Gazzetta n. 181 del 3 agosto 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 16 luglio 2002
Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato "Bioagricoop S.c. a r.l." ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Terra di Bari".

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;
Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 2325/97 del 14 novembre 1997, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Terra di Bari" nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il decreto 3 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 20 agosto 1999, con il quale l'organismo di controllo "Bioagricoop s.c. a r.l.", con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Macabraccia n. 8, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Terra di Bari";
Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale decorrente dal 20 agosto 1999, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;
Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera oli di oliva sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti gli oli di oliva a denominazione di origine protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalita' uniformi per l'esercizio dell'attivita' di controllo sulle rispettive aree di produzione;
Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 3 agosto 1999 per la denominazione di origine protetta olio di oliva extravergine "Terra di Bari" venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;
Considerato che la regione Puglia, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;
Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Terra di Bari" anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;
Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo "Bioagricoop s.c. a r.l.", con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Macabraccia n. 8, con decreto 3 agosto 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Terra di Bari" registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997, e' prorogata di centoventi giorni a far data dal 19 agosto 2002.
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 3 agosto 1999.
Roma, 16 luglio 2002
Il direttore generale: Ambrosio
 
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