Gazzetta n. 183 del 6 agosto 2002 (vai al sommario) |
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LEGGE 11 luglio 2002, n. 167 |
Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione EUTELSAT (Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite) relativi al processo di privatizzazione, con annessi, fatti a Cardiff il 18-20 maggio 1999. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare gli Emendamenti alla Convenzione EUTELSAT (Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite) relativi al processo di privatizzazione, con annessi, fatti a Cardiff il 18-20 maggio 1999. |
| Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli Emendamenti della Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione emendata in conformita' a quanto disposto dall'articolo XVII della stessa. |
| Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 11 luglio 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli |
| Traduzione non Ufficiale
CONVENZIONE EMENDATA PREAMBOLO
Gli Stati Parti alla presente Convenzione,
Sottolineando l'importanza delle telecomunicazioni via satellite per lo sviluppo delle relazioni tra i loro popoli e le loro economie come pure la loro volonta' di potenziare la loro cooperazione in questo campo, Prendendo atto del fatto che l'Organizzazione europea provvisoria per le Telecomunicazioni via satellite "EUTELSAT INTERINALE" e' stata istituita allo scopo di utilizzare i settori spaziali dei sistemi europei di telecomunicazioni via satellite, In considerazione delle disposizioni pertinenti del Trattato sui principi che regolano le attivita' degli Stati in materia di esplorazione e di utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresa la Luna e gli altri corpi celesti, fatto a Londra, Mosca e Washington il 27 gennaio 1967, Desiderando proseguire l'installazione e l'utilizzazione del sistema di telecomunicazioni via satellite EUTELSAT nell'ambita di una rete trans-europea di telecomunicazioni, al fine di offrire a tutti gli Stati partecipanti servizi di telecomunicazioni, fatti salvi i i diritti e gli obblighi degli Stati che sono Parti di accordi comunitari ed internazionali pertinenti, Riconoscendo la necessita' di seguire l'andamento tecnico, economico, regolamentare e politico in Europa e nel mondo e di adattarvisi come necessaria; ed in particolare la volonta' di trasferire le attivita' operative ed il corrispondente attivo di EUTELSAT ad un societa' anonima dipendente da una giurisdizione nazionale tale: societa' essendo gestita, su una sana base economica e finanziaria in conformita' ai principi concordati in materia commerciale ed all'Intesa,
Hanno convenuto quanto segue
ARTICOLO I (Definizioni)
Ai fini della presente Convenzione:
a) Il termine "Convenzione" designa la Convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea di telecomunicazioni via satellite EUTELSAT, compreso il suo preambolo e relativi annessi, aperta alla firma dei Governi a Parigi il 15 luglio 1982, come ulteriormente emendata; b) l'espressione "Accordo provvisorio" indica l'Accordo relativo all'istituzione dell'organizzazione europea provvisoria di telecomunicazioni via satellite "EUTELSAT INTERINALE", concluso a Parigi il 13 maggio 1977 tra Amministrazioni o enti privati abilitati, e depositato presso l'Amministrazione francese; c) l'espressione "Accordo ECS" indica l'Accordo addizionale all'Accordo provvisorio, relativo al settore spaziale del sistema di telecomunicazioni via satellite del servizio fisso (ECS), fatto a Parigi il 10 marzo 1978; d) il termine "Parte" indica uno Stato nei confronti del quale la Convenzione e' entrata in vigore o e' applicata a titolo provvisorio; e) l'espressione "Direttore generale di EUTELSAT" indica il capo dell'organo esecutivo di EUTELSAT; f) l'espressione "Segretario esecutivo di EUTELSAT" indica il capo del Segretariato di EUTELSAT; g) l'espressione "Societa' Eutelsat S.A." indica una societa' disciplinata dalle leggi di una delle Parti; essa sara' inizialmente installata in Francia; h) l'espressione "settore spaziale" indica un insieme di satelliti di telecomunicazioni nonche' gli impianti d'inseguimento, di telemisura, di telecomando, di controllo, di monitoraggio e le altre attrezzature connesse, necessarie per il funzionamento di questi satelliti; i) l'espressione "sistema satellitare" indica l'insieme costituito da un settore spaziale e dalle stazioni terrestri aventi accesso a tale settore spaziale; j) il termine "telecomunicazioni" indica qualsiasi trasmissione, emissione o ricezione di segni, di segnali, di scritti d'immagini, di suoni o d'informazioni di qualsiasi natura, via cavo, radioelettricita', ottica o altri sistemi elettromagnetici; k) l'espressione "Principi di base" designa i principi di cui all'articolo III a) della Convenzione; l) Il termine "Intesa" designa l'Intesa fra EUTELSAT e la Societa' Eutelsat S.A. avente come oggetto la definizione delle relazioni fra EUTELSAT e la societa' Eutelsat S.A. nonche' i loro rispettivi obblighi, ed in particolare di fornire un quadro che consenta ad EUTELSAT di garantire la supervisione e l'osservanza, da parte della Societa' Eutelsat S.A., dei Principi di base.
