Gazzetta n. 184 del 7 agosto 2002 (vai al sommario) |
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LEGGE 11 luglio 2002, n. 169 |
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kiev il 26 febbraio 1997. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kiev il 26 febbraio 1997. |
| Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa. |
| Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 11 luglio 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 951): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Ruggiero) il 10 dicembre 2001. Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede referente, il 16 gennaio 2002, con pareri delle commissioni 1a, 5a, 6a, 7a, 8a e 10a. Esaminato dalla 3a commissione il 7 febbraio 2002. Relazione presentata il 18 marzo 2002 (atto n. 951/A - relatore sen. Frau). Esaminato in aula ed approvato il 21 marzo 2002. Camera dei deputati (atto n. 2560): Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 marzo 2002, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, IX, X, XI. Esaminato dalla III commissione il 18 aprile 2002 e il 30 maggio 2002. Esaminato in aula il 10 giugno 2002 ed approvato il 19 giugno 2002. |
| CONVENZIONE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELL'UCRAINA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI.
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell'Ucraina, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali.
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1 SOGGETTI
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Articolo 2 IMPOSTE CONSIDERATE
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo o sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
(a) per quanto concerne l'Italia: (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; (ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; (iii) l'imposta locale sul reddito; (iv) l'imposta sul patrimonio netto delle imprese; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). (b) per quanto concerne l'Ucraina: (i) l'imposta sugli utili delle imprese; (ii) l'imposta sul reddito dei cittadina; (iii) l'imposta sui beni delle imprese; (iv) l'imposta sui beni immobili dei cittadini; (v) l'imposta locale sul reddito;
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di seguito indicate quali "imposta ucraina")
4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dagli Stati contraenti dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Articolo 3 DEFINIZIONI GENERALI
1. Ai fini della presente COnvenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
(a) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale italiano le quali, ai sensi della legislazione italiana concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone sulle quali l'Italia puo' esercitare i suoi diritti per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, nonche' le loro risorse naturali; (b) il termine "Ucraina" designa il territorio dell'Ucraina, la relativa Piattaforma Continentale e la relativa zona economica esclusiva (marittima), ivi comprese le zone esterne al mare territoriale dell'Ucraina, che, conformemente al diritto internazionale sono state o possono in futuro essere considerate, ai sensi della legislazione ucraina, come zone all'interno delle quali possono essere esercitati i diritti dell'Ucraina per quanto concerne il fondo, il sottosuolo marino e le loro risorse naturali; (c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'Italia o l'Ucraina; (d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una societa' ed ogni altra associazione di persone; (e) Il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; (f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; (g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o aeromobile da parte di un'impresa di uno degli Stati contraenti, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente. (h) il termine "cittadino" designa: (i) le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente; (ii) le persone giuridiche, le societa' di persone, e le associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente; (i) l'espressione "autorita' competente" designa: (i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze, e, (ii) per quanto concerne l'Ucraina, il Ministero delle Finanze dell'Ucraina od il suo rappresentante autorizzato. 2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Articolo 4 RESIDENTI
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione, del luogo di costituzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio che esse possiedono in detto Stato. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente modo:
(a) detta persona e' considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, e' considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali); (b) se non si puo' determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa e' considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente; (c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato contraente del quale ha la cittadinanza; (d) se detta persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati contraenti, o non ha la cittadinanza di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alte disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, una persona diversa da una persona fisica e' residente di entrambi gli Stati contraenti, essa e' considerata residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Articolo 5 STABILE ORGANIZZAZIONE
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
(a) una sede di direzione; (b) una succursale; (e) un ufficio; (d) un'officina; (e) un laboratorio; (f) una miniera, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali; (g) un cantiere di costruzione, di montaggio, o di installazione la cui durata oltrepassa i 12 mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
(a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa. (b) i beni o le mezzi appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o da consegna; (c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; (d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; (e) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario per l'impresa.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - e' considerata stabile organizzazione nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attivita' di detta persona sia limitata all'acquisto di beni o merci per l'impresa. 5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa eserciti in detto Stato la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'. 6. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la propria attivita' in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.
