Gazzetta n. 183 del 6 agosto 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 1 agosto 2002 |
Modalita' per il controllo dei flussi del credito d'imposta di cui all'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. |
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IL MINISTRO Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, che prevede l'integrale conferma dei crediti d'imposta previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nonche' la possibilita' della loro fruizione entro i limiti degli oneri finanziari previsti in relazione alle relative disposizioni; Visto il comma 2 del citato art. 5, con il quale e' previsto che con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono stabilite, per ciascun credito d'imposta, la data di decorrenza delle disposizioni previste dal comma 1, nonche' le modalita' di controllo dei relativi flussi; Visto l'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il quale e' previsto un contributo, fruibile nella forma del credito d'imposta, per l'incremento del numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo, indeterminato; Ritenuto che occorre dare attuazione al citato comma 2, dell' art. 5, del decreto-legge n. 138, del 2002, relativamente al credito di imposta previsto dal predetto art. 7 della legge n. 388, del 2000; Decreta: Art. 1 1. Per l'anno 2002 il limite degli oneri finanziari previsti per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativo al credito d'imposta per le assunzioni dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e' pari ad Euro 652.138.210. 2. Al fine di fruire del credito di imposta di cui al comma 1, i soggetti interessati presentano, prima dell'assunzione dei dipendenti, istanza al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure e le modalita' previste dall'art. 8, commi da 1-bis a 1-quinquies, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138. 3. L'Agenzia dell' entrate comunica al Dipartimento per le politiche fiscali e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato i dati mensili concernenti l'ammontare del credito d'imposta di cui al comma 1, compensato ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. 4. Con decreto interdirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e' comunicato l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie previste per la fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1. 5. Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 si applicano con riferimento alle assunzioni di cui al comma 1 effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1 agosto 2002 Il Ministro: Tremonti |
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