ARTICOLO II (Creazione di EUTELSAT e della Societa' Eutelsat S.A.)
a) Con la presente Convenzione, le Parti creano l'Organizzazione europea di telecomunicazioni via satellite, di seguito designata EUTELSAT. b) i) La Societa' Eutelsat e' creata in vista di utilizzare un sistema satellitare e fornire servizi satellitari; a tal fine l'attivo e le attivita' operative di EUTELSAT sono trasferite alla Societa' Eutetsat S.A. ii) La Societa' Eutelsat S.A. e' disciplinata dai suoi strumenti costitutivi e dalle leggi del paese di costituzione. iii) Ogni Parte sul cui territorio e' stabilita la sede della Societa' Eutelsat S.A. o su cui sono situati o utilizzati degli attivi, prende, in conformita' alle intese da concludere tra la Parte e la Societa' Eutelsat S.A., le misure necessarie per facilitare la creazione ed il funzionamento della Societa' Eutelsat S.A. c) Le relazioni fra EUTELSAT e la Societa' Eutelsat S.A. sono definite nell'Intesa. d) Le disposizioni rilevanti dell'Annesso A della Convenzione mirano a garantire la continuita' fra le attivita' di EUTELSAT e quelle della Societa' Eutelsat S.A.
ARTICOLO III (Scopo di EUTELSAT)
a) EUTELSAT ha come scopo principale di vigilare affinche' la Societa' Eutelsat S.A. rispetti i principi di base enunciati nel presente articolo, vale a dire: i) gli obblighi del servizio pubblico/servizio universale: questi obblighi si applicano al settore spaziale ed al suo uso in vista di fornire servizi collegati alla rete telefonica pubblica commutata; per quanto riguarda i servizi audiovisivi ed i servizi futuri, essi saranno offerti in conformita' alle regolamentazioni nazionali ed agli accordi internazionali pertinenti, in particolare alle norme della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, tenendo conto delle disposizioni che si applicano al concetto di servizio universale ed alla societa' dell'informazione; ii) portata pan-europea del sistema satellitare: grazie alla portata pan-europea del suo sistema satellitare, la Societa' Eutelsat S.A. fara' ogni sforzo per raggiungere, su base economica, tutte le zone in cui vi e' il bisogno di servizi di comunicazione negli Stati membri; iii) non-discriminazione: i servizi sono forniti agli utenti su base equa, fatta salva la flessibilita' commerciale e la conformita' con la legislazione in vigore; iv) concorrenza leale: la Societa' Eutelsat S.A. si conforma a tutte le leggi ed ai regolamenti in vigore in materia di concorrenza. b) Lo scopo di EUTELSAT e' altresi' di garantire la continuita' in materia di diritti e di obblighi internazionali derivanti dall'utilizzazione del settore spaziale di EUTELSAT trasferito alla Societa' Eutelsat S.A., in particolare secondo i termini del Regolamento delle radiocomunicazioni per quanto concerne l'uso delle frequenze.
ARTICOLO IV (Personalita' giuridica)
a) EUTELSAT ha personalita' giuridica. b) EUTELSAT possiede la piena capacita' richiesta per esercitare le sue funzioni ed attuare i suoi scopi, ed in particolare per: i) stipulare contratti; ii) acquistare, prendere in affitto, detenere e disporre di beni mobili ed immobili; iii)avere legittimazione processuale; iv) concludere accordi con Stati o organizzazioni internazionali.
ARTICOLO V (Costi)
a) Sono stipulate intese fra EUTELSAT e la Societa' EUTELSAT S.A. per coprire i costi e le spese di EUTELSAT, in conformita' all'intesa. b) I costi inerenti all'istituzione ed al funzionamento del Segretariato che comprendono, senza peraltro limitarvisi, le spese di affitto e di manutenzione dei locali, i salari e gli emolumenti del personale, le spese per l'organizzazione e lo svolgimento delle riunioni dell'Assemblea delle Parti, le spese di consultazione fra EUTELSAT e le Parti ed altre organizzazioni, ed i costi inerenti all'applicazione delle misure adottate da EUTELSAT in forza dell'articolo III, al fine di vigilare che la Societa' Eutelsat S.A. rispetti i principi di base, sono a carico della Societa' Eutelsat S.A. in conformita' alle norme del paragrafo a) dell'articolo V, nei limiti massimi stabiliti dall'Intesa.
ARTICOLO VI (Struttura di EUTELSAT)
a) EUTELSAT comprende i seguenti organi: i) l'Assemblea delle Parti; ii) il Segretariato, diretto dal Segretario esecutivo b) Ciascun organo agisce nei limiti delle competenze che gli sono conferite dalla Convenzione.
