IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1983, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Biferno" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dalla regione Molise - Assessorato agricoltura - Foreste - Pesca produttiva, intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidita' totale dei vini a denominazione di origine controllata "Biferno" tipologie: "Biferno" bianco e "Biferno" rosato, da 6,0 g/l a 5,0 g/l; Considerato che l'esigenza scaturisce dalla impossibilita' dei vini sopra detti di raggiungere il tenore di acidita' stabilita dal disciplinare stesso; Vista la decisione assunta dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini che, sulle istanze relative alla modifica dell'acidita' totale minima dei vini, purche' supportate dal parere della regione o provincia autonoma competente per territorio, la sezione amministrativa del comitato proceda d'ufficio; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modica del disciplinare produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Biferno", in conformita' decisione assunta da sopra citato Comitato; Decreta: Articolo unico Il limite minimo dell'acidita' totale dei vini a denominazione di origine controllata "Biferno" tipologie "Biferno" bianco e "Biferno" rosato, previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione e' ridotto da 6,0 g/l a 5,0 g/l. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla vendemmia 2002. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 luglio 2002 Il direttore generale reggente: Ambrosio |