Gazzetta n. 181 del 3 agosto 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 15 luglio 2002
Riconoscimento al sig. Muhamed Drawshe di titolo professionale ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza del sig. Muhamed Drawshe, nato a Haifa (Israele) il 31 agosto 1968, cittadino israeliano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale israeliano di "Orech Din" (avvocato), conseguito in Israele ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di avvocato;
Visto il provvedimento di questo Ministero rilasciato il 1 marzo 2002 ai sensi dell'art. 30, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 con il quale, sulla base della documentazione presentata, viene dichiarata la non sussistenza di motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo per l'esercizio della professione di avvocato;
Considerato che al richiedente, in seguito alla sopra indicata dichiarazione, e' stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio dalla questuradi Macerata in data 18 giugno 2002 con validita' fino al 16 settembre 2002, ai sensi dell'art. 39, commi 4, 5 e 6 del citato decreto presidenziale;
Visto l'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 che prevede la definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Muhamed Drawshe, nato a Haifa (Israele) il 31 agosto 1968, cittadino israeliano, e' riconosciuto il titolo professionale di "Orech Din", quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "avvocati" e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno ed il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 
Art. 2.
L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998. Al fine dell'iscrizione stessa, il richiedente dovra' pertanto acquisire - ai sensi dell'art. 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 397/1999 - l'attestazione della direzione provinciale del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate.
 
Art. 3.
Il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova volta ad accertare - per mezzo di un colloquio - la conoscenza della seguente materia: ordinamento e deontologia forensi; le modalita' di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 15 luglio 2002
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del decreto di riconoscimento. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento del colloquio, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda;
b) la commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fini dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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