ARTICOLO VII (Assemblea delle Parti - Composizione e sessioni)
a) L'Assemblea delle Parti e' composta da tutte le Parti. b) Una Parte puo' incaricare un'altra Parte di rappresentarla ad una sessione della Assemblea delle Parti, ma nessuna Parte puo' rappresentare piu' di altre due Parti; c) La prima sessione ordinaria dell'Assemblea delle Parti e' convocata dal Direttore generale e si terra' nel corso dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della Convenzione. In seguito, le sessioni ordinarie saranno tenute ogni due anni, salvo se l'Assemblea delle Parti decide in sessione ordinaria, che la successiva sessione sara' tenuta ad una diversa scadenza. d) L'Assemblea delle Parti puo' inoltre tenere sessioni straordinarie su richiesta di una o piu' Parti, con l'approvazione di almeno un terzo delle Parti o su richiesta della Societa' Eutelsat S.A. Ogni richiesta di convocazione di sessione straordinaria deve essere motivata. e) Sono a carico di ciascuna delle Parti le spese relative alle partecipazioni dei rispettivi rappresentanti alle sessioni dell'Assemblea delle Parti.
ARTICOLO VIII (Assemblea delle Parti- Procedura)
a) Ciascuna Parte dispone di un voto all'Assemblea delle Parti. Le Parti che si astengono durante una votazione sono considerate come non aventi votato. b) Le decisioni relative a questioni di merito sono prese sulla base di un voto affermativo emanato da almeno due terzi delle Parti presenti o rappresentate e votanti. Una Parte che rappresenta una o due altre Parti in attuazione delle disposizioni del paragrafo b) dell'articolo VII della Convenzione puo' votare separatamente per ciascuna Parte che rappresenta. c) Le decisioni relative a questioni di procedura sono prese mediante un voto affermativo emanato a maggioranza semplice delle Parti presenti e votanti, ciascuna disponendo di un voto. d) Per ciascuna sessione dell'Assemblea delle Parti, il quorum e' costituito dai rappresentanti della maggioranza semplice di tutte le Parti, alla condizione che almeno un terzo di tutte le Parti sia presente. e) L'Assemblea delle Parti adotta il proprio regolamento interno, il quale deve essere conforme alle norme della Convenzione e che prevede in particolare: i) le modalita' di elezione del Presidente e degli altri membri dell'Ufficio di Presidenza; ii) la procedura di convocazione delle sue riunioni; iii) le disposizioni relative alla rappresentanza ed all'accreditamento; iv) le procedure di voto.
ARTICOLO IX (Assemblea delle Parti - Funzioni)
L'Assemblea delle Pani esercita le seguenti funzioni:
a) esamina le attivita' della Societa' Eutelsat S.A. in relazione ai Principi di base. La Societa' Eutelsat S.a. puo' formulare raccomandazioni al riguardo, di cui l'Assemblea delle Parti dovra' tenere conto; b) vigila sull'osservanza dei Principi di base da parte della Societa' Eutelsat S.A., in conformita' all'Intesa; c) decide in merito ai cambiamenti che ci si propone di apportare all'Intesa, tali cambiamenti essendo subordinati ad un accordo fra le parti all'Intesa; d) prende le decisioni necessarie al fine di garantire la continuita' in materia di diritti e di obblighi internazionali derivanti dall'utilizzazione del settore spaziale di EUTELSAT trasferito alla Societa' Eutelsat S.A., in particolare ai termini del Regolamento delle radiocomunicazioni per quanto riguarda l'utilizzazione delle frequenze; e) decide sulle questioni relative alle relazioni ufficiali fra EUTELSAT e gli Stati, a prescindere se sono o meno Parti, o le organizzazioni internazionali e, in particolare, negozia l'Accordo di sede menzionato al paragrafo c) dell'articolo XII della Convenzione; f) decide in merito a qualsiasi proposta volta a porre fine alla Convenzione, secondo le disposizioni del paragrafo c) dell'articolo XIV; g) esamina i reclami che le sono sottoposti dalle Parti; h) adotta, in forza delle disposizioni dell'articolo XIII della Convenzione, le decisioni relative al recesso di una Parte da EUTELSAT; i) decide su ogni proposta di emendamento alla Convenzione, in conformita' alle disposizioni dell'articolo XIV della Convenzione, e sottopone alla Societa' Eutelsat S.A. ogni proposta di emendamento suscettibile di avere un impatto sulla conduzione delle sue attivita'; j) decide su ogni domanda di adesione presentata, in conformita' alle disposizioni del paragrafo e) dell'articolo XVIII della Convenzione; k) ai sensi dell'articolo X della Convenzione, nomina il Segretario esecutivo ed ha facolta' di revocarlo e, su raccomandazione del Segretario esecutivo, determina l'organico, lo statuto e le condizioni d'impiego di tutto il personale del Segretariato, in debita considerazione dell'Intesa; l) designa un alto funzionario del Segretariato, il quale agisce in qualita' di Segretario esecutivo interinale, quando il Segretario esecutivo e' assente o impossibilitato ad esercitare le sue funzioni, o quando il posto di Segretario esecutivo e' vacante; m) approva il bilancio preventivo annuale o biennale; n) approva i cambiamenti del luogo d'installazione della Societa' Eutelsat S.A. in conformita' alle disposizioni dell'Intesa.
