Gazzetta n. 182 del 2002-08-05
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 16 luglio 2002
Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato "Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pescara" ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Aprutino Pescarese".

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;
Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 1263/96 del 1 luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Aprutino Pescarese" nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il decreto 27 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 187 dell'11 agosto 1999, con il quale l'organismo di controllo "Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pescara", con sede in Pescara, via Conte di Ruvo n. 2, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Aprutino Pescarese";
Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale decorrente dall'11 agosto 1999, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;
Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera oli di oliva sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti gli oli di oliva a denominazione di origine protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalita' uniformi per l'esercizio dell'attivita' di controllo sulle rispettive aree di produzione;
Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 27 luglio 1999 per la denominazione di origine protetta olio di oliva extravergine "Aprutino Pescarese" venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;
Considerato che la regione Abruzzo con nota del 17 giugno 2002 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione della "Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pescara", con sede in Pescara, via Conte di Ruvo n. 2, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;
Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Aprutino Pescarese" anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;
Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo "Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pescara", con sede in Pescara, via Conte di Ruvo n. 2, con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Aprutino Pescarese" registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1 luglio 1997, e' prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 agosto2002.
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 27 luglio 1999.
Roma, 16 luglio 2002
Il direttore generale: Ambrosio
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