dipendenza dell'assunzione di un obbligo di effettuare tali pagamenti contro un adeguato e intero corrispettivo in denaro o in beni valutabili in denaro.
Articolo 19 FUNZIONI PUBBLICHE
1. (a) Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato; (b) Tuttavia, tali stipendi, salari e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi vengono resi in detto Stato e la persona fisica e' un residente di detto Stato che: (i) ha la nazionalita' di detto Stato senza avere la nazionalita' del primo; o (ii) non e' divenuto residente di detto State al solo scopo di rendervi i servizi. 2. (a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato. (b) Tuttavia, tali pensioni sano imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalita', senza avere la nazionalita' del primo Stato. 3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano a stipendi, salari e altre remunerazioni analoghe, ed alle pensioni, in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attivita' industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Articolo 20 PROFESSORI E INSEGNANTI
Le remunerazioni che un professore o un insegnante, il quale soggiorni in uno Stato contraente per un periodo inferiore ad un anno allo scopo di insegnare a di effettuare ricerche presso una universita' od altro analogo istituto e che e' o ora immediatamente prima di tale soggiorno residente dell'altro Stato contraente, riceve per tale insegnamento o ricerca, sono imponibili soltanto in detto altro Stato contraente.
Articolo 21 STUDENTI
Le somme che uno studente o apprendista il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.
Articolo 22 ATTIVITA' CONNESSE ALLA PROSPEZIONE PRELIMINARE ALLA RICERCA O ALL'ESTRAZIONE DI IDROCARBURI
1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 5 e 14, si ritiene che una persona, residente di uno Stato contraente che svolge nell'altro Stato contraente attivita' connesse alla prospezione preliminare, alla ricerca o all'estrazione di idrocarburi situati in detto altro Stato, eserciti tali attivita' in detto altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione o di una base fissa ivi situata. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se le attivita' sono svolte per un periodo o periodi non superiori a 30 giorni complessivi nell'arco dei dodici mesi. Tuttavia, ai fini del presente paragrafo, si ritiene che le attivita' svolte da un'impresa collegata ad un'altra impresa ai sensi dell'articolo 9 siano svolte dall'impresa a cui essa e' collegata se le attivita' in questione sono sostanzialmente analoghe a quelle svolte da quest'ultima impresa. 3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, le attivita' svolte in alto mare (offshore)a mezzo di impianti di trivellazione costituiscono una stabile organizzazione solo se le attivita' sono sv1te per un periodo o periodi superiori a 365 giorni complessivi nell'arco di diciotto mesi. Tuttavia, ai fini del presente paragrafo, si considera che le attivita' svolte da un'impresa collegata ad un'altra impresa ai sensi dell'articolo 9 siano svolte dall'impresa a cui essa e' collegata se le attivita' in questione sono sostanzialmente analoghe a quelle svolte da quest'ultima impresa. 4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, gli utili derivanti dal trasporto per nave o aeromobile di approvigionamenti o di personale verso un luogo in cui vengono svolte nell'altro Stato contraente attivita' di alto mare (offshore) connesse alla prospezione preliminare, alla ricerca o all'estrazione di idrocarburi, o dall'esercizio di rimorchiatori ed analoghi natanti nell'ambito di tali attivita', sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede di direzione effettiva dell'impresa. 5. Gli stipendi, i salari ed altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraenti riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente svolta a bordo di una nave o di un aeromobile, rimorchiatore o natante considerati al paragrafo 4 sono imponibili in conformita' alle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 15. (segue art. 22) 6. Nonostante le disposizioni dell'articolo 13, gli utili di capitale derivanti da impianti di trivellazione utilizzati per attivita', di cui al paragrafo 3, che si considerano ricavati da un residente di uno Stato contraente nel caso in cui le attivita' dell'impianto cessino di essere soggette a imposizione nell'altro Stato contraente, sono esenti da tassazione in detto altro Stato. Ai fini del presente paragrafo, l'espressione "utili di capitale" designa l'ammontare di cui il valore di mercato al momento del trasferimento eccede il valore residuale in quel momento, aumentato di ogni deprezzamento intervenuto.