ARTICOLO X (Segretariato)
a) Il Segretariato e' diretto dal Segretario esecutivo nominato dall'Assemblea delle Parti. b) La durata del mandato del Segretario esecutivo e' di quattro anni, a meno che l'Assemblea delle Parti non decida diversamente. c) L'Assemblea delle Parti puo' revocare il Segretario esecutivo, con decisione motivata, prima della fine del suo mandato. d) Il Segretario esecutivo e' il rappresentante legale di EUTELSAT. Egli agisce sotto l'autorita' dell'Assemblea delle Parti ed e' direttamente responsabile dinanzi a quest'ultima dell'esecuzione di tutte le funzioni affidate al Segretariato. e) Il Segretario esecutivo ha facolta' di nominare tutto il personale del Segretariato, subordinatamente alla approvazione dell'Assemblea, in conformita' alle disposizioni del paragrafo k) dell'articolo IX. f) In caso di posto vacante del Segretario esecutivo, quando quest'ultimo e' assente o impossibilitato ad esercitare le sue funzioni, il Segretario esecutivo interinale, debitamente designato dall'Assemblea delle Parti, dispone dei poteri conferiti dalla Convenzione al Segretario esecutivo. g) Il Segretario esecutivo ed il personale del Segretariato si astengono da qualsiasi atto incompatibile con le loro responsabilita' in seno ad EUTELSAT.
ARTICOLO XI (Diritti ed obblighi)
a) Le Parti esercitano i diritti ed adempiono agli obblighi derivanti dalla Convenzione in maniera conforme e nel rispetto dei principi e delle disposizioni della Convenzione. b) Tutte le Parti possono partecipare a tutte le conferenze e riunioni nelle quali esse hanno il diritto di essere rappresentate, in conformita' alle disposizioni della Convenzione, ed inoltre ad ogni altra riunione organizzata da EUTELSAT o tenuta sotto i suoi auspici, in conformita' alle disposizioni prese da EUTELSAT per tali riunioni, indipendentemente dal luogo in cui si tengono. c) Prima di ogni conferenza o riunione tenuta al di fuori dallo Stato dove EUTELSAT ha la sede, il Segretario esecutivo si accerta che le disposizioni concertate con la Parte che accoglie la conferenza o la riunione includano una disposizione relativa all'ammissione ed al soggiorno nello Stato dove la suddetta conferenza o riunione ha luogo, per tutta la durata di quest'ultima, dei rappresentanti di tutte le Parti aventi diritto di assistervi.
ARTICOLO XII (Sede di EUTELSAT, Privilegi, Esenzioni ed Immunita)
a) La sede di EUTELSAT e' ubicata in Francia. b) Nell'ambito delle attivita' autorizzate dalla Convenzione, EUTELSAT ed i suoi beni sono esonerati sul territorio di tutte le Parti, da qualsiasi imposta sul reddito e da imposte dirette sui beni, nonche' da qualsiasi diritto doganale. c) In conformita' al Protocollo di cui al presente paragrafo, ciascuna Parte concede i necessari privilegi, immunita' ed esenzioni ad EUTELSAT, ai suoi funzionari ed alle altre categorie del suo personale specificate nel suddetto Protocollo, alle Parti ed ai loro rappresentanti ed alle persone partecipanti alle procedure di arbitrato. In particolare, ciascuna Parte, nella misura e nei casi previsti dal Protocollo di cui al presente paragrafo, concede a tali persone l'immunita' giurisdizionale per gli atti compiuti, gli scritti o le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro competenze. La Parte nel cui territorio e' situata la sede di EUTELSAT dovra', non appena possibile, negoziare o, se del caso rinegoziare con EUTELSAT un Accordo di sede concernente privilegi, esenzioni ed immunita'. Le altre Parti, devono altresi', non appena possibile, concludere un Protocollo relativo ai privilegi, alle esenzioni ed alle immunita'. L'Accordo di sede ed il Protocollo prevedono ciascuno le condizioni della loro scadenza e sono indipendenti dalla Convenzione.
ARTICOLO XIII (Recesso)
a) Ogni Parte puo' in qualsiasi momento ritirarsi volontariamente da EUTELSAT, notificandone per iscritto il Depositario come definito all'articolo XXI. Il recesso ha effetto tre mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Depositario. b) Qualora risulti che una Parte e' venuta meno ad uno dei suoi obblighi derivanti dalla Convenzione, l'Assemblea delle Parti, sia se e' stata investita, sia agendo di sua iniziativa, dopo aver esaminato ogni osservazione presentata da detta Parte, puo' decidere, se accerta l'inadempienza dell'obbligo, che si presume che la Parte si sia ritirata da EUTELSAT. A decorrere dalla data di questa decisione, la Convenzione cessa di essere in vigore nei confronti di detta Parte. L'Assemblea delle Parti puo' essere convocata in sessione straordinaria a tal fine. c) In caso di recesso o di presunzione di recesso da EUTELSAT, una Parte non avra' piu' diritto ad essere rappresentata all'Assemblea delle Parti e non potra' assumere alcun obbligo o responsabilita' dopo la data effettiva del recesso, ad eccezione delle responsabilita' derivanti da atti o da omissioni anteriori alla suddetta data. d) Ogni notifica di recesso o ogni decisione di esclusione deve essere immediatamente comunicata dal Depositario a tutte le Parti.
