Gazzetta n. 182 del 2002-08-05
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 16 luglio 2002
Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato "Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l." ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Clementine di Calabria".

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;
Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 2325/97 del 14 novembre 1997, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta "Clementine di Calabria" nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il decreto 27 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 187 dell'11 agosto 1999, con il quale l'organismo di controllo "Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.", con sede in Roma, via Montebello n. 8, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Clementine di Calabria";
Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale decorrente dall'11 agosto 1999, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;
Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera produzioni vegetali sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutte le produzioni vegetali a indicazione geografica protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalita' uniformi per l'esercizio dell'attivita' di controllo sulle rispettive aree di produzione;
Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 27 luglio 1999 per la indicazione geografica protetta "Clementine di Calabria" venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;
Considerato che il Consorzio produttori pompelmo italiano con nota del 13 marzo 2002 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione della "Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.", con sede in Roma, via Montebello n. 8, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;
Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta "Clementine di Calabria" anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;
Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo "Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.", con sede in Roma, via Montebello n. 8, con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Clementine di Calabria" registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997, e' prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 agosto 2002.
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 27 luglio 1999.
Roma, 16 luglio 2002
Il direttore generale: Ambrosio
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