Gazzetta n. 182 del 2002-08-05
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 11 luglio 2002
Modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Sambuca di Sicilia".

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto ministeriale del 14 settembre 1995, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Sambuca di Sicilia" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dalla Confederazione Italiana Agricoltori Provinciale di Agrigento intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Sambuca di Sicilia";
Visto il parere favorevole della Regione siciliana sulla citata domanda;
Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Sambuca di Sicilia" pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 83 del 9 aprile 2002;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Sambuca di Sicilia" ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;
Decreta:
Art. 1.
Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Sambuca di Sicilia", riconosciuto con decreto ministeriale del 14 settembre 1995, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2002.
Art. 2.
I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2002, i vini a denominazione di origine controllata "Sambuca di Sicilia", provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 - la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti della denominazione di origine controllata "Sambuca di Sicilia" entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Art. 3.
Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Sambuca di Sicilia", in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'Albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purche' non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.
La deroga di cui sopra non si applica, ai sensi dell'allegato 8 del Regolamento Comunitario 1439/99 (lettera E) "impiego di alcuni termini specifici" - paragrafo 2 - lettera f) - terzo trattino) a tutte le tipologie presenti nel disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Sambuca di Sicilia" che prevedono l'utilizzo del monovitigno per un minimo dell'85%:
Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo Albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, ai fini degli accertamenti tecnici di idoneita'.
Art. 4.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata "Sambuca di Sicilia" e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 luglio 2002
Il direttore generale: Ambrosio
Allegato DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA "SAMBUCA DI SICILIA"
Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Sambuca di Sicilia" e' riservata ai vini bianchi, rossi e rosati ottenuti dai vigneti dell'omonima zona di produzione che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Tali vini sono i seguenti:
"Sambuca di Sicilia" bianco;
"Sambuca di Sicilia" Ansonica o Inzolia o Insolia;
"Sambuca di Sicilia" Chardonnay;
"Sambuca di Sicilia" Grecanico;
"Sambuca di Sicilia" rosso;
"Sambuca di Sicilia" Nero D'Avola;
"Sambuca di Sicilia" Sangiovese;
"Sambuca di Sicilia" Cabernet-Sauvignon;
"Sambuca di Sicilia" Merlot;
"Sambuca di Sicilia" Sirah;
"Sambuca di Sicilia" rosso riserva;
"Sambuca di Sicilia" rosato;
"Sambuca di Sicilia" passito.
Art. 2.
1. La denominazione d'origine controllata "Sambuca di Sicilia" "Bianco", "Rosso", e "Rosato" e' riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti da vigneti, aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
"Sambuca di Sicilia" bianco:
Ansonica (o Inzolia o Insolia) non meno del 50% la restante percentuale deve essere rappresentata, congiuntamente o disgiuntamente, dai vitigni, presenti in ambito aziendale, a bacca bianca non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Agrigento.
"Sambuca di Sicilia" rosso e rosato:
Nero d'Avola non meno del 50%; la restante percentuale deve essere rappresentata, congiuntamente o disgiuntamente da vitigni, a bacca nera, presenti nell'ambito aziendale, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Agrigento;
2. La denominazione d'origine controllata "Sambuca di Sicilia", con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: "Chardonnay", "Grecanico", "Ansonica" o "Inzolia" o "Insolia" e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni, presenti in ambito aziendale non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Agrigento fino ad un massimo del 15%.
3. La denominazione d'origine controllata "Sambuca di Sicilia", con la specificazione di uno dei seguenti vitigni "Nero D'Avola", "Cabernet-Sauvignon", "Sangiovese", "Merlot", "Sirah" e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni a bacca nera, presenti nell'ambito aziendale, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Agrigento fino ad un massimo del 15%.
4. La denominazione d'origine controllata "Sambuca di Sicilia", passito e' riservata ai vini ottenuti da uve del vitigno Ansonica o Inzolia o Insolia per almeno il 50%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni Grillo, Sauvignon.
Art. 3.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione d'origine controllata "Sambuca di Sicilia" bianco, rosso e rosato, con o senza le specificazioni e le menzioni di cui al precedente articolo 1, devono provenire da vigneti coltivati all'interno dei confini territoriali del comune di Sambuca di Sicilia.
Art. 4.
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata "Sambuca di Sicilia" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'.
2. I sesti d'impianto, le forme d'allevamento (alberello e controspalliera) ed i sistemi di potatura (corti, lunghi e misti) debbono essere quelli generalmente usati e tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. E' escluso il tendone o pergola.
3. Per le tipologie "Sambuca di Sicilia" Bianco con o senza le specificazioni e le menzioni di vitigno la densita' di piante non deve essere inferiore a 2500 ceppi/Ha per i vigneti esistenti, mentre per i nuovi impianti e reimpianti non dovra' essere inferiore a 3200 ceppi/Ha.
4. Per le tipologie "Sambuca di Sicilia" rosso, con o senza le menzioni aggiuntive e le specificazioni di vitigno e la tipologia rosato la densita' di piante non deve essere inferiore a 2700 ceppi/Ha per i vigneti esistenti, mentre per i nuovi impianti e reimpianti non dovra' essere inferiore a 3400 ceppi/Ha.
5. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa tuttavia l'irrigazione come pratica di soccorso.
6. La resa massima di uve ammesse per la produzione del vino a denominazione d'origine controllata "Sambuca di Sicilia" non deve essere superiore a t 12 per ettaro. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Sambuca di Sicilia" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi.
7. Per tutte le tipologie "Sambuca di Sicilia" le rese massime dell'uva in vino non dovranno essere superiori al 70% ad eccezione delle tipologie "Sambuca di Sicilia" passito la cui resa non deve essere superiore al 45%.