ARTICOLO XIV (Emendamenti e scioglimento)
a) Gli emendamenti alla Convenzione possono essere proposti da ogni Parte. Le proposte di emendamento saranno comunicate al Segretario esecutivo; il quale provvedera' sollecitamente a distribuirne il testo a tutte le Parti. L'Assemblea delle Parti non esamina la proposta di emendamento prima che siano decorsi almeno sei mesi dalla sua diffusione, tenendo debitamente conto di ogni raccomandazione fatta dalla Societa' Eutelsat S.A., il cui parere dovra' essere sollecitato quando la proposta di emendamento alla Convenzione e' suscettibile di avere un impatto sulla conduzione delle sue attivita'. In casi particolari, l'Assemblea delle Parti puo' ridurre tale termine mediante una decisione adottata secondo la procedura prevista per le questioni di merito. b) Se e' adottato dall'Assemblea delle Parti, l'emendamento entra in vigore centoventi giorni dopo che il Depositario avra' ricevuto le relative notifiche di accettazione da due terzi degli Stati i quali erano Parti, alla data dell'adozione dell'emendamento ad opera della Assemblea delle Parti. Quando entra in vigore, l'emendamento diviene vincolante per tutte le Parti. c) Le Parti possono sciogliere EUTELSAT ponendo fine alla Convenzione mediante un voto a maggioranza di due terzi di tutte le Parti. d) L'estinzione della Convenzione non mette in causa l'esistenza della Societa' Eutelsat S.A. e) Salvo se diversamente convenuto con la Societa' Eutelsat S.A., nessuna decisione puo' essere presa in vista dello scioglimento di EUTELSAT secondo il paragrafo c) del presente articolo, fintanto che i diritti e gli obblighi internazionali di cui al paragrafo b) dell'articolo III non sono interamente estinti.
ARTICOLO XV (Soluzione delle controversie)
a) Ogni controversia tra le Parti o tra EUTELSAT ed una o piu' Parti, in relazione all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione, puo' essere sottoposta ad arbitrato in conformita' alle disposizioni dell'Annesso B della Convenzione, se non si sia potuto risolverla diversamente entro il termine di un anno a decorrere dalla data in cui una Parte alla controversia ha notificato all'altra parte la sua intenzione di risolvere la controversia in via amichevole. b) Ogni controversia in relazione all'interpretazione ed all'applicazione della Convenzione, che sorge tra una Parte ed uno Stato che ha cessato di essere Parte, o tra EUTELSAT ed uno Stato che ha cessato di esser Parte, dopo che questo Stato ha cessato di essere Parte, e' sottoposta ad arbitrato in conformita' alle disposizioni dell'Annesso B della Convenzione, se non ha potuto essere diversamente risolta nel termini di un anno, a decorrere dalla data in cui una parte alla controversia ha notificato all'altra parte la propria intenzione di risolvere detta controversia amichevolmente, a condizione che lo Stato che ha cessato di essere Parte vi consenta. Se uno Stato cessa di essere Parte dopo l'inizio di un arbitrato relativo ad una controversia alla quale detto Stato partecipa in conformita' al paragrafo a) del presente articolo, l'arbitrato proseguira' fino a conclusione.
ARTICOLO XVI (Firma Riserve)
a) Qualsiasi Stato, la cui Amministrazione delle Telecomunicazioni o ente privato abilitato; e' o ha diritto di divenire Parte firmataria dell'Accordo provvisorio, puo' divenire Parte della Convenzione mediante: i) firma non soggetta a ratifica, accettazione o approvazione, oppure ii) firma soggetta a ratifica, accettazione od approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione, oppure iii) adesione. b) La Convenzione e' aperta alla firma a Parigi dal 15 luglio 1982 fino alla data della sua entrata in vigore; successivamente rimane aperta all'adesione. c) Nessuna riserva puo' essere formulata in relazione alla Convenzione.