Articolo 23 ALTRI REDDITI
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ovvero una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili nell'altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 3. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra la persona di cui al paragrafo 1 e un'altra persona, o tra ciascuna di esse e terze persone, l'ammontare del reddito di cui al paragrafo 1 eccede l'eventuale ammontare che sarebbe stato convenuto tra persone indipendenti, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente del reddito e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni rilevanti della presente Convenzione.
CAPITOLO IV ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
Articolo 24 ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo. 2. Per quanto concerne l'Italia: Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Danimarca, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificare nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Danimarca, ma l'ammontare della detrazione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna detrazione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiano del reddito in base alla legislazione italiana. 3. Per quanto concerne la Danimarca.
(a) Fatte salve le disposizioni del sottoparagrafo (c), se un residenze della Danimarca ritrae redditi o possiede patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Danimarca ammettera' in detrazione dall'imposta sul reddito di tale residente, un ammontare pari alla relativa imposta sul reddito pagata in Itala; (b) Tuttavia, tale detrazione non potra' eccedere la quota dell'imposta sul reddito, calcolata prima che venga concessa detrazione, che e' attribuibile al reddito imponibile in Italia. (c) Se un residente della Danimarca ritrae redditi che, in conformita' delle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in Italia, la Danimarca puo' includere nella base imponibile detti redditi, ma deve ammettere in detrazione dall'imposta sul reddito la quota di detta imposta attribuibile ai redditi provenienti dall'Italia.
CAPITOLO V DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Articolo 25 NON DISCRIMINAZIONE
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare riguardo alla residenza. La presente disposizione si applica altresi', nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti. 2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non puo' essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attivita'. La presente disposizione non puo' essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia. 3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 9, del paragrafo 8 dell'articolo 11, o del paragrafo 7 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni come se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato. Parimenti, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio tassabile di detta impresa, alle stesse condizioni come se essi fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato. 4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui patrimonio e' in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu' residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sonO o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione.
Articolo 26 PROCEDURA AMICHEVOLE
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati Contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorita' competente dello Stato contraente di cui i residente, o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'articolo 25, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalita'. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notifica della misura che ha dato luogo all'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione. 2. L'autorita' competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara' del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorita' competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. L'accordo raggiunto sara' applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti. 3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. 4. Le autorita' competenti degli Stati Contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle Autorita' competenti degli Stati contraenti.
Articolo 27 SCAMBIO DI INFORMAZIONI
1. Le autorita' competenti degli Stati Contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stasi Contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono, non e' contraria alla Convenzione nonche' per prevenire l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute - segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorita' (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o le predette autorita' utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi. (segue art. 27) 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:
(a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente; (b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; (c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, di affari, industriali, professionali o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Articolo 28 MEMBRI DI MISSIONI DIPLOMATICHE E DI UFFICI CONSOLARI
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche o di uffici consolari in virtu' delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
Articolo 29 ESTENSIONE TERRITORIALE
1. La presente Convenzione puo' essere estesa, integralmente o con le modifiche necessarie, ad ogni parte del territorio degli Stati contraenti espressamente esclusa dal campo di applicazione della Convenzione, o ad ogni Stato o territorio delle cui relazioni internazionali e' responsabile la Danimarca o l'Italia, che prelevi imposte di natura sostanzialmente analoga a quelle cui si applica la Convenzione. Una tale estensione ha effetto a partire dalla data, ed e' suscettibile delle modifiche e condizioni, ivi comprese le condizioni relative alla cessazione di applicazione fissate di comune accordo tra gli Stati contraenti per mezzo di scambio di note diplomatiche o secondo ogni altra procedura conforme alle loro disposizioni costituzionali. 2. Salvo che i due Stati contraenti non abbiano convenuto diversamente, la denuncia della Convenzione da parte di uno di essi in virtu' dell'articolo 32 porra' termine altresi', alle condizioni previste da detto articolo, all'applicazione della Convenzione ad ogni parte del territorio degli Stati contraenti o ad ogni Stato o territorio cui essa e' stata estesa in conformita' del presente articolo.
Articolo 30 RIMBORSI
1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato del quale e' residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione. 2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente e' residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione. 3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26 della presente Convenzione, le modalita' di applicazione del presente articolo.
CAPITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 31 ENTRATA IN VIGORE
1. La presente Convenzione sara' soggetta a ratifica od approvazione in conformita' alle procedure costituzionali di ciascuno Stato contraente. Gli Stati contraenti si scambieranno gli strumenti di ratifica o di approvazione a Copenaghen non appena possibile. 2. La Convenzione entrera' in vigore allo scambio degli strumenti di ratifica o all'approvazione e le sue disposizioni si applicheranno:
(a) con riferimento alle remunerazioni di cui al sottoparagrafo (b) del paragrafo 1 dell'articolo 19 della presente Convenzione, a partire dal 1 gennaio 1993; e (b) in tutti gli altri casi, ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio successivo all'anno in cui la Convenzione entrera' in vigore.
3. La Convenzione attualmente in vigore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio firmata a Copenhagen il 26 febbraio 1980, come emendata, sara' denunciata e cessera' di esplicare, i suoi effetti a decorrere dalla data in cui avra' effetto la presente Convenzione in conformita' alle disposizioni del paragrafo 2.
Articolo 32 DENUNCIA
La presente Convenzione rimarra' in vigore indefinitamente, ma ciascuno Stato contraente fatta notificarne la cessazione all'altro Stato, per via diplomatica, almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In questo caso, la Convenzione cessera' di avere effetto con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione. FATTA a Copenaghen, il 5 maggio 1999, in duplice esemplare, nelle lingue italiana, danese e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede, prevalendo in caso di dubbio il testo inglese. Per il Governo della Per il Governo del Repubblica italiana Regno di Danimarca (firma illeggibile) (firma illeggibile)
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali. All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo del Regno di Danimarca e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni aggiuntive che formano parte integrante di detta Convenzione.
Resta inteso che:
1. Con riferimento, al paragrafo 4 dell'articolo 5, non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente se le attivita' dell'agente si limitano a quelle indicate al paragrafo 3 di detto articolo le quali, qualora esercitate attraverso una sede fissa di affari, non renderebbero tale sede fissa di affari una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo. 2. Con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attivita' di detta stabile organizzazione. 3. Con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 8, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili comprendono gli utili derivanti dall'impiego, dalla manutenzione o dal noleggio di container (inclusi rimorchi, chiatte, e la relativa attrezzatura per il trasporto di container) utilizzati per il trasporto in traffico internazionale di beni o di merci. 4. Con riferimento al sottoparagrafo (a) del paragrafo 2 dell'articolo 10, detta disposizione non pregiudichera' il trattamento piu' favorevole in conformita' alla Direttiva 90/435/CEE, Direttiva del Consiglio sul sistema comune di imposizione applicabile nel caso di societa' madri e figlie di diversi Stati Membri, ed eventuali emendamenti, e in ogni caso, si applichera' finche' detta Direttiva restera' in vigore. 5. Con riferimento al paragrafo 4 dell'articolo 10, al paragrafo 6 dell'articolo 11, al paragrafo 5 dell'articolo 12 ed al paragrafo 2 dell'articolo 23, l'ultima frase ivi contenuta non puo' essere interpretata come contraria ai principi contenuti negli articoli 7 e 14 della presente Convenzione. 6. Con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 13, gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili adibiti all'esercizio di navi od aeromobili comprendono gli utili derivanti dall'alienazione di container (inclusi rimorchi, chiatte, e la relativa attrezzatura per il trasporto di coutainer) utilizzati per il trasporto in traffico internazionale di beni o merci. 7. Con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 26 l'espressione "indipendentemente dai ricorSi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della procedura amichevole non e' in alternativa con le procedure contenziose nazionali che vengono in ogni caso preventivamente iniziate laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla presente Convenzione. 8. Le disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 30 non pregiudicano il diritto delle autorita' competenti degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle limitazioni previste dalla presente Convenzione. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo aggiuntivo. FATTO a Copenaghen, il 5 maggio 1999, in duplice esemplare, nelle lingue italiana, danese e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede, prevalendo in caso di dubbio il testo inglese. Per il Governo della Per il Governo del Repubblica italiana Regno di Danimarca (firma illeggibile) (firma illeggibile) |
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