Il direttore generale della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione ufficio XIV
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 223, relativo alla classificazione, all'imballaggio e alla etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari); Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990), concernente "Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari"; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come modificato, da ultimo, dall'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Considerato che in seguito al processo di revisione comunitario della sostanza attiva Terbutilazina da parte delle imprese che ne hanno sostenuto l'istruttoria in sede europea, Makhteshim Agan Italia S.r.l., Syngenta Crop Protection S.p.a. e Oxon Italia S.p.a., e' stata proposta una ridefinizione delle indicazioni delle colture e dosi di impiego, per i prodotti fitosanitari contenenti la medesima sostanza attiva; Viste le istanze presentate dalle suindicate imprese in data 17 gennaio 2002, dirette ad ottenere la modifica del testo delle etichette relativamente all'indicazione dei campi di impiego circoscritti alle colture di mais e sorgo ed inoltre all'impiego di 1 kg di Terbutilazina per ettaro, come dose massima; Vista la nota dell'ufficio in data 13 marzo 2002 con la quale si e' provveduto ad informare tutte le imprese titolari di registrazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Terbutilazina, circa l'opportunita' di adeguare le etichette alle nuove condizioni di impiego, fissando il termine del 15 aprile 2002 per la presentazione della documentazione; Rilevato che tutte le imprese titolari di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Terbutilazina, di cui all'elenco allegato al presente decreto, hanno dato la disponibilita' ad adeguare le etichette dei prodotti fitosanitari alle limitazioni proposte, inviando la documentazione richiesta; Visto il parere favorevole alla limitazione dei campi di impiego e dei nuovi dosaggi proposti, espresso in data 4 luglio 2002 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
Decreta:
1. Per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Terbutilazina di cui all'elenco allegato, registrati con i numeri a lato di ciascuno specificati e la denominazione delle imprese titolari delle registrazioni, sono autorizzate le variazioni delle etichette nella parte relativa a "Campi e dosi di impiego", limitandone l'uso alle colture di mais e sorgo ed all'impiego della dose massima di 1 kg di Terbutilazina per ettaro. 2. Sono approvate, quale parte integrante del presente decreto, le etichette allegate con le quali i prodotti fitosanitari devono essere posti in commercio e che saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, per i prodotti fitosanitari in elenco citati, e' concesso il termine del 31 dicembre 2002 per lo smaltimento delle scorte dei suddetti prodotti con le precedenti etichette. 4. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, alle imprese interessate. Roma, 23 luglio 2002 Il direttore generale: Marabelli |