Articolo 6 REDDITI IMMOBILIARI
1. I redditi che un residenze di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (inclusi i redditi agricoli e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. L'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' della legislazione dello Stato contraente in cui i beni sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria. Si considerano altresi' "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altri forma di utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 del presente articolo si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.
Articolo 7 UTILI DELLE IMPRESE
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione. 3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove. Tuttavia, tale deduzione non verra' ammessa con riferimento ad eventuali somme pagate (diverse da quelle relative al rimborso delle spese effettive) dalla stabile organizzazione all'impresa o a uno dei suoi uffici, a titolo di canoni, compensi o altri pagamenti analoghi in corrispettivo per l'utilizzo di brevetti o altri diritti, o a titolo di commissione, per servizi specifici eseguiti o per l'amministrazione, o a titolo di interessi derivanti da prestiti concessi alla stabile organizzazione dall'impresa, eccetto nel caso di istituti bancari. 4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili, in conformita' alla propria legislazione, da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa tra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 del presenze articolo non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovra' essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. 5. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto da parte di detta stabile organizzazione di beni o merci per l'impresa. 6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente. 7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
Articolo 8 NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA
1. Gli utili derivanti da11'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili da parte di un'impresa di uno Stato contraente, sono imponibili solamente in detto Stato contraente. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Articolo 9 IMPRESE ASSOCIATE
Allorche'
(a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente;
o
(b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,
e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non lo sono stati, possono essere inclusi da parte di uno Stato contraente negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Articolo 10 DIVIDENDI
1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente ed in ed in conformita' della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere:
(a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se beneficiario e' una societa' (non di persone) che detiene direttamente o indirettamente almeno il 20 per cento del capitale della societa' che distribuisce i dividendi; (b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. Il presente paragrafo non riguarda l'impostazione della societa' rispetto agli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, svolga nell'altro Stato contraente, di cui e' residente la societa' che paga i dividendi, un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure eserciti una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, gli elementi del reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. Qualora una societa' residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa', a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Articolo 11 INTERESSI
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne e' l'effettivo beneficiario, l'impostazione cosi' applicata non puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se:
(a) il debitore degli interessi e' il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o (b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprieta' di questo Stato contraente o di un suo ente locale; o (c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.
4. Ai fiuti del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, di buoni o obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche' ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono. 5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una bue fissa ivi situata, ed il eredito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa. 7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 12 CANONI
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 7 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. 3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonche' per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa cui si ricollegano effettivamente i diritti ai beni generatori dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa. 6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terza persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 13 UTILI DI CAPITALE
1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati. 2. Gli utili che un residente di uno Stato contraente deriva dall'alienazione di:
(a) azioni, diverse da azioni quotate in una Borsa Valori riconosciuta, il cui valore deriva, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nell'altro Stato contraente, o (b) una partecipazione in una societa' di persone il cui patrimonio consiste di beni immobili situati nell'altro Stato contraente, ovvero di azioni di cui al precedente sottoparagrafo (a), sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. 4. Gli utili che un'impresa di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato di cui e' residente l'impresa. 5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.
Articolo 14 PROFESSIONI INDIPENDENTI
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa. 2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Articolo 15 LAVORO SUBORDINATO
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21 della presente Convenzione, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivita' non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attivita' e' quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
(a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e (b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non e' residente dell'altro Stato, e (c) l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati da un'impresa di uno Stato contraente in traffico internazionale, sono imponibili nello Stato contraente di cui e' residente l'impresa esercente dette navi o aeromobili.
