IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze gia' attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, con il quale e' stato emanato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica; Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, concernente l'accelerazione della concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo, e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operativita' delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999; Visto il decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2001, n. 317, in materia di organizzazione del Governo, che tra l'altro demanda al Ministero delle attivita' produttive le competenze in materia di programmazione negoziata; Vista la decisione della Commissione europea del 1 marzo 1995, notificata con lettera n. SG. (95) D/3693 del 24 marzo 1995, concernente il regime d'insieme degli aiuti a finalita' regionale in Italia; Vista la decisione della Commissione europea del 21 maggio 1997, notificata con lettera n. SG. (97) D/4949 del 30 giugno 1997, con la quale e' stata disposta, tra l'altro, la proroga del summenzionato regime degli aiuti a finalita' regionale; Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche ntrodotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997), e dal punto 2, lettera b) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale n. 4/1999); Vista la propria delibera 24 aprile 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 198/1996), con la quale e' stato approvato il contratto di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la Industrie Natuzzi S.p.a., comportante investimenti complessivi pari a 315.695 migliaia di euro (di cui 15.494 migliaia per infrastrutture) da realizzarsi entro il 1998 per la parte industriale ed entro il 2000 per la parte relativa alla ricerca, un onere per lo Stato pari a 160.949 migliaia di euro (di cui 15.494 migliaia per infrastrutture) ed un'occupazione a regime di 4.598 unita' di cui 2.814 nuove; Vista la nota n. 900117 del 15 marzo 2002, con la quale il Ministero delle attivita' produttive propone un aggiornamento del predetto contratto di programma che prevede: esclusione degli investimenti relativi al centro di ricerca e ai progetti di ricerca; diminuzione degli investimenti industriali ammessi pari a 70.237 migliaia di euro; diminuzione dell'onere a carico dello Stato pari a 39.229 migliaia di euro; diminuzione dell'occupazione relativa alle iniziative agevolate pari a n. 719 unita', cui corrisponde un aumento dell'occupazione complessiva del Gruppo pari a n. 441 unita'; proroga al 31 dicembre 2003 del termine previsto per il completamento degli investimenti; Considerato che, al 31 dicembre 2001, il Gruppo Natuzzi aveva effettuato investimenti per oltre 70 meuro nell'ambito del contratto di programma di cui sopra; Considerato che la Industrie Natuzzi S.p.a. ha segnalato l'esigenza di un aggiornamento del piano progettuale per adeguarlo alle nuove esigenze di mercato ed alle strategie complessive della Societa' e delle sue controllate, prevedendo l'accorpamento di alcuni sottoprogetti e l'eliminazione di altri; Tenuto conto che le singole iniziative costituenti il contratto di programma mantengono inalterata la propria validita' economico-finanziaria e che il Ministero competente propone di escludere le nuove iniziative incorso di realizzazione nella provincia di Taranto, in quanto ubicate in localita' non comprese nel contratto di programma stipulato; Su proposta del Ministro delle attivita' produttive; Delibera: 1. E' approvato l'aggiornamento del programma di investimenti previsti dal contratto di programma di cui alle premesse, presentato dalla Industrie Natuzzi S.p.a. Il contratto aggiornato prevede investimenti pari a 216.667,2 migliaia di euro, oltre a 15.494,0 migliaia di euro per infrastrutture, per un totale di 232.161,2 migliaia di euro, cosi' come specificato nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera. 2. L'onere a carico dello Stato per le iniziative imprenditoriali e' rideterminato in 106.226,9 migliaia di euro, ed e' cosi' ripartito: 24.209,0 migliaia nell'anno 1997, 2.750,0 migliaia nel 2001, 47.704,0 migliaia nel 2002 e 31.563,9 nel 2003. Rimane altresi' confermato l'onere per infrastrutture pari a 15.494,0 migliaia di euro. 3. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumento degli oneri a carico della finanza pubblica indicati al precedente punto 2. 4. Gli investimenti previsti dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2003. 5. Il Gruppo dovra' realizzare, a regime, un'occupazione complessiva pari a n. 5.039 unita' lavorative, di cui 2.939 incrementali. Per le sole iniziative agevolate l'occupazione, a regime, dovra' raggiungere n. 3.784 unita' lavorative, di cui 2.440 incrementali. 6. Il Ministero delle attivita' produttive, provvedera' agli adempimenti derivanti dall'approvazione della presente delibera, trasmettendo alla segreteria di questo Comitato copia del contratto aggiornato entro trenta giorni dal perfezionamento. Roma, 28 marzo 2002 Il Presidente delegato: Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2002 Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5, Economia e finanze, foglio n. 318 |