ARTICOLO XVII (Entrata in vigore)
a) La Convenzione entra in vigore sessanta giorni dopo la data in cui due terzi degli Stati i quali, alla data di apertura alla firma della Convenzione, hanno giurisdizione sulle Parti Firmatarie dell'Accordo provvisorio, l'hanno firmata in conformita' al capoverso i) del paragrafo a) dell'articolo XVI della Convenzione, o l'hanno ratificata, accettata o approvata, a patto che tali Parti firmatarie, o i Firmatari designati dalle stesse ai fini dell'Accordo ECS detengano almeno due terzi delle quote di finanziamento a titolo dell'Accordo ECS. b) La Convenzione non puo' entrare in vigore prima di otto mesi dopo la data in cui e' stata aperta alla firma. Essa non entra in vigore se non ha potuto essere oggetto delle firme, ratifiche, accettazioni o approvazioni richieste dalle norme del paragrafo a) del presente articolo nei trentasei mesi successivi alla data della sua apertura alla firma. c) Quando uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e' depositato da uno Stato dopo l'entrata in vigore della Convenzione, quest'ultima entra in vigore nei confronti di detto Stato al momento del deposito dello strumento. d) Dal momento della sua entrata in vigore, la Convenzione e' applicata a titolo provvisorio nei confronti di ogni Stato che l'ha firmata con riserva di ratifica, accettazione o approvazione e che ne ha fatto domanda al momento della firma o in qualsiasi momento prima dell'entrata in vigore. L'applicazione provvisoria cessa: i) sia al momento del deposito, da parte di detto Stato, di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione; ii) sia alla scadenza del periodo di due anni successivo alla data di entrata in vigore della Convenzione, se quest'ultima non e' stata ratificata, accettata o approvata da detto Stato; iii) sia nel momento in cui detto Stato, prima che sia decorso il periodo di cui all'alinea ii) del presente paragrafo, notifica che non intende ratificare, accettare o approvare la Convenzione. Quando l'applicazione provvisoria cessa ai sensi dei capoversi ii) o iii) del presente paragrafo, i diritti e gli obblighi della Parte sono regolati dalle disposizioni del paragrafo c) dell'articolo XIII della Convenzione. e) Al momento della sua entrata in vigore, la Convenzione si sostituisce all'Accordo provvisorio e vi pone fine. Tuttavia, nessuna disposizione della Convenzione pregiudica i diritti o gli obblighi precedentemente acquisiti da una Parte in quanto Parte Firmataria dell'Accordo provvisorio.
ARTICOLO XVIII (Adesione)
a) Qualsiasi Stato, la cui Amministrazione delle Telecomunicazioni o ente privato abilitato era, o aveva diritto di divenire, alla data in cui la Convenzione e' stata aperta alla firma, Parte Firmataria dell'Accordo provvisorio, puo' aderire alla Convenzione a decorrere dalla data in cui quest'ultima cessa di essere aperta alla firma, fino alla scadenza di un termine di due anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione. b) Le disposizioni di cui ai paragrafi c) ad e) del presente articolo si applicano alle richieste di adesione di parte dei seguenti Stati: i) uno Stato la cui Amministrazione delle Telecomunicazioni o ente privato abilitato era, o aveva diritto di divenire, alla data in cui la Convenzione e' stata aperta alla firma, Parte Firmataria dell'Accordo provvisorio, ma che non e' divenuto Parte alla Convenzione, in conformita' alle disposizioni dei capoversi i) o ii) del paragrafo a) dell'articolo XVI della Convenzione, o del paragrafo a) del presente articolo; ii) ogni altro Stato europeo, membro dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni che desidera aderire alla Convenzione dopo la sua entrata in vigore. c) Ogni Stato che desidera aderire alla Convenzione alle condizioni menzionate al paragrafo a) del presente articolo (di seguito denominato "lo Stato richiedente") ne informa per iscritto il Segretario esecutivo e fa pervenire a quest'ultimo tutte le informazioni relative alla domanda. d) Il Segretario esecutivo riceve la domanda dello Stato richiedente e la sottopone all'Assemblea delle Parti. e) L'Assemblea delle Parti si pronuncia sulla domanda dello Stato richiedente entro sei mesi dalla data in cui il Segretario esecutivo ha ritenuto di essere in possesso di tutte le informazioni richieste in forza del paragrafo c) del presente articolo. La decisione del Segretario esecutivo e' comunicata senza indugio all'Assemblea delle Parti. La decisione dell'Assemblea delle Parti e' adottata a scrutinio segreto ed in conformita' alla procedura prevista per le decisioni attinenti a questioni di merito. Una sessione straordinaria dell'Assemblea delle Parti puo' essere convocata a questo fine. f) Il Segretario esecutivo notifica allo Stato richiedente le condizioni di adesione stabilite dall'Assemblea delle Parti. Tali condizioni di adesione sono oggetto di un protocollo allegato allo strumento di adesione che lo Stato interessato deposita presso il Depositario.
ARTICOLO XIX (Responsabilita)
Nessuna Parte sara' responsabile individualmente degli atti e degli obblighi di EUTELSAT, salvo se tale responsabilita' deriva da un trattato di cui questa Parte e lo Stato che chiede riparazione sono Parti. In questo caso, EUTELSAT risarcisce la Parte interessata delle somme da essa pagate, a meno che tale Parte non si sia espressamente impegnata ad assumere da se' una tale responsabilita'.