Articolo 16 COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA
I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualita' di membro del consiglio di amministrazione di una societa' residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
Articolo 17 ARTISTI E SPORTIVI
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15 della presente Convenzione, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Qualora il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualita', e' attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito puo' essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 25 della presente Convenzione. 3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi di cui al presente articolo sono esenti da tassazione nello Stato contraente in cui le attivita' dell'artista di spettacolo o dello sportivo vengono esercitate, qualora tali attivita' siano interamente finanziate per mezzo di fondi pubblici di entrambi gli Stati, o vengano svolte nell'ambito di accordi di cooperazione culturale tra gli Stati contraenti.
Articolo 18 PENSIONI
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19 della presente Convenzione, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego e le annualita' pagate a detto residente, sono imponibili soltanto in questo Stato. 2. Il termine "annualita'" designa le somme fisse pagabili periodicamente a date prestabilite vita natural durante, oppure per un periodo di tempo determinato o determinabile, in dipendenza dell'assunzione di un obbligo di effettuare tali pagamenti contro un adeguato a intero corrispettivo in denaro o in beni valutabili in denaro. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, e le annualita' pagate nell'ambito di un Fondo Pensionistico Statale facente parte del sistema di previdenza sociale di uno Stato contraente, di una sua suddivisione politica o amministrativa o di un suo ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Articolo 19 FUNZIONI PUBBLICHE
1. (a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato; (b) Nonostante le disposizioni del sottoparagrafo (a) del presente paragrafo, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi vengono resi in detto Stato e la persona fisica e' un residente di detto Stato che: (i) ha la cittadinanza di detto Stato; o (ii) non e' divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi. 2. (a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato. (b) Nonostante le disposizioni del sottoparagrafo (a) del presente paragrafo, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la cittadinanza. 3. Le disposizioni degli articoli 15, 26 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attivita' industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Articolo 20 PROFESSORI INSEGNANTI
1. Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente in uno Stato contraente per un periodo non superiore a due anni allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una universita', collegio, scuola od altro analogo istituto il quale e', o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente, e' esente da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attivita' di insegnamento o di ricerca. 2. Il presente articolo non si applica ai redditi di ricerca se questa non e' effettuata nell'interesse pubblico ma principalmente in quello privato di una o di piu' persone.
Articolo 21 STUDENTI
1. Le somme che uno studente o apprendista il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato. 2. I redditi di cui al paragrafo 1 che uno studente o apprendista riceve in corrispettivo delle sue prestazioni personali sono esenti da imposta nello Stato contraente in cui egli soggiorna, purche' tale attivita' faccia parte della sua istruzione o formazione.
Articolo 22 ALTRI REDDITI
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6 della presente Convenzione, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili nell'altro Stato contraente sondo la propria legislazione.
Articolo 23 PATRIMONIO
1. Il patrimonio costituito da beni immobili, specificati all'art. 6, posseduti da un residente di uno Stato contraente e situati nell'altro Stato contraente, e' imponibile in detto altro Stato. 2. Il patrimonio costituito da beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente sono imponibili in detto altro Stato. 3. Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili utilizzai nel traffico internazionale, nonche' dai beni mobili relativi al loro esercizio e' imponibile soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede di direzione effettiva dell'impresa. 4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.
Articolo 24 ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo. 2. Per quanto concerne l'Italia:
(a) Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Ucraina, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Ucraina, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
(b) Se un residente dell'Italia possiede elementi di patrimonio che, in conformita' con le disposizioni di questa Convenzione, sono imponibili in Ucraina, l'imposta sul patrimonio versata in Ucraina sara' considerata come credito dell'imposta italiana sul patrimonio relativa allo stesso elemento di patrimonio. Il credito tuttavia non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile a detto elemento di patrimonio posseduto in Ucraina nella proporzione in cui lo stesso concorre alla formazione del patrimonio complessivo.
