Gazzetta n. 182 del 2002-08-05
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 10 luglio 2002
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato "IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare" ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino".

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il decreto 20 marzo 2002 con il quale la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato "IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare" con decreto 18 marzo 1999 e' stata prorogata di centoventi giorni a far data 2 aprile 2002;
Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta "Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino", allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo n. 61366;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta "Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino";
Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 18 marzo 1999;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo "IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare", con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1 con decreto 18 marzo 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino" registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1 luglio 1996, gia' prorogata con decreto 20 marzo 2002, e' ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 31 luglio 2002.
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 18 marzo 1999.
Roma, 10 luglio 2002
Il direttore generale: Ambrosio
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