ARTICOLO XX (Disposizioni varie)
a) Le lingue ufficiali e di lavoro di EUTELSAT sono il francese e l'inglese. b) EUTELSAT collabora, in considerazione delle direttive generali dell'Assemblea delle Parti sulle questioni d'interesse comune, con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le sue istituzioni specializzate, in particolare l'Unione internazionale delle Telecomunicazioni, nonche' con altre organizzazioni internazionali. c) In conformita' alle disposizioni della Risoluzione 1721 (XVI) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, EUTELSAT invia a titolo informativo al Segretario generale delle Nazioni Unite ed alle istituzioni specializzate interessate un rapporto annuale sulle sue attivita'. Il rapporto annuale e' altresi' inviato alla Societa' Eutelsat S.A.
ARTICOLO XXI (Depositario)
a) Il Governo della Repubblica Francese e' Depositario della Convenzione, presso il quale sono depositati gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le domande di applicazione a titolo provvisorio nonche' le notifiche di ratifica, accettazione o approvazione degli emendamenti, delle decisioni di recesso da EUTELSAT o di cessazione dell'applicazione provvisoria della Convenzione. b) La Convenzione e' depositata negli archivi del Depositario. Quest'ultimo ne trasmette copie certificate conformi a tutti gli Stati che l'hanno firmata o che hanno depositato gli strumenti di adesione, ed inoltre all'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni. c) Il Depositario informa sollecitamente tutti gli Stati che hanno firmato o aderito alla Convenzione, e, se necessario, l'Unione internazionale delle Telecomunicazioni: i) di ogni firma della Convenzione; ii) del deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; iii) dell'inizio del periodo di sessanta giorni di cui al paragrafo a) dell'articolo XVII della Convenzione; iv) dell'entrata in vigore della Convenzione; v) di ogni domanda di applicazione provvisoria, in conformita' al paragrafo d) dell'articolo XVII della Convenzione. vi) della nomina del Segretaria esecutivo, di cui al paragrafo a) dell'articolo X della Convenzione; vii) dell'adozione e dell'entrata in vigore di ogni emendamento alla Convenzione; viii) di ogni notifica di recesso; ix) di ogni decisione dell'Assemblea delle Parti, di cui al paragrafo b) dell'articolo XIII della Convenzione, che considera una Parte come essendosi ritirata da EUTELSAT; x) di ogni altra notifica o comunicazione relativa alla Convenzione. d) Al momento dell'entrata in vigore della Convenzione, il Depositario trasmette una copia certificata conforme della Convenzione al Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione. Aperta alla firma a Parigi il giorno 15 del mese di luglio del millenovecentottandue, nelle due lingue inglese e francese, i due testi facenti ugualmente fede in un unico originale. Stati Membri di EUTELSAT: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, [Repubblica Federale di Germania], Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Iugoslavia, Licchtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, San Marino, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Vaticano.
ANNESSO A (Disposizioni transitorie)
1. Continuita' delle attivita'
a) Ogni accordo stipulato da EUTELSAT e che e' in vigore alla data in cui e' istituita la Societa' Eutelsat S.A., rimane in vigore, salvo nel caso e fino al momento in cui viene modificato o rescisso in conformita' alle disposizioni di detto accordo Ogni decisione adottata da EUTELSAT e che e' in vigore alla data in cui e' istituita la Societa' Eutelsat S.A., rimane in vigore, salvo nel caso e fino al momento in cui la decisione e' modificata o rescissa. b) Se, nel momento in cui e' istituita la Societa' Eutelsat S.A. un organo di EUTELSAT ha intrapreso, senza portarla a termine, un'azione che e' stata oggetto di un'autorizzazione o che e' richiesta, il Segretario esecutivo, oppure il primo presidente del Direttivo della Societa' Eutelsat S.A., nell'ambito delle rispettive competenze ed in conformita' alle disposizioni concordate fra EUTELSAT e la Societa' Eutelsat S.A., si sostituisce a detto organo al fine di portare a termine tale azione.
2. Metodo di cessione
a) EUTELSAT conclude con la Societa' Eutelsat S.A. un accordo ("Trattato di cessione") in vista del trasferimento, in tutto o in parte, del suo attivo e del suo passivo connesso alla sua attivita' (come piu' ampiamente specificato nel Trattato di Associazione) alla Societa' Eutelsat S.A. ("Cessione"). b) La cessione comporta il trasferimento universale di tutti i diritti, beni ed obblighi inclusi nel patrimonio e collegati all'attivita', trasferita, considerata come costituente un ramo completo ed autonomo di attivita'. Tale trasferimento produce gli stessi effetti di quelli derivanti dal regime delle scissioni in applicazione degli articoli 382 e seguenti della legge francese n. 66-537 del 24 luglio 1966 relativa alle societa' commerciali, senza tuttavia che nessuno degli obblighi e degli adempimenti incombenti alla societa' cedente ai sensi delle disposizioni di detta legge possa essere appliabile ad EUTELSAT. c) In particolare, ed a prescindere da quanto precede, la cessione e' opponibile erga omnes a decorrere dalla data prevista nel Trattato di cessione, senza necessita' di dover notificare, o ottenere il consenso di qualsivoglia persona, compresi i creditori. La cessione e' opponibile con le stesse modalita' nei confronti di ogni persona vincolata ad EUTELSAT da un contratto intuitu personae.