Qualora tali rese superino detti limiti, ma non il 75% per tutte le tipologie "Sambuca di Sicilia", e il 50% per il "Sambuca di Sicilia" passito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata. Oltre detti limiti percentuali decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutto il prodotto.
Art. 5.
1. Le operazioni di vinificazione debbono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali e' consentito che tali operazioni siano effettuate nel territorio dei comuni limitrofi alla zona di produzione delimitata, ma comunque non al di fuori dei comuni di: Contessa Entellina, Giuliana e Bisacquino in provincia di Palermo; Caltabellotta, S. Margherita di Belice, Menfi e Sciacca in provincia di Agrigento.
2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcoolometrico volumico minimo naturale di 10,50% per i vini bianchi; di 11,50% per i vini rossi e rosati; e di 15,50% per il passito.
3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche;
4. I vini a denominazione d'origine controllata "Sambuca di Sicilia", possono essere vinificati e/o affinati in recipienti di legno.
5. L'eventuale arricchimento deve essere effettuato con mosto concentrato prodotto da uve della zona di produzione descritta dal precedente art. 3, oppure con mosto concentrato rettificato;
6. I vini a denominazione d'origine controllata "Sambuca di Sicilia" tipologia rosso con o senza menzione di vitigno possono essere qualificati con la menzione "riserva", qualora siano stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 24 mesi a decorrere dal 1 novembre dell'anno di vendemmia, di cui almeno sei mesi in recipienti di legno.
7. Le uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Sambuca di Sicilia" passito devono essere sottoposte, dopo la raccolta, all'appassimento in idonei locali condizionati sino a raggiungere almeno il potenziale titolo alcolometrico volumico minimo naturale di cui al punto 2.
Art. 6.
I vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare di produzione all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
1) "Sambuca di Sicilia" bianco:
colore: paglierino piu' o meno intenso, talvolta con riflessi verdognoli; odore: delicato, fine intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, delicato, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 vol%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
2) "Sambuca di Sicilia" Ansonica o Insolia o Inzolia:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, fruttato, caratteristico;
sapore: pieno, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 vol%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
3) "Sambuca di Sicilia" Chardonnay:
colore: bianco paglierino piu' o meno intenso, talvolta con riflessi verdognoli;
odore: caratteristico varietale;
sapore: pieno, secco, armonico, con buona struttura e persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 vol%;
acidita' totale minima: 4.50 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
4) "Sambuca di Sicilia" Grecanico:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 vol%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
5) "Sambuca di Sicilia" rosso:
colore: rubino, talvolta con riflessi granato;
odore: vinoso, caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, fragrante, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 vol%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.
6) "Sambuca di Sicilia" Nero D'Avola:
colore: rubino con riflessi granato specie se invecchiato;
odore: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.00 vol%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.
7) "Sambuca di Sicilia" Sangiovese:
colore: rubino piu' o meno intenso;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.00 vol%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.
8) "Sambuca di Sicilia" Cabernet-Sauvignon:
colore: rubino intenso;
odore: caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 vol%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.
9) "Sambuca di Sicilia" Merlot:
colore: rubino tendente al granato se invecchiato;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 vol%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo : 20,0 g/l.
10) "Sambuca di Sicilia" Sirah:
colore: rosso rubino carico;
odore: caratteristico, fruttato;
sapore: ricco, corposo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 vol%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.
11) "Sambuca di Sicilia" rosso riserva:
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: etereo, caratteristico, intenso e fine;
sapore: asciutto, corposo, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 vol%;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.
12) "Sambuca di Sicilia" rosato:
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: fine, caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, fragrante, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 vol%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.
13) "Sambuca di Sicilia" passito:
colore: dal dorato all'ambrato;
odore: caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: da asciutto a dolce, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00 vol%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 26,0 g/l.
Per tutte le tipologie in cui e' ammesso l'invecchiamento in fusti di legno puo' notarsi la presenza di sentore di legno.
E' facolta' del Ministro delle politiche agricole, e forestali modificare con proprio decreto i limiti minimi sopraindicati per ciascun vino relativi all'acidita' totale ed all'estratto secco.
Art. 7.
1. Nella designazione in etichetta dei vini di cui al presente disciplinare di produzione si devono osservare le seguenti prescrizioni:
e' vietato usare unitamente alla denominazione, qualsiasi indicazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi "extra" "fine" "scelto" "selezionato" e simili;
i vini di cui all'articolo 2, devono riportare in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
2. E' consentito altresi' l'uso di nomi geografici aggiuntivi e localita' toponomastiche che facciano riferimento alle "vigne" dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato esclusivamente ottenuto, a condizione che tali vigne siano indicate ed evidenziate separatamente all'atto della denuncia all'albo dei vigneti e che le uve da esse provenienti ed i vini da esse separatamente ed unicamente ottenuti siano distintamente indicate e caricati rispettivamente nella denuncia annuale di produzione delle uve e nei registri obbligatori di cantina.
3. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, aree, zone, e localita', comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini cosi' qualificati sono stati ottenuti nel rispetto delle norme vigenti in materia (DD.MM. 22 aprile 1992).
Art. 8.
1. I vini a denominazione di origine controllata "Sambuca di Sicilia", qualora confezionati in recipienti di vetro di capacita' inferiore o uguale a litri 3 devono essere immessi al consumo con tappo di sughero.
2. E' vietato l'uso del tappo a corona; per le bottiglie di contenuto inferiore, e/o uguale a litri 0,375 e' ammesso il tappo a vite.
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