Gazzetta n. 182 del 2002-08-05
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 10 luglio 2002
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato "IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare" ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Penisola Sorrentina".

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il decreto 22 aprile 2002, con il quale la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato "IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare" con decreto 23 aprile 1999, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 3 maggio 2002;
Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Penisola Sorrentina", allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 20 febbraio 2002, protocollo n. 60902;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Penisola Sorrentina";
Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 23 aprile 1999;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo "IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare", con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1", con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Penisola Sorrentina" registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1065/97 del 12 giugno 1997, gia' prorogata con decreto 22 aprile 2002, e' ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 31 agosto 2002.
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 1999.
Roma, 10 luglio 2002
Il direttore generale: Ambrosio
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