Gazzetta n. 183 del 6 agosto 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 22 luglio 2002 |
Riconoscimento di titolo professionale quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto l'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza del dott. Pezzulli Giuseppe, nato il 20 dicembre 1969 a Napoli, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di attorney and counsellor at law di cui e' in possesso dall'11 gennaio 1999, come attestato dalla "Appellate Division of the Supreme Court of the State of New York - First Judicial Department", ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Preso atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico "Master of Comparative - Jurisprudence", conseguito presso la "New York University" con sede in New York (USA) in data 14 maggio 1998; Considerato che il richiedente ha altresi' conseguito il titolo di dottore in giurisprudenza in data 29 marzo 1994 presso l'Universita' LUISS - Libera universita' internazionale degli studi sociale Guido Carli di Roma; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 28 marzo 2002; Considerato il parere del Consiglio nazionale forense datato 27 marzo 2002; Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992; Decreta: Art. 1. Al dott. Pezzulli Giuseppe, nato il 20 dicembre 1969 a Napoli, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova volta ad accertare - per mezzo di un colloquio - la conoscenza della seguente materia: ordinamento e deontologia forensi; le modalita' di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 22 luglio 2002 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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