3. Gestione
a) Per quanto concerne l'alinea 2 c) di cui sopra, tutto il personale dell'Organo esecutivo di EUTELSAT ha diritto di essere trasferito alla Societa' EUTELSAT S.A.; le persone che esercitano tale diritto beneficeranno alla data del loro trasferimento, di condizioni di lavoro le quali, a condizione che siano conformi al diritto francese, saranno almeno equivalenti a quelle di cui beneficiavano immediatamente prima di questa data. b) Le persone che alla data del trasferimento ricevono prestazioni ai sensi del Regolamento delle pensioni di EUTELSAT, continueranno a riceverle, in conformita' a tutte le disposizioni rilevanti di tale Regolamento in vigore alla data del trasferimento. c) Per quanto riguarda le persone le quali, alla data del trasferimento, hanno acquisito diritti a prestazioni ai sensi del Regolamento pensionistico di EUTELSAT, sono prese misure appropriate per preservare tali diritti. d) In conformita' al paragrafo 1 del presente annesso, le condizioni di lavoro del personale in vigore continuano ad applicarsi fino a quando la Societa' Eutelsat S.A. non ne stabilisca di nuove. e) Fino all'entrata in funzione del primo presidente del Direttivo della Societa' EUTELSAT S.A. e del primo Segretario esecutivo, il Direttore generate di EUTELSAT s'incarica delle loro rispettive funzioni.
4. Trasferimento delle funzioni di EUTELSAT alla Societa' Eutelsat S.A. ed al Segretario esecutivo.
a) Alla data d'istituzione della Societa' Eutelsat S.A. e del Segretariato, il Direttore generale di EUTELSAT informa tutti gli interessati di detta istituzione. b) Il Direttore generale di EUTELSAT, nella sua qualita' di rappresentante legale di EUTELSAT, prende tutte le misure richieste per effettuare in tempo debito la cessione alla Societa' Eutelsat S.A. ed al Segretario esecutivo di tutti i diritti e di tutti gli obblighi acquisiti da EUTELSAT.
ANNESSO B (Procedimento arbitrale)
1. E' istituito un Tribunale arbitrale secondo le disposizioni dei paragrafi seguenti, per deliberare sul qualsiasi controversia di cui all'articolo XV della Convenzione. 2. Ciascuna Parte alla Convenzione puo' unirsi all'una o all'altra Parte alla controversia in un procedimento arbitrale. 3. Il tribunale arbitrale e' composto da tre membri. Ciascuna Parte alla controversia nomina un arbitro entro due mesi a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di una delle Parti di sottoporre la controversia al procedimento arbitrale. Qualora l'articolo XV della Convenzione richieda il consenso delle Parti alla controversia per sottoporre la controversia al procedimento arbitrale, il periodo di due mesi decorre dalla data di detto consenso, i primi due arbitri, entro un termine di due mesi a decorrere dalla nomina del secondo arbitro, designano il terzo arbitro che presiede il Tribunale arbitrale. Se uno dei due arbitri non e' stato nominato nel periodo stabilito, esso sara' nominato, su richiesta dell'una o dell'altra Parte, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia o, in mancanza di accordo tra le parti, dal Segretario Generale della Corte Permanente d'Arbitrato, La stessa procedura e' applicata nel caso in cui il Presidente del Tribunale arbitrale non e' stato nominato entro il termine stabilito. 4. Il Tribunale arbitrale stabilisce la propria sede e adotta il suo regolamento interno. 5. Ciascuna Parte si fa carico delle spese dell'arbitro che ha designato nonche' delle spese per la sua rappresentanza dinanzi al Tribunale. Le spese del Presidente del Tribunale arbitrale sono equamente suddivise fra le parti alla controversia. 6. Il lodo del tribunale arbitrale e' pronunciato a maggioranza dei membri, che non possono astenersi durante la votazione. Tale lodo e' definitivo, vincolante per le parti alla controversia e non suscettibile di appello ad opera delle parti. Le Parti si conformano immediatamente al lodo arbitrale. In caso di controversia sul suo significato o sulla sua portata, il tribunale arbitrale lo interpreta, su richiesta di una qualsiasi delle parti alla controversia.
LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 666): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Ruggiero) il 26 settembre 2001. Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede referente, il 27 novembre 2001, con pareri delle commissioni 1a, 2a, 5a, 6a e 8a. Esaminato dalla 3a commissione il 23 gennaio 2002. Relazione scritta annunciata il 5 febbraio 2002 (atto n. 666/A - relatore sen. Castagnetti). Esaminato in aula e approvato il 6 febbraio 2002. Camera dei deputati (atto n. 2298): Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, l'11 febbraio 2002 con pareri delle commissioni I, II, V, VI e IX. Esaminato dalla III commissione il 21 febbraio 2002; il 7, 14 marzo 2002; il 18 aprile 2002. Esaminato in aula il 27 maggio 2002 e approvato il 19 giugno 2002. |
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