Gazzetta n. 183 del 6 agosto 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 18 luglio 2002
Abilitazione all'Istituto freudiano per la clinica, la terapia e la scienza ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Milano corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per la programmazione, il coordinamento
e gli affari economici
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale e' stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature;
Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1993 con il quale l'"Istituto freudiano per la clinica, la terapia e la scienza" e' stato autorizzato ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Roma, per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;
Vista l'istanza con la quale l'"Istituto freudiano per la clinica, la terapia e la scienza" ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia relativamente alla sede periferica di Milano;
Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto Istituto, espresso dalla Commissione tecnicoconsultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 22 marzo 2002;
Vista la valutazione tecnica di congruita' in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione dell'8 maggio 2002, trasmessa con nota n. 459 del 22 maggio 2002;
Vista la nota in data 11 giugno 2002 dell'istituto richiedente in esito ai chiarimenti richiesti dal predetto Comitato;
Decreta:
Art. 1.
1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 l'Istituto freudiano per la clinica, la terapia e la scienza, e' abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Milano ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.
2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno e' pari a 20 unita' e, per l'intero ciclo, a 80 unita'.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 luglio 2002 Il capo del Dipartimento: D'Addona
 
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