Gazzetta n. 183 del 6 agosto 2002 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 2002 |
Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella provincia di Palermo. (Ordinanza n. 3234). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 14 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2002, con il quale lo stato di emergenza per la crisi di approvvigionamento idro-potabile nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2002, con contestuale nomina del presidente della regione siciliana - commissario delegato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 16 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 24 maggio 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idro-potabile nei territori delle province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa fino al 31 dicembre 2002; Vista l'ordinanza n. 3189 del 22 marzo 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80, del 5 aprile 2002, recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nei territori delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani"; Vista l'ordinanza n. 3224 del 28 giugno 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 168 del 19 luglio 2002, recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nelle province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa e per il superamento della situazione di crisi socio-economico-sanitaria nel settore zootecnico in conseguenza dell'emergenza idrica che interessa l'intero territorio della regione siciliana"; Ritenuto di dover disporre con ulteriore ordinanza, al fine di assicurare la piu' celere attuazione di taluni interventi ritenuti piu' urgenti considerato l'ulteriore aggravamento delle condizioni meteoclimatiche che hanno reso ancor piu' acuto lo stato di crisi gia' in atto; Ritenuto in particolare di prevedere la realizzazione in termini di somma delle opere di convogliamento delle acque grezze dall'adduttore est Rosamarina al potabilizzatore Imera; Acquisita l'intesa della regione siciliana; Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. Ferma restando l'azione di coordinamento generale da parte del presidente della regione siciliana, nell'ambito territoriale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2002, il prefetto di Palermo e' nominato commissario delegato per l'attuazione delle opere di convogliamento delle acque grezze dall'adduttore est Rosamarina al potabilizzatore Imera. 2. In relazione alla somma urgenza inerente alle opere di cui al primo comma, il prefetto di Palermo commissario delegato provvede all'affidamento della relativa realizzazione a trattativa privata, in deroga alle vigenti norme in materia di procedimenti concorsuali e specificamente avvalendosi delle deroghe di cui alle ordinanze n. 3189 del 22 marzo 2002 e 3224 del 28 giugno 2002 e di quelle contemplate nell'art. 5 della ordinanza 3199 del 24 aprile 2002; parimenti provvede per l'eventuale affidamento di forniture e servizi, nonche' per le eventuali acquisizioni che dovessero essere ritenute necessarie per la realizzazione delle suddette opere. 3. Il prefetto di Palermo-commissario delegato opera anche prescindendo dalle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, in materia paesaggistica, architettonica, archeologica, urbanistica e di tutela dei beni culturali ed ambientali, da quelle in materia idraulica e idrogeologica, prevedendo, altresi', ove ritenuto necessario, la corresponsione, anche in corso d'opera, di premi di incentivazione per accelerare l'esecuzione dei lavori. |
| Art. 2. 1. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza, il prefetto di Palermo-commissario delegato puo' autorizzare, per un numero non superiore a quattro unita', lavoro straordinario nel limite di 70 ore mensili pro-capite per l'espletamento di attivita' tecniche ed amministrative comunque connesse alla attuazione delle opere di cui al precedente articolo. |
| Art. 3. 1. Agli oneri connessi all'attuazione della presente ordinanza si provvede a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 8 della ordinanza 3189 del 22 marzo 2002; a tal fine il presidente della regione siciliana-commissario delegato di cui all'ordinanza n. 3189/2002, provvede, per quanto di propria competenza, a trasferire le poste finanziarie occorrenti su apposita contabilita' speciale intestata al prefetto di Palermo-commissario delegato all'uopo istituita in deroga alle vigenti norme della legge e del regolamento di contabilita' dello Stato in materia di contabilita' speciale. 2. Il dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' estraneo a tutti gli effetti prodotti dalle iniziative assunte dal commissario delegato, e ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, non gravano sulle disponibilita' finanziarie del predetto dipartimento. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 luglio 2002
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi |
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