Gazzetta n. 183 del 6 agosto 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 24 giugno 2002
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Te.De.Co., unita' di Bologna. (Decreto n. 31193).

IL DIRETTORE GENERALE
degli ammortizzatori sociali
e degli incentivi alla occupazione
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;
Visto il decreto n. 8555 del 23 novembre 2001 emesso dal tribunale di Bologna con il quale e' stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo cessio bonorum della S.p.a. Te.De.Co.;
Vista la sentenza n. 03/02 del 4 marzo 2002 emessa dal tribunale di Bologna con la quale e' stato dichiarato il fallimento della sopracitata societa';
Vista l'istanza presentata dal commissario giudiziale della citata societa' con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 10 dicembre 2001, data di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata societa' con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori a decorrere dal 4 marzo 2002, data del fallimento;
Acquisito il prescritto parere;
Ritenuta la necessita' di provvedere alla concessione del predetto trattamento;
Decreta:
In favore dei lavoratori dipendenti dalla: S.p.a. Te.De.Co., sede in Bologna, unita' di Bologna, per un massimo di 15 unita' lavorative, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 dicembre 2001 al 9 dicembre 2002.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrattazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 giugno 2002
Il direttore generale: Achille
 
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