Gazzetta n. 183 del 6 agosto 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 1 luglio 2002 |
Approvazione della deliberazione del commissario straordinario dell'AGEA 7 giu- gno 2002, n. 31, concernente l'istituzione di una Camera arbitrale e di uno Sportello di conciliazione per la risoluzione semplificata delle controversie di competenza AGEA. |
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(Decreto n. 743).
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999 e successive modificazioni, concernente la soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge n. 59 del 15 marzo 1997; Visto lo Statuto dell'AGEA; Visto il regolamento (CE) n. 1663 del 7 luglio 1995 della Commissione che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 729/70 per quanto concerne la procedura di liquidazione dei conti del FEOGA sezione "Garanzia"; Visto il regolamento (CE) n. 1257 del 17 maggio 1999 del Consiglio e successive modificazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEOGA "Orientamento" e "Garanzia"; Visto il regolamento (CE) n. 1258 del 17 maggio 1999 del Consiglio e successive modificazioni, relativo al finanziamento della politica agricola comune; Visto il regolamento (CE) n. 1259 del 17 maggio 1999 del Consiglio e successive modificazioni, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune; Visto il regolamento (CE) n. 1260 del 21 giugno 1999 del Consiglio e successive modificazioni recante disposizioni generali sui Fondi strutturali; Visto il regolamento (CE) n. 2390 del 25 ottobre 1999 della Commissione e successive modificazioni ed integrazioni, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) 1663/1995 per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni contabili che gli Stati membri devono tenere a disposizione della Commissione nel quadro della liquidazione dei conti FEOGA, Sezione "Garanzia"; Visto il regolamento (CE) n. 1685 del 28 luglio 2000 della Commissione e successive modificazioni recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilita' delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali; Visto il regolamento (CE) n. 963 del 17 maggio 2001 della Commissione e successive modificazioni, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio per quanto riguarda il sostegno supplementare comunitario e la trasmissione di informazioni alla Commissione; Vista la decisione 94/442/CE del 1 luglio 1994 della Commissione, relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEOGA, sezione "Garanzia"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 118 del 7 aprile 2000 e successive modificazioni, recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Considerato che i regolamenti comunitari sopra richiamati, nonche' il regolamento U.E. n. 445/2002, prevedono la rendicontazione da parte dell'AGEA delle spese legittimamente sostenute nell'annualita' di riferimento, ponendo l'esigenza di definire tutte le controversie eventualmente insorte entro tale termine; Considerato che i tempi occorrenti per 1'espletamento dei relativi giudizi in via ordinaria rendono estremamente difficile rispettare tale termine e che una significativa quantita' di controversie in ragione di tali possibili ritardi rischia concretamente di non consentire la tempestiva rendicontazione delle relative spese; Valutato che la situazione determinatasi comporterebbe il non pieno utilizzo delle risorse assegnate all'Italia dalla U.E., producendo un danno sia ai beneficiari sia allo Stato stesso; Considerato peraltro che per far fronte in modo tempestivo alle eventuali necessita' finanziarie derivanti dalla possibile conclusione del contenzioso a favore dei beneficiari in annualita' successive occorrerebbe realizzare, con fondi nazionali, stanziamenti suppletivi utili a coprire tali esigenze e che cio' violerebbe i profili di concorrenza comunitaria, oltre che essere estremamente oneroso per le risorse statali; Ritenuto di risolvere il problema attraverso la organizzazione di apposite procedure di conciliazione e procedure arbitrali a cui devolvere la risoluzione, in via semplificata, delle predette controversie nel pieno rispetto dei diritti dei beneficiari e nella positiva considerazione dell'urgenza di rispettare i termini posti dall'ordinamento comunitario; Valutata positivamente la possibilita' di ricorrere a tali procedure di risoluzione delle controversie, alternative alla giurisdizione ordinaria, perfettamente aderenti con i contenuti del nostro sistema normativo, ed espressione primaria del potere organizzatorio dei soggetti pubblici, in piena sintonia con l'ordinamento comunitario, assicurando procedure facilmente accessibili e meno onerose per una equa, tempestiva e trasparente composizione delle controversie; Visti gli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile che prevedono la possibilita' di ricorrere, al fine di semplificare le procedure di risoluzione delle controversie, a procedure arbitrali nonche' di conciliazione; Vista la deliberazione del commissario straordinario AGEA n. 31 del 7 giugno 2002 con la quale sono stati definiti i principi cui devono ispirarsi le procedure di risoluzione semplificata delle controversie di competenza AGEA, mediante la realizzazione di una Camera arbitrale e di uno Sportello di conciliazione; Ritenuto di approvare tale deliberazione in quanto rispondente ad esigenze di semplificazione delle procedure nell'interesse dei beneficiari e dell'Amministrazione;
Decreta:
E' approvata la deliberazione del commissario straordinario AGEA n. 31 del 7 giugno 2002, nel testo allegato al presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1 luglio 2002 Il Ministro: Alemanno |
| ----> Vedere ALLEGATO da Pag. 7 a Pag. 34 del S.O. <---- |
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