3. Per quanto concerne l'Ucraina:
(a) Fatte salve le disposizioni della legislazione ucraina concenti l'eliminazione delle imposte versate in un territorio diverso dall'Ucraina (senza che ne siano modificati i principi generali), l'imposta italiana prelevata ai sensi della legislazione italiana e conformemente alla presenze Convenzione, sia direttamente che per detrazione, su utili o redditi provenienti da fonti interne o sul patrimonio imponibile situato in Italia e' ammessa in deduzione dalle imposte ucraine calcolate con riferimento a tali utili, reddito o patrimonio. La somma dedotta non puo' eccedere l'imposta italiana calcolata rispetto agli utili, al reddito o al patrimonio imponibili ai sensi della legislazione ucraina. (b) Tali deduzioni in ogni caso non possono eccedere la frazione d'imposta sul reddito o sul patrimonio, calcolata prima di operare la deduzione, attribuibile, a seconda del caso, al reddito o al patrimonio imponibile in Ucraina.
Articolo 25 NON DISCRIMINAZIONE
1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresi', nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. 2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attivita'. La presente disposizione non puo' essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni fiscali che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia. 3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 6 dell'articolo 11, o il paragrafo 4 dell'articolo 12, o in conformita' alle disposizioni del paragrafo 5 dell'articolo 12 della presente Convenzione, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni come se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato. Parimenti, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai finii della determinazione del patrimonio tassabile di detta impresa, alle stesse condizioni come se essi fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato. Tuttavia, le disposizioni di cui al paragrafo precedente del presente articolo non limiteranno l'applicazione delle disposizioni interne per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale. 4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui patrimonio e' in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu' residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte che costituiscono l'oggetto della presente Convenzione.
Articolo 26 PROCEDURA AMICHEVOLE
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorita' competente dello Stato contraente di cui e' residente, o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la cittadinanza. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notifica della misura che ha dato luogo all'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione. 2. L'autorita' competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara' del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorita' competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. 3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. 4. Le autorita' competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorita' competenti degli Stati contraenti.
Articolo 27 SCAMBIO DI INFORMAZIONI
1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non e' contraria alla Convenzione, in particolare, per prevenire le frodi e facilitare l'applicazione delle disposizioni di legge contro l'elusione fiscale. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorita' (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o le predette autorita' utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nelle Sentenze. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre alle autorita' competenti degli Stati contraenti l'obbligo:
(a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla legislazione o alla prassi amministrativa prevalente degli Stati contraenti; (b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla legislazione o nel quadro della normale prassi amministrativa degli Stati contraenti; (c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, di affari, industriali, professionali o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Articolo 28 AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtu' delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
Articolo 29 RIMBORSI
1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato del quale e' residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione. 2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente e' residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione. 3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articola 26 della presente Convenzione, le modalita' di applicazione del presente articolo.
Articolo 30 ENTRATA IN VIGORE
1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile. 2. La Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
(a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1 gennaio 1995; (b) con riferimento alle altre imposte sul reddito o sul patrimonio, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1995.
3. Le domande di rimborso o di accreditamento d'imposta cui da diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti relativa ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1995 e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione possono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione o, se successiva, dalla data in cui e' stata prelevata l'imposta. 4. La Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito tra l'Italia e l'URSS, firmata a Roma il 26 febbraio 1985, cessera' di avere effetto nelle relazioni tra l'Italia e l'Ucraina alla data di entrata in vigore della presente Convenzione.
Articolo 31 DENUNCIA
1. La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la Convenzione per via diplomatica non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In questo caso, la Convenzione cessera' di avere effetto:
(a) con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale e' stata notificata la denuncia. (b) con riferimento ad altre imposte su reddito o patrimonio, sulle imposte applicabili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale e' stata notificata la denuncia.
IN FEDE DI CHE I SOTTOSCRITTI, DEBITAMENTE AUTORIZZATI A FARLO, HANNO FIRMATO LA PRESENTE CONVENZIONE. FATTA a Kiev, il 26 febbraio 1997, in duplice esemplare, nelle lingue inglese, italiana e ucraina, tutti i testi facenti egualmente fede, prevalendo in caso di dubbio il testo inglese. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana dell'Ucraina (firma illeggibile) (firma illeggibile) PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
alla Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell'Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali. All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell'Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni aggiuntive che formano parte integrante della Convenzione.
Resta inteso che:
1. Con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 5, qualora un magazzino venga utilizzato in uno Stato contraente per la vendita di beni o merci appartenenti ad un'impresa dell'altro Stato contraente, il magazzino stesso e' considerato stabile organizzazione di tale impresa; 2. Con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7, l'espressione "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" designa le spese direttamente connesse con l'attivita' di detta stabile organizzazione; 3. Con riferimento all'articolo 8, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili comprendono:
(a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi o aeromobili; e (b) gli utili derivanti dall'impiego, dalla manutenzione o dal noleggio di container (inclusi i rimorchi e la relativa attrezzatura per il trasporto di container) utilizzati per il trasporto di beni o merci;
qualora tale noleggio o tale impiego,manutenzione noleggio, a seconda dei casi, costituiscano utili occasionali e secondari rispetto all'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili. 4. Con riferimento all'articolo 9, qualora da parte di uno Stato contraente venga effettuata una rideterminazione nei confronti di una persona, l'altro Stato contraente, nella San in ari riconosca che tale rideterminazione rispecchia intese o condizioni che sarebbero state stabilite tra persone indipendenti, attua le variazioni corrispondenti nei confronti delle persone che sono in relazione con detta persona e che sono soggette alla giurisdizione fiscale di detto Stato. Tali variazioni si effettueranno soltanto in conformita' alla procedura amichevole di cui all'articolo 26 e al paragrafo 9 del presente Protocollo aggiuntivo; 5. Con riferimento all'articolo 18, l'espressione "le pensioni e le alte remunerazioni analoghe, e le annualita'" designa i pagamenti non aventi natura contributiva. 6. Con riferimento al paragrafo 4 dell'articolo 10, al paragrafo 5 dell'articolo 11, al paragrafo 4 dell'articolo 12 ed al paragrafo 2 dell'articolo 22, l'ultima frase ivi contenuta non puo' essere interpretata come contraria ai principi contenuti negli articoli 7 e 14 della presente Convenzione. 7. Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19, le remunerazioni pagate ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi all'Istituto per il Commercio Estero (I.C.E.) come pure ai corrispondenti enti ucraini, sono incluse nel campo di applicazione delle disposizioni relative alle finzioni pubbliche. 8. Le disposizioni relative all'imposizione sul patrimonio contenute nell'Articolo 23 e le disposizioni relative all'eliminazione della doppia imposizione in materia di patrimonio contenute nel sottoparagrafo b) del paragrafo 3 dell'Articolo 24 della Convenzione entreranno in vigore all'atto dell'introduzione da parte dell'ucraina di una imposta patrimoniale e dopo che le Autorita' competenti degli Stati contraenti si saranno cosi accordate a seguito di reciproche consultazioni. 9. Con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 25, le disposizioni interne per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale comprendono le disposizioni per limitare la deducibili di spese ed altri elementi negativi derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente imprese situate nell'altro Stato contraente. 10. Con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 26, l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della procedura amichevole non e' in alternativa con le procedure contenziose nazionali che vengono in ogni caso preventivamente iniziate laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla presente Convenzione. 11. Le disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 29 non pregiudicano il diritto delle autorita' competenti degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per la concessione delle deduzioni ai fini fiscali previste dalla presente Convenzione. IN FEDE DI CHE I SOTTOSCRITTI DEBITAMENTE AUTORIZZATI A FARLO, HANNO FIRMATO IL PRESENTE PROTOCOLLO AGGIUNTIVO. FATTO a Kiev, il 26 febbraio 1997, in duplice esemplare, nelle lingue inglese, italiana e ucraina, tutti i testi facenti egualmente fede, prevalendo in caso di dubbio il testo inglese. Per il Governo della Per il Governo Repubblica Italiana dell'Ucraina (firma illeggibile) (firma illeggibile) |
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